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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
FR AR, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°860/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.09.2025, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(già , P.I./C.F. , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
CARNOVALE, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento n°3, elegge domicilio, in virtù di mandato a lite in atti, Istante opponente
CONTRO
:
, C.F. , in persona del suo legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
1) dall'Avv. Gennaro DI MAGGIO, presso il cui studio in Napoli, Via Rione Sirignano n°6, elegge domicilio, con una costituzione del 31.10.2019 ed anche
2) dall'Avv. Giuseppe CALABRIA, presso il cui studio in Vibo Valentia, Viale Matteotti n°74, elegge domicilio, con una costituzione del 25.11.2019, - convenuto – opposto
CONTRO
:
C.F. e P.I. Parte_4 P.IVA_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_4
MA DI NITTO, presso il cui studio in Roma, Via A. Gramsci n°24, elegge domicilio,
- convenuto opposto
OGGETTO: Opp ex art. 617 C.p.c. – 615 cpc a Cartella di Pagamento n°030 2019 00045126 42 000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 4 Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n°69/2009.
*******
Sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione
L'odierno istante con atto di citazione del 28.05.2019 si opponeva alla notificata Cartella Esattoriale in oggetto avvenuta in data 14.05.2019 a mezzo pec ed iscriveva a ruolo la causa il 31.05.2019.
Parte opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva, per come sinteticamente esposto in comparsa conclusionale,
1. l'inesistenza/nullità/inefficacia della notifica della cartella esattoriale opposta per mancanza di relata con violazione del diritto di difesa, nullità della notifica avvenuta a mezzo pec e non firmata digitalmente;
2. assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito sotteso per contestazione giudiziale di quest'ultimo per insussistenza deli presupposti di revoca del credito concesso in finanziamento ed azionato per il recupero dall' CP_1
Concludeva chiedendo:
“… I. accertare e dichiarare la inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento n. 03020190004512642000 impugnata e sopra meglio indicata e riconoscere e dichiarare anche
l'assoluta nullità o illegittimità della medesima cartella di pagamento e quindi accertare e dichiarare la insussistenza del credito certo liquido ed esigibile richiesto con la cartella di pagamento n.
[. 03020190004512642000 dell' riscossione Controparte_2
per Euro 58.284,54 notificata in data 14 maggio 2019. …” Controparte_3
Il tutto con spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituivano le parti convenute, che impugnavano e contestavano i motivi d'opposizione evidenziandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto e concludevano per il rigetto dell'opposizione, attesa la regolarità della notifica nonché la regolarità e fondatezza della revoca del finanziamento e, quindi, della richiesta, infatti nelle more del giudizio l'impugnativa del provvedimento Prefettizio di , veniva confermato sia dal TAR Calabria sia CP_3 dal Consiglio di Stato, e che aveva dato impulso alla revoca da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, con comunicazione fatta al Parte_4
pagina 2 di 4 Gestore del Fondo, l'esistenza di un provvedimento antimafia di diniego di iscrizione della Parte_1 nella “White List”,.
Conseguentemente, la conferma del provvedimento Prefettizio, da conferma al provvedimento di revoca da parte dell'ente erogatore del finanziamento ed alla sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, attesa la mancanza di volontà di adempiere volontariamente da parte della
Parte_1
Da quanto sopra risulta evidente che i rilievi riguardo alla circostanza, di cui al punto due, ed inerente la certezza del credito e la presenza dei sui presupposti, risultano più che fondati e provati, va de plano che le eccezioni al riguardo mosse vanno rigettate.
Rimangono da valutare i rilievi riguardo alla nullità della notifica della cartella esattoriale, ma anche in questo caso, proprio in considerazione sia dell'ammissione della ricevuta notifica sia in virtù della contestazione della stessa anche nel merito, la notifica risulta aver raggiunto il suo scopo.
Infatti, riguardo alla regolarità della notifica della Cartella Esattoriale, questo Giudicante, per come già premesso, ritiene che la sua irregolarità è stata sanata proprio dall'Opposizione proposta, a nulla rilevando le ragioni riguardanti la forma dell'atto, in pdf, o la provenienza della P.E.C.,.
Del resto la giurisprudenza di merito pur concordando che la notifica a mezzo di una P.E.C. non regolarmente iscritta nei pubblici registri di cui alla precitata normativa è nulla, per altra inesistente, trova però nelle decisioni della S.C., al momento, uniformità di decisione, cioè che la notifica è sanata se raggiunge il suo scopo, a tal riguardo alla decisione della S.C. n°3805/2018 - Sez. Tributaria - né da conferma, non per ultima, la sentenza n°6015/2023 della S.C. che conferma il principio secondo cui
“… la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto
…”.
Principi che si attengono e ripercorrono a quanto stabilito dalla S.C. a Sezioni Unite sul tema, le quali con sentenza n°7665/2016 sancivano che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui "… la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo;
principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata, l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione della Corte …". pagina 3 di 4 Nel caso in esame non vi è dubbio, per come già evidenziato, che abbia raggiunto il suo scopo.
Conseguenza di quanto esposto comporta il rigetto della proposta opposizione che risulta infondata.
Le spese di lite, tenuto conto che il tutto ha inizio da un concesso finanziamento e di una sua successiva revoca, non immediata ma avvenuta solo dopo qualche tempo, creando in ogni caso disagi al destinatario, fanno ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni in parte motiva;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, Lamezia Terme, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
FR AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
FR AR, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°860/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.09.2025, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(già , P.I./C.F. , in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
CARNOVALE, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via Trento n°3, elegge domicilio, in virtù di mandato a lite in atti, Istante opponente
CONTRO
:
, C.F. , in persona del suo legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
1) dall'Avv. Gennaro DI MAGGIO, presso il cui studio in Napoli, Via Rione Sirignano n°6, elegge domicilio, con una costituzione del 31.10.2019 ed anche
2) dall'Avv. Giuseppe CALABRIA, presso il cui studio in Vibo Valentia, Viale Matteotti n°74, elegge domicilio, con una costituzione del 25.11.2019, - convenuto – opposto
CONTRO
:
C.F. e P.I. Parte_4 P.IVA_3
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_4
MA DI NITTO, presso il cui studio in Roma, Via A. Gramsci n°24, elegge domicilio,
- convenuto opposto
OGGETTO: Opp ex art. 617 C.p.c. – 615 cpc a Cartella di Pagamento n°030 2019 00045126 42 000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
pagina 1 di 4 Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n°69/2009.
*******
Sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione
L'odierno istante con atto di citazione del 28.05.2019 si opponeva alla notificata Cartella Esattoriale in oggetto avvenuta in data 14.05.2019 a mezzo pec ed iscriveva a ruolo la causa il 31.05.2019.
Parte opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva, per come sinteticamente esposto in comparsa conclusionale,
1. l'inesistenza/nullità/inefficacia della notifica della cartella esattoriale opposta per mancanza di relata con violazione del diritto di difesa, nullità della notifica avvenuta a mezzo pec e non firmata digitalmente;
2. assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito sotteso per contestazione giudiziale di quest'ultimo per insussistenza deli presupposti di revoca del credito concesso in finanziamento ed azionato per il recupero dall' CP_1
Concludeva chiedendo:
“… I. accertare e dichiarare la inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento n. 03020190004512642000 impugnata e sopra meglio indicata e riconoscere e dichiarare anche
l'assoluta nullità o illegittimità della medesima cartella di pagamento e quindi accertare e dichiarare la insussistenza del credito certo liquido ed esigibile richiesto con la cartella di pagamento n.
[. 03020190004512642000 dell' riscossione Controparte_2
per Euro 58.284,54 notificata in data 14 maggio 2019. …” Controparte_3
Il tutto con spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituivano le parti convenute, che impugnavano e contestavano i motivi d'opposizione evidenziandone l'infondatezza sia in fatto che in diritto e concludevano per il rigetto dell'opposizione, attesa la regolarità della notifica nonché la regolarità e fondatezza della revoca del finanziamento e, quindi, della richiesta, infatti nelle more del giudizio l'impugnativa del provvedimento Prefettizio di , veniva confermato sia dal TAR Calabria sia CP_3 dal Consiglio di Stato, e che aveva dato impulso alla revoca da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, con comunicazione fatta al Parte_4
pagina 2 di 4 Gestore del Fondo, l'esistenza di un provvedimento antimafia di diniego di iscrizione della Parte_1 nella “White List”,.
Conseguentemente, la conferma del provvedimento Prefettizio, da conferma al provvedimento di revoca da parte dell'ente erogatore del finanziamento ed alla sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, attesa la mancanza di volontà di adempiere volontariamente da parte della
Parte_1
Da quanto sopra risulta evidente che i rilievi riguardo alla circostanza, di cui al punto due, ed inerente la certezza del credito e la presenza dei sui presupposti, risultano più che fondati e provati, va de plano che le eccezioni al riguardo mosse vanno rigettate.
Rimangono da valutare i rilievi riguardo alla nullità della notifica della cartella esattoriale, ma anche in questo caso, proprio in considerazione sia dell'ammissione della ricevuta notifica sia in virtù della contestazione della stessa anche nel merito, la notifica risulta aver raggiunto il suo scopo.
Infatti, riguardo alla regolarità della notifica della Cartella Esattoriale, questo Giudicante, per come già premesso, ritiene che la sua irregolarità è stata sanata proprio dall'Opposizione proposta, a nulla rilevando le ragioni riguardanti la forma dell'atto, in pdf, o la provenienza della P.E.C.,.
Del resto la giurisprudenza di merito pur concordando che la notifica a mezzo di una P.E.C. non regolarmente iscritta nei pubblici registri di cui alla precitata normativa è nulla, per altra inesistente, trova però nelle decisioni della S.C., al momento, uniformità di decisione, cioè che la notifica è sanata se raggiunge il suo scopo, a tal riguardo alla decisione della S.C. n°3805/2018 - Sez. Tributaria - né da conferma, non per ultima, la sentenza n°6015/2023 della S.C. che conferma il principio secondo cui
“… la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto
…”.
Principi che si attengono e ripercorrono a quanto stabilito dalla S.C. a Sezioni Unite sul tema, le quali con sentenza n°7665/2016 sancivano che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui "… la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo;
principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata, l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione della Corte …". pagina 3 di 4 Nel caso in esame non vi è dubbio, per come già evidenziato, che abbia raggiunto il suo scopo.
Conseguenza di quanto esposto comporta il rigetto della proposta opposizione che risulta infondata.
Le spese di lite, tenuto conto che il tutto ha inizio da un concesso finanziamento e di una sua successiva revoca, non immediata ma avvenuta solo dopo qualche tempo, creando in ogni caso disagi al destinatario, fanno ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni in parte motiva;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, Lamezia Terme, lì 15.12.2025
IL GIUDICE
FR AR
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