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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3164 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] C.F. rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Alessandro Ruggiero, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. , rapp.ta Controparte_1 C.F._2
e difesa dall' Avv. Armando Lanzione, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
Pubblico Ministero sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2021, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Nocera Inferiore – SA - in data Controparte_1
29 dicembre del 2008.
A sostegno della domanda egli ha dedotto che dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] Per_1
Inferiore –SA- il 25.08.2008; nato a [...] –SA- il 20.09.2009 e nato a Per_2 Per_3
Nocera Inferiore – SA – il 02.03.2011; che tra le parti è stata pronunciata separazione consensuale omologata con decreto n. 6863/2019 pubblicato il 03/07/2019 e che è decorso il termine di legge senza che sia intervenuta riconciliazione.
Il ricorrente ha altresì chiesto che fosse ridotto l'onere economico posto a suo carico per il mantenimento dei tre figli e che alcun assegno divorzile fosse riconosciuto alla controparte. Ritualmente si è costituita in giudizio , non opponendosi alla domanda di divorzio Controparte_1 ma chiedendo la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, compreso il riconoscimento di un mantenimento (recte: assegno divorzile) in proprio favore.
All'udienza presidenziale del 30.05.2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto e confermava le pattuizioni di cui alla separazione tra le parti.
In sede istruttoria sono stati disposti ed espletati accertamenti reddituali a carico delle parti.
Ritenuta poi la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimidiati.
*
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data della separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Riguardo ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio ritiene innanzitutto di dover confermare quanto già previsto in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. 6863/2019, ossia:
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, come del resto anche da loro richiesto;
la loro domiciliazione presso la residenza della resistente, cui va assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita ivi disciplinato.
Con riguardo invece ai provvedimenti economici, il ricorrente ha chiesto una riduzione dell'onere economico complessivamente posto a suo carico.
Richiamando le risultanze dell'accertamento reddituale disposto nei confronti di entrambe le parti, è emerso che ha dichiarato un reddito annuo pari ad euro 33 mila circa per il 2022 e Parte_1 pari a 35 mila circa per il 2023. È comproprietario di un immobile di cui sopporta il pagamento di una rata di muto;
immobile coincidente con la residenza coniugale assegnata alla controparte.
Per contro, ha dichiarato un reddito pari ad euro 16.500 circa per l'anno 2022 ed Controparte_1 euro 17.000 per l'anno 2023. È proprietaria di tre immobili, di cui uno in comproprietà con il ricorrente.
Sulla base di quanto precede, considerata anche l'età dei tre figli della coppia, tutti studenti, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo già previsto in sede di separazione, pari ad euro 650 mensili a carico di , oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come Parte_1 per legge, da versare in favore di , entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico. Controparte_1
Quanto poi alla domanda di riconoscimento di un “mantenimento”, recte assegno divorzile, in favore della resistente, vanno richiamati i principi espressi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile.
Nella pronuncia in discorso, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle
Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consi-stenze redditua-li e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del pa-rametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva esse-re compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di for-nire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
…dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizza-zione della vita fa-miliare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione compo-sita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, rico-noscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia na-tura compensativa- perequativa
(considerando il contributo personale ed eco-nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione del-la decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale del-la decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimi-tà nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazio-ne del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in rela-zione alle potenzialità futu-re. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comu-ni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pre-gressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabil-mente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costitu-zionale del matrimonio, fondato sui prin-cipi di uguaglianza, pari dignità dei co- niugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalen-te all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “no- nostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della do-manda formu-lata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, doven- do l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive es-sere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico pa-trimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di par-tenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle po-tenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere ca-paci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddi-tuale e patrimoniale delle parti per verifi-care l'esistenza di un eventuale squili-brio. Compiuto tale accertamento dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniu-ge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddi-tuale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immedia-ta evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Applicando tali coordinate giuridiche alla fattispoecie concreta, la domanda proposta da CP_1
non può trovare accoglimento.
[...]
Ella gode infatti di una propria redditualità e di un proprio patrimonio immobilaire. L'effettivo scarto tra i redditi dichiarati dalle parti non è tale da giustificare da solo il riconoscimento dell'assegno in suo favore, specie non essendo stati dedotti né provati gli ulteriori elementi di cui sopra.
La domanda va pertanto rigettata.
Tenendo conto della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Nocera Inferiore – SA - in data 29 dicembre del 2008 (Atto n. 163, Parte Controparte_1
II Serie A del registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune, anno 2008);
b) Affida i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre cui va assegnata la casa coniugale;
c) Pone a carico di l'assegno mensile pari ad euro 650 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento dei tre figli minori, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come per legge, da versare in favore di , entro il 5 di ciascun mese a mezzo Controparte_1 bonifico d) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire