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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.2270/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2270/2024 r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. PAOLELLA DANIELA
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. M.A.TUMINELLI
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
1'CP 1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese. Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (r.g. 2197/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'CP_1 si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito contributivo richiesto dalla normativa oltre che per mancanza di specifiche contestazioni alla CTU e per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di
ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Il ricorso è stato depositato nel termine di legge, le motivazioni del ricorso sono da considerarsi specifiche e puntuali, la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge e, nel corso del giudizio, è stata accertata la sussistenza del requisito contributivo.
Il lavoratore richiedente deve infatti avere oltre al requisito sanitario (riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini), anche il requisito contributivo cd “requisito contributivo mobile e complessivo", ossia deve potere far valere almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 anni maturati nel quinquennio precedente la domanda amministrativa per poter accedere al beneficio di cui all'art. 1 L. 222/84. Il requisito contributivo può, tuttavia, perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo, dopo la presentazione della domanda, ovvero nel corso di quello giudiziario, cd quinquennio scorrevole.
Nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla normativa, quello contributivo è stato raggiunto durante il presente procedimento giudiziario e quello sanitario è stato accertato dal CTU nominato, il quale esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da luglio 2023 fino a febbraio 2024. Il CTU ha così concluso: "Sulla base della documentazione in atti e delle osservazioni cliniche emerse nel corso delle presenti operazioni, si può indicare che il sig. Pt 1
[...] risulta attualmente affetto da: Esiti di adenocarcinoma della prostata ON
8 (4+4) trattata con prostatectomia radicale robotica+linfoadenectomia pelvica bilaterale (luglio 2023) e successivo trattamento radioterapico (dicembre 2023- febbraio 2024), con associata ormonoterapia, in attuale follow-up In considerazione di quanto in precedenza riportato, tenuto conto delle ripercussioni sulla capacità di lavoro determinate dal trattamento terapeutico cui è stato esposto, si ritiene che il complesso morboso da cui è affetto il sig. Parte 1 ha determinato una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L. 12 giugno 1984, n.222), con decorrenza da luglio 2023 a febbraio 2024."
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. avendo fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese si osserva che il requisito contributivo è stato acquisito solo nel corso del procedimento giudiziario e, per questo motivo, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/ 84 da luglio 2023 a febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l'CP 1 al pagamento dei singoli ratei da luglio 2023 a febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazioni;
Compensa le spese sia dell'A.T.P. che del procedimento di merito.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 11.10.2025
Il Giudice Onorario
IA AM
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.2270/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA AM, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2270/2024 r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. PAOLELLA DANIELA
,
RICORRENTE
E
CP 1, con l'avv. M.A.TUMINELLI
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
1'CP 1 dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 222/84 dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese. Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (r.g. 2197/2023) e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L'CP_1 si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito contributivo richiesto dalla normativa oltre che per mancanza di specifiche contestazioni alla CTU e per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di
ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
Il ricorso è stato depositato nel termine di legge, le motivazioni del ricorso sono da considerarsi specifiche e puntuali, la domanda del ricorrente è stata preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge e, nel corso del giudizio, è stata accertata la sussistenza del requisito contributivo.
Il lavoratore richiedente deve infatti avere oltre al requisito sanitario (riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini), anche il requisito contributivo cd “requisito contributivo mobile e complessivo", ossia deve potere far valere almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 anni maturati nel quinquennio precedente la domanda amministrativa per poter accedere al beneficio di cui all'art. 1 L. 222/84. Il requisito contributivo può, tuttavia, perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo, dopo la presentazione della domanda, ovvero nel corso di quello giudiziario, cd quinquennio scorrevole.
Nel caso di specie sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla normativa, quello contributivo è stato raggiunto durante il presente procedimento giudiziario e quello sanitario è stato accertato dal CTU nominato, il quale esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto ai necessari accertamenti, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni mediche necessarie al fine della concessione del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere da luglio 2023 fino a febbraio 2024. Il CTU ha così concluso: "Sulla base della documentazione in atti e delle osservazioni cliniche emerse nel corso delle presenti operazioni, si può indicare che il sig. Pt 1
[...] risulta attualmente affetto da: Esiti di adenocarcinoma della prostata ON
8 (4+4) trattata con prostatectomia radicale robotica+linfoadenectomia pelvica bilaterale (luglio 2023) e successivo trattamento radioterapico (dicembre 2023- febbraio 2024), con associata ormonoterapia, in attuale follow-up In considerazione di quanto in precedenza riportato, tenuto conto delle ripercussioni sulla capacità di lavoro determinate dal trattamento terapeutico cui è stato esposto, si ritiene che il complesso morboso da cui è affetto il sig. Parte 1 ha determinato una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L. 12 giugno 1984, n.222), con decorrenza da luglio 2023 a febbraio 2024."
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, avendo il C.T.U. avendo fondato il proprio convincimento su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
In merito alle spese si osserva che il requisito contributivo è stato acquisito solo nel corso del procedimento giudiziario e, per questo motivo, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/ 84 da luglio 2023 a febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l'CP 1 al pagamento dei singoli ratei da luglio 2023 a febbraio 2024 oltre interessi e rivalutazioni;
Compensa le spese sia dell'A.T.P. che del procedimento di merito.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 11.10.2025
Il Giudice Onorario
IA AM