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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1795/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dagli Avv.i Marco Maietta e Francesca Campagiorni, per Parte_1 procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 3.10.2024;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Torriero, per procura depositata Controparte_1 telematicamente il 13.12.2024;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024, ha adito questo Tribunale domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa coniugale alla Controparte_1 moglie;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori sotto la supervisione dei Servizi Sociali;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre la percezione da parte della madre dell'intero importo dell'assegno unico universale;
di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 100,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Ceccano (FR) il Per_ 17.09.2019; dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del Per_1
6.01.2015 e del 12.12.2019; la casa coniugale, sita in Ceccano (FR), alla via Colle Antico n. 60, era di proprietà del padre della ricorrente;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
nella data del 14.07.2023, il marito abbandonava la casa coniugale e da quel momento non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei figli, limitandosi a versare alla moglie in un'unica occasione la somma di euro 200,00; in più occasioni il marito si rendeva protagonista di episodi di minacce, aggressioni e vessazioni in danno della moglie;
quest'ultima, pertanto, sporgeva querela nei suoi confronti;
la moglie era disoccupata, mentre il marito svolgeva attività lavorativa non regolarizzata presso il ristorante “Pepe nero”, sito in
Frosinone. si è costituito in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Quanto alle condizioni concordate per la regolamentazione della prole, il regime risultante dall'accordo versato in atti si presenta congruo a garantire l'interesse dei minori. Per_ Difatti, è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minorenni delle parti, e con Per_1 collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, a week end alternati dalle ore 17:00 del sabato alle ore 15:00 della domenica, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per le festività natalizie alternandosi la vigilia di
Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, per le festività pasquali alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: − omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, N. 15, parte 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1795/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dagli Avv.i Marco Maietta e Francesca Campagiorni, per Parte_1 procura congiunta alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 3.10.2024;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Torriero, per procura depositata Controparte_1 telematicamente il 13.12.2024;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale – regime inerente la prole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024, ha adito questo Tribunale domandando Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, di assegnare la casa coniugale alla Controparte_1 moglie;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti in favore della madre, con collocamento presso la stessa madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori sotto la supervisione dei Servizi Sociali;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e di disporre la percezione da parte della madre dell'intero importo dell'assegno unico universale;
di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 100,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile in Ceccano (FR) il Per_ 17.09.2019; dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del Per_1
6.01.2015 e del 12.12.2019; la casa coniugale, sita in Ceccano (FR), alla via Colle Antico n. 60, era di proprietà del padre della ricorrente;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
nella data del 14.07.2023, il marito abbandonava la casa coniugale e da quel momento non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei figli, limitandosi a versare alla moglie in un'unica occasione la somma di euro 200,00; in più occasioni il marito si rendeva protagonista di episodi di minacce, aggressioni e vessazioni in danno della moglie;
quest'ultima, pertanto, sporgeva querela nei suoi confronti;
la moglie era disoccupata, mentre il marito svolgeva attività lavorativa non regolarizzata presso il ristorante “Pepe nero”, sito in
Frosinone. si è costituito in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice Delegato alla trattazione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di separazione concordate. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio per l'omologa della separazione.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Quanto alle condizioni concordate per la regolamentazione della prole, il regime risultante dall'accordo versato in atti si presenta congruo a garantire l'interesse dei minori. Per_ Difatti, è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minorenni delle parti, e con Per_1 collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, a week end alternati dalle ore 17:00 del sabato alle ore 15:00 della domenica, per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per le festività natalizie alternandosi la vigilia di
Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, per le festività pasquali alternandosi il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; la contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori nella misura di complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale per l'intero.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dal d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: − omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, N. 15, parte 1);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 7.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini