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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/01/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1100/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, n.q. di erede di e n.q. di genitore esercente Parte_1 Persona_1 la responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata Persona_2
e difesa giusta procura a margine all'atto di citazione dall'avvocato Vincenzo Albano, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Pompei alla Via Carlo Alberto I Trav. n. 14. ATTRICE E
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 18. CONVENUTO NONCHE'
nato a [...] il [...], domiciliato presso Controparte_2 Contr l' CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 settembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di Parte_1 erede di e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Persona_1 sul minore evocava in giudizio l' al fine di Persona_2 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.7.2015, alle ore 18,00 circa, in Pompei alla Via S.S. 145. Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, il ER
percorreva regolarmente a bordo del ciclomotore Piaggio tg CD 38795 di
[...] sua proprietà, il tratto di strada dell'uscita S.S. 145 Sorrentina, allorquando veniva urtato dal veicolo Volvo tg. KLG272 condotto dal che nel Controparte_2 tentare di effettuare una inversione a U non si avvedeva della moto posta alla
1 sua sinistra e la urtava con la parte anteriore sinistra. A seguito dell'urto l'istante rovinava al suolo unitamente alla moto, la quale subiva danni sia al motore che alla carrozzeria. Aggiungeva che dopo l'urto il veniva soccorso e trasportato tramite ER ambulanza presso il di Castellammare di Stabia ove gli Organizzazione_1 venivano diagnosticate lesioni quali “F.L.C labbro inferiore sul prolabrio. CP_3 labbro inferiore versante cutaneo. Trauma odonto-gengivale arcata superiore con infrazione del margine incisale degli incisivi mediali. Contusione regione sternale. Contusione escoriate multiple gomiti, avambracci e ginocchia ecc…” quantificate da c.t.p. nella misura del 14% di danno biologico oltre a 3.600,00 euro per spese odontoiatriche. Riscontrava inoltre, una serie di danni alla moto quali: “bordo scudo destro, pedana, bauletto anteriore manubrio con P.I., turbo sterzo epl di braccio, scudo risagomatura telaio più verniciatura” quantificandoli in 2.301,00 euro. Deduceva di avere inoltrato all' richiesta di risarcimento danni, la quale, CP_1 tuttavia, dopo aver comunicato che la consorella italiana era la Controparte_4 provvedeva a far periziare il veicolo ma non formulava alcuna una offerta risarcitoria. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione CP_1 per inosservanza dei termini a comparire, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondata e sfornita di prova. Dichiarata la nullità della citazione e dispostane la rinnovazione, nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi, sicché ne veniva CP_5 dichiarata la contumacia. Ammessa parte attrice alla prova testimoniale, all'udienza del 28.2.2023 rilevata l'assenza del procuratore di parte attrice, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe celebrata in forma di trattazione scritta, ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18 del 17-3-2020, conv. con mod. in l. 27 del 24-4- 2020. 2. In limine litis, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dalla costituita compagnia di assicurazione. La domanda proposta dall'attrice va, invero, ritenuta proponibile avendo la stessa prestato osservanza al dettato normativo con l'invio della richiesta preventiva di risarcimento relativa Contr a tutti i danni subiti, ricevute in data 30.10.2015 e 5.2.2016 all' più di sessanta giorni prima di notificare l'atto introduttivo del presente giudizio. Al riguardo deve osservarsi che, sebbene la lettera di costituzione in mora inviata dall'istante alla impresa assicuratrice non contenga sotto il profilo contenutistico tutti gli elementi normativamente richiesti, tale circostanza non è sufficiente a fondare una pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria, in quanto come evidenziato da giurisprudenza maggioritaria “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
2 all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cd. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cd ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” 2.1. Sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore provato la qualità di responsabile civile in capo a Tale doglianza appare infondata, Controparte_2 non rientrando tale profilo nelle ipotesi di improcedibilità. In primo luogo, giova premettere che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c. Nella specie, la convenuta ha eccepito la mancata prova della titolarità della posizione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
3 Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo l'attore nelle conclusioni espressamente qualificato il quale proprietario – conducente del veicolo CP_2
Volvo tg. KLG272. Quanto alla prova della titolarità passiva, si osserva che è presente agli atti denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa con lettera raccomandata del 17.05.2016, con la quale si attesta la qualità di assicurato in capo a si considera quindi sufficientemente provata la titolarità CP_5 passiva del rapporto.
2.2. Ancora in via preliminare, va evidenziato che l'attrice nelle conclusioni ha richiesto la condanna del responsabile civile “in solido” con l' CP_1
Sul punto occorre rilevare che l' , ai sensi dell'art. 126 Controparte_1 comma 2 lett. b), del d.lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
inoltre, ai sensi della lett. c) dello stesso comma 2, è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Conseguentemente, per come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, “I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con Contr targa estera, sono domiciliati “ex lege” presso l' ( solo Controparte_1 ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia Contr notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l' bbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto Contr del fatto che la domiciliazione “ex lege” dei responsabili presso l' è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost.” (Cass. civ., sent. n. 7932 del 18-5-2012). La giurisprudenza ha altresì condivisibilmente sottolineato che in caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, se il danneggiato esperisce cumulativamente l'azione diretta contro l' Controparte_1
e l'azione di responsabilità aquiliana ex art 2054 c.c. contro il
[...]
4 proprietario del veicolo straniero, la notifica della citazione nei confronti di quest'ultimo va fatta sia presso l' che nelle forme di cui all'art 142 c.p.c. Ne CP_1 consegue che, ove non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art 142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa promossa contro l' CP_1 ma non quella promossa contro lo straniero. (Tribunale di Como sentenza 23 ottobre 2017). Nella specie, la danneggiata ha chiesto la condanna al pagamento del risarcimento del danno subito, in solido, del proprietario del veicolo danneggiante, e dell' in tal modo esercitando l'azione sia ai sensi dell'art. CP_1
2054 commi 1 e 3 c.c., nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo danneggiante, sia ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti del soggetto che risponde per la impresa assicuratrice;
la notifica dell'atto di citazione è però stata effettuata dall'attrice, nei confronti del proprietario del veicolo, presso l' ( ai sensi dell'art. 126 menzionato) e non presso la CP_1 residenza all'estero ex art. 142 c.p.c.. Ne consegue che il giudice può decidere solo la causa promossa contro l' CP_1 ma non quella promossa contro il responsabile civile.
3. Passando al merito della vicenda, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la pari presunzione di colpa ex art. 2054 2°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa. Nella fattispecie in esame, non essendo stata compiuta istruttoria, l'esame complessivo della documentazione allegata dalle parti non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. Va evidenziato infatti, che il verbale di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia (allegato al fascicolo di parte convenuta) se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 27.7.2015 alle ore 18:58 da parte di ER
, nonché della seguente diagnosi di dimissione “ferite alla faccia, non
[...] complicazioni, dente lesionato, contusione del gomito, contusione dell'avambraccio, contusione del ginocchio”, non indica alcuna responsabilità di terzi.
5 Non dirimente ai fini della prova è inoltre la relazione redatta dai Carabinieri di Pompei, che riporta una ipotetica dinamica dello scontro, essendo gli stessi sopravvenuti successivamente e non avendo effettuato rilievi poiché i veicoli al loro arrivo erano stati spostati. A ciò si aggiunga che ai fini della prova della dinamica del sinistro, nessun valore probatorio può essere attribuito al modulo di contestazione amichevole, non riportando entrambe le firme ma solo quella dell'attore. Pertanto, in relazione al concreto verificarsi dell'incidente, alla stregua degli elementi innanzi precisati e di tutte le considerazioni sopra sviluppate, si ritiene che l'istante non possa dirsi aver dimostrato che i fatti sono accaduti secondo le modalità descritte nell'atto di citazione con la conseguenza che la domanda va rigettata. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile in misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 900,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 1.000,00; fase decisoria, euro 1.800,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna , n.q. di erede di e n.q. di genitore Parte_1 Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
[...]
4.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, Così deciso in Torre Annunziata il 4 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
6
, n.q. di erede di e n.q. di genitore esercente Parte_1 Persona_1 la responsabilità genitoriale sul minore , rappresentata Persona_2
e difesa giusta procura a margine all'atto di citazione dall'avvocato Vincenzo Albano, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Pompei alla Via Carlo Alberto I Trav. n. 14. ATTRICE E
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 18. CONVENUTO NONCHE'
nato a [...] il [...], domiciliato presso Controparte_2 Contr l' CONVENUTO CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 settembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di Parte_1 erede di e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Persona_1 sul minore evocava in giudizio l' al fine di Persona_2 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.7.2015, alle ore 18,00 circa, in Pompei alla Via S.S. 145. Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, il ER
percorreva regolarmente a bordo del ciclomotore Piaggio tg CD 38795 di
[...] sua proprietà, il tratto di strada dell'uscita S.S. 145 Sorrentina, allorquando veniva urtato dal veicolo Volvo tg. KLG272 condotto dal che nel Controparte_2 tentare di effettuare una inversione a U non si avvedeva della moto posta alla
1 sua sinistra e la urtava con la parte anteriore sinistra. A seguito dell'urto l'istante rovinava al suolo unitamente alla moto, la quale subiva danni sia al motore che alla carrozzeria. Aggiungeva che dopo l'urto il veniva soccorso e trasportato tramite ER ambulanza presso il di Castellammare di Stabia ove gli Organizzazione_1 venivano diagnosticate lesioni quali “F.L.C labbro inferiore sul prolabrio. CP_3 labbro inferiore versante cutaneo. Trauma odonto-gengivale arcata superiore con infrazione del margine incisale degli incisivi mediali. Contusione regione sternale. Contusione escoriate multiple gomiti, avambracci e ginocchia ecc…” quantificate da c.t.p. nella misura del 14% di danno biologico oltre a 3.600,00 euro per spese odontoiatriche. Riscontrava inoltre, una serie di danni alla moto quali: “bordo scudo destro, pedana, bauletto anteriore manubrio con P.I., turbo sterzo epl di braccio, scudo risagomatura telaio più verniciatura” quantificandoli in 2.301,00 euro. Deduceva di avere inoltrato all' richiesta di risarcimento danni, la quale, CP_1 tuttavia, dopo aver comunicato che la consorella italiana era la Controparte_4 provvedeva a far periziare il veicolo ma non formulava alcuna una offerta risarcitoria. Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione CP_1 per inosservanza dei termini a comparire, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda, chiedendone il rigetto nel merito in quanto infondata e sfornita di prova. Dichiarata la nullità della citazione e dispostane la rinnovazione, nonostante la regolarità della notifica ometteva di costituirsi, sicché ne veniva CP_5 dichiarata la contumacia. Ammessa parte attrice alla prova testimoniale, all'udienza del 28.2.2023 rilevata l'assenza del procuratore di parte attrice, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe celebrata in forma di trattazione scritta, ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18 del 17-3-2020, conv. con mod. in l. 27 del 24-4- 2020. 2. In limine litis, va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dalla costituita compagnia di assicurazione. La domanda proposta dall'attrice va, invero, ritenuta proponibile avendo la stessa prestato osservanza al dettato normativo con l'invio della richiesta preventiva di risarcimento relativa Contr a tutti i danni subiti, ricevute in data 30.10.2015 e 5.2.2016 all' più di sessanta giorni prima di notificare l'atto introduttivo del presente giudizio. Al riguardo deve osservarsi che, sebbene la lettera di costituzione in mora inviata dall'istante alla impresa assicuratrice non contenga sotto il profilo contenutistico tutti gli elementi normativamente richiesti, tale circostanza non è sufficiente a fondare una pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria, in quanto come evidenziato da giurisprudenza maggioritaria “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare
2 all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cd. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cd ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.” 2.1. Sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore provato la qualità di responsabile civile in capo a Tale doglianza appare infondata, Controparte_2 non rientrando tale profilo nelle ipotesi di improcedibilità. In primo luogo, giova premettere che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c. Nella specie, la convenuta ha eccepito la mancata prova della titolarità della posizione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
3 Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo l'attore nelle conclusioni espressamente qualificato il quale proprietario – conducente del veicolo CP_2
Volvo tg. KLG272. Quanto alla prova della titolarità passiva, si osserva che è presente agli atti denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia assicurativa con lettera raccomandata del 17.05.2016, con la quale si attesta la qualità di assicurato in capo a si considera quindi sufficientemente provata la titolarità CP_5 passiva del rapporto.
2.2. Ancora in via preliminare, va evidenziato che l'attrice nelle conclusioni ha richiesto la condanna del responsabile civile “in solido” con l' CP_1
Sul punto occorre rilevare che l' , ai sensi dell'art. 126 Controparte_1 comma 2 lett. b), del d.lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
inoltre, ai sensi della lett. c) dello stesso comma 2, è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Conseguentemente, per come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, “I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con Contr targa estera, sono domiciliati “ex lege” presso l' ( solo Controparte_1 ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia Contr notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l' bbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto Contr del fatto che la domiciliazione “ex lege” dei responsabili presso l' è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost.” (Cass. civ., sent. n. 7932 del 18-5-2012). La giurisprudenza ha altresì condivisibilmente sottolineato che in caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, se il danneggiato esperisce cumulativamente l'azione diretta contro l' Controparte_1
e l'azione di responsabilità aquiliana ex art 2054 c.c. contro il
[...]
4 proprietario del veicolo straniero, la notifica della citazione nei confronti di quest'ultimo va fatta sia presso l' che nelle forme di cui all'art 142 c.p.c. Ne CP_1 consegue che, ove non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art 142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa promossa contro l' CP_1 ma non quella promossa contro lo straniero. (Tribunale di Como sentenza 23 ottobre 2017). Nella specie, la danneggiata ha chiesto la condanna al pagamento del risarcimento del danno subito, in solido, del proprietario del veicolo danneggiante, e dell' in tal modo esercitando l'azione sia ai sensi dell'art. CP_1
2054 commi 1 e 3 c.c., nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo danneggiante, sia ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti del soggetto che risponde per la impresa assicuratrice;
la notifica dell'atto di citazione è però stata effettuata dall'attrice, nei confronti del proprietario del veicolo, presso l' ( ai sensi dell'art. 126 menzionato) e non presso la CP_1 residenza all'estero ex art. 142 c.p.c.. Ne consegue che il giudice può decidere solo la causa promossa contro l' CP_1 ma non quella promossa contro il responsabile civile.
3. Passando al merito della vicenda, la fattispecie di responsabilità civile dedotta in giudizio è riconducibile nell'alveo degli articoli art. 2043 e 2054 c.c., ritenendosi pacifico in giurisprudenza che la pari presunzione di colpa ex art. 2054 2°comma c.c., non possa operare in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sulla prova del rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, anche in tale campo, ai fini risarcitori, grava sul danneggiato l'onere di dover dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, il comportamento colposo o doloso del danneggiante, il danno-evento contra ius (la lesione dell'interesse giuridicamente protetto meritevole di tutela risarcitoria), il nesso di causalità materiale, il danno-conseguenza (la conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale o non patrimoniale che si determina nella sfera giuridica del soggetto danneggiato), il nesso di causalità giuridica tra la lesione e il danno quale conseguenza immediata e diretta della stessa. Nella fattispecie in esame, non essendo stata compiuta istruttoria, l'esame complessivo della documentazione allegata dalle parti non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. Va evidenziato infatti, che il verbale di P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia (allegato al fascicolo di parte convenuta) se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 27.7.2015 alle ore 18:58 da parte di ER
, nonché della seguente diagnosi di dimissione “ferite alla faccia, non
[...] complicazioni, dente lesionato, contusione del gomito, contusione dell'avambraccio, contusione del ginocchio”, non indica alcuna responsabilità di terzi.
5 Non dirimente ai fini della prova è inoltre la relazione redatta dai Carabinieri di Pompei, che riporta una ipotetica dinamica dello scontro, essendo gli stessi sopravvenuti successivamente e non avendo effettuato rilievi poiché i veicoli al loro arrivo erano stati spostati. A ciò si aggiunga che ai fini della prova della dinamica del sinistro, nessun valore probatorio può essere attribuito al modulo di contestazione amichevole, non riportando entrambe le firme ma solo quella dell'attore. Pertanto, in relazione al concreto verificarsi dell'incidente, alla stregua degli elementi innanzi precisati e di tutte le considerazioni sopra sviluppate, si ritiene che l'istante non possa dirsi aver dimostrato che i fatti sono accaduti secondo le modalità descritte nell'atto di citazione con la conseguenza che la domanda va rigettata. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile in misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 900,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 1.000,00; fase decisoria, euro 1.800,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna , n.q. di erede di e n.q. di genitore Parte_1 Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
[...]
4.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, Così deciso in Torre Annunziata il 4 gennaio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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