Articolo 11 della Legge 5 giugno 2003, n. 131
Articolo 10Articolo 12
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11 giugno 2003
Art. 11. (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3) 1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 , possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresi' disposizioni specifiche per la disciplina delle attivita' regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , e' il seguente:
«Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.».
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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