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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1430/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SOMMAIO Parte_1 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA PALLADIO 2/1 CAORLE presso lo studio dell'avv.
SOMMAIO ALBERTO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] Controparte_2 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DEL GELSO, 35 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 Cont convenuto in giudizio l' al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver subito un sinistro, in data 22.09.2021, mentre era alla guida del proprio veicolo, a causa della condotta di guida del veicolo antagonista il quale ha invaso l'opposta corsia.
Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti della responsabilità civile ex art 2054 c.c., con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Cont Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso sotto il profilo del quantum, ritenendo satisfattivo l'importo liquidato in via stragiudiziale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024. pagina 1 di 9 La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto ritenersi accertata la dinamica del sinistro nei termini risultanti dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di Caorle che, come da rapporto in atti, ha ricostruito la dinamica dell'evento nel seguente modo: “il veicolo B stava transitando in via delle Rondini con direzione duna Verde, mentre il veicolo A procedeva regolarmente nella direzione opposta occupando l'altra carreggiata. All'altezza dell'ingresso del Villaggio A Mare il veicolo A, superata la segnaletica orizzontale predisposta a far confluire il traffico proveniente da Duna Verde verso l'ingresso del Villaggio a Mare, effettuava manovra di inversione di marcia ed andava ad occupare la carreggiata opposta. In quel momento sopraggiungeva il veicolo B che andava ad impattare con il veicolo A, colpendolo nella fiancata destra. Il Veicolo B terminava la marcia ruotato di 180°, mentre il veicolo A andava ad arrestarsi all'altezza dell'intersezione successiva”.
Orbene. secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
civ., 27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662; Cass.
civ., 20.03.2007, n. 6565; Cass. civ., 28.04.2006, n. 9919; Cass.
civ., 15.02.2006, n. 3282; cass. civ., 1.07.2005, n. 14038; Cass.
civ., 8.06.2005), il rapporto di polizia, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
Nel caso di specie la suddetta ricostruzione appare innanzitutto corroborata dagli ulteriori rilievi tecnici compiuti sullo stato dei luoghi e riportati, a livello grafico, dalle planimetrie in atti da cui è consentito desumere, in via presuntiva, che il veicolo condotto da abbia invaso la corsia, in ragione dell'evidente Persona_1 rapporto di probabilità logica tra il fatto noto (il punto d'urto) ed il fatto da accertare (il soggetto che ha invaso la corsia), secondo un criterio di normalità causale alla stregua dell'id quod plerumque accidit (ex multis C. 22898/2013; C. 22656/2011; C. 16993/2007).
I suddetti elementi di prova sono altresì corroborati dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dallo stesso conducente del veicolo danneggiato il quale ha riferito di avere visto, all'improvviso, giungere dal lato opposto della corsia “un veicolo che svoltava a sinistra invadendo la mia corsia di marcia”
Tale ricostruzione è rimasta oltre tutto incontestata nel presente giudizio.
pagina 2 di 9 Sotto il profilo soggettivo risulta pertanto accertata la condotta colposa del veicolo antagonista che ha imprudentemente invaso la corsia opposta scontrandosi con il veicolo sopraggiungente condotto da parte attrice.
Nessun profilo colposo è invece addebitabile a parte attrice per i motivi di seguito indicati.
Si rammenta che costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che “l'accertamento 'della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro', idonea a liberare 'quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno', può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma 'anche indirettamente', ovvero 'tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente' (ex multis C. 6941/2021 e, in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 65421801; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01).
Da quanto precede, pertanto, emerge che, nel caso di specie, l'accertata consumazione, da parte del conducente dell'autovettura, delle plurime gravi infrazioni di cui all'art 143 c.d.s e art. 148 c.d.s., in condizioni di visibilità ottima e su un tratto rettilineo, unitamente all'accertamento per cui il veicolo sopraggiungente teneva regolarmente la destra, pure in difetto di evidenze probatorie sulla velocità tenuta dal veicolo sopraggiungente costituisce prova
“indiretta” dell'esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal soggetto straniero.
Sotto il profilo del quantum, quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U. medico legale, le cui conclusioni si fanno proprie perché esaurienti sotto profilo logico-tecnico e frutto di indagini accurate e tecnicamente corrette è emerso che l'odierno attore ha pagina 3 di 9 riportato “esiti di un trauma distorsivo del rachide cervicale in un quadro di spondilodiscartrosi, le cui ripercussioni funzionali […] sono rappresentaste da persistente sindrome algico-disfunzionale del rachide cervicale con contrattura e dolorabilità presso-palpatoria a carico delle strutture muscolari paravertebrali cervicali e dorsali, dolenzia trapezoidale bilaterale in un quadro di spondiloartrosi”.
I pregiudizi sopra riscontrati sono stati accertati in nesso di causalità con la dinamica del sinistro accertata giudizialmente.
Ne consegue che appare parimenti condivisibile la valutazione tecnica operata dall'ausiliario tecnico che ha conclusivamente accertato che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20, postumi permanenti nella misura del 2%.
Sulla base di tali conclusioni, trattandosi di lesioni micropermanenti, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso alla stregua dei decreti attuativi dell'art 139 c.d.a..
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (54 anni) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, è possibile liquidare in via equitativa, alla luce delle citate coordinate, le somme di Euro 1104,80 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 1625,57 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti (nella misura del 2%) e, così, per il complessivo importo di Euro 2730,37 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Al danneggiato, come sopra detto, spetteranno, sulla somma suddetta, anche gli interessi compensativi giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche le utilità che il controvalore pecuniario avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente erogato.
Nessun ulteriore importo è invece da risarcire a titolo di danno morale, in assenza di puntuali allegazioni sul punto.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (C. 339/2016). pagina 4 di 9 Nel caso di specie, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non si preoccupa minimamente di allegare (prima ancora che provare) qualsivoglia sofferenza psicofisica di particolare gravità causalmente riconducibile all'evento occorso, di talché nessun ulteriore importo è risarcibile a titolo di danno morale.
Con riferimento ai danni subiti dal veicolo in oggetto, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica.
Ne consegue pertanto che il Giudice, ai sensi dell'art 2058 c.c., è legittimato a non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Nel caso di specie, è incontestato che la riparazione sia antieconomica (essendo stato riconosciuto anche dal CTP di parte convenuta l'antieconomicità). Ne consegue che la domanda di parte attrice è configurabile non come risarcimento del danno in forma specifica ma come risarcimento per equivalente.
In ragione di ciò è del tutto irrilevante la quantificazione dei costi di riparazione, alla luce della domanda formulata (per equivalente e non in forma specifica), essendo necessario unicamente adottare i criteri della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno per equivalente.
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre tenere conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si e venuto a trovare dopo l'incidente.
Orbene, con riferimento al valore commerciale del veicolo, parte attrice fornisce valutazioni discordanti rispetto a quanto riscontrato dal perito di parte convenuta (euro 27.600,00 per parte attrice e euro 20.000,00 per parte convenuta) senza tuttavia fornire né tantomeno indicare le fonti utilizzate per la valutazione commerciale effettuata né tantomeno fornire elementi concernenti le condizioni del veicolo al momento del sinistro.
Il parametro economico indicato da parte attrice rientra, in linea di massima, nel range desumibile dalle tabelle ACI che, per come indicato nella ordinanza del 16.12.2023, oscilla tra un valore massimo die ruo 27.250,00 e uno medio di euro 20.250,00.
Deve pertanto determinarsi il valore commerciale del veicolo in euro 23.000,00, ossia nel parametro medio desumibile dalla suddetta forbice, in difetto di elemento obiettivi circa le condizioni e lo stato del veicolo.
pagina 5 di 9 Con riferimento al valore relitto, deve ritenersi documentalmente provato che parte attrice ha incassato dal suddetto veicolo il prezzo di euro 3000,00.
Spetta quindi a parte attrice, per i danni materiali subiti, a titolo di indennizzo l'importo di euro 20.000,00 (23.000,00 – 3.000,00).
Sulla natura del debito infine va ricordato che in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.(cfr.cass.civ.III7.5.09 n.10488).
E pertanto, alla somma complessiva di Euro 20.000,00 deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, conteggiata dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Al capitale devono aggiungersi ancora gli interessi compensativi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Devono ritenersi dovute, in quanto causalmente collegate all'evento dedotto in causa, le spese di custodia del veicolo per l'importo di euro 1830,00
Appaiono prive di consistenza giuridica le doglianze di parte resistente laddove ritiene le stesse non dovute in difetto di prova di un effettivo esborso di denaro sostenuto conforme alle fatture prodotte.
Sul punto è sufficiente rammentare a parte resistente che, “in tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita', con la quale l'art 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris' nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente mell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (C. 4718/2016).
Appaiono altresì dovute le spese mediche sostenute per l'importo complessivo di euro 1370,00 che, all'esito della CTU espletata, sono state accertate come causalmente riconducibili all'evento dedotto in causa.
pagina 6 di 9 Non dovuta invece la pretesa economica vantata a titolo di “bollo non usufruito” giacché la data di esborso risulta essere 16.11.2021 a fronte di un sinistro occorso invece il 22.09.2021.
Parimenti non dovuto l'ulteriore importo preteso a titolo di spese di immatricolazione di nuovo veicolo giacché, in difetto della benché minima allegazione sul punto, non sono stati portati all'attenzione del giudicante elementi idonei a ritenere lo stesso causalmente riconducibile all'evento occorso ad altro e diverso veicolo.
Non dovute altresì le c.d. “spese relative all'assistenza stragiudiziale” anche in questo caso in difetto di puntuali allegazioni sul punto.
Giova infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (tra le tante C. 24481/2020).
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a pretendere l'importo di euro 3348,69 per la attività stragiudiziale di parte espletata, senza minimamente allegare il tipo di attività concretamente svolta e senza dare prova del costo effettivamente sostenuto e giustificativo per tale attività.
Non meritevole di accoglimento è infine la ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata dallo stesso ricorrente laddove asserisce che, per effetto della condotta colposa del veicolo antagonista, lo stesso avrebbe subito una riduzione dei propri guadagni in conseguenza della mancata partecipazione al lavoro, pari a euro 894,08.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un pagina 7 di 9 danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del nesso causale fra la condotta di parte resistente ed il danno non essendo infatti sufficienti mere formule di stile.
Ed invero, nel caso di specie, non è stato in alcun modo provato il nesso di derivazione causale dell'asserita contrazione dei redditi lamentato da parte ricorrente con la condotta inadempiente del veicolo responsabile, non essendo stato portato all'attenzione dello scrivente Giudice nessun elemento e/o dato normativo da cui poter evincere che la mancata partecipazione abbia effettivamente comportato la mancata percezione del suddetto guadagno.
Parte ricorrente, invero, si preoccupa unicamente di documentare l'impossibilità fisica a partecipare al lavoro, come del resto emergerebbe dalla documentazione medica in atti, ma non fornisce alcun elemento normativo e/o contrattuale che faccia ritenere remunerata, in misura ulteriore allo stipendio percepito, la partecipazione all'attività in questione per l'importo corrispondente preteso.
L'importo come sopra determinato andrà decurtato di quanto già riconosciuto e versato, in via stragiudiziale, dalla compagnia assicuratrice per il sinistro in oggetto, per la somma di euro 22796,38, seguendo i criteri espressi dalla Suprema Corte al fine di rendere omogenei gli importi da considerare (C. 6357/2011).
A tal fine occorrerà devalutare secondo gli indici ISTAT alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio complessivo come sopra liquidato in moneta attuale sia l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo al fine di ottenere la differenza che rivalutata all'attualità è idonea a determinare l'importo residuo ancora dovuto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza avuto riguardo all'importo residuo dovuto e anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel corso del giudizio.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica per cui le spese relative vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa (ex multis Cass. Civ. Sez. II, n. 84 del 03.01.2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 6065 del 1990) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art 92 primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, l'importo richiesto e liquidato a titolo di spese di CTP risulta pari a euro 1830,00 a fronte di una liquidazione a favore di CTU pari a euro 290,77 ai sensi dell'art 21 delle Tabelle ministeriali. La maggiorazione delle somme non appare in alcun modo giustificata né tantomeno parte attrice ha allegato il tipo di attività concretamente svolta di talché l'importo da liquidare al CTP deve essere pari a quanto liquidabile al CTU, ossia 290,77 euro oltre IVA e interessi legali.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere a a Parte_1 titolo di risarcimento, la somma di euro 2730,37, per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 23.200,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo, il tutto da detrarre con quanto già versato stragiudizialmente (pari a euro 22.796,38).
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU e quelle di CTP (pari a euro 290,77) definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1430/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SOMMAIO Parte_1 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA PALLADIO 2/1 CAORLE presso lo studio dell'avv.
SOMMAIO ALBERTO
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] Controparte_2 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA DEL GELSO, 35 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 Cont convenuto in giudizio l' al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver subito un sinistro, in data 22.09.2021, mentre era alla guida del proprio veicolo, a causa della condotta di guida del veicolo antagonista il quale ha invaso l'opposta corsia.
Ha pertanto ritenuto in diritto sussistenti i presupposti della responsabilità civile ex art 2054 c.c., con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Cont Si è costituita in giudizio l' contestando quanto ex adverso sotto il profilo del quantum, ritenendo satisfattivo l'importo liquidato in via stragiudiziale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024. pagina 1 di 9 La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto ritenersi accertata la dinamica del sinistro nei termini risultanti dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale di Caorle che, come da rapporto in atti, ha ricostruito la dinamica dell'evento nel seguente modo: “il veicolo B stava transitando in via delle Rondini con direzione duna Verde, mentre il veicolo A procedeva regolarmente nella direzione opposta occupando l'altra carreggiata. All'altezza dell'ingresso del Villaggio A Mare il veicolo A, superata la segnaletica orizzontale predisposta a far confluire il traffico proveniente da Duna Verde verso l'ingresso del Villaggio a Mare, effettuava manovra di inversione di marcia ed andava ad occupare la carreggiata opposta. In quel momento sopraggiungeva il veicolo B che andava ad impattare con il veicolo A, colpendolo nella fiancata destra. Il Veicolo B terminava la marcia ruotato di 180°, mentre il veicolo A andava ad arrestarsi all'altezza dell'intersezione successiva”.
Orbene. secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Cass.
civ., 27.10.2008, n. 25842; Cass. civ., 9.09.2008, n. 22662; Cass.
civ., 20.03.2007, n. 6565; Cass. civ., 28.04.2006, n. 9919; Cass.
civ., 15.02.2006, n. 3282; cass. civ., 1.07.2005, n. 14038; Cass.
civ., 8.06.2005), il rapporto di polizia, pur costituendo piena prova, fino a querela di falso, delle sole dichiarazioni delle parti e dei soli altri fatti che il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuti in sua presenza, per quel che concerne "le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, […], per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria".
Nel caso di specie la suddetta ricostruzione appare innanzitutto corroborata dagli ulteriori rilievi tecnici compiuti sullo stato dei luoghi e riportati, a livello grafico, dalle planimetrie in atti da cui è consentito desumere, in via presuntiva, che il veicolo condotto da abbia invaso la corsia, in ragione dell'evidente Persona_1 rapporto di probabilità logica tra il fatto noto (il punto d'urto) ed il fatto da accertare (il soggetto che ha invaso la corsia), secondo un criterio di normalità causale alla stregua dell'id quod plerumque accidit (ex multis C. 22898/2013; C. 22656/2011; C. 16993/2007).
I suddetti elementi di prova sono altresì corroborati dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dallo stesso conducente del veicolo danneggiato il quale ha riferito di avere visto, all'improvviso, giungere dal lato opposto della corsia “un veicolo che svoltava a sinistra invadendo la mia corsia di marcia”
Tale ricostruzione è rimasta oltre tutto incontestata nel presente giudizio.
pagina 2 di 9 Sotto il profilo soggettivo risulta pertanto accertata la condotta colposa del veicolo antagonista che ha imprudentemente invaso la corsia opposta scontrandosi con il veicolo sopraggiungente condotto da parte attrice.
Nessun profilo colposo è invece addebitabile a parte attrice per i motivi di seguito indicati.
Si rammenta che costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che “l'accertamento 'della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro', idonea a liberare 'quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno', può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma 'anche indirettamente', ovvero 'tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente' (ex multis C. 6941/2021 e, in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 65421801; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01).
Da quanto precede, pertanto, emerge che, nel caso di specie, l'accertata consumazione, da parte del conducente dell'autovettura, delle plurime gravi infrazioni di cui all'art 143 c.d.s e art. 148 c.d.s., in condizioni di visibilità ottima e su un tratto rettilineo, unitamente all'accertamento per cui il veicolo sopraggiungente teneva regolarmente la destra, pure in difetto di evidenze probatorie sulla velocità tenuta dal veicolo sopraggiungente costituisce prova
“indiretta” dell'esclusiva responsabilità del veicolo condotto dal soggetto straniero.
Sotto il profilo del quantum, quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U. medico legale, le cui conclusioni si fanno proprie perché esaurienti sotto profilo logico-tecnico e frutto di indagini accurate e tecnicamente corrette è emerso che l'odierno attore ha pagina 3 di 9 riportato “esiti di un trauma distorsivo del rachide cervicale in un quadro di spondilodiscartrosi, le cui ripercussioni funzionali […] sono rappresentaste da persistente sindrome algico-disfunzionale del rachide cervicale con contrattura e dolorabilità presso-palpatoria a carico delle strutture muscolari paravertebrali cervicali e dorsali, dolenzia trapezoidale bilaterale in un quadro di spondiloartrosi”.
I pregiudizi sopra riscontrati sono stati accertati in nesso di causalità con la dinamica del sinistro accertata giudizialmente.
Ne consegue che appare parimenti condivisibile la valutazione tecnica operata dall'ausiliario tecnico che ha conclusivamente accertato che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20, postumi permanenti nella misura del 2%.
Sulla base di tali conclusioni, trattandosi di lesioni micropermanenti, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso alla stregua dei decreti attuativi dell'art 139 c.d.a..
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (54 anni) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, è possibile liquidare in via equitativa, alla luce delle citate coordinate, le somme di Euro 1104,80 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 1625,57 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti (nella misura del 2%) e, così, per il complessivo importo di Euro 2730,37 oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Al danneggiato, come sopra detto, spetteranno, sulla somma suddetta, anche gli interessi compensativi giacché l'equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche le utilità che il controvalore pecuniario avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente erogato.
Nessun ulteriore importo è invece da risarcire a titolo di danno morale, in assenza di puntuali allegazioni sul punto.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (C. 339/2016). pagina 4 di 9 Nel caso di specie, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, non si preoccupa minimamente di allegare (prima ancora che provare) qualsivoglia sofferenza psicofisica di particolare gravità causalmente riconducibile all'evento occorso, di talché nessun ulteriore importo è risarcibile a titolo di danno morale.
Con riferimento ai danni subiti dal veicolo in oggetto, si rammenta che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica.
Ne consegue pertanto che il Giudice, ai sensi dell'art 2058 c.c., è legittimato a non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Nel caso di specie, è incontestato che la riparazione sia antieconomica (essendo stato riconosciuto anche dal CTP di parte convenuta l'antieconomicità). Ne consegue che la domanda di parte attrice è configurabile non come risarcimento del danno in forma specifica ma come risarcimento per equivalente.
In ragione di ciò è del tutto irrilevante la quantificazione dei costi di riparazione, alla luce della domanda formulata (per equivalente e non in forma specifica), essendo necessario unicamente adottare i criteri della Suprema Corte in tema di risarcimento del danno per equivalente.
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre tenere conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si e venuto a trovare dopo l'incidente.
Orbene, con riferimento al valore commerciale del veicolo, parte attrice fornisce valutazioni discordanti rispetto a quanto riscontrato dal perito di parte convenuta (euro 27.600,00 per parte attrice e euro 20.000,00 per parte convenuta) senza tuttavia fornire né tantomeno indicare le fonti utilizzate per la valutazione commerciale effettuata né tantomeno fornire elementi concernenti le condizioni del veicolo al momento del sinistro.
Il parametro economico indicato da parte attrice rientra, in linea di massima, nel range desumibile dalle tabelle ACI che, per come indicato nella ordinanza del 16.12.2023, oscilla tra un valore massimo die ruo 27.250,00 e uno medio di euro 20.250,00.
Deve pertanto determinarsi il valore commerciale del veicolo in euro 23.000,00, ossia nel parametro medio desumibile dalla suddetta forbice, in difetto di elemento obiettivi circa le condizioni e lo stato del veicolo.
pagina 5 di 9 Con riferimento al valore relitto, deve ritenersi documentalmente provato che parte attrice ha incassato dal suddetto veicolo il prezzo di euro 3000,00.
Spetta quindi a parte attrice, per i danni materiali subiti, a titolo di indennizzo l'importo di euro 20.000,00 (23.000,00 – 3.000,00).
Sulla natura del debito infine va ricordato che in tema di assicurazione conto i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno e art. 1224 cod. civ.(cfr.cass.civ.III7.5.09 n.10488).
E pertanto, alla somma complessiva di Euro 20.000,00 deve aggiungersi la rivalutazione secondo gli indici ISTAT, conteggiata dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Al capitale devono aggiungersi ancora gli interessi compensativi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Devono ritenersi dovute, in quanto causalmente collegate all'evento dedotto in causa, le spese di custodia del veicolo per l'importo di euro 1830,00
Appaiono prive di consistenza giuridica le doglianze di parte resistente laddove ritiene le stesse non dovute in difetto di prova di un effettivo esborso di denaro sostenuto conforme alle fatture prodotte.
Sul punto è sufficiente rammentare a parte resistente che, “in tema di liquidazione del danno, la locuzione 'perdita subita', con la quale l'art 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il 'vinculum iuris' nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente mell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (C. 4718/2016).
Appaiono altresì dovute le spese mediche sostenute per l'importo complessivo di euro 1370,00 che, all'esito della CTU espletata, sono state accertate come causalmente riconducibili all'evento dedotto in causa.
pagina 6 di 9 Non dovuta invece la pretesa economica vantata a titolo di “bollo non usufruito” giacché la data di esborso risulta essere 16.11.2021 a fronte di un sinistro occorso invece il 22.09.2021.
Parimenti non dovuto l'ulteriore importo preteso a titolo di spese di immatricolazione di nuovo veicolo giacché, in difetto della benché minima allegazione sul punto, non sono stati portati all'attenzione del giudicante elementi idonei a ritenere lo stesso causalmente riconducibile all'evento occorso ad altro e diverso veicolo.
Non dovute altresì le c.d. “spese relative all'assistenza stragiudiziale” anche in questo caso in difetto di puntuali allegazioni sul punto.
Giova infatti rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (tra le tante C. 24481/2020).
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a pretendere l'importo di euro 3348,69 per la attività stragiudiziale di parte espletata, senza minimamente allegare il tipo di attività concretamente svolta e senza dare prova del costo effettivamente sostenuto e giustificativo per tale attività.
Non meritevole di accoglimento è infine la ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata dallo stesso ricorrente laddove asserisce che, per effetto della condotta colposa del veicolo antagonista, lo stesso avrebbe subito una riduzione dei propri guadagni in conseguenza della mancata partecipazione al lavoro, pari a euro 894,08.
Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un pagina 7 di 9 danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del nesso causale fra la condotta di parte resistente ed il danno non essendo infatti sufficienti mere formule di stile.
Ed invero, nel caso di specie, non è stato in alcun modo provato il nesso di derivazione causale dell'asserita contrazione dei redditi lamentato da parte ricorrente con la condotta inadempiente del veicolo responsabile, non essendo stato portato all'attenzione dello scrivente Giudice nessun elemento e/o dato normativo da cui poter evincere che la mancata partecipazione abbia effettivamente comportato la mancata percezione del suddetto guadagno.
Parte ricorrente, invero, si preoccupa unicamente di documentare l'impossibilità fisica a partecipare al lavoro, come del resto emergerebbe dalla documentazione medica in atti, ma non fornisce alcun elemento normativo e/o contrattuale che faccia ritenere remunerata, in misura ulteriore allo stipendio percepito, la partecipazione all'attività in questione per l'importo corrispondente preteso.
L'importo come sopra determinato andrà decurtato di quanto già riconosciuto e versato, in via stragiudiziale, dalla compagnia assicuratrice per il sinistro in oggetto, per la somma di euro 22796,38, seguendo i criteri espressi dalla Suprema Corte al fine di rendere omogenei gli importi da considerare (C. 6357/2011).
A tal fine occorrerà devalutare secondo gli indici ISTAT alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio complessivo come sopra liquidato in moneta attuale sia l'acconto versato, detraendo quest'ultimo dal primo al fine di ottenere la differenza che rivalutata all'attualità è idonea a determinare l'importo residuo ancora dovuto.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza avuto riguardo all'importo residuo dovuto e anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel corso del giudizio.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica per cui le spese relative vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa (ex multis Cass. Civ. Sez. II, n. 84 del 03.01.2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 6065 del 1990) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art 92 primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, l'importo richiesto e liquidato a titolo di spese di CTP risulta pari a euro 1830,00 a fronte di una liquidazione a favore di CTU pari a euro 290,77 ai sensi dell'art 21 delle Tabelle ministeriali. La maggiorazione delle somme non appare in alcun modo giustificata né tantomeno parte attrice ha allegato il tipo di attività concretamente svolta di talché l'importo da liquidare al CTP deve essere pari a quanto liquidabile al CTU, ossia 290,77 euro oltre IVA e interessi legali.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere a a Parte_1 titolo di risarcimento, la somma di euro 2730,37, per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo e di euro 23.200,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo, il tutto da detrarre con quanto già versato stragiudizialmente (pari a euro 22.796,38).
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU e quelle di CTP (pari a euro 290,77) definitivamente a carico di parte convenuta
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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