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Articolo 4 della Legge 9 dicembre 2005, n. 257
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Legge 9 dicembre 2005, n. 257
Articolo 4 della Legge 9 dicembre 2005, n. 257
Versione
23 dicembre 2005
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2005
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