Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22291 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13348 del 2024, proposto da
MA D'BR, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI AT, NO OV, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 di cui al Decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023 (All. 6 - pagg. 1-139) (d’ora in avanti, Bando), del Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023, del Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 (All. 6 - pagg. 377-381), nella parte in cui pur prevedendo per la classe di concorso in esame l’articolazione della prova orale su lezione simulata, colloquio disciplinare e prova in lingua inglese non hanno disciplinato distinti e specifici criteri di valutazione della lezione simulata, del colloquio su domande disciplinari e della prova in lingua inglese, e relativi distinti criteri di attribuzione del punteggio;
- del Bando del Concorso di cui al Decreto del Direttore generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575 del 06/12/2023, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26/10/2023 e del Decreto Ministeriale 326/2021, nella parte in cui non hanno disciplinato specifiche modalità di sorteggio delle tracce della prova orale;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito del Concorso del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della Scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE, per la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, (d’ora in avanti, Concorso), a firma del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 5034 del 19/11/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R., nonché della allegata graduatoria di merito allegata relativa alla sola Regione Veneto, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non vi figura il nominativo del ricorrente tra i soggetti ivi utilmente collocati (All. 1);
- dell’avviso dell’esito del sub-procedimento di valutazione dei titoli di cui all’art. 8, co. 5 del Bando di Concorso a firma del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 32357 del 15/11/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R., nonché del correlato verbale di commissione riunitasi per la valutazione dei titoli di cui non si conoscono data, né estremi, ad oggi non nota e non consegnata al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non sono stati valutati i titoli del ricorrente e non vi è stato assegnato il relativo punteggio o comunque non vi compare il suo nominativo (All. 2);
- del provvedimento di attribuzione del punteggio della prova orale prevista per la classe di concorso B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche a firma del Presidente della Commissione giudicatrice del Concorso, Prof.ssa Giuliana Milana, recante prot. 8975 del 11/10/2024, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell’Istituto Superiore Statale “Giorgi-Fermi” di Treviso, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio pari a 40, come tale inferiore alla soglia di sufficienza pari a 70 e come tale decretante di fatto l’esclusione dal concorso (All. 3);
- del provvedimento e del relativo verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e approvazione della griglia di valutazione emanato/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del Concorso in data 01/10/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui non contiene in allegato la menzionata tabella dei criteri e non contiene criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio separatamente riferiti alla parte della prova orale vertente sulle domande disciplinari (All. 4 - pag. 8);
- dell’atto e del relativo verbale di estrazione della traccia della lezione simulata, nell’ambito della prova orale, compiuto/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del Concorso in data 09/10/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione (All. 4 - pagg. 10-11), nonché della correlata traccia estratta per le ragioni indicate nel ricorso (All. 5);
- del sub-procedimento e del relativo verbale di svolgimento della prova orale del Concorso svolto/sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del Concorso in data 10/10/2024, datato 10/10/2024 e consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e per le ragioni indicate nel ricorso, nonché dell’atto e del relativo verbale di estrazione del quesito della prova orale compiuto/sottoscritto dalla medesima Commissione in pari data, anch’esso consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e per le ragioni indicate nel ricorso (All. 4 - pagg. 9, 12-13), nonché della correlata traccia estratta (All. 4 - pag. 14);
- del giudizio di valutazione e della correlata griglia di assegnazione del punteggio formulato/adottata dalla Commissione giudicatrice del Concorso all’esito della prova orale svoltasi in data 10/10/2024, non datato e consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione e comunque nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio pari a 40, come tale inferiore alla soglia di sufficienza pari a 70, ed inoltre nella parte in cui non gli è stato assegnato il punteggio relativo alla prova di lingua inglese e per le ulteriori ragioni indicate nel ricorso (All. 4 - pagg. 16-17);
- del verbale di chiusura delle operazioni di esame sottoscritto dalla Commissione giudicatrice del Concorso in data 11/11/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, per quanto di ragione (All. 4 - pag. 18);
- ove occorra, del decreto istitutivo della Commissione giudicatrice del Concorso adottato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Direzione generale - Ufficio III Personale della Scuola, recante prot. 1876 del 15/04/2024, integrato da analogo decreto recante prot. 3402 del 02/09/2024, entrambi pubblicati in pari data sul sito web istituzionale del predetto U.S.R. (All. 4 - pagg. 1-3);
- del verbale di insediamento della Commissione giudicatrice del Concorso del 23/04/2024, consegnato al ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi in data 29/11/2024, e di tutti i successivi verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui non hanno determinato le modalità di estrazione delle tracce della prova orale (All. 4 - pagg. 4 e ss.);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, precedenti o successivi, ivi compresi i provvedimenti e gli atti di estremi e date sconosciuti e delibere che abbiamo impartito le istruzioni operative della prova orale e successivamente abbiano leso le ragioni del ricorrente;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ricomposizione e convocazione della Commissione giudicatrice al fine di ripetere la prova orale (lezione simulata e quesito disciplinare e quesito di lingua inglese) del Concorso secondo i tempi e le modalità di legge, previo, se necessario, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente di ripetere con diversa, o in via subordinata con medesima, Commissione giudicatrice, nel Veneto, la prova orale relativa al Concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NC LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 7 dicembre 2024 e depositato in data 10 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
1.1. Il ricorrente espone di avere superato la prova scritta della procedura concorsuale de qua e di essere stato ammesso a sostenere la prova orale, che, in relazione alla classe di concorso B017 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche, è consistita in una prova pratica e in un colloquio.
La prova pratica è stata superata dal candidato con punteggio pari 70/100, mentre alla prova orale lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 40/70, inferiore al minimo (70/70) previsto dal Bando come necessario per poter essere ammesso alla finale valutazione dei titoli.
2. In data 12 dicembre 2024, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. 882 adottata all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025, la Sezione ha disposto la conversione del rito (da ordinario a rito PNRR) e l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami.
4. All’esito della successiva camera di consiglio, tenutasi in data 4 marzo 2025, il Collegio, con ordinanza n. 1380, ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che parte ricorrente impugna, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il D.M. n. 205/2023 e il D.D. n. 2575/2023 nella parte in cui non recherebbero, per la classe di concorso in esame, la disciplina di specifici e distinti criteri di valutazione della lezione simulata, del colloquio su domande disciplinari e della prova in lingua inglese, nonché distinti criteri di attribuzione del punteggio e specifiche modalità di sorteggio delle tracce della prova orale; Ritenuto, con riferimento al periculum in mora, che lo stesso risulti argomentato in modo generico nella misura in cui parte ricorrente si limita ad asserire che “l’irreparabilità del danno è in re ipsa, tenuto conto che il mancato sviluppo professionale, implica aspetti ulteriori rispetto a quelli meramente reddituali”, così nulla specificamente deducendo ed allegando con riferimento ai necessari presupposti della attualità, gravità e irreparabilità del pregiudizio; Ritenuto, altresì, con riferimento al fumus boni iuris, che le argomentazioni svolte dall’Amministrazione resistente nella relazione depositata agli atti di causa appaiono prima facie, in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase, idonee a superare la prospettazione dei vizi che, secondo la tesi della parte ricorrente, inficerebbero gli atti gravati; Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza di misura cautelare ”.
5. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
6. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Invalidità del D.M. 205/2023, del Bando di Concorso e del Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e, in via derivata, del verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e approvazione della griglia di valutazione e della prova orale, nella parte in cui non sono stati previsti, disciplinati e adoperati specifici e distinti criteri di valutazione per la lezione simulata e per la prova orale su quesito disciplinare. Eccesso di potere per illogicità manifesta e arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994 ”.
La Commissione giudicatrice non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione della prova orale, limitandosi a richiamare nel verbale la “ griglia di valutazione prevista dall’art. 8 del D.M. 205/2023 ”.
La griglia di valutazione richiamata dalla Commissione giudicatrice sarebbe il “ Quadro di riferimento della prova orale ” redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, comma 11, del D.L. 73/2021, come si evincerebbe dal raffronto fra la “griglia” in concreto utilizzata dalla Commissione per l’attribuzione del punteggio al ricorrente dopo lo svolgimento della prova orale e la “griglia” ministeriale pubblicata sul sito web istituzionale, anche se non allegata al verbale dalla Commissione.
Sarebbe evidente che i criteri di valutazione siano riferititi solo ed esclusivamente alla “lezione simulata” e non anche al colloquio sul quesito disciplinare, che avrebbe invece richiesto l’autonoma elaborazione di criteri di valutazione, come avvenuto per la prova orale di lingua inglese.
La prova di inglese non sarebbe peraltro stata valutata.
- “ 2. Invalidità del D.M. 326/2021, del D.M. 205/2023, del Bando di Concorso e, in via derivata, degli atti e verbali di svolgimento della prova orale posti in essere dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui non sono stati regolamentate le modalità di estrazione delle tracce della prova orale. Violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994 ”.
Neppure sarebbero state disciplinate le modalità di estrazione delle tracce della prova orale del concorso e ciò avrebbe consentito alla Commissione giudicatrice di operare in assenza di standard di trasparenza e pubblicità.
- “ 3. Invalidità della prova orale del Concorso e, in via subordinata, invalidità della prova orale svoltasi in data 10/10/2024 ovvero ancora della prova orale sostenuta dal ricorrente. Violazione dell’art. 12, co. 1 del D.P.R. 487/1994. Violazione dell’art. 7, co. 2 del D.M. 326/2021. Violazione dell’art. 7, c. 5 del Bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 della L. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità, di pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta ”.
La Commissione giudicatrice non avrebbe predisposto le tracce delle prove orali “ in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova ”. L’unico verbale redatto prima dell’inizio della prova orale dalla Commissione sarebbe il verbale di individuazione dei criteri di correzione della prova orale e di approvazione della griglia di valutazione e fra gli allegati del verbale della prova orale non figurerebbero tutti i quesiti formulati, ma solo i “ quesiti estratti dai candidati ”.
Le tracce non recherebbero alcun numero progressivo e la Commissione giudicatrice non avrebbe sorteggiato le tracce delle prove orali.
- “ 4. Invalidità del giudizio di valutazione/attribuzione dei punti della prova orale al ricorrente. Violazione dell’art. 9, co. 2 del D.M. 205/2023. Violazione e falsa applicazione del Quadro di riferimento della prova orale redatto dalla Commissione Nazionale di cui all’art. 59, co. 11 del D.L. 73/2021 e pubblicato sul sito del Ministero resistente dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta ”.
L’estrazione della domanda sarebbe avvenuta al termine della lezione simulata e non prima dell’inizio della prova orale.
8. Nella relazione agli atti di causa, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto oggettivamente connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
9.1 Non si rinvengono motivi per discostarsi dall’orientamento negativo già manifestato nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata.
Risulta per tabulas che – a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - la prova orale, articolata nella lezione simulata e nella risposta al quesito disciplinare, debba essere considerata in modo unitario.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, la prova orale per i posti comuni:
- è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa (secondo quanto previsto dall’Allegato A), le competenze didattiche generali e la relativa capacità di progettazione didattica efficace (anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti);
- al fine di cui sopra, “ nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata ”.
Ai sensi del successivo comma 4, “ l’Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento ”.
In base all’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 205/2023, il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e superano tale prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
La Commissione risulta avere applicato la griglia di valutazione allegata al quadro di riferimento del Ministero, in conformità alle disposizioni normative previste.
La sopra detta griglia contempla i criteri valutativi afferenti ad una valutazione unitaria che integra tutte le componenti della prova orale.
Tali criteri risultano essere stati applicati tenendo conto delle differenti caratteristiche di ciascuna prova (lezione simulata, colloquio disciplinare, prova di lingua inglese).
La modalità di estrazione delle tracce, esplicitamente illustrate ai candidati, è stata effettuata mediante l’utilizzo di un foglio Excel con formula di estrazione automatica, in modo da garantire trasparenza e assenza di discrezionalità.
Ogni traccia è risultata unica nella sua formulazione e nel contenuto, come confermato dal verbale di estrazione e l’eventuale ripetizione di un quesito non appare idonea a compromettere la validità delle prove concorsuali.
Il sorteggio del quesito disciplinare è stato effettuato dopo la lezione simulata e tale modalità non risulta avere compromesso la validità della prova né la correttezza della valutazione finale.
Ogni traccia è stata catalogata nel database della Commissione e numerata nel verbale di estrazione, con indicazione del relativo numero identificativo. Ogni candidato ha avuto la possibilità di visualizzare il numero della traccia assegnata prima dell'inizio della prova.
L'operazione di estrazione è avvenuta alla presenza del candidato che ha firmato il verbale di estrazione, confermando l'assenza di obiezioni in merito.
La prova orale si è svolta a porte aperte e la Commissione ha individuato spazi per eventuali osservatori esterni, in modo da garantire la necessaria trasparenza.
La prova di lingua inglese è stata valutata nell’ambito della valutazione complessiva del candidato, come previsto dalla griglia di valutazione allegata al quadro di riferimento del Ministero.
10. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
11. Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
OV Caputi, Referendario
NC LL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LL RB | AN MA |
IL SEGRETARIO