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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2025
N. R.G. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 106/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Valentini
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
In via principale:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque l'inammissibilità e/o la revoca del precetto qui opposto per inesistenza di un titolo esecutivo valido considerato che il credito non è, ad oggi, esigibile, per le ragioni esposte in atti.
- Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento a favore del signor di una somma equitativamente Parte_1 determinata, ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c o, in subordine la condanna della SI
ex art. 96 comma 3 c.p.c..” CP_1
Parte opposta così conclude:
“In via principale: rigettare l'avversaria opposizione, in quanto infondata in fatto e/o in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio per chiedere di “accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'inefficacia e comunque l'inammissibilità e/o la revoca del precetto” dd. 9.1.2025, con cui gli era stato chiesto di pagare la somma di € 25.344,36, oltre interessi legali dal 15.7.2024 in forza della sentenza di separazione tra coniugi n° 242/2024 dd. 26.2.2024 e della sentenza parziale di divorzio n° 1105/2024 dd.
9.12.2024 pronunciate da quest'ufficio.
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
l'importo oggetto dell'atto di precetto opposto era stato “espressamente concordato tra i coniugi come liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”, con la specifica previsione che la sentenza di divorzio lo avesse riconosciuto come tale;
nel procedimento di divorzio era stata emessa la sola sentenza sullo stato, che nulla aveva disposto in ordine alle condizioni patrimoniali;
pertanto, il credito azionato nell'atto di precetto non era ancora esigibile, né sussisteva un titolo esecutivo;
il cambiamento di residenza effettuato dalla convenuta nel corso del giudizio aveva reso più gravosa per l'attore la gestione del figlio minore, inducendogli a revocare il consenso in ordine alle condizioni pattuite dieci mesi prima;
stante l'inesigibilità del credito, con effetti anche sulla decorrenza degli interessi legali, il precetto doveva essere revocato.
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione di Controparte_1 controparte e ne chiedeva l'integrale rigetto, rappresentando, fra l'altro, che:
pagina 2 di 6 non era stata pattuita alcuna condizione in ordine al versamento dell'importo portato dall'atto di precetto, ma soltanto una dilazione di pagamento;
il termine di pagamento non era nella disponibilità del debitore;
l'importo richiesto era parte del corrispettivo del trasferimento immobiliare compreso negli accordi raggiunti dai due coniugi e comunque non rappresentava soltanto la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile;
la dilazione accordata da essa convenuta era comunque venuta meno, avendo l'attore omesso in precedenza il tempestivo versamento della rata precedente;
il riferimento alla data di decorrenza degli interessi era stato il frutto di un mero errore materiale, essendosi inteso richiedere “interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Stando a quanto riportato nella sentenza n° 242/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 26.2.2024, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi Pt_2
e alle condizioni concordate nel “ricorso cumulativo per
[...] Controparte_1 separazione e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c.” dd. 22.12.2023, tra tali condizioni figurava quella contrassegnata dal n° 10 del seguente testuale tenore:
“10) il signor per il trasferimento della quota di 20/100 di proprietà Parte_1 delle pp.mm. 6 e 9 della p.ed. 1073 in C.C. Trento di proprietà della SI
[...]
a suo favore, si impegna a versare a quest'ultima l'importo di 110.000 euro CP_1
(centodiecimila) da valersi anche quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile per la SI . Il pagamento avverrà nei seguenti termini: CP_1
- 25.000 euro (venticinquemila euro) contestualmente al deposito del presente ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 29-51 c.p.c.;
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro il 15.01.24
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che riconoscerà tale versamento quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile;
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro 15 giorni prima della stipula del rogito notarile con cui la SI acquisterà un immobile da adibire a residenza sua e CP_1 del figlio Per_1
- 10.000 euro (diecimila euro) entro un anno dalla stipula del rogito notarile che la SI andrà a stipulare per l'acquisto di un immobile da adibire a Controparte_1 residenza sua e del figlio ”. Per_1
pagina 3 di 6 L'inequivoca formulazione di tale clausola, parte integrante di una più ampia e articolata regolamentazione di tutte le questioni, patrimoniali e non, connesse alla crisi coniugale, induce, dunque, a ritenere che:
l'importo di € 110.000,00 dovuto da costituiva, nella comune intenzione Parte_1 dei due coniugi, non solo il corrispettivo della quota di proprietà pari a 20/100 della pp.mm. 6 e 9 della p.ed. 1073 in C.C. Trento, ma “anche liquidazione una tantum dell'assegno divorzile per la SI ”; CP_1 la parte del detto importo relativa a tale causale è stata quantificata di comune accordo dai coniugi nella somma di € 25.000,00; il versamento di questa somma è stato temporalmente collocato nei 15 giorni successivi alla sentenza di divorzio che lo avrebbe dovuto qualificare “liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”, evidentemente ai sensi dell'art. 5, 8° co., legge n° 898/1970, in virtù del quale “su accordo delle parti la corresponsione [dell'assegno divorzile, n.e.] può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”, ciò significando che, sottoponendo tale parte dell'intesa all'esame del Tribunale, i due coniugi ne hanno, di fatto, richiesto una valutazione in ordine all'idoneità a fornire alla beneficiaria mezzi adeguati al proprio sostentamento, sì da determinare un miglioramento della sua situazione incompatibile con ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.
Del resto, soltanto una tale valutazione del Tribunale, anche solo implicita nel recepimento dell'accordo, consente di ritenere raggiunta una stabile definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come tale in grado di precludere alla parte beneficiaria della liquidazione convenzionale dell'assegno in un'unica soluzione qualsivoglia successiva domanda di contenuto economico.
Appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che, avendo stabilito che la terza tranche di € 25.000,00 doveva essere pagata nei 15 giorni successivi alla sentenza di divorzio recante la qualificazione di tale versamento come assegno divorzile una tantum, le parti hanno, di fatto, sottoposto il pagamento in questione a una condizione sospensiva, ossia a un evento futuro e incerto (dovendosi intendere in tal senso la pronuncia di sentenza di divorzio con la detta statuizione, che comunque avrebbe costituito il titolo da azionare in executivis in caso di successivo inadempimento da parte del soggetto obbligato), concordando poi un termine (15 giorni) di adempimento collegato all'effettiva verificazione dell'evento dedotto in condizione.
Considerato che alla data di notificazione dell'atto di precetto oggetto di opposizione il Tribunale non si era ancora pronunciato sulla pattuizione relativa alla liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile (con l'allegata sentenza n° 1105/2024, preso atto che per erano venuti meno i presupposti per una pronuncia di Parte_1 divorzio alle condizioni concordate in ragione del sopravvenuto trasferimento della moglie da Trento a Mori, il Tribunale si è, infatti, limitato a dichiarare lo scioglimento del pagina 4 di 6 matrimonio, provvedendo, nel contempo, a disporre la rimessione della causa in istruttoria e a formulare con separata ordinanza “una proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio”, ivi compresa quella contrassegnata dal n° 10) e che, quindi, all'epoca la detta condizione non si era ancora verificata, devesi ritenere che l'atto di precetto sia stato notificato in difetto di un titolo esecutivo (ossia la sentenza di divorzio recante la ratifica dell'accordo nella parte relativa alla liquidazione una tantum dell'assegno divorzile) e in relazione a un credito inesigibile e tuttora tale nella persistente mancanza di un pronunciamento del Tribunale sulla questione patrimoniale relativa all'assegno divorzile.
Né depone in senso contrario la revoca, da parte di , del consenso Parte_1 allo scioglimento del matrimonio in conformità all'accordo iniziale, giacché, anche nella parte relativa alle questioni economiche, gli effetti di tale revoca dovranno essere accertati dal giudice del divorzio, al quale solo spetta verificarne l'ammissibilità e, quindi, stabilire se il rapporto economico tra i coniugi deve comunque intendersi definitivamente disciplinato dalla sopra riportata clausola relativa alla liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile (per non essere consentito un recesso unilaterale e per la congruità dell'importo concordato), esulando tale verifica dall'ambito cognitivo del presente procedimento, nel corso quale occorre, invece, limitarsi al solo accertamento relativo alla sussistenza di un titolo esecutivo (che, per quanto esposto, non è ravvisabile, visto che la sentenza n° 1105/2024 riguarda il solo status) e all'effettiva verificazione dell'evento dedotto in condizione in ordine al versamento dell'importo di € 25.000,00 oggetto dell'atto di precetto opposto, di talché in questa sede non si può neppure ritenere che la pattuita condizione sia venuta meno per il ripensamento del solo opponente, né che essa si sia avverata per effetto del disposto dell'art. 1359 c.c..
Le considerazioni esposte appaiono, quindi, in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di accoglimento della spiegata opposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità nelle memorie conclusionali di trattare questioni significativamente diverse da quelle esaminate nei precedenti scritti difensivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opposta.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opponente, non ravvisandosi nella notificazione dell'atto di precetto gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata ivi disciplinata, né peraltro consta che tale iniziativa abbia cagionato specifici danni patrimoniali all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla e dichiara privo di effetti l'atto di precetto oggetto di causa;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.386,50 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Trento il 16.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
N. R.G. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 106/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Valentini
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la presente opposizione e per l'effetto
In via principale:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque l'inammissibilità e/o la revoca del precetto qui opposto per inesistenza di un titolo esecutivo valido considerato che il credito non è, ad oggi, esigibile, per le ragioni esposte in atti.
- Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento a favore del signor di una somma equitativamente Parte_1 determinata, ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c o, in subordine la condanna della SI
ex art. 96 comma 3 c.p.c..” CP_1
Parte opposta così conclude:
“In via principale: rigettare l'avversaria opposizione, in quanto infondata in fatto e/o in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio per chiedere di “accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità e/o l'inefficacia e comunque l'inammissibilità e/o la revoca del precetto” dd. 9.1.2025, con cui gli era stato chiesto di pagare la somma di € 25.344,36, oltre interessi legali dal 15.7.2024 in forza della sentenza di separazione tra coniugi n° 242/2024 dd. 26.2.2024 e della sentenza parziale di divorzio n° 1105/2024 dd.
9.12.2024 pronunciate da quest'ufficio.
A sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
l'importo oggetto dell'atto di precetto opposto era stato “espressamente concordato tra i coniugi come liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”, con la specifica previsione che la sentenza di divorzio lo avesse riconosciuto come tale;
nel procedimento di divorzio era stata emessa la sola sentenza sullo stato, che nulla aveva disposto in ordine alle condizioni patrimoniali;
pertanto, il credito azionato nell'atto di precetto non era ancora esigibile, né sussisteva un titolo esecutivo;
il cambiamento di residenza effettuato dalla convenuta nel corso del giudizio aveva reso più gravosa per l'attore la gestione del figlio minore, inducendogli a revocare il consenso in ordine alle condizioni pattuite dieci mesi prima;
stante l'inesigibilità del credito, con effetti anche sulla decorrenza degli interessi legali, il precetto doveva essere revocato.
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione di Controparte_1 controparte e ne chiedeva l'integrale rigetto, rappresentando, fra l'altro, che:
pagina 2 di 6 non era stata pattuita alcuna condizione in ordine al versamento dell'importo portato dall'atto di precetto, ma soltanto una dilazione di pagamento;
il termine di pagamento non era nella disponibilità del debitore;
l'importo richiesto era parte del corrispettivo del trasferimento immobiliare compreso negli accordi raggiunti dai due coniugi e comunque non rappresentava soltanto la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile;
la dilazione accordata da essa convenuta era comunque venuta meno, avendo l'attore omesso in precedenza il tempestivo versamento della rata precedente;
il riferimento alla data di decorrenza degli interessi era stato il frutto di un mero errore materiale, essendosi inteso richiedere “interessi legali dal dì del dovuto al saldo”.
L'opposizione appare fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Stando a quanto riportato nella sentenza n° 242/2024 di questo Tribunale, pubblicata il 26.2.2024, con cui è stata omologata la separazione dei coniugi Pt_2
e alle condizioni concordate nel “ricorso cumulativo per
[...] Controparte_1 separazione e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c.” dd. 22.12.2023, tra tali condizioni figurava quella contrassegnata dal n° 10 del seguente testuale tenore:
“10) il signor per il trasferimento della quota di 20/100 di proprietà Parte_1 delle pp.mm. 6 e 9 della p.ed. 1073 in C.C. Trento di proprietà della SI
[...]
a suo favore, si impegna a versare a quest'ultima l'importo di 110.000 euro CP_1
(centodiecimila) da valersi anche quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile per la SI . Il pagamento avverrà nei seguenti termini: CP_1
- 25.000 euro (venticinquemila euro) contestualmente al deposito del presente ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 29-51 c.p.c.;
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro il 15.01.24
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che riconoscerà tale versamento quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile;
- 25.000 euro (venticinquemila euro) entro 15 giorni prima della stipula del rogito notarile con cui la SI acquisterà un immobile da adibire a residenza sua e CP_1 del figlio Per_1
- 10.000 euro (diecimila euro) entro un anno dalla stipula del rogito notarile che la SI andrà a stipulare per l'acquisto di un immobile da adibire a Controparte_1 residenza sua e del figlio ”. Per_1
pagina 3 di 6 L'inequivoca formulazione di tale clausola, parte integrante di una più ampia e articolata regolamentazione di tutte le questioni, patrimoniali e non, connesse alla crisi coniugale, induce, dunque, a ritenere che:
l'importo di € 110.000,00 dovuto da costituiva, nella comune intenzione Parte_1 dei due coniugi, non solo il corrispettivo della quota di proprietà pari a 20/100 della pp.mm. 6 e 9 della p.ed. 1073 in C.C. Trento, ma “anche liquidazione una tantum dell'assegno divorzile per la SI ”; CP_1 la parte del detto importo relativa a tale causale è stata quantificata di comune accordo dai coniugi nella somma di € 25.000,00; il versamento di questa somma è stato temporalmente collocato nei 15 giorni successivi alla sentenza di divorzio che lo avrebbe dovuto qualificare “liquidazione una tantum dell'assegno divorzile”, evidentemente ai sensi dell'art. 5, 8° co., legge n° 898/1970, in virtù del quale “su accordo delle parti la corresponsione [dell'assegno divorzile, n.e.] può avvenire in un'unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”, ciò significando che, sottoponendo tale parte dell'intesa all'esame del Tribunale, i due coniugi ne hanno, di fatto, richiesto una valutazione in ordine all'idoneità a fornire alla beneficiaria mezzi adeguati al proprio sostentamento, sì da determinare un miglioramento della sua situazione incompatibile con ulteriori eventuali prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.
Del resto, soltanto una tale valutazione del Tribunale, anche solo implicita nel recepimento dell'accordo, consente di ritenere raggiunta una stabile definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come tale in grado di precludere alla parte beneficiaria della liquidazione convenzionale dell'assegno in un'unica soluzione qualsivoglia successiva domanda di contenuto economico.
Appare, quindi, fondato addivenire alla conclusione che, avendo stabilito che la terza tranche di € 25.000,00 doveva essere pagata nei 15 giorni successivi alla sentenza di divorzio recante la qualificazione di tale versamento come assegno divorzile una tantum, le parti hanno, di fatto, sottoposto il pagamento in questione a una condizione sospensiva, ossia a un evento futuro e incerto (dovendosi intendere in tal senso la pronuncia di sentenza di divorzio con la detta statuizione, che comunque avrebbe costituito il titolo da azionare in executivis in caso di successivo inadempimento da parte del soggetto obbligato), concordando poi un termine (15 giorni) di adempimento collegato all'effettiva verificazione dell'evento dedotto in condizione.
Considerato che alla data di notificazione dell'atto di precetto oggetto di opposizione il Tribunale non si era ancora pronunciato sulla pattuizione relativa alla liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile (con l'allegata sentenza n° 1105/2024, preso atto che per erano venuti meno i presupposti per una pronuncia di Parte_1 divorzio alle condizioni concordate in ragione del sopravvenuto trasferimento della moglie da Trento a Mori, il Tribunale si è, infatti, limitato a dichiarare lo scioglimento del pagina 4 di 6 matrimonio, provvedendo, nel contempo, a disporre la rimessione della causa in istruttoria e a formulare con separata ordinanza “una proposta conciliativa sulle condizioni di divorzio”, ivi compresa quella contrassegnata dal n° 10) e che, quindi, all'epoca la detta condizione non si era ancora verificata, devesi ritenere che l'atto di precetto sia stato notificato in difetto di un titolo esecutivo (ossia la sentenza di divorzio recante la ratifica dell'accordo nella parte relativa alla liquidazione una tantum dell'assegno divorzile) e in relazione a un credito inesigibile e tuttora tale nella persistente mancanza di un pronunciamento del Tribunale sulla questione patrimoniale relativa all'assegno divorzile.
Né depone in senso contrario la revoca, da parte di , del consenso Parte_1 allo scioglimento del matrimonio in conformità all'accordo iniziale, giacché, anche nella parte relativa alle questioni economiche, gli effetti di tale revoca dovranno essere accertati dal giudice del divorzio, al quale solo spetta verificarne l'ammissibilità e, quindi, stabilire se il rapporto economico tra i coniugi deve comunque intendersi definitivamente disciplinato dalla sopra riportata clausola relativa alla liquidazione convenzionale dell'assegno divorzile (per non essere consentito un recesso unilaterale e per la congruità dell'importo concordato), esulando tale verifica dall'ambito cognitivo del presente procedimento, nel corso quale occorre, invece, limitarsi al solo accertamento relativo alla sussistenza di un titolo esecutivo (che, per quanto esposto, non è ravvisabile, visto che la sentenza n° 1105/2024 riguarda il solo status) e all'effettiva verificazione dell'evento dedotto in condizione in ordine al versamento dell'importo di € 25.000,00 oggetto dell'atto di precetto opposto, di talché in questa sede non si può neppure ritenere che la pattuita condizione sia venuta meno per il ripensamento del solo opponente, né che essa si sia avverata per effetto del disposto dell'art. 1359 c.c..
Le considerazioni esposte appaiono, quindi, in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di accoglimento della spiegata opposizione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alla fase istruttoria, non essendosi provveduto all'assunzione di prove orali, e alla fase decisionale, non essendovi stata necessità nelle memorie conclusionali di trattare questioni significativamente diverse da quelle esaminate nei precedenti scritti difensivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte opposta.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opponente, non ravvisandosi nella notificazione dell'atto di precetto gli elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata ivi disciplinata, né peraltro consta che tale iniziativa abbia cagionato specifici danni patrimoniali all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di , disattesa ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla e dichiara privo di effetti l'atto di precetto oggetto di causa;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 3.386,50 per compenso, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Trento il 16.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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