CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 32831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32831 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO COSTANTINO QUALE EREDE DI NO NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale RC EL che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 32831 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da CO AN, nella qualità di erede di suo padre ON AN, - deceduto il 23/2/2023 - avverso la sentenza n. 6261/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 7221/2012 R. Gen. App., di conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1425/2014, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione del 13/4/2016 n. 21774/2016. All'esito di tale procedimento ON AN era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., co. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 e art. 1 I. 15/1980) per aver svolto, insieme al figlio CO, il ruolo di anello di congiunzione tra il clan dei casalesi ed i referenti di alcuni mercati ortofrutticoli siciliani, nonché di aver organizzato e gestito una fitta rete di autotrasportatori, tramite la società La Paganese Trasporti & C. s.n.c.-, al fine di assicurare alla suddetta organizzazione camorristica il monopolio del trasporto su gomma nei mercati ortofrutticoli di alcune località campane. Con richiesta presentata in data 11 giugno 2024, il AN invocava ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la revisione della suddetta sentenza di condanna, allegando prove da considerarsi nuove a suo favore, consistenti in atti relativi a procedimenti penali paralleli a quelli di condanna, file video e una consulenza di parte, atti depositati ma non valutati dai giudici della cognizione, nonché fatture e dati contabili sullo stato economico della società. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta per la sua manifesta infondatezza, ritenendo generici i motivi posti a fondamento dell'istanza di revisione, privi di specificazione in ordine al significato da attribuire alle "numerose e frammentarie produzioni dibattimentali ... in relazione ai diversi episodi par i quali AN CO è stato condannato", e valutando la documentazione prodotta priva del carattere di novità e le argomentazioni addotte prive di rilevanza probatoria ed inidonea a sovvertire il giudicato. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso CO AN, quale erede del padre ON, attraverso il difensore di fiducia, articolando i due motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., per avere confuso la Corte territoriale, sovrapponendole, la fase rescindente e la fase rescissoria;
2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato: Premesso che CO AN era stato ritenuto colpevole di aver organizzato una rete di autotrasportatori per il clan dei casalesi così da detenere il monopolio ed il controllo del trasporto su gomma dei mercati di Fondi, Aversa, Parete, Terentola Dugenta e Giugliano, e di 2 fungere da anello di congiunzione tra il predetto clan ed i referenti locali dei mercati siciliani, mentre ON AN era stato condannato in quanto ritenuto confidente del figlio e consigliere di questo in tali attività, pienamente consapevole dei rapporti intercorrenti con il clan, il ricorrente, adducendo di aver depositato con l'istanza di revisione numerosi allegati che dimostrerebbero l'assenza del monopolio della ditta "La Paganese", di cui era titolare, ha prospettato quattro elementi di asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione: 2.2.1. l'affermazione secondo cui anche qualora dovesse ritenersi assente l'ipotizzato monopolio della ditta "La Paganese" non verrebbero meno le ragioni della condanna;
2.2.2. l'affermazione dell'ordinanza in relazione alla detenzione di armi, laddove evidenziava che anche l'asserita disponibilità di licenza di porto d'armi - ritenuta indimostrata perché illeggibile il documento prodotto - non giustificherebbe l'arsenale di armi attribuitogli dalle sentenze 2.2.3. le prove nuove costituite dalla consulenza del c.t. AB AN e dall'esame dei file video, dimostrative della confusione operata in sentenza in relazione al traffico di armi. 2.4. la prospettazione di reati fiscali per i quali il AN non è mai stato indiziato né processato, dando per scontato l'assenza di un regolare fatturato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati oppure aspecifici. 1. E' manifestamente infondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in quanto questa Corte di cassazione ha ormai da tempo avuto modo di rilevare, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, che è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Di talché, attesa la espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 - 01). Si è, pertanto, rilevato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 3 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01). Si tratta di una valutazione preliminare che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di, Rv. 259779 - 01) La valutazione preliminare dell'istanza di revisione effettuata dalla Corte di Appello di Roma risulta essersi conformata a tali principi, riconoscendo la manifesta infondatezza degli elementi prodotti sia perché la documentazione prodotta non presentava "il carattere di novità richiesto dall'art. 630 lett. c) cod . proc. pen.", sia perché quanto esposto dal ricorrente "risulta in ogni caso, privo di rilevanza probatoria ed inidoneo a sovvertire il giudicato". Si tratta di valutazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 - 01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che la revisione può essere chiesta "...se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631..." e la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto inidoneo a tali fini l'assunto difensivo volto a dimostrare l'insussistenza del monopolio della ditta "La Paganese" (fondata da ON AN e della quale CO AN era diventato amministratore delegato) nel trasporto su gomma dei mercati di Fondi, Aversa, Parete, Terentola Dugenta e Giugliano, evidenziando come dalle sentenze di merito fosse emerso che diverse associazioni di tipo mafioso (quali il clan Licciardi, il clan AL ed il clan dei casalesi) erano interessate al commercio nel settore ortofrutticolo, ponendosi in concorrenza e, talvolta, anche in violento contrasto tra loro, sicché anche l'eventuale insussistenza di un monopolio della ditta "La Paganese" non sarebbe idonea a scalfire la ricostruzione accusatoria riconosciuta come fondata nel giudizio di condanna, risultando, comunque, coinvolta in tali contrasti l'organizzazione camorristica della quale il AN è stato riconosciuto partecipe. 2.1. L'ordinanza impugnata ha rilevato, altresì, che il giudizio irrevocabile di condanna formatosi a carico di ON AN si è fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, su numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, su videoriprese presso i locali della Paganese Trasporti, su deposizioni testimoniali, provvedimenti giudiziali e sequestri di armi, sicché senza incorrere in vizio logico alcuno ha riconosciuto che anche l'eventuale possesso di un'autorizzazione al porto d'armi, peraltro poco leggibile, nulla avrebbe aggiunto alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di condanna, in quanto i predetti elementi di prova dimostravano la disponibilità di un cospicuo arsenale di armi presso i locali della ditta La Paganese, tra le quali anche armi da sparo con matricola abrasa, tali da non poter essere detenute o portate ad alcun titolo. 4 2.2. A sostegno dell'assunto secondo cui i giudici di merito sarebbero incorsi in errori percettivi in relazione al traffico di armi, il ricorrente evoca la consulenza di parte a firma del c.t. AB AN, assumendo che non potrebbe negarsi a questa la qualità di "prova nuova", "essendo già stata acquisita e dichiarata inammissibile nel giudizio presupposto della Corte di appello di Napoli": ad avviso del ricorrente, infatti, dovrebbero ritenersi prove nuove "anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate nemmeno implicitamente". Si tratta, però, di argomentazioni manifestamente infondate, dovendosi ritenere, invece, principio ormai acquisito che per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell' istanza di revisione devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché, però, non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pgepc in proc. Pisa no, Rv. 220443 - 01). Anche di recente, pertanto, si è rilevato che ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio. (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 - 01). 2.3. Infine, il ricorrente censura l'asserita illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove questa ipotizzerebbe la commissione di reati fiscali. Si tratta, però, di motivo aspecifico, che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della Corte di appello di Roma, limitatasi a rilevare l'irrilevanza dell'asserito fatturato medio-basso della società e la non pertinenza di questo ai fini del giudizio di revisione, in quanto l'individuazione della società La Paganese come strumento di consumazione di reati non verrebbe in alcun modo smentita dall'assenza di regolare fatturato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso in data 8 luglio 2025 Il relatore Il Presid t
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale RC EL che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 32831 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da CO AN, nella qualità di erede di suo padre ON AN, - deceduto il 23/2/2023 - avverso la sentenza n. 6261/2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 7221/2012 R. Gen. App., di conferma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1425/2014, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione del 13/4/2016 n. 21774/2016. All'esito di tale procedimento ON AN era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., co. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 e art. 1 I. 15/1980) per aver svolto, insieme al figlio CO, il ruolo di anello di congiunzione tra il clan dei casalesi ed i referenti di alcuni mercati ortofrutticoli siciliani, nonché di aver organizzato e gestito una fitta rete di autotrasportatori, tramite la società La Paganese Trasporti & C. s.n.c.-, al fine di assicurare alla suddetta organizzazione camorristica il monopolio del trasporto su gomma nei mercati ortofrutticoli di alcune località campane. Con richiesta presentata in data 11 giugno 2024, il AN invocava ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la revisione della suddetta sentenza di condanna, allegando prove da considerarsi nuove a suo favore, consistenti in atti relativi a procedimenti penali paralleli a quelli di condanna, file video e una consulenza di parte, atti depositati ma non valutati dai giudici della cognizione, nonché fatture e dati contabili sullo stato economico della società. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta per la sua manifesta infondatezza, ritenendo generici i motivi posti a fondamento dell'istanza di revisione, privi di specificazione in ordine al significato da attribuire alle "numerose e frammentarie produzioni dibattimentali ... in relazione ai diversi episodi par i quali AN CO è stato condannato", e valutando la documentazione prodotta priva del carattere di novità e le argomentazioni addotte prive di rilevanza probatoria ed inidonea a sovvertire il giudicato. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso CO AN, quale erede del padre ON, attraverso il difensore di fiducia, articolando i due motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., per avere confuso la Corte territoriale, sovrapponendole, la fase rescindente e la fase rescissoria;
2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono dedotti la violazione di legge, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato: Premesso che CO AN era stato ritenuto colpevole di aver organizzato una rete di autotrasportatori per il clan dei casalesi così da detenere il monopolio ed il controllo del trasporto su gomma dei mercati di Fondi, Aversa, Parete, Terentola Dugenta e Giugliano, e di 2 fungere da anello di congiunzione tra il predetto clan ed i referenti locali dei mercati siciliani, mentre ON AN era stato condannato in quanto ritenuto confidente del figlio e consigliere di questo in tali attività, pienamente consapevole dei rapporti intercorrenti con il clan, il ricorrente, adducendo di aver depositato con l'istanza di revisione numerosi allegati che dimostrerebbero l'assenza del monopolio della ditta "La Paganese", di cui era titolare, ha prospettato quattro elementi di asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione: 2.2.1. l'affermazione secondo cui anche qualora dovesse ritenersi assente l'ipotizzato monopolio della ditta "La Paganese" non verrebbero meno le ragioni della condanna;
2.2.2. l'affermazione dell'ordinanza in relazione alla detenzione di armi, laddove evidenziava che anche l'asserita disponibilità di licenza di porto d'armi - ritenuta indimostrata perché illeggibile il documento prodotto - non giustificherebbe l'arsenale di armi attribuitogli dalle sentenze 2.2.3. le prove nuove costituite dalla consulenza del c.t. AB AN e dall'esame dei file video, dimostrative della confusione operata in sentenza in relazione al traffico di armi. 2.4. la prospettazione di reati fiscali per i quali il AN non è mai stato indiziato né processato, dando per scontato l'assenza di un regolare fatturato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati oppure aspecifici. 1. E' manifestamente infondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in quanto questa Corte di cassazione ha ormai da tempo avuto modo di rilevare, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, che è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Di talché, attesa la espressa previsione, nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito. (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 - 01). Si è, pertanto, rilevato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 3 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01). Si tratta di una valutazione preliminare che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di, Rv. 259779 - 01) La valutazione preliminare dell'istanza di revisione effettuata dalla Corte di Appello di Roma risulta essersi conformata a tali principi, riconoscendo la manifesta infondatezza degli elementi prodotti sia perché la documentazione prodotta non presentava "il carattere di novità richiesto dall'art. 630 lett. c) cod . proc. pen.", sia perché quanto esposto dal ricorrente "risulta in ogni caso, privo di rilevanza probatoria ed inidoneo a sovvertire il giudicato". Si tratta di valutazioni conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 - 01). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che la revisione può essere chiesta "...se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631..." e la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto inidoneo a tali fini l'assunto difensivo volto a dimostrare l'insussistenza del monopolio della ditta "La Paganese" (fondata da ON AN e della quale CO AN era diventato amministratore delegato) nel trasporto su gomma dei mercati di Fondi, Aversa, Parete, Terentola Dugenta e Giugliano, evidenziando come dalle sentenze di merito fosse emerso che diverse associazioni di tipo mafioso (quali il clan Licciardi, il clan AL ed il clan dei casalesi) erano interessate al commercio nel settore ortofrutticolo, ponendosi in concorrenza e, talvolta, anche in violento contrasto tra loro, sicché anche l'eventuale insussistenza di un monopolio della ditta "La Paganese" non sarebbe idonea a scalfire la ricostruzione accusatoria riconosciuta come fondata nel giudizio di condanna, risultando, comunque, coinvolta in tali contrasti l'organizzazione camorristica della quale il AN è stato riconosciuto partecipe. 2.1. L'ordinanza impugnata ha rilevato, altresì, che il giudizio irrevocabile di condanna formatosi a carico di ON AN si è fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, su numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, su videoriprese presso i locali della Paganese Trasporti, su deposizioni testimoniali, provvedimenti giudiziali e sequestri di armi, sicché senza incorrere in vizio logico alcuno ha riconosciuto che anche l'eventuale possesso di un'autorizzazione al porto d'armi, peraltro poco leggibile, nulla avrebbe aggiunto alla ricostruzione dei fatti emergente dalle sentenze di condanna, in quanto i predetti elementi di prova dimostravano la disponibilità di un cospicuo arsenale di armi presso i locali della ditta La Paganese, tra le quali anche armi da sparo con matricola abrasa, tali da non poter essere detenute o portate ad alcun titolo. 4 2.2. A sostegno dell'assunto secondo cui i giudici di merito sarebbero incorsi in errori percettivi in relazione al traffico di armi, il ricorrente evoca la consulenza di parte a firma del c.t. AB AN, assumendo che non potrebbe negarsi a questa la qualità di "prova nuova", "essendo già stata acquisita e dichiarata inammissibile nel giudizio presupposto della Corte di appello di Napoli": ad avviso del ricorrente, infatti, dovrebbero ritenersi prove nuove "anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate nemmeno implicitamente". Si tratta, però, di argomentazioni manifestamente infondate, dovendosi ritenere, invece, principio ormai acquisito che per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell' istanza di revisione devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché, però, non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario. (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pgepc in proc. Pisa no, Rv. 220443 - 01). Anche di recente, pertanto, si è rilevato che ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio. (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 - 01). 2.3. Infine, il ricorrente censura l'asserita illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove questa ipotizzerebbe la commissione di reati fiscali. Si tratta, però, di motivo aspecifico, che non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo della Corte di appello di Roma, limitatasi a rilevare l'irrilevanza dell'asserito fatturato medio-basso della società e la non pertinenza di questo ai fini del giudizio di revisione, in quanto l'individuazione della società La Paganese come strumento di consumazione di reati non verrebbe in alcun modo smentita dall'assenza di regolare fatturato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Così deciso in data 8 luglio 2025 Il relatore Il Presid t