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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
SS AU, EL
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3148/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RT - Via Santa Chiara, 40 81100 RT CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RT - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 RT CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/4/2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico dell'importo di euro 1.66324, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.250TEJM001703, relativo alle II.DD. La parte ricorrente deduceva la mancata prova della notifica dell'atto presupposto. Chiedeva infine la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con sentenza n.3784/2024 depositata in data 30/9/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
RT rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo in primo luogo impugnabile l'avviso di presa in carico, in secondo luogo provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Avverso la predetta sentenza presentava appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, deduceva la mancata prova della rituale notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT che chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La parte appellante ha censurato la decisione impugnata, ritenendo non provata la rituale notifica dell'atto presupposto.
Invero, dall'esame degli atti si evince che l'Ufficio ha dimostrato di aver notificato all'appellante (per compiuta giacenza in data 7/4/2023) l'avviso di accertamento n.250TEJM001703, oggetto dell'impugnato avviso di presa in carico. In ordine alla prova dell'avvenuta notifica, l'Ufficio è stato in grado di fornirla mediante l'allegazione della certificazione delle Poste Italiane, attestante il c.d. tracciato postale, ovvero tutti i passaggi di invio e ricezione del plico postale.
Giova al riguardo richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. sentenza del 3/2/2020) secondo cui la tracciatura della raccomandata sul sito di Poste Italiane ha valore di “documento informatico pubblico” ed è prova dell'avvenuta consegna. Nella specie, la parte appellata ha dimostrato la ritualità della notifica mediante il deposito del tracking postale, da cui si rileva che nell'esito della raccomandata al primo rigo si legge che la stessa fa riferimento all'avviso di accertamento presupposto avente n.2016 250TEJM001703; al secondo rigo è indicato il CF del contribuente ed infine al quinto rigo il numero della raccomandata
572720410861 ossia quello specificato nel MARKET 572720410861 richiamato dalla parte appellante.
I predetti atti, unitamente considerati, consentono di ritenere provata la rituale notifica dell'atto presupposto.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica dell'atto presupposto, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarlo, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato avviso di presa in carico.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Attesa la peculiarità e novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano l'intera materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
SS AU, EL
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3148/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RT - Via Santa Chiara, 40 81100 RT CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RT - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 RT CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3784/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- PRESA IN CARICO n. 02877202300016886000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001703 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 306/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato: conferma dell'impugnata sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/4/2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico dell'importo di euro 1.66324, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.250TEJM001703, relativo alle II.DD. La parte ricorrente deduceva la mancata prova della notifica dell'atto presupposto. Chiedeva infine la condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Con sentenza n.3784/2024 depositata in data 30/9/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
RT rigettava il ricorso e compensava le spese, ritenendo in primo luogo impugnabile l'avviso di presa in carico, in secondo luogo provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Avverso la predetta sentenza presentava appello Ricorrente_1, chiedendone la riforma, con vittoria di spese. In particolare, deduceva la mancata prova della rituale notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva in appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di RT che chiedeva il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.
All'udienza del 19/1/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La parte appellante ha censurato la decisione impugnata, ritenendo non provata la rituale notifica dell'atto presupposto.
Invero, dall'esame degli atti si evince che l'Ufficio ha dimostrato di aver notificato all'appellante (per compiuta giacenza in data 7/4/2023) l'avviso di accertamento n.250TEJM001703, oggetto dell'impugnato avviso di presa in carico. In ordine alla prova dell'avvenuta notifica, l'Ufficio è stato in grado di fornirla mediante l'allegazione della certificazione delle Poste Italiane, attestante il c.d. tracciato postale, ovvero tutti i passaggi di invio e ricezione del plico postale.
Giova al riguardo richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. sentenza del 3/2/2020) secondo cui la tracciatura della raccomandata sul sito di Poste Italiane ha valore di “documento informatico pubblico” ed è prova dell'avvenuta consegna. Nella specie, la parte appellata ha dimostrato la ritualità della notifica mediante il deposito del tracking postale, da cui si rileva che nell'esito della raccomandata al primo rigo si legge che la stessa fa riferimento all'avviso di accertamento presupposto avente n.2016 250TEJM001703; al secondo rigo è indicato il CF del contribuente ed infine al quinto rigo il numero della raccomandata
572720410861 ossia quello specificato nel MARKET 572720410861 richiamato dalla parte appellante.
I predetti atti, unitamente considerati, consentono di ritenere provata la rituale notifica dell'atto presupposto.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica dell'atto presupposto, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarlo, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato avviso di presa in carico.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l'appello.
Attesa la peculiarità e novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano l'intera materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.