Articolo 8 della Legge 12 agosto 1993, n. 310
Articolo 7Articolo 9
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4 settembre 1993
Art. 8. 1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attivita' commerciale, nonche' il trasferimento della gestione o della titolarita' di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attivita' commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 4 settembre 1993
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