Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1769/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1769/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.10.2024, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
TE SE (PT) alla Via Capannone n°166 (C.F:
); C.F._1
e
, nata a [...] il Parte_2
09.05.1976 e residente in [...] (C.F.: , entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giacomo Campanile e dall'avv. Giuseppe D'Amodio, entrambi del foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (NA), alla via Cardinale Verde
n°8, presso lo studio dell'avv. Giacomo Campanile, giuste procure in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
13.06.1998 in Villa di AN (CE), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
13.05.2009).
Le parti evidenziavano peraltro che, negli ultimi mesi, tra loro, insorgevano insanabili contrasti che facevano venire meno l'affectio coniugalis, necessaria alla convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) i coniugi vivranno separati con reciproco obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
B) per quanto attiene le condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici e patrimoniali i coniugi, al fine di comporre la crisi coniugale e nell'interesse esclusivo dei figli, hanno convenuto quanto segue:
a) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso il padre, nella casa familiare, come di seguito meglio precisato. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_2 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
b) i coniugi di comune accordo convengono che è facoltà per la madre di vedere e di tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo Per_2 desidera e preferibilmente assecondando le preferenze del medesimo
2 , oramai “grande minore”. In ogni caso, sarà facoltà per la Per_2 madre di tenerlo con sé almeno due giorni a settimana, dalle ore
16:30 alle 21:30, nonché due fine settimana al mese, alternativamente tra loro, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle 20:00 della domenica e tenere con sé il figlio durante le vacanze di Per_2
Natale per sette giorni consecutivi, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio con il padre, con cadenza annuale. Del pari, potrà tenere con sé il figlio per il Per_2 periodo delle festività pasquali (alternando con il padre, il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo) e per il periodo estivo, tre settimane consecutive da alternare con cadenza annuale. Anche la figlia , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a convivere prevalentemente con il padre e con il fratello minore, nella casa familiare, ma si autodeterminerà in merito al tempo che vorrà trascorrere con la madre;
c) per la casa coniugale, sita in TE SE (PT) alla Via
Capannone n°166 (già 156) come meglio descritta al punto 10) in premessa (Catasto Fabbricati del Comune di TE SE: foglio di mappa 15 con i mappali uniti 162 sub. 3 e 164 sub. 2, categoria
A/5, classe 1, vani 4,5, Rendita catastale di Euro 60,43 nonché Catasto
Terreni nel foglio di mappa 15 con i mappali 190, seminativo, classe 1, della superficie catastale di mq. 64 (sessantaquattro), Redditi
Dominicale di Euro 0,45 e Agrario di Euro 0,45 e 191, seminativo arborato, classe 1, della superficie catasta le di mq. 580
(cinquecentottanta), Redditi Dominicale di Euro 4,37e Agrario 4,04) i coniugi espressamente convengono che la sig.ra - cui su Parte_2 detti immobili compete il diritto di proprietà per ½ (in regime di comunione dei beni con il coniuge) - si impegna, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a trasferire senza corrispettivo, in favore del coniuge sig. , tale sua Parte_1 quota di proprietà;
d) a fronte di tale trasferimento immobiliare, il sig. si Parte_1 impegna ad accollarsi, per intero, la parte residua delle rate del mutuo di cui al precedente punto 11);
3 e) il trasferimento di proprietà di cui sopra sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico del solo sig. ; Parte_1
f) nella casa coniugale rimarrà pertanto ad abitare il padre con entrambi i figli, con tutti gli arredi che la compongono.
g) il sig. assume l'impegno di contribuire, nella misura del Parte_1
50%, alle spese che si renderanno necessarie per arredare, nell'alloggio che la sig.ra adibirà a propria futura Parte_2 abitazione, la cucina e la camera in cui dovranno alloggiare i figli nei periodi in cui staranno con lei;
h) la madre, tenuto conto del trasferimento immobiliare di cui sopra, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, verserà all'altro genitore, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, nonché il 50% di quanto eventualmente dalla medesima percepito a titolo di assegno unico.
Contribuirà altresì, nella misura del 25%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, ed in particolare a quelle dovute per ragioni sanitarie scolastiche e/o di istruzione di seguito elencate: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) corsi di lingue;
i) corsi di musica e strumenti musicali;
l) viaggi studio in Italia e all'estero.
i) i coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore:
j) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimenti in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”. Il sig. all'uopo Parte_1 dichiara di essere un lavoratore autonomo nel ramo dell'edilizia e che il suo reddito imponibile negli ultimi anni è stato pari a: € 16.684,00
4 nell'anno 2023; € 364,00 nell'anno 2022 ed € 5,00 nell'anno 2021. La signora all'uopo dichiara di essere dipendente, a tempo Parte_2 pieno determinato, di un'azienda privata e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 16.255,00 nell'anno 2023; €
975,00 nell'anno 2022 ed € 0,00 nell'anno 2021.
I coniugi dichiarano che il predetto patto di trasferimento immobiliare, con assunzione del pagamento delle rate di mutuo residuo, è previsto espressamente quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero interveniente necessario, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 - pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
Maria Capua Vetere (CE) il 09.05.1976, che hanno contratto matrimonio in data 13.06.1998 in Villa di AN (CE), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Villa di AN (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 18, P. 2, S.
A, anno 1998);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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