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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/09/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 3560/2024 R.G. promossa da
avv. Rosa (C.F. ) (avv. Rosa Mauro); Pt_1 C.F._1
- APPELLANTE contro
(C.F. ) (avv. Graziella Marmo); CP_1 C.F._2
- APPELLATO
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2699/2023 del 21.11.2023 dott. Daniele Martino, R.G. n.
4368/2023 – non notificata,
Condannare al pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio, e CP_1 conseguentemente condannare alla restituzione di quanto già percepito CP_1 in dipendenza della sentenza di I grado;
Con vittoria di compensi e spese di lite anche del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge».
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro avverso la sentenza n. 2699/2023 emessa in esito al procedimento avente Rg n. 4368/2023 dal Giudice di
Pace di Bologna, depositata in data 20.11.2023, poiché infondato in fatto ed in diritto come esposto in narrativa;
- in parziale riforma della sentenza n. 2699/2023 emessa in esito al procedimento avente Rg n. 4368/2023 dal Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 20.11.2023 pagina 1 di 19 e in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannare l'avv. Rosa Mauro per avere agito in mala fede e comunque per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro con citazione notificata il 29 novembre 2023 al SI . CP_1
L'avv. Mauro ha impugnato la sentenza n. 2699/2023 pubblicata il 20 novembre 2023 con la quale il Giudice di Pace di Bologna, a definizione della causa 4368/2022 R.G., dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione a precetto promossa dalla stessa avv. Mauro, ha condannato l'odierna appellante a pagare alla controparte le spese processuali, liquidate in euro 900,00 per compenso, oltre accessori di legge.
2.
L'appellante deduce «violazione e/o errata applicazione art. 1375 c.c. e 1175 c.c., nonché art. 91 c.p.c.» e chiede che le spese del giudizio di primo grado siano poste a carico della controparte.
Secondo l'appellante, poiché il precetto opposto le era stato notificato il 30 maggio 2022, ossia dopo il pagamento - da lei eseguito con bonifico bancario in data 20 maggio 2022 (v. la contabile bancaria prodotta in primo grado dall'avv. Mauro) - della somma di euro 4.590,39, e ciò in attuazione di quanto previsto dal titolo esecutivo giudiziale (la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1135/2022, pubblicata il 2 maggio 2022), allora, attesa la fondatezza dell'opposizione e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il primo giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese processuali l'opposto, il quale aveva notificato l'atto di precetto quando invece il credito era già stato estinto e dunque senza aver verificato la sussistenza del credito.
3.
Costituitosi il 9 aprile 2024, l'appellato SI , difeso dall'avv. CP_1
Graziella Marmo, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ma, proposto appello in via incidentale, ha chiesto altresì la riforma della sentenza di primo grado laddove il primo giudice, omessa ogni pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., non aveva condannato l'opponente al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa «per avere agito in mala fede e comunque per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc».
4. pagina 2 di 19 Prima della discussione orale, i difensori hanno depositato note illustrative.
5.
Era auspicabile un accordo tra le parti, che invece è mancato.
6.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, dei giudizi di primo e secondo grado, noti alle parti.
7.
I fatti storici rilevanti per la decisione non sono contestati.
Essi emergono con chiarezza dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti (tra cui le email PEC scambiate tra l'avv. Rosa Mauro e l'avv. Graziella Marmo).
Tali fatti possono essere così riassunti:
- l'avv. Rosa Mauro è soccombente nel giudizio definito in primo grado da Trib. Bologna, 2 maggio 2022, n. 1135: la sentenza, pur compensando le spese del giudizio a cognizione piena, condanna l'avv. Rosa Mauro a pagare a le spese CP_1 processuali relative alla fase cautelare;
- con email 16 maggio 2022 l'avv. Graziella Marmo, difensore di , CP_1 comunica all'avv. Rosa Mauro il conteggio di quanto dovuto e chiede che il «pagamento spontaneo» avvenga entro sette giorni;
- con email 17 maggio 2022 l'avv. Rosa Mauro risponde all'avv. Graziella Marmo: «Gentile Collega, intendo procedere spontaneamente. Attendo coordinate bancarie per perfezionare il pagamento del dovuto»;
- l'avv. Graziella Marmo risponde con email 18 maggio 2022 e chiede che il pagamento avvenga con assegno circolare: «Gentile Collega, puoi procedere con il pagamento consegnando presso il mio Studio assegno circolare di euro 4.590.39 intestato al Sig. . In attesa di un Tuo cortese riscontro, invio cordiali CP_1 saluti»;
- nessun riscontro viene dato dall'avv. Rosa Mauro alla email 18 maggio 2022 con cui il difensore del creditore aveva chiesto il pagamento mediante assegno circolare, con ciò non accogliendo la richiesta della debitrice di effettuare il versamento mediante bonifico bancario;
- né il creditore né il suo difensore trasmettono all'avv. Rosa Mauro le coordinate bancarie che quest'ultima aveva chiesto con email 17 maggio 2022;
- di sua iniziativa, e – come si legge a pagina 2 dell'atto di citazione in opposizione a precetto davanti al Giudice di Pace nonché a pagina 2 dell'atto di appello - dopo aver reperito le coordinate bancarie del creditore all'interno di un documento (un contratto di locazione) prodotto da nel giudizio definito dalla sentenza costituente CP_1 il titolo esecutivo (Trib. Bologna, 2 maggio 2022, n. 1135), l'avv. Rosa Mauro versa la somma richiesta mediante bonifico bancario che viene eseguito il giorno venerdì 20 maggio 2020, ossia lo stesso giorno della richiesta di bonifico (ordinante e beneficiario, per combinazione, si servono della stessa banca);
pagina 3 di 19 - l'avv. Rosa Mauro non dà alcuna comunicazione del pagamento effettuato mediante bonifico né al creditore né al suo difensore;
- ignara dell'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario, l'avv. Graziella Marmo, ottenuta martedì 24 maggio 2022 copia esecutiva della sentenza n. 1135/2022, il giorno mercoledì 25 maggio 2022 chiede all'ufficiale giudiziario di notificare all'avv. Rosa Mauro l'atto di precetto datato di pari data: la notifica viene eseguita il giorno lunedì 30 maggio 2022 presso lo studio legale dell'avv. Rosa Mauro;
- con l'atto di precetto si intima all'avv. Rosa Mauro di eseguire il pagamento entro dieci giorni dalla notifica;
- ricevuto l'atto di precetto il 30 maggio 2022, l'avv. Rosa Mauro rimane del tutto silente e non segnala né al creditore né all'avv. Graziella Marmo l'avvenuto pagamento mediante bonifico effettuato dieci giorni prima;
- il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto si compie sabato 4 giugno 2022;
- neppure dopo il 4 giugno 2022 l'avv. Rosa Mauro comunica all'avv. Graziella Marmo, o al SI , di aver eseguito il bonifico il 20 maggio 2022; CP_1
- con email datata martedì 7 giugno 2022 ore 15:24 il SI , «replicando CP_1 ad altra mail» del suo difensore (così si legge a pagina 2 della comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a precetto davanti al Giudice di Pace), invia all'avv. Graziella Marmo in formato PDF il documento 7 giugno 2022 ore 15:21 attestante l'eseguito bonifico 20 maggio 2022 con causale «rimborso spese legali sentenza Trib Bologna 1135 del 2022» (doc. 6 prodotto dall'opposto nel giudizio di primo grado). Come doc. 7 (denominato nell'indice in calce alla comparsa di risposta: «incarico del CP_1
7.6.2022») verrà prodotto nel giudizio davanti al Giudice di Pace copia di dichiarazione dattiloscritta, datata 7 giugno 2022 e sottoscritta da , con la quale CP_1
l'odierno appellato, «avendo appreso in data odierna dell'avvenuto pagamento da parte dell'avv. Rosa Mauro delle spese come da sentenza emessa dal Tribunale di Bologna […] autorizza l'avv. Graziella Marmo a comunicarlo all'avv. Rosa Mauro e conseguentemente a porre nel nulla il precetto notificato. Conferisco in tal senso ogni più ampio potere»: non risulta che tale dichiarazione scritta, prodotta nel giudizio davanti al Giudice di Pace (doc. 7 del convenuto opposto), fosse stata inviata all'avv. Rosa Mauro prima che quest'ultima notificasse l'atto di citazione in opposizione a precetto, anzi l'omesso invio è pacifico, a quanto emerge dal verbale della prima udienza davanti al Giudice di Pace;
- con email PEC 7 giugno 2022 ore 21:45 l'avv. Graziella Marmo scrive all'avv. Rosa Mauro esprimendo stupore per l'omessa comunicazione dell'avvenuto pagamento mediante bonifico, lamentando il fatto che tale condotta abbia portato al compimento di un'attività <inutile>> (la notifica dell'atto di precetto, che altrimenti non sarebbe stato notificato) e dichiarando che <ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato>>: «Gentile Collega, in data odierna sono venuta a conoscenza che, pur in presenza della richiesta del mio cliente di essere pagato con assegno circolare, come da me comunicato, hai provveduto al pagamento delle somme dovute sulla scorta della sentenza di cui in oggetto mediante bonifico. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che tu non mi abbia comunicato l'avvenuto pagamento. Purtroppo questo comportamento ha fatto sì che io mi sia attivata per fare l'atto di precetto con inutile dispendio di
pagina 4 di 19 energie e denari. Ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato, tuttavia non mancherò di segnalare l'occorso a chi di dovere. Tanto ti dovevo. […]»;
- l'avv. Rosa Mauro non dà alcuna risposta alla email 7 giugno 2022 dell'avv. Graziella Marmo;
- la mattina dell'8 giugno 2022 l'avv. Rosa Mauro redige l'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., col quale, senza menzionare la PEC dell'avv. Marmo pervenutale la sera prima, lamenta di aver ricevuto il 30 maggio 2022 la notifica dell'atto precetto benché la somma dovuta fosse già stata pagata con bonifico bancario 20 maggio 2022: l'atto di citazione, con invito a comparire all'udienza 25 luglio 2022 davanti al Giudice di Pace, viene notificato all'opposto con PEC inviata alle 10:26 dell'8 maggio 2022 al domicilio digitale indicato nell'atto di precetto, ossia all'indirizzo (casella di posta elettronica certificata) dell'avv. Graziella Marmo;
- nell'atto di citazione si chiede di «accertare e dichiarare che nulla più è dovuto dall'odierna opponente a a seguito dell'esatto adempimento»: CP_1 nessun'altra domanda viene proposta dall'avv. Mauro, salve la domanda di condanna alle spese processuali e l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- la causa di opposizione a precetto viene iscritta a ruolo il 9 giugno 2022 con numero di ruolo 4368/2022 R.G. e con pagamento non telematico di contributo unificato pari ad euro 98,00 (contrassegno cartaceo 9 giugno 2022) e marca da bollo di euro 27,00 (contrassegno cartaceo 12 marzo 2020);
- la prima udienza, fissata in citazione per il giorno 25 luglio 2022, viene differita d'ufficio al 12 settembre 2022 ex art. 318, u.c., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;
- con email 11 luglio 2022 ore 3:48 PM, dunque ore 15:48, inviata direttamente via PEC all'avv. Rosa Mauro, e per conoscenza all'avv. Graziella Marmo, il SI
[...]
scrive: «Preg.ma Avv. Rosa Mauro, relativamente al precetto di cui in CP_1 oggetto, ratifico la comunicazione PEC dell'avv. Graziella Marmo che conteneva la rinuncia al precetto, essendo pacifica la volontà del sottoscritto di rinunciare. […]»;
- con email 11 luglio 2022 ore 16:39 inviata a e per conoscenza CP_1 all'avv. Graziella Marmo, l'avv. Rosa Mauro risponde scrivendo: «Gent.mo Prendo atto della intervenuta rinuncia. Comunico che l'opposizione a precetto, già notificata, è stata iscritta a ruolo lo scorso 9 giugno 2022: ngr 4368/2022, Giudice dr. Martino Daniele con udienza differita al 12 settembre 2022 alle ore 9. Tanto dovevo. […]»;
- risponde l'avv. Graziella Marmo con email 11 luglio 2022 ore 16:57 inviata all'avv. Mauro: «Gentile Collega, la rinuncia, come a Te noto, era già intervenuta il 7.6.2022. Ti ringrazio per la comunicazione circa il rinvio d'ufficio dell'udienza relativa al procedimento di opposizione da Te promosso. Cordiali saluti. […]»;
- nessuna intesa viene raggiunta tra le parti per l'immediata estinzione della causa promossa davanti al Giudice di Pace con numero di ruolo 4368/2022 R.G.;
- il convenuto si costituisce alla prima udienza 12 settembre 2022 CP_1 chiedendo dichiararsi «inammissibile» (così nelle conclusioni) l'opposizione per «precedente intervenuta cessata materia del contendere» con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre alla condanna alle spese. Come si legge in comparsa di costituzione, alle pagine 2 e 3, il convenuto, dopo aver richiamato lo pagina 5 di 19 scambio di messaggi di posta elettronica di cui si è detto, afferma: che l'atto di citazione è stato notificato «nonostante l'evidente cessata materia del contendere» intervenuta già il 7 giugno 2022 e dunque prima della notifica dell'atto di opposizione a precetto;
che lo stesso SI l'11 luglio 2022 aveva ribadito l'intervenuta CP_1 rinuncia al precetto;
che l'avv. Graziella Marmo con email 11 luglio 2022 aveva replicato alla collega che la rinuncia era «già intervenuta il 7 giugno 2022»; che l'avv. Rosa Mauro non aveva in proposito sollevato obiezioni;
che l'avv. Rosa Mauro aveva agito in giudizio in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonostante la «espressa rinuncia» al precetto, già comunicata il 7 giugno 2022, accompagnata dal «riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somma»; che quella instaurata era una un'opposizione a precetto inutile e pretestuosa perché l'avv. Mauro, «pur […] liberata dal creditore», «non» aveva più «nessun interesse» a proporre opposizione. Si rimanda alle pagine 2 – 3 della comparsa di risposta: «[…] In data 7 giugno 2022 il sig. , replicando ad altra mail, ha inviato alla scrivente il Pt_2 file denominato “mauro.pdf” consistente nel riscontro del pagamento effettuato dall'Avv. Rosa Mauro in suo favore tramite bonifico bancario effettuato il 20 maggio 2022 (doc. 6-7) e la scrivente – in pari data, 7 giugno 2022 – ha inviato all'Avv. Rosa Mauro la comunicazione del seguente tenore: “Gentile Collega, in data odierna sono venuta a conoscenza che, pur in presenza della richiesta del mio cliente di essere pagato con assegno circolare, come da me comunicato, hai provveduto al pagamento delle somme dovute sulla scorta della sentenza di cui in oggetto mediante bonifico. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che tu non mi abbia comunicato l'avvenuto pagamento. Purtroppo questo comportamento ha fatto sì che io mi sia attivata per fare l'atto di precetto con inutile dispendio di energie e denari. Ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato, tuttavia non mancherò di segnalare l'occorso a chi di dovere” (doc. 8). L'Avv. Mauro, invece di rispondere alla su estesa comunicazione, il giorno dopo averla ricevuta – 8 giugno 2022 -, e nonostante l'evidente cessata materia del contendere, ha notificato l'atto di citazione per cui è causa, che ha iscritto a ruolo il giorno successivo, 9 giugno 2022 (doc. 9) oltre ad aver presentato esposto al Consiglio dell'Ordine nei confronti della scrivente. Tale comportamento è in palese contrasto coi i principi di colleganza nonché di correttezza e buona fede rispettivamente sanciti dal codice deontologico e dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Anche il Sig. , in data 11 CP_1 luglio 2022 ha inviato una pec all'Avv. Rosa Mauro, ribadendo l'intervenuta rinuncia al precetto […] e in pari data l'avv. Rosa Mauro ha risposto “Gent.mo Prendo atto della intervenuta rinuncia…” (cfr. doc. 9) e la scrivente ha replicato, senza ricevere contestazioni, “… la rinuncia, come a Te noto, era già intervenuta il 7 giugno 2022…” (doc. 11). Con ciò ammettendo essa stessa l'intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022, ossia non appena il creditore si è CP_1 accorto del pagamento e la scrivente, prontamente informata, ha altrettanto prontamente comunicato rinuncia al precetto all'avv. Rosa Mauro. In merito, preme evidenziare come la rinuncia al precetto sia un atto di natura extra- processuale di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché portata a conoscenza dello stesso. Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita, ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento. L'azione intrapresa dall'avv. Rosa Mauro è
pagina 6 di 19 infatti inammissibile, inutile e contraria ai doveri di correttezza e buona fede, avendo notificato atto di opposizione al precetto in presenza di espressa rinuncia allo stesso e del riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somme […]»;
- le conclusioni dell'opposto vengono così formulate: «[…] – accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione per precedente intervenuta cessata materia del contendere e, comunque, rigettare in toto le richieste di parte opponente perché infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'avv. Rosa Mauro e la violazione dei principi di correttezza e buona fede sanciti dal codice civile;
- condannare l'avv. Rosa Mauro per aver agito in mala fede e comunque per aver
[sic, n.d.r.] lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge»;
- nel corso dell'udienza 12 settembre 2022, come si desume dal verbale, l'attrice, difesa in quel momento dall'avv. Laura Quattrini in sostituzione della stessa avv. Mauro, eccepisce la carenza di data certa del doc. 7 prodotto da controparte (ossia il foglio datato 7 giugno 2022 con testo dattiloscritto, sottoscritto da , col CP_1 quale si autorizza l'avv. Graziella Marmo a comunicare all'avv. Rosa Mauro l'avvenuta conoscenza «in data odierna» del pagamento con bonifico «e conseguentemente a porre nel nulla il precetto notificato. Conferisco in tal senso ogni più ampio potere all'avv. Graziella Marmo») e in ogni caso sottolinea che quel documento non era stato «allegato alla pec di pari data con cui la collega avv. Marmo comunicava l'avvenuta rinuncia»;
- sempre all'udienza 12 settembre 2012 il convenuto, difeso dall'avv. Marmo, contesta l'eccezione «rilevando che si tratta di documento che non doveva essere trasmesso e ad ogni buon conto qualora controparte avesse avuto il dubbio circa la legittimazione in capo al difensore del a poter rinunciare al precetto avrebbe CP_1 potuto e dovuto chiederlo espressamente»;
- la causa viene rinviata all'udienza 23 novembre 2022 per la discussione;
- segue la pronuncia della sentenza impugnata.
8.
All'appello principale dell'avv. Rosa Mauro ha fatto seguito l'appello incidentale di
. CP_1
9.
Sostiene l'appellante che:
- l'atto di precetto le era stato «illegittimamente» notificato perché il debito era già stato estinto;
- il primo giudice ha errato nell'attribuirle una condotta in contrasto con gli artt. 1375 e 1175 c.c., mentre era stata la controparte a non verificare l'avvenuto accredito della somma bonificata;
- «il si è colpevolmente attardato a comunicare la propria rinuncia al CP_1 precetto: lo stesso riferiva [all'avv. Marmo, n.d.r.] in data 7 giugno 2022 di aver avuto
pagina 7 di 19 contezza dell'avvenuto accredito, eppure attendeva il successivo 11 luglio 2022 per formalizzare la rinuncia»;
- «avendo l'avv. Rosa Mauro adempiuto ben dieci giorni prima della notifica dell'atto di precetto, non può essere tenuta soccombente, ma, viceversa, dovrà ottenere la vittoria di spese di lite»;
- la sentenza impugnata ha violato il principio della soccombenza per aver posto le spese processuali a carico della parte vittoriosa, dovendosi al contrario applicare quanto chiarito da Cass., sez. II, ord. 31 agosto 2020, n. 18128: «In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale».
Il tema posto dall'appello principale è: è stato violato, e perché, il principio della soccombenza per effetto della condanna alle spese della parte virtualmente vittoriosa?
Per rispondere a tali domande bisogna verificare in primo luogo se l'avv. Mauro è risultata vittoriosa e perché. In caso di risposta affermativa, occorrerà stabilire se la condanna alle spese sia stata correttamente pronunciata: ciò impone di ripercorrere il ragionamento del primo giudice, individuarne il fondamento nella relazione tra fatto e diritto e valutarne la coerenza, al di là delle formule impiegate, avuto riguardo alla ratio decidendi. In caso di risposta negativa, l'appello andrà respinto.
10.
Secondo l'appellato, invece, la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato la condotta della controparte come contraria ai principi di buona fede e correttezza, non essendovi dubbio che l'avv. Rosa Mauro abbia violato detti principi «per ben due volte: la prima quando, nonostante abbia proceduto al pagamento in maniera difforme dalle indicazioni ricevute, ha omesso, pur richiestane, di comunicarlo;
la seconda, quando ha ricevuto l'atto di precetto, perché in quel momento aveva tutti gli elementi per capire quanto era accaduto, e nonostante ciò ha proposto opposizione al precetto, pur in presenza di espressa rinuncia allo stesso. L'avv. Rosa Mauro invece, anche in spregio ai dettami del legislatore circa i principi generali deflattivi, ha indotto in errore il creditore per radicare una causa e scomodare un Giudice per una questione risolta».
Per altro verso, l'appellato ha proposto appello incidentale censurando l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e chiedendo la condanna a tale titolo della controparte. La richiesta, riproposta con l'appello incidentale, di condanna dell'avv. Mauro per responsabilità aggravata implica necessariamente l'accertamento, ai fini del regolamento delle spese processuali e della pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., della soccombenza della controparte, ossia dell'infondatezza nel merito o dell'inammissibilità della domanda (in questo caso, dell'opposizione a precetto), poiché secondo l'appellante incidentale, ma si tratta di argomenti già svolti in primo grado e qui riproposti, l'avv. Mauro aveva promosso in mala fede, o comunque pagina 8 di 19 colposamente, un giudizio inutile e senza averne interesse dopo il riconoscimento ad opera del creditore dell'avvenuto pagamento e l'espressa rinuncia al precetto (v. ad esempio a pagina 3 della comparsa di risposta in primo grado: «[…] Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento. L'azione intrapresa dall'avv. Rosa Mauro è infatti inammissibile, inutile e contraria ai doveri di correttezza e buona fede, avendo notificato atto di opposizione al precetto in presenza di espressa rinuncia allo stesso e del riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somme»).
Gli argomenti già illustrati in primo grado sono tutti riproposti nella comparsa di costituzione di appello al fine di ottenere il rigetto dell'impugnazione proposta dall'avv. Mauro e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sul rilievo che «le sopra dedotte condotte tenute dall'avv. Rosa Mauro in violazione dei principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., che qui si richiamano, integrano anche la responsabilità aggravata dell'avv. Rosa Mauro per lite temeraria. L'avv. Rosa Mauro avrebbe dovuto applicare gli strumenti deflattivi proprio per evitare il contenzioso. Avrebbe dovuto comunicare l'elemento estintivo del pagamento, così evitando l'insorgenza della problematica paralizzando il precetto. Ricordiamoci che l'opponente è una Collega e pertanto sapeva come procedere. Ma purtroppo così non è stato e ne consegue la sua responsabilità aggravata» (pagina 6 della comparsa di costituzione in appello). La proposizione dell'appello incidentale concernente l'omessa pronuncia sull'istanza di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. implica anche la richiesta di un preciso accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda non esaminata, peraltro rilevabili d'ufficio sulla base degli atti, ossia il riconoscimento dell'avvenuto pagamento e la rinuncia al precetto.
11.
Prima di esaminare i motivi di appello è necessario analizzare la decisione del Giudice di Pace.
La sentenza qui impugnata vede il primo capo del dispositivo così formulato: «dichiara cessata la materia del contendere».
Non è chiaro, però, se per il Giudice di Pace la «rinuncia al precetto» più volte richiamata, non sempre linearmente, in motivazione sia avvenuta prima dell'introduzione del giudizio o invece dopo la notificazione dell'opposizione a precetto (cfr. Cass., sez. VI-3, ord. 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. lav., 25 maggio 1998, n. 5207): alla prima ipotesi corrisponde la proposizione di una domanda giudiziale in carenza di interesse ad agire preesistente all'introduzione del giudizio, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
alla seconda, invece, corrisponde la «sopravvenuta», perché conseguente a fatti accaduti nel corso del giudizio (Cass., sez. II, ord. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), cessazione della materia del contendere, da dichiararsi anche d'ufficio (Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714), fattispecie rientrante tra quelle di estinzione del giudizio per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione (fra le tante, Cass., sez. III, ord. 24 aprile 2025, n. 10829; Cass., sez. II, ord. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass., sez. I, ord. 29 marzo 2023, n. 8816; Cass., sez. I, ord. 6 agosto 2021, n. 22446; Cass., sez. VI-5, ord. 19 febbraio 2020, n. 4167; Cass., sez. II, 30 pagina 9 di 19 aprile 2012, n. 6617; Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12887; Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553; Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Cass., sez. lav., 3 marzo 2003, n. 3122; Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048), cui segue la statuizione volta a regolamentare le spese processuali in base alla soccombenza virtuale, formula che non compare mai nella sentenza qui impugnata.
Sul punto si vedano, fra le altre, Cass., sez. lav., ord. 23 febbraio 2024, n. 4823, secondo cui «Il Giudice di merito può apprezzare […], alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell'atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali. Il Giudice valuta l'utilità, in concreto, della prosecuzione della lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass. nr. 19598 del 2023), legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., esercitando il potere di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)»; Cass., sez. VI-3, ord. 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. III, ord. 5 gennaio 2023, n. 201.
Ripercorriamo i vari passi della motivazione.
Secondo il Giudice di Pace, è cessata la materia del contendere perché il convenuto ha rinunciato al precetto. Peraltro, non è immediatamente chiaro se, nella ricostruzione del primo giudice, l'effetto della rinuncia al precetto, descritto in termini di cessazione della materia del contendere, si è prodotto solo l'11 luglio 2022, con l'email inviata direttamente dal SI all'avv. Rosa Mauro, o se invece CP_1 esso sia conseguito alla <dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo» il 7 giugno 2022, come affermato dal convenuto. Scrive infatti il Giudice di Pace: «All'intervenuta ratifica da parte dell'odierno convenuto, con mail in data 11 luglio 2022, della dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo, con la mail del 7 giugno 2022, consegue la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse sotteso a vedere inefficace il precetto è superato dalla rinuncia stessa da parte del convenuto. Ciò che permane è la decisione sulle spese di lite in quanto deve valutarsi se la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto sia stata giusta oppure contraria a correttezza e/o buona fede».
L'approccio del primo giudice non è facile da ricostruire, perché l'indagine sulla correttezza dell'instaurazione dell'opposizione a precetto ha un senso solo ove si ritenga che la rinuncia al precetto sia intervenuta prima della notificazione dell'atto introduttivo e deve risolversi in una valutazione sulla fondatezza, o sull'ammissibilità, o meno dell'opposizione: ma la linea seguita nella sentenza pare diversa.
Secondo l'impostazione seguita dal Giudice di Pace, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, restano da regolare, quale unico vero oggetto della controversia, le spese processuali dopo aver risposto alla seguente domanda: l'opposizione a precetto è stata «giusta», ossia correttamente proposta, giustificata, necessaria, sorretta da un interesse meritevole di protezione, o invece «contraria a correttezza e/o buona fede»?
pagina 10 di 19 Detto approccio porta l'attenzione su ciò che è avvenuto prima della notifica dell'atto di citazione (richiamando implicitamente la «dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo») e dunque non corrisponde alla seconda delle ipotesi sopra prospettate (rinuncia all'atto di precetto dopo l'instaurazione del giudizio). Si legge infatti in motivazione: «Ciò che permane [una volta dichiarata cessata la materia del contendere, n.d.r.] è la decisione sulle spese di lite in quanto deve valutarsi se la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto sia stata giusta oppure contraria a correttezza e/o buona fede».
Secondo il Giudice di Pace, la scelta di notificare l'atto di precetto «non è censurabile» perché è stata «indotta dalla condotta» dell'avv. Mauro, la quale, dopo aver fatto la scelta «legittima», pur senza un accordo col creditore, di pagare con bonifico bancario, ha omesso di darne comunicazione al creditore o al suo avvocato. Scrive a tal proposito il primo giudice: «Dalla ricostruzione fatta dalle parti preliminarmente deve rilevarsi come la scelta di procedersi con la notifica del precetto non è censurabile in quanto indotta dalla condotta dell'odierna attrice la quale non ha comunicato al convenuto l'avvenuto pagamento mediante bonifico. La modalità di pagamento scelta, legittima, avrebbe dovuto per correttezza essere seguita da una comunicazione all'avvocato del convenuto».
Nella valutazione del Giudice di Pace, mentre nessun rimprovero, nelle condizioni date, può essere mosso all'avv. Graziella Marmo o al SI , ignari CP_1 dell'inatteso, perché non concordato né preannunciato, pagamento mediante bonifico (il creditore non sapeva che il debitore conoscesse le coordinate bancarie), all'avv. Rosa Mauro va addebitato il fatto di aver omesso, «colpevolmente», di segnalare l'avvenuto pagamento alla sua collega. Questo il passaggio della motivazione: «Non può sfuggire che se il convenuto ha fatto richiesta di essere pagato mediante un assegno circolare si attendeva, evidentemente, non avendo peraltro comunicato i dati bancari o comunque non risultando di averli comunicati, di ricevere il pagamento mediante un detto titolo. Il punto centrale non è pertanto nel fatto che il pagamento sia avvenuto con bonifico ma nel non averlo comunicato. Può presumersi che l'avv. Marmo in presenza di un totale silenzio ed aspettandosi di veder ricevere un assegno circolare ha valutato che tale pagamento non fosse avvenuto. Né può ritenersi sussistente una colpa del per il medesimo motivo. Un'ulteriore verifica da CP_1 parte di quest'ultimo era forse auspicabile ma ciò non può scusare l'avv. Mauro la quale, si ribadisce, aveva legittimamente preferito di pagare mediante bonifico bancario ma al contempo avrebbe dovuto comunicarlo alla propria collega anche con una semplice mail. Quest'ultimo passaggio è stato colpevolmente disatteso portando l'odierno convenuto a notificare l'atto di precetto». Va aggiunto che, come pacifico, il SI si è avveduto del bonifico solo il 7 giugno 2022: nessuna diversa CP_1 affermazione è stata fatta dall'avv. Mauro. L'odierna appellante, infatti, non ha allegato né tantomeno provato che il creditore avesse avuto conoscenza del bonifico in data anteriore, ed in particolare prima del 25 maggio 2022, mentre è certo che nessuna comunicazione, nessun avviso l'avv. Mauro aveva dato al o al suo CP_1 difensore.
Secondo il Giudice di Pace, anche a voler escludere detto (primo) addebito, ossia quello relativo all'omessa informazione sul pagamento mediante bonifico, la notifica dell'atto di opposizione a precetto «appare del tutto arbitraria e non conforme a pagina 11 di 19 correttezza» perché, pur in assenza di una rinuncia al precetto comunicata direttamente dal SI , la email 7 giugno 2022 con cui l'avv. Graziella CP_1
Marmo dava atto dell'intervenuto pagamento, così riconoscendo l'avvenuta estinzione del debito, e dichiarava che «l'atto di precetto è superato» (il che, secondo il Giudice di Pace, comportava un impegno dell'avv. Marmo «nel senso di rinuncia alla procedura», ossia a non promuovere l'esecuzione forzata), avrebbe dovuto indurre l'avv. Rosa Mauro ad una maggiore cautela e a escludere che fosse «necessario, e soprattutto urgente» instaurare l'opposizione prima di aver ottenuto «una dichiarazione più chiara proveniente dal convenuto»: tale mancanza di cautela (secondo addebito) è «ciò» che «giustifica» la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, e detta condanna è indice inequivoco del fatto che l'avv. Rosa Mauro è stata ritenuta soccombente. Questo l'ultimo passaggio della motivazione: «Anche volendo escludersi una condotta colposa nel non comunicare l'avvenuto pagamento la notifica dell'atto di citazione appare del tutto arbitraria e non conforme a correttezza. Se è vero che la dichiarazione di rinuncia sarebbe dovuta pervenire dal convenuto – la procura è generica e non sembra [si noti la formula dubitativa, n.d.r.] infatti autorizzare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva [in realtà mai esercitata, n.d.r.] – è altrettanto vero che a seguito della comunicazione dell'avvocato Marmo (mail 7 giugno 2023 [grassetto nell'originale, n.d.r.]) in cui si evidenziava che “l'atto di precetto è superato” l'odierna attrice avrebbe potuto attendere a notificare l'atto di opposizione a precetto in quanto: a) vi era un impegno da parte di un collega nel senso di rinuncia alla procedura;
b) l'esecuzione non era ancora iniziata onde per cui rischi concreti non ve ne erano considerato l'avvenuto pagamento di cui il convenuto aveva avuto conoscenza;
c) nel caso in cui il convenuto avesse comunque deciso di proseguire sarebbe andato incontro ad una probabile se non certa soccombenza davanti al giudice dell'esecuzione. Non vi erano pertanto elementi per ritenere necessario, e soprattutto urgente [grassetto nell'originale, n.d.r.], l'instaurazione del presente giudizio e non attendere, piuttosto, una dichiarazione più chiara proveniente dal convenuto. Con maggior prudenza l'odierna attrice avrebbe dovuto quantomeno attendere prima di procedere con l'opposizione. Ciò giustifica la condanna dell'avv. Mauro al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto per il presente giudizio».
In conclusione, osserva il primo giudice, «Per la liquidazione delle spese di lite si fa ricorso ai parametri di cui al D.M. n° 55/2014 espunta la fase istruttoria in quanto non espletata».
12.
A quanto emerge dalla motivazione, il primo giudice in sostanza ha considerato l'attrice soccombente perché, prima, con la sua condotta omissiva, ha dato causa alla «non […] censurabile» notifica dell'atto di precetto, avendo «colpevolmente disatteso» il «passaggio» della comunicazione all'avv. Graziella Marmo dell'avvenuto pagamento mediante il non concordato bonifico eseguito senza che il creditore avesse comunicato l'IBAN richiesto (questo, secondo il Giudice di Pace, è «il punto centrale»), e, poi e in ogni caso, ha proceduto ad una notifica «del tutto arbitraria e non conforme a correttezza» perché, in sostanza, inutile, quando invece, essendo oltretutto un avvocato, avrebbe potuto e dovuto evitare di instaurare il giudizio. Questo è il duplice addebito che la sentenza muove all'avv. Mauro. pagina 12 di 19 Sulla scorta delle difese del convenuto, che in comparsa di costituzione parla di «intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022» (giorno in cui l'avv. Marmo, ricevuta dal cliente l'informazione relativa al bonifico, scrive all'avv. Mauro), il Giudice di Pace ha ravvisato la cessazione della materia del contendere ma, a ben vedere, poiché ha dato peso alla condotta tenuta dall'attrice ante causam ed ha considerato arbitraria e scorretta la notifica dell'atto di citazione in opposizione, in realtà egli ha ritenuto decisivo, ai fini del regolamento delle spese processuali, ciò che era accaduto prima dell'instaurazione del giudizio. Tra le parti era pacifico un fatto storico, ossia l'anteriorità del pagamento mediante bonifico rispetto alla notifica del precetto, che non è un atto processuale e in particolare non è atto di esercizio dell'azione esecutiva;
ma l'analisi della motivazione della sentenza impugnata dimostra che quel fatto non è stato considerato assorbente, poiché altrimenti il primo giudice non avrebbe condannato alle spese l'avv. Mauro, e dunque non ha inciso ai fini dell'individuazione della parte soccombente.
La condanna alle spese dell'attrice ha trovato invece giustificazione, secondo il Giudice di Pace, nella arbitrarietà e scorrettezza dell'iniziativa assunta dall'avv. Mauro, ossia nella non necessità del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. alla luce del contenuto della email 7 giugno 2022 dell'avv. Marmo (cfr. invece, con riguardo ad una ben diversa vicenda, Cass., sez. lav., ord. 21 maggio 2024, n. 14036), ed in questa chiave va riletto il primo capo del dispositivo nel quale si dichiara, impropriamente, cessata la materia del contendere, quando invece il fatto considerato rilevante per la condanna alle spese è anteriore all'instaurazione del giudizio e attiene al ravvisato difetto di interesse.
In altri termini, la formula impiegata nel dispositivo non corrisponde all'effettiva ratio decidendi e dunque è impropria, senza che ciò incida, di per sé solo, sulla successiva statuizione pratica, ossia la condanna alle spese, come meglio si dirà.
Già il convenuto in primo grado aveva fatto leva su quanto accaduto anteriormente alla notifica dell'atto di citazione. E' evidente che laddove parla, in comparsa di costituzione, di «intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022», il convenuto si riferisce non ad un fatto sopravvenuto in corso di causa, ma ad un fatto antecedente all'inizio stesso del giudizio. Più precisamente, il convenuto sin dal primo atto difensivo afferma che era stato instaurato un processo inutile, poiché già il 7 giugno 2022 la rinuncia al precetto era stata comunicata all'avv. Rosa Mauro, e deduce così la carenza di interesse dall'attrice («[…] Con ciò ammettendo essa stessa [l'avv. Mauro, n.d.r.] l'intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7.6.2022, ossia non appena il creditore
si è accorto del pagamento e la scrivente, prontamente informata, ha CP_1 altrettanto prontamente comunicato rinuncia al precetto all'avv. Rosa Mauro. In merito, preme evidenziare come la rinuncia al precetto sia un atto di natura extra- processuale di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché portata a conoscenza dello stesso. Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento»: così nella comparsa di risposta di primo grado). Nelle conclusioni esposte nella comparsa di risposta di primo grado il pagina 13 di 19 convenuto chiede, infatti, di dichiarare l'«inammissibilità» dell'opposizione «per precedente intervenuta cessata materia del contendere», dove il termine «precedente» allude con tutta evidenza a quanto avvenuto prima dell'avvio della causa, come dimostrato dalla lettura integrale dell'atto difensivo.
Lo stretto nesso tra l'ambigua dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la statuizione relativa alle spese ed il passaggio in cui si giustifica la condanna dell'avv. Rosa Mauro, dimostra che, sul piano obiettivo, la sentenza del Giudice di Pace, interpretata alla luce del dato testuale, ritiene l'attrice soccombente per condotta arbitraria, scorretta, imprudente, tenuta sino all'instaurazione della causa e dunque prima della notifica dell'atto di opposizione a precetto.
13.
Su tale premessa, va disatteso il motivo di appello che deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della condanna alle spese inflitta alla parte vittoriosa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza qui impugnata non afferma affatto che l'atto di precetto è stato (come sostiene invece l'appellante) «illegittimamente» notificato, anzi espressamente considera quell'iniziativa incensurabile perché indotta dal comportamento della debitrice, mentre giustifica la condanna alle spese sulla base dell'arbitrarietà, da intendersi quale non necessità, inutilità, dell'introduzione del giudizio di opposizione a precetto.
14.
Si tratta a questo punto di stabilire se il giudizio di soccombenza dell'attrice sia corretto o meno, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, perché l'appellante nega di aver tenuto una condotta in violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., o meglio una condotta qualificabile in termini di abuso del processo, ed al contrario afferma che è stata la controparte a notificare precetto e titolo esecutivo «senza curarsi di verificare l'avvenuto accredito del dovuto (disposto già in data 20 maggio 2022)» e che «la rinuncia comunicata dall'avv. Graziella Marmo
[il 7 giugno 2022, n.d.r.] è da ritenersi tamquam non esset, non avendo la Collega alcun potere di rinunciare (come emerge per tabulas e come non ha potuto negare neppure il Giudice di prime cure)».
Dall'altro, perché l'appellato, vittorioso in primo grado e dunque non gravato dall'onere di proporre appello principale avverso la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere (non avendone un interesse concreto) al solo fine di ottenere una diversa motivazione (cfr. Cass., sez. III, ord. 1 aprile 2025, n. 8499), né tantomeno avverso la statuizione sulle spese, ha in ogni caso riproposto integralmente in appello tutte le proprie eccezioni e difese;
ha ribadito come l'opposizione a precetto sia stata proposta «pur in presenza di espressa rinuncia allo stesso» come da email 7 giugno 2022; ha, inoltre, censurato la sentenza di primo grado per omessa decisione sull'istanza ex art. 96 c.p.c., con ciò volendo logicamente e necessariamente riaffermare la soccombenza dell'attrice, perché solo la parte soccombente, come enunciato con chiarezza dalla disposizione processuale, può essere condannata, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2023, n. 19948; Cass., sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3830). Anche con pagina 14 di 19 l'impugnazione incidentale, dunque, l'appellato ha nuovamente contestato la condotta della controparte, presentandola come contraria alle «norme sostanziali dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di colleganza», ed ha nuovamente esposto l'argomento secondo cui l'attrice aveva «intrapreso, con evidente mala fede, un'azione giudiziaria palesemente inutile, pretestuosa e priva di ogni fondamento», quando invece l'attrice, quale avvocata, «avrebbe potuto, anzi dovuto, evitare l'instaurazione dell'inutile procedimento», prima comunicando l'avvenuto pagamento e dopo omettendo di agire a fronte della rinuncia al precetto. Con l'appello incidentale è stato infatti richiamato il duplice addebito mosso dal Giudice di Pace all'opponente.
In altri termini, attesi i convergenti effetti dell'appello principale e di quello incidentale (anche quest'ultimo investe la questione relativa alla fondatezza del giudizio sulla soccombenza), non si è formato alcun giudicato sulla formula di cui al primo capo del dispositivo (peraltro inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in questo caso un accertamento negativo del credito e del diritto della parte istante a procedere alla preannunciata esecuzione forzata), che va letta e intesa in coerenza con la ratio decidendi desumibile dalla motivazione e sottesa alla condanna alle spese attinente ad un vizio qualificato, riguardante uno dei presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo, quale è il difetto di interesse ad agire (Cass., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19268; Cass., sez. II, 30 giugno 2006, n. 15084; Cass., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3330; Cass., sez. un., 29 agosto 2025, n. 24172).
15.
Su tali premesse, va corretta la motivazione, senza riflessi sulla statuizione pratica (la condanna alle spese) oggetto di appello, laddove il primo giudice ha ravvisato la cessazione della materia del contendere quando invece ha fondato la decisione su ciò che accaduto prima della notificazione dell'atto ex art. 615 c.p.c. e sulla qualificazione dell'opposizione a precetto come «arbitraria e non conforme a correttezza» perché non necessaria, ossia non sorretta da concreto e attuale interesse ad agire, e ciò anche per le ragioni di seguito esposte.
15.1.
Dall'esame complessivo dei fatti, valutati alla luce della condotta delle parti e del criterio della buona fede e della correttezza, emerge in modo netto che già prima della notifica della citazione non vi era contestazione alcuna in ordine al fatto estintivo del credito e che dunque non era necessario proporre opposizione a precetto.
Dalla email inviata via PEC la sera del 7 giugno 2022 dall'avv. Marmo, ossia dallo stesso soggetto che aveva sottoscritto il precetto quale rappresentante sostanziale del SI (fra le altre, v. Cass., sez. VI-3, ord. 24 maggio 2012, n. 8213), emerge CP_1 in modo inequivoco l'espresso riconoscimento dell'avvenuto pagamento, sia pur eseguito con modalità non concordata e di per sé inidonea ad integrare l'esatto adempimento (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 19 novembre 2008, n. 27520). Nella specie, infatti, non solo era mancato un accordo tra le parti sull'adempimento tramite bonifico, ma anzi vi era stata una esplicita richiesta del creditore, trasmessa sempre dall'avv. Marmo con PEC 18 maggio 2022, a che il pagamento avvenisse mediante pagina 15 di 19 assegno circolare da consegnarsi presso lo studio dell'avv. Marmo e a tale richiesta si era accompagnato il silenzio del creditore sulle proprie coordinate bancarie. Ora, non è qui in discussione l'efficacia estintiva del pagamento mediante bonifico, quanto piuttosto la condotta della debitrice e la ricostruzione dei fatti.
In tale contesto, a fronte della mancanza di comunicazioni da parte dell'avv. Mauro, il creditore, così come l'avv. Marmo, non poteva ragionevolmente immaginare che la debitrice, dopo aver reperito aliunde le coordinate bancarie che pure essa aveva richiesto con email 17 maggio 2022, avrebbe eseguito un bonifico;
né tantomeno poteva immaginare che l'avv. Mauro avrebbe omesso di darne chiara e tempestiva informazione all'avv. Marmo, doverosa invece secondo i parametri della correttezza e buona fede oltre che alla luce dei doveri di lealtà e correttezza nei rapporti tra colleghi (art. 19, codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 nel testo applicabile ratione temporis), anche al fine di non indurre il SI al compimento di CP_1 ulteriore attività ormai superflua, ma dispendiosa, volta al recupero del credito, ossia la notifica dell'atto di precetto. Con la propria email 17 maggio 2022 l'avv. Mauro aveva in sostanza dichiarato che avrebbe pagato la somma una volta ricevute le coordinate bancarie del SI : poiché le coordinate bancarie, pur CP_1 espressamente richieste dall'avv. Mauro, non erano state trasmesse dal creditore, che anzi aveva chiesto la consegna di assegno circolare, era ragionevole ritenere, nel silenzio della debitrice, che il pagamento non fosse avvenuto.
Il primo giudice ha già evidenziato la difformità della condotta dell'avv. Mauro rispetto ai parametri sopra indicati, in considerazione dell'ambiguo silenzio tenuto dopo l'avvenuta esecuzione del bonifico e persino dopo la notifica dell'atto di precetto. In tale contesto, e tanto più avuto riguardo alle qualità professionali e all'esperienza dell'avv. Mauro, era agevole per la debitrice comprendere che l'atto di precetto le era stato notificato a cagione dell'incolpevole ignoranza del SI , al quale, nel CP_1 contesto appena descritto, non può addebitarsi, perché non dovuto, l'omesso quotidiano controllo del conto corrente o dei conti correnti, mediante accesso in banca o con strumenti di home banking, alla ricerca di un bonifico del tutto inatteso e del quale la debitrice non aveva dato comunicazione alcuna.
Peraltro, certamente non vi era stato, né poteva desumersi dal tenore dell'atto di precetto, un ingiustificato rifiuto, da parte del creditore, dell'adempimento eseguito mediante bonifico bancario (cfr. Cass., sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20552). Al contrario, la email 7 giugno 2022 inviata dall'avv. Marmo riconosceva che il pagamento era stato eseguito, come appreso quel giorno stesso dall'avv. Marmo (e solo il SI
poteva averla informata), e non conteneva obiezione alcuna sull'effetto CP_1 solutorio conseguente al bonifico.
Infine, se per ipotesi le fosse rimasto qualche dubbio dopo aver letto la email della sera del 7 giugno 2022, l'avv. Mauro avrebbe potuto chiedere all'avv. Marmo, che aveva sottoscritto l'atto di precetto in nome e per conto del proprio assistito, chiarimenti o una dichiarazione ulteriore, eventualmente proveniente dallo stesso SI : al contrario, la mattina dell'8 giugno 2022 l'avv. Mauro ha notificato CP_1
l'atto di opposizione a precetto senza preavviso alcuno.
Avendo eseguito un pagamento con bonifico e dunque oggettivamente tracciabile, l'avv. Mauro non aveva la necessità di una quietanza del creditore, peraltro da lei neppure richiesta dopo il bonifico. Il chiaro riconoscimento del pagamento fatto pagina 16 di 19 da chi aveva ricevuto il mandato con rappresentanza a sottoscrivere il precetto, ossia l'avv. Marmo, era dunque più che sufficiente a fugare astratti timori circa l'inizio di un processo esecutivo, tanto più che tale evenienza avrebbe obiettivamente esposto il SI ad una responsabilità aggravata: cosa evidentemente ben nota sia CP_1 all'avv. Mauro che all'avv. Marmo. Resta il fatto che neppure dopo aver ricevuto la PEC 7 giugno 2022 dell'avv. Marmo, l'avv. Mauro ha chiesto al creditore una quietanza.
15.2.
Non era necessario proporre opposizione a precetto anche sotto un altro profilo.
L'esplicito riconoscimento del fatto estintivo del pagamento, seguito dall'inequivoca espressione «ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superfluo», equivale, non essendo prescritte formule sacramentali, alla rinuncia al precetto.
L'atto di precetto consiste nell'intimazione dell'immediato pagamento di un credito al fine di evitare l'esecuzione forzata (art. 480, comma 1, c.p.c.) ed implica la pretesa dell'intimante di ottenere il pagamento della relativa somma in proprio favore (fra le tante, Cass., sez. II, 20 novembre 2024, n. 29902).
L'atto di precetto non è un atto processuale ma un atto anteriore al processo esecutivo, del quale preannuncia l'inizio.
L'atto di precetto è un atto preliminare stragiudiziale che può essere sottoscritto dalla parte personalmente («se è sottoscritto dalla parte personalmente» deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, art. 480, comma 3, c.p.c.) oppure da un soggetto diverso dal creditore purché munito di potere di rappresentanza sostanziale in base a procura (artt. 1387, 1392, 1324 c.c.) (fra le tante, Cass., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9365).
Questo potere può essere conferito al difensore, mandatario con rappresentanza, e la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell'atto di precetto (art. 83, comma 2, c.p.c.), ma la rappresentanza è pur sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato (fra le altre, Cass., sez. VI-3, ord. 24 maggio 2012, n. 8213; Cass., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998).
Pacifico il fatto che l'avv. Marmo, che ha sottoscritto l'atto di precetto in nome e per conto di , fosse munita di potere di rappresentanza sostanziale ai fini CP_1 del compimento di quell'atto, l'ampia formula risultante dalla procura speciale a margine («[…] delega l'Avv. Graziella Marmo a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento
contro
Avv. Rosa Mauro e in ogni successiva fase e grado comprese quelle eventuali di opposizione e di esecuzione, conferendo alla stessa ogni e più ampia delega e procura consentita dalla legge») abilitava il procuratore speciale, rappresentante sostanziale, a compiere ogni atto nell'interesse e in nome del rappresentato, ivi compresa la rinuncia al precetto. Chi ha il potere di compiere un atto in nome e per conto del soggetto che quel potere ha conferito è di regola altresì abilitato a ritirare, a revocare, quell'atto, salva espressa limitazione nel caso non sussistente.
La rinuncia al precetto è un atto di natura sostanziale che ben può essere posto in essere da chi, munito del potere di rappresentanza, aveva sottoscritto e notificato il precetto in nome e per conto del creditore. E' un atto unilaterale la cui efficacia non è pagina 17 di 19 subordinata all'accettazione del destinatario della dichiarazione. In questo senso si era già espresso il convenuto in primo grado con argomenti riproposti nella comparsa di risposta in grado di appello oltre che nella note autorizzata e in udienza.
Nel caso di specie non trovano pertanto applicazione gli artt. 629 e 306 c.p.c.
Si legge in un passaggio della sentenza impugnata che la rinuncia al precetto avrebbe dovuto provenire direttamente dal creditore, sul rilievo che «la procura è generica e non sembra infatti autorizzare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva».
Tale argomento non è condivisibile, in quanto la procura a margine dell'atto di precetto, peraltro di ampio contenuto recando anche conferimento all'avv. Marmo di «ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge», non necessitava di ulteriori specificazioni, proprio perché il precetto non è un atto processuale dell'esecuzione forzata ma è a questa prodromico e il rappresentante sostanziale che lo ha sottoscritto in nome e per conto del creditore (nella specie, l'avv. Marmo) ben poteva rinunciarvi, come ha fatto con la PEC 7 giugno 2022, in forza del potere rappresentativo a lui conferito.
Non vi era necessità di una ratifica in senso proprio ad opera del SI e CP_1
l'utilizzo del vocabolo “ratifico” nella email 11 luglio 2022 inviata da quest'ultimo direttamente all'avv. Mauro non ha rilievo sul piano dell'applicazione del diritto.
15.3.
In definitiva, l'opposizione a precetto è stata proposta, dopo i fatti, con le modalità e nei tempi sopra descritti, nonostante l'avvenuto riconoscimento del pagamento e la rinuncia al precetto.
Non ricorre, in altri termini, l'ipotesi di rinuncia al precetto successiva alla notifica dell'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che dà luogo alla cessazione della materia del contendere.
Va pertanto corretta o comunque integrata la motivazione del Giudice di Pace dovendosi in ogni caso concludere, come già fatto dal primo giudice, nel senso che l'opposizione a precetto non era sorretta da un concreto e attuale interesse ad agire, non era, con le parole del Giudice di Pace, «giusta» ossia giustificata e sorretta da un apprezzabile bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque era inammissibile o improponibile.
Da qui la soccombenza dell'opponente.
16.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto in relazione alle circostanze illustrate al paragrafo 7.
17.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla notula depositata.
pagina 18 di 19 18.
Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro avverso la sentenza 20 novembre 2023 n. 2699 del Giudice di Pace di Bologna;
- rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato ; Parte_3
- condanna l'appellante avv. Rosa Mauro a pagare all'appellato le CP_1 spese processuali del grado, liquidate in euro 1.701,00 per compenso, oltre R.F. 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Bologna, 7 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello n. 3560/2024 R.G. promossa da
avv. Rosa (C.F. ) (avv. Rosa Mauro); Pt_1 C.F._1
- APPELLANTE contro
(C.F. ) (avv. Graziella Marmo); CP_1 C.F._2
- APPELLATO
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2699/2023 del 21.11.2023 dott. Daniele Martino, R.G. n.
4368/2023 – non notificata,
Condannare al pagamento delle spese di lite del I grado di giudizio, e CP_1 conseguentemente condannare alla restituzione di quanto già percepito CP_1 in dipendenza della sentenza di I grado;
Con vittoria di compensi e spese di lite anche del presente grado, oltre IVA e CPA come per legge».
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito, in via principale:
- rigettare l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro avverso la sentenza n. 2699/2023 emessa in esito al procedimento avente Rg n. 4368/2023 dal Giudice di
Pace di Bologna, depositata in data 20.11.2023, poiché infondato in fatto ed in diritto come esposto in narrativa;
- in parziale riforma della sentenza n. 2699/2023 emessa in esito al procedimento avente Rg n. 4368/2023 dal Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 20.11.2023 pagina 1 di 19 e in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannare l'avv. Rosa Mauro per avere agito in mala fede e comunque per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc, al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, all'esito di discussione orale e sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro con citazione notificata il 29 novembre 2023 al SI . CP_1
L'avv. Mauro ha impugnato la sentenza n. 2699/2023 pubblicata il 20 novembre 2023 con la quale il Giudice di Pace di Bologna, a definizione della causa 4368/2022 R.G., dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione a precetto promossa dalla stessa avv. Mauro, ha condannato l'odierna appellante a pagare alla controparte le spese processuali, liquidate in euro 900,00 per compenso, oltre accessori di legge.
2.
L'appellante deduce «violazione e/o errata applicazione art. 1375 c.c. e 1175 c.c., nonché art. 91 c.p.c.» e chiede che le spese del giudizio di primo grado siano poste a carico della controparte.
Secondo l'appellante, poiché il precetto opposto le era stato notificato il 30 maggio 2022, ossia dopo il pagamento - da lei eseguito con bonifico bancario in data 20 maggio 2022 (v. la contabile bancaria prodotta in primo grado dall'avv. Mauro) - della somma di euro 4.590,39, e ciò in attuazione di quanto previsto dal titolo esecutivo giudiziale (la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1135/2022, pubblicata il 2 maggio 2022), allora, attesa la fondatezza dell'opposizione e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il primo giudice avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese processuali l'opposto, il quale aveva notificato l'atto di precetto quando invece il credito era già stato estinto e dunque senza aver verificato la sussistenza del credito.
3.
Costituitosi il 9 aprile 2024, l'appellato SI , difeso dall'avv. CP_1
Graziella Marmo, ha chiesto il rigetto dell'appello principale ma, proposto appello in via incidentale, ha chiesto altresì la riforma della sentenza di primo grado laddove il primo giudice, omessa ogni pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., non aveva condannato l'opponente al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa «per avere agito in mala fede e comunque per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc».
4. pagina 2 di 19 Prima della discussione orale, i difensori hanno depositato note illustrative.
5.
Era auspicabile un accordo tra le parti, che invece è mancato.
6.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, dei giudizi di primo e secondo grado, noti alle parti.
7.
I fatti storici rilevanti per la decisione non sono contestati.
Essi emergono con chiarezza dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti (tra cui le email PEC scambiate tra l'avv. Rosa Mauro e l'avv. Graziella Marmo).
Tali fatti possono essere così riassunti:
- l'avv. Rosa Mauro è soccombente nel giudizio definito in primo grado da Trib. Bologna, 2 maggio 2022, n. 1135: la sentenza, pur compensando le spese del giudizio a cognizione piena, condanna l'avv. Rosa Mauro a pagare a le spese CP_1 processuali relative alla fase cautelare;
- con email 16 maggio 2022 l'avv. Graziella Marmo, difensore di , CP_1 comunica all'avv. Rosa Mauro il conteggio di quanto dovuto e chiede che il «pagamento spontaneo» avvenga entro sette giorni;
- con email 17 maggio 2022 l'avv. Rosa Mauro risponde all'avv. Graziella Marmo: «Gentile Collega, intendo procedere spontaneamente. Attendo coordinate bancarie per perfezionare il pagamento del dovuto»;
- l'avv. Graziella Marmo risponde con email 18 maggio 2022 e chiede che il pagamento avvenga con assegno circolare: «Gentile Collega, puoi procedere con il pagamento consegnando presso il mio Studio assegno circolare di euro 4.590.39 intestato al Sig. . In attesa di un Tuo cortese riscontro, invio cordiali CP_1 saluti»;
- nessun riscontro viene dato dall'avv. Rosa Mauro alla email 18 maggio 2022 con cui il difensore del creditore aveva chiesto il pagamento mediante assegno circolare, con ciò non accogliendo la richiesta della debitrice di effettuare il versamento mediante bonifico bancario;
- né il creditore né il suo difensore trasmettono all'avv. Rosa Mauro le coordinate bancarie che quest'ultima aveva chiesto con email 17 maggio 2022;
- di sua iniziativa, e – come si legge a pagina 2 dell'atto di citazione in opposizione a precetto davanti al Giudice di Pace nonché a pagina 2 dell'atto di appello - dopo aver reperito le coordinate bancarie del creditore all'interno di un documento (un contratto di locazione) prodotto da nel giudizio definito dalla sentenza costituente CP_1 il titolo esecutivo (Trib. Bologna, 2 maggio 2022, n. 1135), l'avv. Rosa Mauro versa la somma richiesta mediante bonifico bancario che viene eseguito il giorno venerdì 20 maggio 2020, ossia lo stesso giorno della richiesta di bonifico (ordinante e beneficiario, per combinazione, si servono della stessa banca);
pagina 3 di 19 - l'avv. Rosa Mauro non dà alcuna comunicazione del pagamento effettuato mediante bonifico né al creditore né al suo difensore;
- ignara dell'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario, l'avv. Graziella Marmo, ottenuta martedì 24 maggio 2022 copia esecutiva della sentenza n. 1135/2022, il giorno mercoledì 25 maggio 2022 chiede all'ufficiale giudiziario di notificare all'avv. Rosa Mauro l'atto di precetto datato di pari data: la notifica viene eseguita il giorno lunedì 30 maggio 2022 presso lo studio legale dell'avv. Rosa Mauro;
- con l'atto di precetto si intima all'avv. Rosa Mauro di eseguire il pagamento entro dieci giorni dalla notifica;
- ricevuto l'atto di precetto il 30 maggio 2022, l'avv. Rosa Mauro rimane del tutto silente e non segnala né al creditore né all'avv. Graziella Marmo l'avvenuto pagamento mediante bonifico effettuato dieci giorni prima;
- il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto si compie sabato 4 giugno 2022;
- neppure dopo il 4 giugno 2022 l'avv. Rosa Mauro comunica all'avv. Graziella Marmo, o al SI , di aver eseguito il bonifico il 20 maggio 2022; CP_1
- con email datata martedì 7 giugno 2022 ore 15:24 il SI , «replicando CP_1 ad altra mail» del suo difensore (così si legge a pagina 2 della comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a precetto davanti al Giudice di Pace), invia all'avv. Graziella Marmo in formato PDF il documento 7 giugno 2022 ore 15:21 attestante l'eseguito bonifico 20 maggio 2022 con causale «rimborso spese legali sentenza Trib Bologna 1135 del 2022» (doc. 6 prodotto dall'opposto nel giudizio di primo grado). Come doc. 7 (denominato nell'indice in calce alla comparsa di risposta: «incarico del CP_1
7.6.2022») verrà prodotto nel giudizio davanti al Giudice di Pace copia di dichiarazione dattiloscritta, datata 7 giugno 2022 e sottoscritta da , con la quale CP_1
l'odierno appellato, «avendo appreso in data odierna dell'avvenuto pagamento da parte dell'avv. Rosa Mauro delle spese come da sentenza emessa dal Tribunale di Bologna […] autorizza l'avv. Graziella Marmo a comunicarlo all'avv. Rosa Mauro e conseguentemente a porre nel nulla il precetto notificato. Conferisco in tal senso ogni più ampio potere»: non risulta che tale dichiarazione scritta, prodotta nel giudizio davanti al Giudice di Pace (doc. 7 del convenuto opposto), fosse stata inviata all'avv. Rosa Mauro prima che quest'ultima notificasse l'atto di citazione in opposizione a precetto, anzi l'omesso invio è pacifico, a quanto emerge dal verbale della prima udienza davanti al Giudice di Pace;
- con email PEC 7 giugno 2022 ore 21:45 l'avv. Graziella Marmo scrive all'avv. Rosa Mauro esprimendo stupore per l'omessa comunicazione dell'avvenuto pagamento mediante bonifico, lamentando il fatto che tale condotta abbia portato al compimento di un'attività <inutile>> (la notifica dell'atto di precetto, che altrimenti non sarebbe stato notificato) e dichiarando che <ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato>>: «Gentile Collega, in data odierna sono venuta a conoscenza che, pur in presenza della richiesta del mio cliente di essere pagato con assegno circolare, come da me comunicato, hai provveduto al pagamento delle somme dovute sulla scorta della sentenza di cui in oggetto mediante bonifico. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che tu non mi abbia comunicato l'avvenuto pagamento. Purtroppo questo comportamento ha fatto sì che io mi sia attivata per fare l'atto di precetto con inutile dispendio di
pagina 4 di 19 energie e denari. Ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato, tuttavia non mancherò di segnalare l'occorso a chi di dovere. Tanto ti dovevo. […]»;
- l'avv. Rosa Mauro non dà alcuna risposta alla email 7 giugno 2022 dell'avv. Graziella Marmo;
- la mattina dell'8 giugno 2022 l'avv. Rosa Mauro redige l'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., col quale, senza menzionare la PEC dell'avv. Marmo pervenutale la sera prima, lamenta di aver ricevuto il 30 maggio 2022 la notifica dell'atto precetto benché la somma dovuta fosse già stata pagata con bonifico bancario 20 maggio 2022: l'atto di citazione, con invito a comparire all'udienza 25 luglio 2022 davanti al Giudice di Pace, viene notificato all'opposto con PEC inviata alle 10:26 dell'8 maggio 2022 al domicilio digitale indicato nell'atto di precetto, ossia all'indirizzo (casella di posta elettronica certificata) dell'avv. Graziella Marmo;
- nell'atto di citazione si chiede di «accertare e dichiarare che nulla più è dovuto dall'odierna opponente a a seguito dell'esatto adempimento»: CP_1 nessun'altra domanda viene proposta dall'avv. Mauro, salve la domanda di condanna alle spese processuali e l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- la causa di opposizione a precetto viene iscritta a ruolo il 9 giugno 2022 con numero di ruolo 4368/2022 R.G. e con pagamento non telematico di contributo unificato pari ad euro 98,00 (contrassegno cartaceo 9 giugno 2022) e marca da bollo di euro 27,00 (contrassegno cartaceo 12 marzo 2020);
- la prima udienza, fissata in citazione per il giorno 25 luglio 2022, viene differita d'ufficio al 12 settembre 2022 ex art. 318, u.c., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;
- con email 11 luglio 2022 ore 3:48 PM, dunque ore 15:48, inviata direttamente via PEC all'avv. Rosa Mauro, e per conoscenza all'avv. Graziella Marmo, il SI
[...]
scrive: «Preg.ma Avv. Rosa Mauro, relativamente al precetto di cui in CP_1 oggetto, ratifico la comunicazione PEC dell'avv. Graziella Marmo che conteneva la rinuncia al precetto, essendo pacifica la volontà del sottoscritto di rinunciare. […]»;
- con email 11 luglio 2022 ore 16:39 inviata a e per conoscenza CP_1 all'avv. Graziella Marmo, l'avv. Rosa Mauro risponde scrivendo: «Gent.mo Prendo atto della intervenuta rinuncia. Comunico che l'opposizione a precetto, già notificata, è stata iscritta a ruolo lo scorso 9 giugno 2022: ngr 4368/2022, Giudice dr. Martino Daniele con udienza differita al 12 settembre 2022 alle ore 9. Tanto dovevo. […]»;
- risponde l'avv. Graziella Marmo con email 11 luglio 2022 ore 16:57 inviata all'avv. Mauro: «Gentile Collega, la rinuncia, come a Te noto, era già intervenuta il 7.6.2022. Ti ringrazio per la comunicazione circa il rinvio d'ufficio dell'udienza relativa al procedimento di opposizione da Te promosso. Cordiali saluti. […]»;
- nessuna intesa viene raggiunta tra le parti per l'immediata estinzione della causa promossa davanti al Giudice di Pace con numero di ruolo 4368/2022 R.G.;
- il convenuto si costituisce alla prima udienza 12 settembre 2022 CP_1 chiedendo dichiararsi «inammissibile» (così nelle conclusioni) l'opposizione per «precedente intervenuta cessata materia del contendere» con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre alla condanna alle spese. Come si legge in comparsa di costituzione, alle pagine 2 e 3, il convenuto, dopo aver richiamato lo pagina 5 di 19 scambio di messaggi di posta elettronica di cui si è detto, afferma: che l'atto di citazione è stato notificato «nonostante l'evidente cessata materia del contendere» intervenuta già il 7 giugno 2022 e dunque prima della notifica dell'atto di opposizione a precetto;
che lo stesso SI l'11 luglio 2022 aveva ribadito l'intervenuta CP_1 rinuncia al precetto;
che l'avv. Graziella Marmo con email 11 luglio 2022 aveva replicato alla collega che la rinuncia era «già intervenuta il 7 giugno 2022»; che l'avv. Rosa Mauro non aveva in proposito sollevato obiezioni;
che l'avv. Rosa Mauro aveva agito in giudizio in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonostante la «espressa rinuncia» al precetto, già comunicata il 7 giugno 2022, accompagnata dal «riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somma»; che quella instaurata era una un'opposizione a precetto inutile e pretestuosa perché l'avv. Mauro, «pur […] liberata dal creditore», «non» aveva più «nessun interesse» a proporre opposizione. Si rimanda alle pagine 2 – 3 della comparsa di risposta: «[…] In data 7 giugno 2022 il sig. , replicando ad altra mail, ha inviato alla scrivente il Pt_2 file denominato “mauro.pdf” consistente nel riscontro del pagamento effettuato dall'Avv. Rosa Mauro in suo favore tramite bonifico bancario effettuato il 20 maggio 2022 (doc. 6-7) e la scrivente – in pari data, 7 giugno 2022 – ha inviato all'Avv. Rosa Mauro la comunicazione del seguente tenore: “Gentile Collega, in data odierna sono venuta a conoscenza che, pur in presenza della richiesta del mio cliente di essere pagato con assegno circolare, come da me comunicato, hai provveduto al pagamento delle somme dovute sulla scorta della sentenza di cui in oggetto mediante bonifico. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che tu non mi abbia comunicato l'avvenuto pagamento. Purtroppo questo comportamento ha fatto sì che io mi sia attivata per fare l'atto di precetto con inutile dispendio di energie e denari. Ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superato, tuttavia non mancherò di segnalare l'occorso a chi di dovere” (doc. 8). L'Avv. Mauro, invece di rispondere alla su estesa comunicazione, il giorno dopo averla ricevuta – 8 giugno 2022 -, e nonostante l'evidente cessata materia del contendere, ha notificato l'atto di citazione per cui è causa, che ha iscritto a ruolo il giorno successivo, 9 giugno 2022 (doc. 9) oltre ad aver presentato esposto al Consiglio dell'Ordine nei confronti della scrivente. Tale comportamento è in palese contrasto coi i principi di colleganza nonché di correttezza e buona fede rispettivamente sanciti dal codice deontologico e dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Anche il Sig. , in data 11 CP_1 luglio 2022 ha inviato una pec all'Avv. Rosa Mauro, ribadendo l'intervenuta rinuncia al precetto […] e in pari data l'avv. Rosa Mauro ha risposto “Gent.mo Prendo atto della intervenuta rinuncia…” (cfr. doc. 9) e la scrivente ha replicato, senza ricevere contestazioni, “… la rinuncia, come a Te noto, era già intervenuta il 7 giugno 2022…” (doc. 11). Con ciò ammettendo essa stessa l'intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022, ossia non appena il creditore si è CP_1 accorto del pagamento e la scrivente, prontamente informata, ha altrettanto prontamente comunicato rinuncia al precetto all'avv. Rosa Mauro. In merito, preme evidenziare come la rinuncia al precetto sia un atto di natura extra- processuale di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché portata a conoscenza dello stesso. Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita, ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento. L'azione intrapresa dall'avv. Rosa Mauro è
pagina 6 di 19 infatti inammissibile, inutile e contraria ai doveri di correttezza e buona fede, avendo notificato atto di opposizione al precetto in presenza di espressa rinuncia allo stesso e del riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somme […]»;
- le conclusioni dell'opposto vengono così formulate: «[…] – accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione per precedente intervenuta cessata materia del contendere e, comunque, rigettare in toto le richieste di parte opponente perché infondate in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'avv. Rosa Mauro e la violazione dei principi di correttezza e buona fede sanciti dal codice civile;
- condannare l'avv. Rosa Mauro per aver agito in mala fede e comunque per aver
[sic, n.d.r.] lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge»;
- nel corso dell'udienza 12 settembre 2022, come si desume dal verbale, l'attrice, difesa in quel momento dall'avv. Laura Quattrini in sostituzione della stessa avv. Mauro, eccepisce la carenza di data certa del doc. 7 prodotto da controparte (ossia il foglio datato 7 giugno 2022 con testo dattiloscritto, sottoscritto da , col CP_1 quale si autorizza l'avv. Graziella Marmo a comunicare all'avv. Rosa Mauro l'avvenuta conoscenza «in data odierna» del pagamento con bonifico «e conseguentemente a porre nel nulla il precetto notificato. Conferisco in tal senso ogni più ampio potere all'avv. Graziella Marmo») e in ogni caso sottolinea che quel documento non era stato «allegato alla pec di pari data con cui la collega avv. Marmo comunicava l'avvenuta rinuncia»;
- sempre all'udienza 12 settembre 2012 il convenuto, difeso dall'avv. Marmo, contesta l'eccezione «rilevando che si tratta di documento che non doveva essere trasmesso e ad ogni buon conto qualora controparte avesse avuto il dubbio circa la legittimazione in capo al difensore del a poter rinunciare al precetto avrebbe CP_1 potuto e dovuto chiederlo espressamente»;
- la causa viene rinviata all'udienza 23 novembre 2022 per la discussione;
- segue la pronuncia della sentenza impugnata.
8.
All'appello principale dell'avv. Rosa Mauro ha fatto seguito l'appello incidentale di
. CP_1
9.
Sostiene l'appellante che:
- l'atto di precetto le era stato «illegittimamente» notificato perché il debito era già stato estinto;
- il primo giudice ha errato nell'attribuirle una condotta in contrasto con gli artt. 1375 e 1175 c.c., mentre era stata la controparte a non verificare l'avvenuto accredito della somma bonificata;
- «il si è colpevolmente attardato a comunicare la propria rinuncia al CP_1 precetto: lo stesso riferiva [all'avv. Marmo, n.d.r.] in data 7 giugno 2022 di aver avuto
pagina 7 di 19 contezza dell'avvenuto accredito, eppure attendeva il successivo 11 luglio 2022 per formalizzare la rinuncia»;
- «avendo l'avv. Rosa Mauro adempiuto ben dieci giorni prima della notifica dell'atto di precetto, non può essere tenuta soccombente, ma, viceversa, dovrà ottenere la vittoria di spese di lite»;
- la sentenza impugnata ha violato il principio della soccombenza per aver posto le spese processuali a carico della parte vittoriosa, dovendosi al contrario applicare quanto chiarito da Cass., sez. II, ord. 31 agosto 2020, n. 18128: «In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale».
Il tema posto dall'appello principale è: è stato violato, e perché, il principio della soccombenza per effetto della condanna alle spese della parte virtualmente vittoriosa?
Per rispondere a tali domande bisogna verificare in primo luogo se l'avv. Mauro è risultata vittoriosa e perché. In caso di risposta affermativa, occorrerà stabilire se la condanna alle spese sia stata correttamente pronunciata: ciò impone di ripercorrere il ragionamento del primo giudice, individuarne il fondamento nella relazione tra fatto e diritto e valutarne la coerenza, al di là delle formule impiegate, avuto riguardo alla ratio decidendi. In caso di risposta negativa, l'appello andrà respinto.
10.
Secondo l'appellato, invece, la sentenza di primo grado ha correttamente qualificato la condotta della controparte come contraria ai principi di buona fede e correttezza, non essendovi dubbio che l'avv. Rosa Mauro abbia violato detti principi «per ben due volte: la prima quando, nonostante abbia proceduto al pagamento in maniera difforme dalle indicazioni ricevute, ha omesso, pur richiestane, di comunicarlo;
la seconda, quando ha ricevuto l'atto di precetto, perché in quel momento aveva tutti gli elementi per capire quanto era accaduto, e nonostante ciò ha proposto opposizione al precetto, pur in presenza di espressa rinuncia allo stesso. L'avv. Rosa Mauro invece, anche in spregio ai dettami del legislatore circa i principi generali deflattivi, ha indotto in errore il creditore per radicare una causa e scomodare un Giudice per una questione risolta».
Per altro verso, l'appellato ha proposto appello incidentale censurando l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e chiedendo la condanna a tale titolo della controparte. La richiesta, riproposta con l'appello incidentale, di condanna dell'avv. Mauro per responsabilità aggravata implica necessariamente l'accertamento, ai fini del regolamento delle spese processuali e della pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., della soccombenza della controparte, ossia dell'infondatezza nel merito o dell'inammissibilità della domanda (in questo caso, dell'opposizione a precetto), poiché secondo l'appellante incidentale, ma si tratta di argomenti già svolti in primo grado e qui riproposti, l'avv. Mauro aveva promosso in mala fede, o comunque pagina 8 di 19 colposamente, un giudizio inutile e senza averne interesse dopo il riconoscimento ad opera del creditore dell'avvenuto pagamento e l'espressa rinuncia al precetto (v. ad esempio a pagina 3 della comparsa di risposta in primo grado: «[…] Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento. L'azione intrapresa dall'avv. Rosa Mauro è infatti inammissibile, inutile e contraria ai doveri di correttezza e buona fede, avendo notificato atto di opposizione al precetto in presenza di espressa rinuncia allo stesso e del riconoscimento da parte del creditore di aver ricevuto le somme»).
Gli argomenti già illustrati in primo grado sono tutti riproposti nella comparsa di costituzione di appello al fine di ottenere il rigetto dell'impugnazione proposta dall'avv. Mauro e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sul rilievo che «le sopra dedotte condotte tenute dall'avv. Rosa Mauro in violazione dei principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., che qui si richiamano, integrano anche la responsabilità aggravata dell'avv. Rosa Mauro per lite temeraria. L'avv. Rosa Mauro avrebbe dovuto applicare gli strumenti deflattivi proprio per evitare il contenzioso. Avrebbe dovuto comunicare l'elemento estintivo del pagamento, così evitando l'insorgenza della problematica paralizzando il precetto. Ricordiamoci che l'opponente è una Collega e pertanto sapeva come procedere. Ma purtroppo così non è stato e ne consegue la sua responsabilità aggravata» (pagina 6 della comparsa di costituzione in appello). La proposizione dell'appello incidentale concernente l'omessa pronuncia sull'istanza di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. implica anche la richiesta di un preciso accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda non esaminata, peraltro rilevabili d'ufficio sulla base degli atti, ossia il riconoscimento dell'avvenuto pagamento e la rinuncia al precetto.
11.
Prima di esaminare i motivi di appello è necessario analizzare la decisione del Giudice di Pace.
La sentenza qui impugnata vede il primo capo del dispositivo così formulato: «dichiara cessata la materia del contendere».
Non è chiaro, però, se per il Giudice di Pace la «rinuncia al precetto» più volte richiamata, non sempre linearmente, in motivazione sia avvenuta prima dell'introduzione del giudizio o invece dopo la notificazione dell'opposizione a precetto (cfr. Cass., sez. VI-3, ord. 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. lav., 25 maggio 1998, n. 5207): alla prima ipotesi corrisponde la proposizione di una domanda giudiziale in carenza di interesse ad agire preesistente all'introduzione del giudizio, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
alla seconda, invece, corrisponde la «sopravvenuta», perché conseguente a fatti accaduti nel corso del giudizio (Cass., sez. II, ord. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553), cessazione della materia del contendere, da dichiararsi anche d'ufficio (Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714), fattispecie rientrante tra quelle di estinzione del giudizio per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione (fra le tante, Cass., sez. III, ord. 24 aprile 2025, n. 10829; Cass., sez. II, ord. 31 ottobre 2023, n. 30251; Cass., sez. I, ord. 29 marzo 2023, n. 8816; Cass., sez. I, ord. 6 agosto 2021, n. 22446; Cass., sez. VI-5, ord. 19 febbraio 2020, n. 4167; Cass., sez. II, 30 pagina 9 di 19 aprile 2012, n. 6617; Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12887; Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553; Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Cass., sez. lav., 3 marzo 2003, n. 3122; Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048), cui segue la statuizione volta a regolamentare le spese processuali in base alla soccombenza virtuale, formula che non compare mai nella sentenza qui impugnata.
Sul punto si vedano, fra le altre, Cass., sez. lav., ord. 23 febbraio 2024, n. 4823, secondo cui «Il Giudice di merito può apprezzare […], alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell'atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali. Il Giudice valuta l'utilità, in concreto, della prosecuzione della lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass. nr. 19598 del 2023), legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., esercitando il potere di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)»; Cass., sez. VI-3, ord. 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. III, ord. 5 gennaio 2023, n. 201.
Ripercorriamo i vari passi della motivazione.
Secondo il Giudice di Pace, è cessata la materia del contendere perché il convenuto ha rinunciato al precetto. Peraltro, non è immediatamente chiaro se, nella ricostruzione del primo giudice, l'effetto della rinuncia al precetto, descritto in termini di cessazione della materia del contendere, si è prodotto solo l'11 luglio 2022, con l'email inviata direttamente dal SI all'avv. Rosa Mauro, o se invece CP_1 esso sia conseguito alla <dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo» il 7 giugno 2022, come affermato dal convenuto. Scrive infatti il Giudice di Pace: «All'intervenuta ratifica da parte dell'odierno convenuto, con mail in data 11 luglio 2022, della dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo, con la mail del 7 giugno 2022, consegue la cessazione della materia del contendere in quanto l'interesse sotteso a vedere inefficace il precetto è superato dalla rinuncia stessa da parte del convenuto. Ciò che permane è la decisione sulle spese di lite in quanto deve valutarsi se la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto sia stata giusta oppure contraria a correttezza e/o buona fede».
L'approccio del primo giudice non è facile da ricostruire, perché l'indagine sulla correttezza dell'instaurazione dell'opposizione a precetto ha un senso solo ove si ritenga che la rinuncia al precetto sia intervenuta prima della notificazione dell'atto introduttivo e deve risolversi in una valutazione sulla fondatezza, o sull'ammissibilità, o meno dell'opposizione: ma la linea seguita nella sentenza pare diversa.
Secondo l'impostazione seguita dal Giudice di Pace, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, restano da regolare, quale unico vero oggetto della controversia, le spese processuali dopo aver risposto alla seguente domanda: l'opposizione a precetto è stata «giusta», ossia correttamente proposta, giustificata, necessaria, sorretta da un interesse meritevole di protezione, o invece «contraria a correttezza e/o buona fede»?
pagina 10 di 19 Detto approccio porta l'attenzione su ciò che è avvenuto prima della notifica dell'atto di citazione (richiamando implicitamente la «dichiarazione di rinuncia al precetto già esplicitata dall'avv. Marmo») e dunque non corrisponde alla seconda delle ipotesi sopra prospettate (rinuncia all'atto di precetto dopo l'instaurazione del giudizio). Si legge infatti in motivazione: «Ciò che permane [una volta dichiarata cessata la materia del contendere, n.d.r.] è la decisione sulle spese di lite in quanto deve valutarsi se la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto sia stata giusta oppure contraria a correttezza e/o buona fede».
Secondo il Giudice di Pace, la scelta di notificare l'atto di precetto «non è censurabile» perché è stata «indotta dalla condotta» dell'avv. Mauro, la quale, dopo aver fatto la scelta «legittima», pur senza un accordo col creditore, di pagare con bonifico bancario, ha omesso di darne comunicazione al creditore o al suo avvocato. Scrive a tal proposito il primo giudice: «Dalla ricostruzione fatta dalle parti preliminarmente deve rilevarsi come la scelta di procedersi con la notifica del precetto non è censurabile in quanto indotta dalla condotta dell'odierna attrice la quale non ha comunicato al convenuto l'avvenuto pagamento mediante bonifico. La modalità di pagamento scelta, legittima, avrebbe dovuto per correttezza essere seguita da una comunicazione all'avvocato del convenuto».
Nella valutazione del Giudice di Pace, mentre nessun rimprovero, nelle condizioni date, può essere mosso all'avv. Graziella Marmo o al SI , ignari CP_1 dell'inatteso, perché non concordato né preannunciato, pagamento mediante bonifico (il creditore non sapeva che il debitore conoscesse le coordinate bancarie), all'avv. Rosa Mauro va addebitato il fatto di aver omesso, «colpevolmente», di segnalare l'avvenuto pagamento alla sua collega. Questo il passaggio della motivazione: «Non può sfuggire che se il convenuto ha fatto richiesta di essere pagato mediante un assegno circolare si attendeva, evidentemente, non avendo peraltro comunicato i dati bancari o comunque non risultando di averli comunicati, di ricevere il pagamento mediante un detto titolo. Il punto centrale non è pertanto nel fatto che il pagamento sia avvenuto con bonifico ma nel non averlo comunicato. Può presumersi che l'avv. Marmo in presenza di un totale silenzio ed aspettandosi di veder ricevere un assegno circolare ha valutato che tale pagamento non fosse avvenuto. Né può ritenersi sussistente una colpa del per il medesimo motivo. Un'ulteriore verifica da CP_1 parte di quest'ultimo era forse auspicabile ma ciò non può scusare l'avv. Mauro la quale, si ribadisce, aveva legittimamente preferito di pagare mediante bonifico bancario ma al contempo avrebbe dovuto comunicarlo alla propria collega anche con una semplice mail. Quest'ultimo passaggio è stato colpevolmente disatteso portando l'odierno convenuto a notificare l'atto di precetto». Va aggiunto che, come pacifico, il SI si è avveduto del bonifico solo il 7 giugno 2022: nessuna diversa CP_1 affermazione è stata fatta dall'avv. Mauro. L'odierna appellante, infatti, non ha allegato né tantomeno provato che il creditore avesse avuto conoscenza del bonifico in data anteriore, ed in particolare prima del 25 maggio 2022, mentre è certo che nessuna comunicazione, nessun avviso l'avv. Mauro aveva dato al o al suo CP_1 difensore.
Secondo il Giudice di Pace, anche a voler escludere detto (primo) addebito, ossia quello relativo all'omessa informazione sul pagamento mediante bonifico, la notifica dell'atto di opposizione a precetto «appare del tutto arbitraria e non conforme a pagina 11 di 19 correttezza» perché, pur in assenza di una rinuncia al precetto comunicata direttamente dal SI , la email 7 giugno 2022 con cui l'avv. Graziella CP_1
Marmo dava atto dell'intervenuto pagamento, così riconoscendo l'avvenuta estinzione del debito, e dichiarava che «l'atto di precetto è superato» (il che, secondo il Giudice di Pace, comportava un impegno dell'avv. Marmo «nel senso di rinuncia alla procedura», ossia a non promuovere l'esecuzione forzata), avrebbe dovuto indurre l'avv. Rosa Mauro ad una maggiore cautela e a escludere che fosse «necessario, e soprattutto urgente» instaurare l'opposizione prima di aver ottenuto «una dichiarazione più chiara proveniente dal convenuto»: tale mancanza di cautela (secondo addebito) è «ciò» che «giustifica» la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, e detta condanna è indice inequivoco del fatto che l'avv. Rosa Mauro è stata ritenuta soccombente. Questo l'ultimo passaggio della motivazione: «Anche volendo escludersi una condotta colposa nel non comunicare l'avvenuto pagamento la notifica dell'atto di citazione appare del tutto arbitraria e non conforme a correttezza. Se è vero che la dichiarazione di rinuncia sarebbe dovuta pervenire dal convenuto – la procura è generica e non sembra [si noti la formula dubitativa, n.d.r.] infatti autorizzare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva [in realtà mai esercitata, n.d.r.] – è altrettanto vero che a seguito della comunicazione dell'avvocato Marmo (mail 7 giugno 2023 [grassetto nell'originale, n.d.r.]) in cui si evidenziava che “l'atto di precetto è superato” l'odierna attrice avrebbe potuto attendere a notificare l'atto di opposizione a precetto in quanto: a) vi era un impegno da parte di un collega nel senso di rinuncia alla procedura;
b) l'esecuzione non era ancora iniziata onde per cui rischi concreti non ve ne erano considerato l'avvenuto pagamento di cui il convenuto aveva avuto conoscenza;
c) nel caso in cui il convenuto avesse comunque deciso di proseguire sarebbe andato incontro ad una probabile se non certa soccombenza davanti al giudice dell'esecuzione. Non vi erano pertanto elementi per ritenere necessario, e soprattutto urgente [grassetto nell'originale, n.d.r.], l'instaurazione del presente giudizio e non attendere, piuttosto, una dichiarazione più chiara proveniente dal convenuto. Con maggior prudenza l'odierna attrice avrebbe dovuto quantomeno attendere prima di procedere con l'opposizione. Ciò giustifica la condanna dell'avv. Mauro al rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto per il presente giudizio».
In conclusione, osserva il primo giudice, «Per la liquidazione delle spese di lite si fa ricorso ai parametri di cui al D.M. n° 55/2014 espunta la fase istruttoria in quanto non espletata».
12.
A quanto emerge dalla motivazione, il primo giudice in sostanza ha considerato l'attrice soccombente perché, prima, con la sua condotta omissiva, ha dato causa alla «non […] censurabile» notifica dell'atto di precetto, avendo «colpevolmente disatteso» il «passaggio» della comunicazione all'avv. Graziella Marmo dell'avvenuto pagamento mediante il non concordato bonifico eseguito senza che il creditore avesse comunicato l'IBAN richiesto (questo, secondo il Giudice di Pace, è «il punto centrale»), e, poi e in ogni caso, ha proceduto ad una notifica «del tutto arbitraria e non conforme a correttezza» perché, in sostanza, inutile, quando invece, essendo oltretutto un avvocato, avrebbe potuto e dovuto evitare di instaurare il giudizio. Questo è il duplice addebito che la sentenza muove all'avv. Mauro. pagina 12 di 19 Sulla scorta delle difese del convenuto, che in comparsa di costituzione parla di «intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022» (giorno in cui l'avv. Marmo, ricevuta dal cliente l'informazione relativa al bonifico, scrive all'avv. Mauro), il Giudice di Pace ha ravvisato la cessazione della materia del contendere ma, a ben vedere, poiché ha dato peso alla condotta tenuta dall'attrice ante causam ed ha considerato arbitraria e scorretta la notifica dell'atto di citazione in opposizione, in realtà egli ha ritenuto decisivo, ai fini del regolamento delle spese processuali, ciò che era accaduto prima dell'instaurazione del giudizio. Tra le parti era pacifico un fatto storico, ossia l'anteriorità del pagamento mediante bonifico rispetto alla notifica del precetto, che non è un atto processuale e in particolare non è atto di esercizio dell'azione esecutiva;
ma l'analisi della motivazione della sentenza impugnata dimostra che quel fatto non è stato considerato assorbente, poiché altrimenti il primo giudice non avrebbe condannato alle spese l'avv. Mauro, e dunque non ha inciso ai fini dell'individuazione della parte soccombente.
La condanna alle spese dell'attrice ha trovato invece giustificazione, secondo il Giudice di Pace, nella arbitrarietà e scorrettezza dell'iniziativa assunta dall'avv. Mauro, ossia nella non necessità del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. alla luce del contenuto della email 7 giugno 2022 dell'avv. Marmo (cfr. invece, con riguardo ad una ben diversa vicenda, Cass., sez. lav., ord. 21 maggio 2024, n. 14036), ed in questa chiave va riletto il primo capo del dispositivo nel quale si dichiara, impropriamente, cessata la materia del contendere, quando invece il fatto considerato rilevante per la condanna alle spese è anteriore all'instaurazione del giudizio e attiene al ravvisato difetto di interesse.
In altri termini, la formula impiegata nel dispositivo non corrisponde all'effettiva ratio decidendi e dunque è impropria, senza che ciò incida, di per sé solo, sulla successiva statuizione pratica, ossia la condanna alle spese, come meglio si dirà.
Già il convenuto in primo grado aveva fatto leva su quanto accaduto anteriormente alla notifica dell'atto di citazione. E' evidente che laddove parla, in comparsa di costituzione, di «intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7 giugno 2022», il convenuto si riferisce non ad un fatto sopravvenuto in corso di causa, ma ad un fatto antecedente all'inizio stesso del giudizio. Più precisamente, il convenuto sin dal primo atto difensivo afferma che era stato instaurato un processo inutile, poiché già il 7 giugno 2022 la rinuncia al precetto era stata comunicata all'avv. Rosa Mauro, e deduce così la carenza di interesse dall'attrice («[…] Con ciò ammettendo essa stessa [l'avv. Mauro, n.d.r.] l'intervenuta cessazione della materia del contendere alla data del 7.6.2022, ossia non appena il creditore
si è accorto del pagamento e la scrivente, prontamente informata, ha CP_1 altrettanto prontamente comunicato rinuncia al precetto all'avv. Rosa Mauro. In merito, preme evidenziare come la rinuncia al precetto sia un atto di natura extra- processuale di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché portata a conoscenza dello stesso. Alla luce di ciò, l'avv. Rosa Mauro pur essendo stata liberata dal creditore e non avendo più nessun interesse a proporre l'azione esperita ha invece intrapreso incomprensibilmente e quanto meno colposamente il presente procedimento»: così nella comparsa di risposta di primo grado). Nelle conclusioni esposte nella comparsa di risposta di primo grado il pagina 13 di 19 convenuto chiede, infatti, di dichiarare l'«inammissibilità» dell'opposizione «per precedente intervenuta cessata materia del contendere», dove il termine «precedente» allude con tutta evidenza a quanto avvenuto prima dell'avvio della causa, come dimostrato dalla lettura integrale dell'atto difensivo.
Lo stretto nesso tra l'ambigua dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la statuizione relativa alle spese ed il passaggio in cui si giustifica la condanna dell'avv. Rosa Mauro, dimostra che, sul piano obiettivo, la sentenza del Giudice di Pace, interpretata alla luce del dato testuale, ritiene l'attrice soccombente per condotta arbitraria, scorretta, imprudente, tenuta sino all'instaurazione della causa e dunque prima della notifica dell'atto di opposizione a precetto.
13.
Su tale premessa, va disatteso il motivo di appello che deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. in ragione della condanna alle spese inflitta alla parte vittoriosa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza qui impugnata non afferma affatto che l'atto di precetto è stato (come sostiene invece l'appellante) «illegittimamente» notificato, anzi espressamente considera quell'iniziativa incensurabile perché indotta dal comportamento della debitrice, mentre giustifica la condanna alle spese sulla base dell'arbitrarietà, da intendersi quale non necessità, inutilità, dell'introduzione del giudizio di opposizione a precetto.
14.
Si tratta a questo punto di stabilire se il giudizio di soccombenza dell'attrice sia corretto o meno, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, perché l'appellante nega di aver tenuto una condotta in violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., o meglio una condotta qualificabile in termini di abuso del processo, ed al contrario afferma che è stata la controparte a notificare precetto e titolo esecutivo «senza curarsi di verificare l'avvenuto accredito del dovuto (disposto già in data 20 maggio 2022)» e che «la rinuncia comunicata dall'avv. Graziella Marmo
[il 7 giugno 2022, n.d.r.] è da ritenersi tamquam non esset, non avendo la Collega alcun potere di rinunciare (come emerge per tabulas e come non ha potuto negare neppure il Giudice di prime cure)».
Dall'altro, perché l'appellato, vittorioso in primo grado e dunque non gravato dall'onere di proporre appello principale avverso la mera declaratoria di cessazione della materia del contendere (non avendone un interesse concreto) al solo fine di ottenere una diversa motivazione (cfr. Cass., sez. III, ord. 1 aprile 2025, n. 8499), né tantomeno avverso la statuizione sulle spese, ha in ogni caso riproposto integralmente in appello tutte le proprie eccezioni e difese;
ha ribadito come l'opposizione a precetto sia stata proposta «pur in presenza di espressa rinuncia allo stesso» come da email 7 giugno 2022; ha, inoltre, censurato la sentenza di primo grado per omessa decisione sull'istanza ex art. 96 c.p.c., con ciò volendo logicamente e necessariamente riaffermare la soccombenza dell'attrice, perché solo la parte soccombente, come enunciato con chiarezza dalla disposizione processuale, può essere condannata, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (v., fra le tante, Cass., sez. III, ord. 12 luglio 2023, n. 19948; Cass., sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3830). Anche con pagina 14 di 19 l'impugnazione incidentale, dunque, l'appellato ha nuovamente contestato la condotta della controparte, presentandola come contraria alle «norme sostanziali dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di colleganza», ed ha nuovamente esposto l'argomento secondo cui l'attrice aveva «intrapreso, con evidente mala fede, un'azione giudiziaria palesemente inutile, pretestuosa e priva di ogni fondamento», quando invece l'attrice, quale avvocata, «avrebbe potuto, anzi dovuto, evitare l'instaurazione dell'inutile procedimento», prima comunicando l'avvenuto pagamento e dopo omettendo di agire a fronte della rinuncia al precetto. Con l'appello incidentale è stato infatti richiamato il duplice addebito mosso dal Giudice di Pace all'opponente.
In altri termini, attesi i convergenti effetti dell'appello principale e di quello incidentale (anche quest'ultimo investe la questione relativa alla fondatezza del giudizio sulla soccombenza), non si è formato alcun giudicato sulla formula di cui al primo capo del dispositivo (peraltro inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, in questo caso un accertamento negativo del credito e del diritto della parte istante a procedere alla preannunciata esecuzione forzata), che va letta e intesa in coerenza con la ratio decidendi desumibile dalla motivazione e sottesa alla condanna alle spese attinente ad un vizio qualificato, riguardante uno dei presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo, quale è il difetto di interesse ad agire (Cass., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19268; Cass., sez. II, 30 giugno 2006, n. 15084; Cass., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3330; Cass., sez. un., 29 agosto 2025, n. 24172).
15.
Su tali premesse, va corretta la motivazione, senza riflessi sulla statuizione pratica (la condanna alle spese) oggetto di appello, laddove il primo giudice ha ravvisato la cessazione della materia del contendere quando invece ha fondato la decisione su ciò che accaduto prima della notificazione dell'atto ex art. 615 c.p.c. e sulla qualificazione dell'opposizione a precetto come «arbitraria e non conforme a correttezza» perché non necessaria, ossia non sorretta da concreto e attuale interesse ad agire, e ciò anche per le ragioni di seguito esposte.
15.1.
Dall'esame complessivo dei fatti, valutati alla luce della condotta delle parti e del criterio della buona fede e della correttezza, emerge in modo netto che già prima della notifica della citazione non vi era contestazione alcuna in ordine al fatto estintivo del credito e che dunque non era necessario proporre opposizione a precetto.
Dalla email inviata via PEC la sera del 7 giugno 2022 dall'avv. Marmo, ossia dallo stesso soggetto che aveva sottoscritto il precetto quale rappresentante sostanziale del SI (fra le altre, v. Cass., sez. VI-3, ord. 24 maggio 2012, n. 8213), emerge CP_1 in modo inequivoco l'espresso riconoscimento dell'avvenuto pagamento, sia pur eseguito con modalità non concordata e di per sé inidonea ad integrare l'esatto adempimento (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 19 novembre 2008, n. 27520). Nella specie, infatti, non solo era mancato un accordo tra le parti sull'adempimento tramite bonifico, ma anzi vi era stata una esplicita richiesta del creditore, trasmessa sempre dall'avv. Marmo con PEC 18 maggio 2022, a che il pagamento avvenisse mediante pagina 15 di 19 assegno circolare da consegnarsi presso lo studio dell'avv. Marmo e a tale richiesta si era accompagnato il silenzio del creditore sulle proprie coordinate bancarie. Ora, non è qui in discussione l'efficacia estintiva del pagamento mediante bonifico, quanto piuttosto la condotta della debitrice e la ricostruzione dei fatti.
In tale contesto, a fronte della mancanza di comunicazioni da parte dell'avv. Mauro, il creditore, così come l'avv. Marmo, non poteva ragionevolmente immaginare che la debitrice, dopo aver reperito aliunde le coordinate bancarie che pure essa aveva richiesto con email 17 maggio 2022, avrebbe eseguito un bonifico;
né tantomeno poteva immaginare che l'avv. Mauro avrebbe omesso di darne chiara e tempestiva informazione all'avv. Marmo, doverosa invece secondo i parametri della correttezza e buona fede oltre che alla luce dei doveri di lealtà e correttezza nei rapporti tra colleghi (art. 19, codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 nel testo applicabile ratione temporis), anche al fine di non indurre il SI al compimento di CP_1 ulteriore attività ormai superflua, ma dispendiosa, volta al recupero del credito, ossia la notifica dell'atto di precetto. Con la propria email 17 maggio 2022 l'avv. Mauro aveva in sostanza dichiarato che avrebbe pagato la somma una volta ricevute le coordinate bancarie del SI : poiché le coordinate bancarie, pur CP_1 espressamente richieste dall'avv. Mauro, non erano state trasmesse dal creditore, che anzi aveva chiesto la consegna di assegno circolare, era ragionevole ritenere, nel silenzio della debitrice, che il pagamento non fosse avvenuto.
Il primo giudice ha già evidenziato la difformità della condotta dell'avv. Mauro rispetto ai parametri sopra indicati, in considerazione dell'ambiguo silenzio tenuto dopo l'avvenuta esecuzione del bonifico e persino dopo la notifica dell'atto di precetto. In tale contesto, e tanto più avuto riguardo alle qualità professionali e all'esperienza dell'avv. Mauro, era agevole per la debitrice comprendere che l'atto di precetto le era stato notificato a cagione dell'incolpevole ignoranza del SI , al quale, nel CP_1 contesto appena descritto, non può addebitarsi, perché non dovuto, l'omesso quotidiano controllo del conto corrente o dei conti correnti, mediante accesso in banca o con strumenti di home banking, alla ricerca di un bonifico del tutto inatteso e del quale la debitrice non aveva dato comunicazione alcuna.
Peraltro, certamente non vi era stato, né poteva desumersi dal tenore dell'atto di precetto, un ingiustificato rifiuto, da parte del creditore, dell'adempimento eseguito mediante bonifico bancario (cfr. Cass., sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20552). Al contrario, la email 7 giugno 2022 inviata dall'avv. Marmo riconosceva che il pagamento era stato eseguito, come appreso quel giorno stesso dall'avv. Marmo (e solo il SI
poteva averla informata), e non conteneva obiezione alcuna sull'effetto CP_1 solutorio conseguente al bonifico.
Infine, se per ipotesi le fosse rimasto qualche dubbio dopo aver letto la email della sera del 7 giugno 2022, l'avv. Mauro avrebbe potuto chiedere all'avv. Marmo, che aveva sottoscritto l'atto di precetto in nome e per conto del proprio assistito, chiarimenti o una dichiarazione ulteriore, eventualmente proveniente dallo stesso SI : al contrario, la mattina dell'8 giugno 2022 l'avv. Mauro ha notificato CP_1
l'atto di opposizione a precetto senza preavviso alcuno.
Avendo eseguito un pagamento con bonifico e dunque oggettivamente tracciabile, l'avv. Mauro non aveva la necessità di una quietanza del creditore, peraltro da lei neppure richiesta dopo il bonifico. Il chiaro riconoscimento del pagamento fatto pagina 16 di 19 da chi aveva ricevuto il mandato con rappresentanza a sottoscrivere il precetto, ossia l'avv. Marmo, era dunque più che sufficiente a fugare astratti timori circa l'inizio di un processo esecutivo, tanto più che tale evenienza avrebbe obiettivamente esposto il SI ad una responsabilità aggravata: cosa evidentemente ben nota sia CP_1 all'avv. Mauro che all'avv. Marmo. Resta il fatto che neppure dopo aver ricevuto la PEC 7 giugno 2022 dell'avv. Marmo, l'avv. Mauro ha chiesto al creditore una quietanza.
15.2.
Non era necessario proporre opposizione a precetto anche sotto un altro profilo.
L'esplicito riconoscimento del fatto estintivo del pagamento, seguito dall'inequivoca espressione «ovviamente a questo punto l'atto di precetto è superfluo», equivale, non essendo prescritte formule sacramentali, alla rinuncia al precetto.
L'atto di precetto consiste nell'intimazione dell'immediato pagamento di un credito al fine di evitare l'esecuzione forzata (art. 480, comma 1, c.p.c.) ed implica la pretesa dell'intimante di ottenere il pagamento della relativa somma in proprio favore (fra le tante, Cass., sez. II, 20 novembre 2024, n. 29902).
L'atto di precetto non è un atto processuale ma un atto anteriore al processo esecutivo, del quale preannuncia l'inizio.
L'atto di precetto è un atto preliminare stragiudiziale che può essere sottoscritto dalla parte personalmente («se è sottoscritto dalla parte personalmente» deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, art. 480, comma 3, c.p.c.) oppure da un soggetto diverso dal creditore purché munito di potere di rappresentanza sostanziale in base a procura (artt. 1387, 1392, 1324 c.c.) (fra le tante, Cass., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9365).
Questo potere può essere conferito al difensore, mandatario con rappresentanza, e la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell'atto di precetto (art. 83, comma 2, c.p.c.), ma la rappresentanza è pur sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato (fra le altre, Cass., sez. VI-3, ord. 24 maggio 2012, n. 8213; Cass., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3998).
Pacifico il fatto che l'avv. Marmo, che ha sottoscritto l'atto di precetto in nome e per conto di , fosse munita di potere di rappresentanza sostanziale ai fini CP_1 del compimento di quell'atto, l'ampia formula risultante dalla procura speciale a margine («[…] delega l'Avv. Graziella Marmo a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento
contro
Avv. Rosa Mauro e in ogni successiva fase e grado comprese quelle eventuali di opposizione e di esecuzione, conferendo alla stessa ogni e più ampia delega e procura consentita dalla legge») abilitava il procuratore speciale, rappresentante sostanziale, a compiere ogni atto nell'interesse e in nome del rappresentato, ivi compresa la rinuncia al precetto. Chi ha il potere di compiere un atto in nome e per conto del soggetto che quel potere ha conferito è di regola altresì abilitato a ritirare, a revocare, quell'atto, salva espressa limitazione nel caso non sussistente.
La rinuncia al precetto è un atto di natura sostanziale che ben può essere posto in essere da chi, munito del potere di rappresentanza, aveva sottoscritto e notificato il precetto in nome e per conto del creditore. E' un atto unilaterale la cui efficacia non è pagina 17 di 19 subordinata all'accettazione del destinatario della dichiarazione. In questo senso si era già espresso il convenuto in primo grado con argomenti riproposti nella comparsa di risposta in grado di appello oltre che nella note autorizzata e in udienza.
Nel caso di specie non trovano pertanto applicazione gli artt. 629 e 306 c.p.c.
Si legge in un passaggio della sentenza impugnata che la rinuncia al precetto avrebbe dovuto provenire direttamente dal creditore, sul rilievo che «la procura è generica e non sembra infatti autorizzare la rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva».
Tale argomento non è condivisibile, in quanto la procura a margine dell'atto di precetto, peraltro di ampio contenuto recando anche conferimento all'avv. Marmo di «ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge», non necessitava di ulteriori specificazioni, proprio perché il precetto non è un atto processuale dell'esecuzione forzata ma è a questa prodromico e il rappresentante sostanziale che lo ha sottoscritto in nome e per conto del creditore (nella specie, l'avv. Marmo) ben poteva rinunciarvi, come ha fatto con la PEC 7 giugno 2022, in forza del potere rappresentativo a lui conferito.
Non vi era necessità di una ratifica in senso proprio ad opera del SI e CP_1
l'utilizzo del vocabolo “ratifico” nella email 11 luglio 2022 inviata da quest'ultimo direttamente all'avv. Mauro non ha rilievo sul piano dell'applicazione del diritto.
15.3.
In definitiva, l'opposizione a precetto è stata proposta, dopo i fatti, con le modalità e nei tempi sopra descritti, nonostante l'avvenuto riconoscimento del pagamento e la rinuncia al precetto.
Non ricorre, in altri termini, l'ipotesi di rinuncia al precetto successiva alla notifica dell'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che dà luogo alla cessazione della materia del contendere.
Va pertanto corretta o comunque integrata la motivazione del Giudice di Pace dovendosi in ogni caso concludere, come già fatto dal primo giudice, nel senso che l'opposizione a precetto non era sorretta da un concreto e attuale interesse ad agire, non era, con le parole del Giudice di Pace, «giusta» ossia giustificata e sorretta da un apprezzabile bisogno di tutela giurisdizionale, e dunque era inammissibile o improponibile.
Da qui la soccombenza dell'opponente.
16.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto in relazione alle circostanze illustrate al paragrafo 7.
17.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla notula depositata.
pagina 18 di 19 18.
Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dall'avv. Rosa Mauro avverso la sentenza 20 novembre 2023 n. 2699 del Giudice di Pace di Bologna;
- rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato ; Parte_3
- condanna l'appellante avv. Rosa Mauro a pagare all'appellato le CP_1 spese processuali del grado, liquidate in euro 1.701,00 per compenso, oltre R.F. 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Bologna, 7 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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