Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 19/06/2025, n. 12046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12046 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6071 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Olga Liberatore, Lorenzo Sabatini, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto -OMISSIS- e contestuale revoca (ai sensi dell’art. 14 comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente chiede l’annullamento del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato adottato un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni, per il periodo in cui la società è risultata destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il medesimo decreto è stato contestualmente revocato, delimitando l’efficacia interdittiva al periodo compreso tra il -OMISSIS-, cioè dalla sospensione alla sua revoca.
2. La ricorrente sostiene che il decreto impugnato sia stato adottato in carenza dei presupposti normativi, atteso che alla data della sua emanazione la sospensione dell’attività era già stata revocata, rendendo – a suo dire – privo di funzione il provvedimento interdittivo. A parere della società, un decreto emesso dopo la cessazione della causa che lo giustifica non può produrre effetti e risulta nullo, irrazionale e lesivo in quanto potenzialmente idoneo a pregiudicare la partecipazione a future gare d’appalto, nonostante la regolarizzazione intervenuta.
3. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di motivi specifici, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., rilevando che la doglianza di illegittimità del provvedimento impugnato non è supportata da argomentazioni puntuali e circostanziate. In subordine, ha comunque dedotto l’infondatezza delle censure, richiamando il chiaro disposto dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, il quale impone il divieto di contrattazione per tutto il periodo della sospensione e la comunicazione del provvedimento di sospensione all’ANAC e al MIT “al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo”.
4. Secondo l’Amministrazione, tale interdizione ha natura vincolata e sanzionatoria, e deve essere adottata anche nel caso in cui la sospensione sia successivamente revocata. A sostegno di tale posizione, la difesa ha citato la circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, secondo cui il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione, salvo rimanere in vigore solo per il periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto i suoi effetti.
5. Il Ministero ha poi rilevato che il provvedimento impugnato, essendo contestualmente revocato, perimetra in modo preciso e limitato l’effetto interdittivo, cristallizzando una condizione giuridica già verificatasi, la cui annotazione nel casellario ANAC è necessaria a fini di trasparenza e legalità del sistema degli appalti. Né potrebbe ritenersi illegittimo per mancanza di funzione, poiché lo scopo del decreto è proprio quello di documentare ufficialmente l’esistenza di un evento impeditivo, anche se già superato, fornendo alle stazioni appaltanti un elemento utile per valutare l’affidabilità degli operatori economici.
6. All’esito della camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con rituale preavviso alle parti di sentenza in forma semplificata.
7. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. in ragione dell’unicità della questione.
8. Preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente per pretesa genericità dei motivi non è accolta, in quanto il ricorso, pur essenziale nella formulazione, consente di individuare chiaramente l’oggetto della doglianza e le disposizioni normative contestate, consentendo al Collegio una compiuta valutazione delle questioni giuridiche prospettate.
9. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.
10. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 impone espressamente che “per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione”, e prevede la comunicazione del provvedimento di sospensione “al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo” da parte del Ministero competente. Tali previsioni sono state interpretate in senso coerente e costante dalla giurisprudenza amministrativa e dalle prassi ministeriali, nel senso che il decreto interdittivo debba comunque essere adottato anche in caso di sopravvenuta revoca della sospensione, purché essa abbia comunque prodotto effetti.
11. Nel caso in esame, il provvedimento di sospensione è stato adottato il-OMISSIS- e revocato il -OMISSIS-. In tale periodo, l’impresa è risultata effettivamente sospesa dall’esercizio dell’attività per una grave violazione delle misure di prevenzione del rischio di caduta dall’alto, con conseguente necessità, ai sensi della normativa sopra richiamata, di cristallizzare l’effetto interdittivo, sia pure per il solo periodo in cui la sospensione era in vigore.
12. L’adozione del decreto interdittivo in data successiva alla revoca della sospensione non elide la legittimità dell’atto, trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria, meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici. Né si può parlare di carenza di motivazione, poiché l’atto reca in modo puntuale il riferimento al periodo di sospensione, alle cause della sua adozione, e alle ragioni giuridiche che ne giustificano la revoca contestuale.
13. Le circolari n. 1733/2006 del MIT e n. 33/2009 del Ministero del Lavoro confermano tale lettura: in particolare, la seconda chiarisce che il provvedimento di interdizione “è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione”, e che laddove la sospensione sia stata efficace anche solo per un giorno, il decreto interdittivo va comunque emesso, anche se con efficacia temporalmente limitata.
14. Ne consegue che la censura della ricorrente, secondo cui il decreto sarebbe inefficace perché emanato dopo la revoca della sospensione, si fonda su un fraintendimento della natura e della funzione del provvedimento interdittivo. Questo, lungi dal costituire un atto sanzionatorio puro, è finalizzato a documentare una circostanza oggettiva rilevante per il sistema degli appalti pubblici, senza che ciò determini automaticamente effetti escludenti o irreparabili per l’operatore economico.
15. L’assunto della ricorrente, secondo cui un provvedimento interdittivo adottato dopo la revoca della sospensione sarebbe privo di presupposti, si fonda su una lettura parziale della normativa di riferimento. Non è dirimente la mera sequenza temporale degli atti, ma il fatto che la sospensione abbia prodotto effetti: laddove ciò accada, il provvedimento interdittivo ha funzione di cristallizzazione giuridica di un’inadempienza sostanziale.
16. In tale prospettiva, le indicazioni contenute nella circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006 – originariamente riferite all’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006 – sono state ritenute dalla giurisprudenza amministrativa applicabili anche all’attuale art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, in considerazione della piena continuità di ratio tra le due disposizioni, entrambe volte a garantire, attraverso l’irrogazione di una misura accessoria alla sospensione, la tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica. Tale estensione interpretativa è stata condivisa, tra le altre, dalle sentenze TAR Lazio, sez. IV, n. 13502 del 31 agosto 2023, e TAR Lazio, sez. I, n. 7711 del 30 giugno 2021, le quali confermano che la sopravvenuta revoca del provvedimento di sospensione non esclude l’adozione dell’interdizione, laddove la prima abbia comunque prodotto i suoi effetti. In senso conforme si è espressa anche la sentenza TAR Lazio, sez. III, n. 5054 del 2017, la quale ha chiarito che la regolarizzazione successiva delle violazioni non rileva ai fini della legittimità del provvedimento interdittivo, bensì esclusivamente quale presupposto per la revoca della sospensione, una volta che questa abbia già esplicato la sua efficacia.
17. In maniera ancora più esplicita, la circolare del Ministero del Lavoro n. 33/2009 sottolinea che “il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale” e che solo laddove la sospensione venga revocata prima che produca effetti, viene meno la base giuridica per l’interdizione. Nel caso concreto, invece, l’effetto sospensivo è stato pienamente operante, e solo successivamente rimosso.
18. Pertanto, l’adozione di un provvedimento interdittivo anche successiva alla revoca della sospensione non è un’anomalia né un vizio, ma l’espressione di un potere-dovere dell’Amministrazione di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sull’affidabilità dell’impresa. La contestuale revoca operata dal MIT, lungi dal privare l’atto di efficacia, serve a limitare temporalmente gli effetti dell’interdizione, evitando sanzioni ultronee e garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.
19. Il provvedimento impugnato non si pone dunque in contrasto né con la legge, né con la logica né con l’economia dell’azione amministrativa. Al contrario, ne rispecchia in pieno la ratio sanzionatoria e preventiva, preservando la possibilità per le stazioni appaltanti di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare l’affidabilità degli operatori economici.
20. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
21. Tenuto conto della natura della controversia e della parziale novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO