Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito nella Camera di Consiglio del 30 dicembre 2024 nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 19.06.2020 al R.G. n. 1825/2020,
vertente t r a
AVV. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Antonia Boccato
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Gabrio Abeatici
RESISTENTE
avente ad oggetto: la pretesa di pagamento di un credito per prestazioni professionali in forza di una convenzione ex art. 2233 c.c.
CONCLUSIONI
1
- rigettarsi la querela di falso ex adverso proposta con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
- essendo la causa matura per la decisione, accogliersi le correlative conclusioni come di seguito trascritte:
“NEL MERITO, accertato:
- che fra Avvocato e Cliente è stata sottoscritta una Convenzione ex art. 2233 c.c.
(doc. n. 6);
- che l'avv. ha eseguito per conto della cliente le prestazioni di cui in Pt_1
narrativa e al preavviso (doc. n. 1) / documenti da 1 a 2600 (doc. n. 2) / elenco (doc.
n. 3) / prospetto riassuntivo (doc. n. 8) / doc. n. 18 e relativi sub / doc. n. 35 e relativi sub;
- che i compensi dovuti per tali attività in forza della Convenzione in essere ammontano quanto meno a complessivi € 188.647,92, oltre a spese generali e accessori di legge;
- che parte convenuta, in relazione al procedimento ex art. 696 c.p.c. (CTU ante causa) deve altresì:
- il rimborso dei costi di CTU per € 6.500/oo, oltre accessori (doc. n. 33),
- la rifusione delle spese di CTP per € 6.500/oo, oltre accessori, e
- la rifusione delle spese di assistenza nel predetto procedimento per € 3.645/oo oltre accessori, e oltre a € 406/oo per il costo di iscrizione a ruolo, condannarsi parte convenuta al pagamento del complessivo importo di €
205.698,92 (pari a € 188.647,92 + € 6.500,00 + € 6.500,00 + € 3.645,00 + € 406,00),
al netto delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora dell'08/12/14 (doc. n. 26) ovvero, in subordine, da quella del deposito del ricorso per il procedimento di CTU ante causa
2 (22/06/17, doc. n. 18), ovvero, in via ulteriormente subordinata, da quella diversa indicata da Giudice, salva la diversa maggiore e/o minore somma che fosse determinata in corso di causa (e salvo gravame), detraendosi dal totale dovuto gli acconti sin qui versati, imputati come da fatture che seguono:
• primo acconto 31/12/14 (fatt. 30/14): € 140,50 per anticipazioni 3.744,26 al netto delle spese generali (doc. n. 17).
• secondo acconto 01/01/19 (fatt. 01/19): € 406,00 per anticipazioni / €
13.982,99 a titolo di acconto interessi e/o ulteriori anticipazioni e/o spese (doc. n. 23).
Con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ex DM 55/14,
anche alla luce del comportamento processuale della controparte che ha a suo tempo rifiutato la proposta transattiva formulata in occasione del ricorso ex art. 669 c.p.c.
depositato in data 22/06/17 (cfr.: doc. n. 18, pag. 520).”
Nella denegata ipotesi sotto prospettata, si ribadisce la richiesta di seguito riprodotta:
“IN VIA ISTRUTTORIA, in denegata ipotesi in cui vi fosse contestazione dei fatti esposti e la stessa non fosse ritenuta:
- tardiva (stante il suo mancato espletamento nella fase di istruzione anticipata)
ovvero
- incompatibile con le precedenti difese di parte convenuta ovvero ancora
- smentita per tabulas dai documenti prodotti,
si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui fatti di cui ai punti 1 e 5 della narrativa, da aversi qui per trascritti preceduti dalle parole “Vero che”, nonché, in particolare, sui capitoli di seguito riportati, indicando quale teste l'avv. Enrico
Sorrentino di Venezia:
1) Vero che l'avvocato ha eseguito, nelle date ivi indicate, le prestazioni Pt_1
di cui al preavviso e relativo prospetto che si esibiscono al teste (docc. nn. 1 / 2 / 3 /
8, 18 e 35)? 3 2) Vero che per lo svolgimento delle suddette prestazioni l'avv. ha Pt_1
effettuato i viaggi di cui al prospetto che si esibisce al teste (doc. n. 27)?
3) Vero che l'avv. ha preso parte a tutti gli incontri di cui al prospetto Pt_1
riassuntivo che si esibisce al teste (doc. n. 28)?
4) Vero che in occasione dell'incontro del 07/04/14 presso lo Studio Consoli,
l'avv. ha lungamente illustrato agli avvocati di Sandalj s.p.a. e a quelli di Pt_1
la proposta transattiva di cui al documento n. 11 che si esibisce al CP_2
teste?
5) Vero che in occasione di detto incontro l'avv. Antonini, per conto della sig.ra a seguito della illustrazione della predetta proposta si era riservato di Parte_2
comunicare la eventuale accettazione da parte della sua cliente?
6) Vero che a seguito di detta proposta la risposta dell'avv. Antonini è stata quella di cui alla mail che si esibisce al teste (doc. n. 25/a) alla quale e seguita la precisazione dell'avv. Consoli come da ulteriore mail che si esibisce al teste (doc. n.
25/b)?”
Con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, ovvero di note conclusive stante la natura sommaria del procedimento ex artt. 702-bis ss. cpc incardinato ante riforma “Cartabia” di cui non è
stato disposto, né ex adverso ritualmente richiesto, l'eventuale mutamento del rito.
Per la convenuta:
“Ci si richiama alle conclusioni già adottate in sede di querela di falso ed in sede di comparsa di costituzione nella causa principale ed in particolare per la querela di falso dichiararsi la falsità del documento in contestazione nella parte riempita a mano, ad eccezione delle due firme della resistente che si riconoscono autografe.
Una volta accertata la falsità, dare le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 226 c.p.c., II co. e 537 c.p.p., conseguentemente ordinare la cancellazione totale o
4 parziale del documento con favore dei diritti e onorari delle spese di causa, 15% spese generali, I.V.A e C.N.A. come per Legge, se del caso disporsi esame spettrofotometrico come da istanza formulata con allegato a verbale dd. 02.02.2022.
In via istruttoria, relativamente alla causa di merito, essendo stato modificato il rito,
concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di procedimento ante
Cartabia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, avv. , dal 24.9.2013 al 1.12.2014, prestava la Parte_1
propria attività professionale in favore della dott.ssa svolgendo una Controparte_1
serie di prestazioni giudiziali e stragiudiziali, relative alla successione ereditaria dell'imprenditore In particolare, il rapporto tra professionista e cliente Persona_1
sarebbe regolato da una convenzione ex art. 2233 c.c., dd. 24.4.2014 (d'ora innanzi, la
Convenzione), che stabilisce, in via pattizia, i compensi dovuti per l'attività
professionale svolta per ogni incarico conferitogli (punto 6).
2. La cliente, a seguito della revoca del mandato dd. 1.12.2014, provvedeva solo parzialmente al versamento dei compensi e delle spese vive esatti dal legale.
Quest'ultimo, dopo aver infruttuosamente invitato la dott.ssa al pagamento CP_1
del dovuto, avviava, in data 22.6.2017, un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Le
operazioni peritali, pur assai articolate, non pervenivano tuttavia a felice conclusione.
3. Il ricorrente, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha chiesto (a) che vengano accertati l'avvenuta sottoscrizione della Convenzione, l'avvenuta esecuzione per conto della dott.ssa delle prestazioni giudiziali e stragiudiziali di cui domanda Controparte_1
il pagamento del compenso, la quantificazione del quantum debeatur in complessivi €
188.647,92, oltre a spese generali e accessori di legge;
(b) che parte convenuta venga condannata a rimborsare i costi di c.t.u. per € 6.500,00, oltre accessori, nonché a rifondere (i) le spese di c.t.p. per € 6.500,00, oltre accessori;
(ii) le spese di assistenza
5 nel procedimento per € 3.645,00, oltre accessori;
(iii) il costo di iscrizione a ruolo per €
406,00; (c) che parte convenuta venga condannata al pagamento del complessivo importo di € 205.689,92, al netto delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla messa in mora dd. 8.12.2014
ovvero, in subordine, dal deposito del ricorso per il procedimento di c.t.u. ante causam
dd. 22.6.2017 o, in via ulteriormente subordinata, da quella diversa indicata dal
Giudice, detraendosi dal totale dovuto i due acconti dd. 31.12.2014 e 1.1.2019; (d) la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ex d.m. 55/2014.
4. Si è regolarmente costituita la resistente, domandando (a) in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso per essere fondato su un titolo inesistente o nullo;
(b) il rigetto di ogni domanda attorea con il favore delle spese di lite;
(c) in via subordinata, l'accertamento dell'incongruità di quanto richiesto da parte attorea.
5. Nel corso del procedimento, la resistente ha presentato, con atto dd. 9.12.2020,
formale querela di falso ex art. 221 c.p.c., disconoscendo la Convenzione nella parte compilata a mano, eccezion fatta per le due sottoscrizioni effettuate di pugno dalla dott.ssa Nel merito, il documento sarebbe stato riempito, successivamente CP_1
e senza alcuna autorizzazione o accordo preventivo, nella parte afferente alle specifiche del rapporto professionale, e segnatamente alle generalità della cliente, al codice fiscale, al valore della causa (quantificato in € 2,8/3 milioni) e al suo grado di complessità (“elevatissimo”). La dott.ssa in effetti, non dispone che di una CP_1
copia di cortesia della Convenzione priva delle suddette annotazioni, recante in originale esclusivamente le sue firme autografe. Le parti oggetto di stampa non sono invece oggetto di contestazione.
5.1. Pare perciò di primaria importanza pronunciarsi sulla natura del documento
de quo, di cui esistono un originale – in possesso dell'avv. , recante le Pt_1
manoscritture di riempimento degli spazi in bianco (generalità della querelante, codice fiscale, oggetto, valore e grado di complessità della pratica) – e una copia – in possesso 6 della dott.ssa senza manoscritture e senza la firma del legale di fiducia, CP_1
recante le sole firme della querelante.
5.2. La querela di falso è ammissibile, atteso che, secondo le doglianze della querelante, la compilazione del modulo firmato in bianco, avvenuta sine pactis,
ovverosia senza che il suo autore sia stato autorizzato dalla sottoscrittrice con relativo preventivo patto, avrebbe trasformato il documento in un qualcosa di diverso da quel che era in precedenza (Cass. civ., Sez. Unite, 13.10.1980, n. 5459; Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 29.4.2024, n. 11422 (rv. 671031-01); Cass. civ., Sez. II, 1.3.2024, n.
5510).
6. Non essendo presenti testimoni all'atto della sottoscrizione, se non i diretti interessati, la querelante, oltre ad allegare una serie di presunzioni a sostegno delle proprie doglianze, ha chiesto, in via istruttoria, che venissero disposti una c.t.u.,
l'audizione testimoniale della legale subentrata all'avv. dopo la revoca del Pt_1
mandato, nonché l'interrogatorio formale del querelato.
7. Secondo la versione dei fatti della convenuta-querelante, l'avv. , in data Pt_1
24.4.2014, contestualmente alla sottoscrizione del mandato per richiedere la fissazione di un termine ex art. 650 c.p.c., avrebbe fatto sottoscrivere alla dott.ssa due copie della Convenzione, predisposte a stampa in un modulo e prive di CP_1
compilazioni manuali.
8. Secondo la versione dei fatti del ricorrente-querelato, all'atto della sottoscrizione il documento sarebbe stato invece completato anche nelle parti scritte a mano, e segnatamente nei riquadri che indicano le generalità della cliente, il valore dell'incarico e il grado di complessità dello stesso.
9. E' stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio a mezzo della dott.ssa Per_2
Le operazioni peritali si sono svolte tra il 06.07.2021 e il 27.08.2021, in
[...]
presenza dei c.t.p.
9.1. In data 28.09.2021, il prof. ausiliario chimico della Persona_3
7 consulente d'ufficio, ha depositato la propria relazione preliminare. Le manoscritture presenti sul documento di cui trattasi sono state sottoposte dall'esperto a una serie di accertamenti di natura tecnica tesi a stabilire la datazione dell'inchiostro, il mezzo scrittorio impiegato, il colore e l'ordine temporale di apposizione tra la firma a nome della cliente e la firma del suo legale di fiducia.
9.1.1. Dalla relazione preliminare è innanzitutto emerso che le manoscritture sono state prodotte almeno quattro anni prima dell'effettuazione delle analisi.
9.1.2. Quanto alla tipologia dei mezzi scrittori, è emerso che le manoscritture relative al codice fiscale della cliente, all'oggetto, al grado di complessità della causa e alla firma dell'avvocato sono state prodotte mediante l'impiego di una penna a sfera di tipo Biro, mentre quelle relative alle generalità (nome e cognome) della cliente e alle firme della stessa sono stati prodotti mediante penna gel.
9.1.3. Quanto alla tipologia di inchiostro impiegata, l'esperto ausiliario ha rilevato,
per quanto riguarda le manoscritture prodotte mediante penna a sfera di tipo “Biro”, una differente tipologia di colore tra la manoscrittura afferente al grado di complessità
della causa (“elevatissimo”) e le restanti diciture prodotte con il medesimo tipo di mezzo scrittorio, vale a dire il codice fiscale della cliente, il valore della causa (€ 2,8/3
milioni) e la firma del legale.
9.1.4. Quanto all'ordine temporale di apposizione delle firme dell'avvocato e della cliente, la prima è stata apposta successivamente.
9.2. La c.t.u., dott.ssa ha depositato una bozza in data 9.10.2021, Persona_2
una relazione integrativa dd. 10.5.2022 e l'elaborato finale in data 14.11.2021.
All'esito degli accertamenti è emerso che: (a) la collocazione di tutte le firme presenti,
sia quella della cliente sia quella dell'avvocato, risale ad almeno quattro anni dalla data delle analisi, pur non essendo possibile stabilire una data esatta;
(b) non è possibile stabilire l'intervallo di tempo trascorso tra l'apposizione della firma della dott.ssa e quella dell'avv. , pur essendo stato accertato che CP_1 Pt_1
8 quest'ultima sia posteriore alla prima;
(c) le firme della cliente presenti sul documento in verifica e di comparazione sono state apposte con penna gel a inchiostro nero, ma non è possibile stabilire né la contestualità né l'identicità dello strumento scrittorio;
(d)
le indicazioni relative al codice fiscale, all'oggetto e al valore dell'incarico sono state scritte con lo stesso strumento, una penna Biro, in quanto l'inchiostro presenta le stesse caratteristiche;
al contrario, la firma dell'avv. è stata effettuata con una Pt_1
penna dello stesso tipo della precedente ma con inchiostro diverso;
(e) la dicitura afferente al grado di complessità della causa (“elevatissimo”) è stata prodotta con una penna completamente diversa dalle penne Biro utilizzate per le altre diciture;
non è
tuttavia possibile collocare temporalmente il momento in cui tale scritta è stata apposta.
9.3. Secondo il c.t.p. della querelante, la molteplicità dei mezzi impiegati e la variazione delle caratteristiche grafiche delle scritturazioni, anche ove ascrivibili al medesimo autore, costituirebbero un significativo elemento di anomalia che corroborerebbe l'ipotesi della non contestualità della formazione della Convenzione
rispetto alle firme della dott.ssa mal attagliandosi le modalità di CP_1
compilazione poste in essere a un documento che si sostiene sia stato formato nello stesso contesto spazio-temporale, a fortiori in ragione della sua semplicità.
9.4. Secondo il c.t.p. del querelato, al contrario, l'atto sarebbe stato scritto e sottoscritto in tutte le sue parti in una sala riunioni dove era presente un portapenne,
il che spiegherebbe l'uso di più tipologie di mezzi scrittori. In particolare, l'esperta ritiene inverosimile che, se si voleva operare un falso, siano state utilizzate tre penne diverse, e non la stessa penna utilizzata per la firma della cliente.
9.5. Dalla deposizione testimoniale e dall'interrogatorio formale dell'avv. è Pt_1
emerso che, al momento del passaggio delle consegne della documentazione della dott.ssa non sia stata fatta menzione alcuna né della Convenzione, né della CP_1
tariffa applicata, né del compenso complessivamente dovuto al difensore uscente. 9 9.6. Secondo il ricorrente-querelato, le risultanze istruttorie confermerebbero la versione fornita dall'avv. : la compilazione del modulo originale e la Pt_1
compilazione del medesimo sarebbe avvenuta in data 24.4.2014. La resistente-
querelante non avrebbe fornito la prova rigorosa del contrario, né con la c.t.u. né con le deposizioni testimoniali. Ancora, le operazioni peritali avrebbero dimostrato che la
Convenzione oggetto di querela non era completamente in bianco, essendo stata utilizzata la medesima penna gel per scrivere il nome e il cognome della cliente e la firma della stessa.
9.7. Secondo la resistente-querelante, invece, l'inserimento delle manoscritte sarebbe avvenuto non contestualmente all'apposizione delle firme della cliente, nonché
abusivamente, vale a dire in assenza di una qualsiasi autorizzazione in tal senso. La
riproduzione del nome e cognome della dott.ssa inter alia, sarebbe stata CP_1
scritta di pugno dall'avv. con la stessa penna gel utilizzata per la Pt_1
sottoscrizione dell'atto da parte della cliente, successivamente alla stessa. A sostegno della propria tesi (sottoscrizione del documento in bianco e compilazione postuma delle voci relative alle generalità della cliente, al valore e al grado di complessità della pratica) militerebbero una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti, e segnatamente (i) nessuna menzione della Convenzione è stata fatta il quando, revocato il mandato all'avv. , la legale subentrante si è recata presso il di lui studio per Pt_1
il recupero della documentazione rilevante;
(ii) il fatto che la dott.ssa con la CP_1
lettera raccomandata dd. 23.12.2014, abbia contestato la richiesta di acconto pervenutale, allegando la distinta del bonifico per l'attività connessa alla presentazione del ricorso ex art. 650 c.c. e richiedendo l'indicazione dei compensi dovuti per l'ulteriore attività stragiudiziale svolta;
(iii) l'anomalia afferente alla circostanza che il legale non abbia predisposto un numero di copie del regolamento contrattuale corrispondente al numero delle parti negoziali, eguale in ogni sua parte, ma si sia limitato, in asserito contrasto con l'art. 13.5 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuovo 10 ordinamento della professione forense), a predisporre un'unica copia dell'originale,
limitandosi a consegnare un modulo stampato di cortesia alla cliente;
(iv) il fatto che il professionista, pur avendo quantificato il valore della pratica in € 2,8/3 milioni, fosse a conoscenza dell'effettivo valore della quota di eredità spettante alla cliente, pari ad €
1,8/1,9 milioni;
(v) il fatto che il prospetto riassuntivo dei compensi depositato dall'odierno ricorrente-querelato in sede di a.t.p. rechi menzione della tabella professionale di cui al d.m. 55/2014 costituirebbe un comportamento anomalo.
9.7.1. Ad avviso del Collegio, il fatto che la resistente, invece, affermi di aver firmato la Convenzione in occasione del conferimento del mandato per il procedimento di volontaria giurisdizione e solo con riferimento a quell'incarico pare invece irrilevante,
in assenza di prova di pattuizioni verbali o scritte di segno opposto, atteso che il documento, al punto 6, si riferisce in termini inequivocabili alla futura determinazione del compenso professionale per ogni futuro incarico conferito al legale querelato.
10. La querela è fondata. Se è vero che gli accertamenti di natura tecnica non sono stati in grado di stabilire, con esattezza, l'intervallo di tempo trascorso tra l'apposizione delle firme della cliente, da un lato, e le manoscritture ascrivibili all'avv.
, dall'altro, e non sia possibile collocare temporalmente il momento in cui le Pt_1
diciture afferenti alle generalità della cliente, al codice fiscale, all'oggetto, al valore e al grado di complessità della pratica siano state apposte, i seguenti elementi corroborano la posizione della resistente-querelante: (a) il fatto, alquanto singolare e anomalo, che del documento de quo sia presente un unico originale, compilato in ogni sua parte,
nella disponibilità del legale, non essendo stata consegnata alla cliente una copia eguale del regolamento negoziale;
(b) la singolare molteplicità di mezzi scrittori impiegati per la compilazione delle specifiche del rapporto professionale e la sottoscrizione del legale e della cliente, in un documento composto da due sole facciate, a fortiori anomala ove si affermi che le manoscritture sarebbero state apposte in un lasso di tempo unitario e contestuale;
(c) la differente tipologia di colore tra la 11 manoscrittura afferente al grado di complessità della causa e le restanti diciture prodotte con il medesimo mezzo scrittorio.
10.1. Tali evidenze costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno della falsità parziale del documento de quo, e inducono il presente Collegio a ritenere che le specifiche afferenti al rapporto professionale e le firme dell'avvocato non siano state contestualmente apposte, in presenza della cliente. Né si ritengono persuasive le osservazioni addotte dal ricorrente-querelato e dalla sua c.t.p.
10.2. La regolazione delle spese relative al presente accertamento è rimessa alla definizione del giudizio afferente la richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avv. . Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, non definitivamente pronunciando,
1) ritenuta la fondatezza della domanda, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c., dichiara la falsità parziale del documento dd. 24.4.2014, nella parte relativa alle firme dell'avvocato, nonché alle manoscritture inerenti alle generalità della querelante,
all'oggetto, al valore e al grado di complessità della pratica;
2) per la regolazione delle spese di lite rimette alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Trieste, il 30 dicembre 2024
Il Presidente est. dott. Francesco Saverio Moscato
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