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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei Signori Magistrati:
Ruolo Generale Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
N. 2170/ 2025
Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 N. ____ / 2025
(figli), rappresentati e difesi dall'avvocato Immacolata Elia Parte_5
- RICORRENTI -
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Reg. Cronologico Giustina Rocca, 7/P
- INTERDICENDA - N. ____ / 2025 NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * Depositata il
All'udienza del 04.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente
di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la __ / __ / 2025 decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 Parte_1 Parte_2 [...]
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pubblicata il dell'interdicenda affetta da “lipotimie, vertigini, deficit della Controparte_1
memoria a breve e a lungo termine, disorientamento temporo-spaziale e in senso __ / __ / 2025
allopsichico, gravi turbe del linguaggio caratterizzato da anomie, anartria, turbe dispercettive “sente la voce del marito defunto”, disturbo da attacchi di panico, rallentamento ideo-verbo-motorio, labilità attentiva spontanea e conativa, deficit delle funzioni esecutive” e dichiarata “portatrice di handicap in condizioni di gravità, secondo il comma 3 art. 3 della L. 104/92”.
Ritenevano i ricorrenti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c. e chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il
Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti, nonché del in sede. Parte_6
All'udienza del 04.04.2025, verificata la regolarità della notifica effettuata all'interdicenda, presenti le figlie e si procedeva all'esame Parte_1 Parte_2 dell'interdicenda. Il G.I. nominava, su richiesta dei prossimi congiunti presenti, un tutore provvisorio nella persona della figlia . Infine, ritenuta la causa matura per la Parte_1
decisione di merito, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti. Il
G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che i ricorrenti hanno indicato in ricorso solo i figli dell'interdicenda, mentre non sono stati indicati i germani e i nipoti della . CP_1
Conseguentemente, i ricorrenti non hanno provveduto alla otifica del ricorso nei confronti dei predetti. Tuttavia, all'udienza del 4.4.2025 i ricorrenti presenti hanno dichiarato che i parenti dell'interdicenda, non indicati in ricorso, si disinteressano della stessa e non la frequentano da tempo, sicchè tali soggetti non sarebbero in grado di fornire al giudice informazioni in merito alle condizioni dell'interdicenda e, dunque, tali da far decidere il giudizio diversamente.
Ebbene, osserva il Collegio che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 473-bis.52 cpc devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n.
15346/2000; Cass n. 9628/2009).
Considerato che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno riferito che i predetti parenti dell'interdicenda non sarebbero in grado di riferire elementi utili ai fini della decisione, non si ritiene di disporne l'audizione, anche al fine di salvaguardare l'interesse dell'interdicenda alla speditezza e snellezza del procedimento di tutela.
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. - rubricato “Persone che possono essere interdette” - sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n.
6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006).
Nel caso di specie, l'esame dell'interdicenda (la quale è apparsa in discrete condizioni, non in grado di deambulare autonomamente) ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica della stessa comporti la sua incapacità di comprendere, di ricordare e di volere, nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicenda non ha risposto alle domande (peraltro molto semplici) a lei rivolte dal G.I. (non ricordava neanche il proprio nome né dove abitava) mostrando di non essere orientata nel tempo e nello spazio (non ricordava la propria data di nascita, non ricordava dove si trovava e che giorno era). L'interdicenda non è stata in grado di articolare frasi compiute ma è apparsa comunque sensibile quando si è sentita chiamata e quando sono stati indicati i parenti presenti. La stessa è stata comunque in grado di riconoscere il valore del denaro (esibitale una banconota da € 20,00, ha compreso di cosa si trattasse e, su domanda del Giudice, ha riferito che con essa si poteva comprare un litro di latte), tuttavia ha dimostrato di non essere capace, al termine dell'esame, di apporre la propria sottoscrizione.
Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità psichica dell'interdicenda
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive
(formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso - dove si attesta che ella è affetta da “lipotimie, vertigini, deficit della memoria a breve e a lungo termine, disorientamento temporo-spaziale e in senso allopsichico, gravi turbe del linguaggio caratterizzato da anomie, anartria, turbe dispercettive “sente la voce del marito defunto”, disturbo da attacchi di panico, rallentamento ideo-verbo-motorio, labilità attentiva spontanea e conativa, deficit delle funzioni esecutive”, patologie per le quali è stata dichiarata “portatrice di handicap in condizioni di gravità, secondo il comma 3 art. 3 della L. 104/92” -, non solo è abituale ma
è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicenda incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetta)
e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui ella è titolare (percepisce la pensione da lavoro, la pensione di reversibilità del marito e l'indennità di accompagnamento, inoltre è proprietaria di un piccolo fondo nella misura di 1/21) portano ad affermare che, per l'interdicenda, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dai familiari ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Andrà poi confermata, così come già disposto ex art. 419 c.c. all'udienza del 04.04.2025 dopo l'audizione e su richiesta dei ricorrenti, la nomina quale tutore provvisorio della figlia
, mandando poi comunque al Giudice Tutelare per la nomina sia del tutore Parte_1 definitivo sia del protutore.
Nulla per le spese.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 18.02.2025 da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_5
1. dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
alla via Via Giustina Rocca, 7/P;
2. conferma la nomina quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, della figlia nata a Bari in [...] Parte_1
11.09.1966 ed ivi residente a[...]. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
4. nulla per le spese;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei Signori Magistrati:
Ruolo Generale Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
N. 2170/ 2025
Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 N. ____ / 2025
(figli), rappresentati e difesi dall'avvocato Immacolata Elia Parte_5
- RICORRENTI -
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Reg. Cronologico Giustina Rocca, 7/P
- INTERDICENDA - N. ____ / 2025 NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * Depositata il
All'udienza del 04.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente
di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la __ / __ / 2025 decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 Parte_1 Parte_2 [...]
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pubblicata il dell'interdicenda affetta da “lipotimie, vertigini, deficit della Controparte_1
memoria a breve e a lungo termine, disorientamento temporo-spaziale e in senso __ / __ / 2025
allopsichico, gravi turbe del linguaggio caratterizzato da anomie, anartria, turbe dispercettive “sente la voce del marito defunto”, disturbo da attacchi di panico, rallentamento ideo-verbo-motorio, labilità attentiva spontanea e conativa, deficit delle funzioni esecutive” e dichiarata “portatrice di handicap in condizioni di gravità, secondo il comma 3 art. 3 della L. 104/92”.
Ritenevano i ricorrenti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. c.c. e chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa.
Con decreto del Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale si nominava il
Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti, nonché del in sede. Parte_6
All'udienza del 04.04.2025, verificata la regolarità della notifica effettuata all'interdicenda, presenti le figlie e si procedeva all'esame Parte_1 Parte_2 dell'interdicenda. Il G.I. nominava, su richiesta dei prossimi congiunti presenti, un tutore provvisorio nella persona della figlia . Infine, ritenuta la causa matura per la Parte_1
decisione di merito, la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti. Il
G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che i ricorrenti hanno indicato in ricorso solo i figli dell'interdicenda, mentre non sono stati indicati i germani e i nipoti della . CP_1
Conseguentemente, i ricorrenti non hanno provveduto alla otifica del ricorso nei confronti dei predetti. Tuttavia, all'udienza del 4.4.2025 i ricorrenti presenti hanno dichiarato che i parenti dell'interdicenda, non indicati in ricorso, si disinteressano della stessa e non la frequentano da tempo, sicchè tali soggetti non sarebbero in grado di fornire al giudice informazioni in merito alle condizioni dell'interdicenda e, dunque, tali da far decidere il giudizio diversamente.
Ebbene, osserva il Collegio che nel giudizio di interdizione parenti ed affini dell'interdicendo, che ai sensi dell'art. 473-bis.52 cpc devono essere indicati nel ricorso introduttivo ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito "consultivo" e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado, sarebbero facoltizzati ad impugnare la prima sentenza soltanto deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione e tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. n. 1023/1982; Cass. n. 2218/1989; Cass. n.
15346/2000; Cass n. 9628/2009).
Considerato che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno riferito che i predetti parenti dell'interdicenda non sarebbero in grado di riferire elementi utili ai fini della decisione, non si ritiene di disporne l'audizione, anche al fine di salvaguardare l'interesse dell'interdicenda alla speditezza e snellezza del procedimento di tutela.
Nel merito, la domanda di interdizione è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. - rubricato “Persone che possono essere interdette” - sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n.
6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. Civ., n. 13584/2006).
Nel caso di specie, l'esame dell'interdicenda (la quale è apparsa in discrete condizioni, non in grado di deambulare autonomamente) ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica della stessa comporti la sua incapacità di comprendere, di ricordare e di volere, nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero, l'interdicenda non ha risposto alle domande (peraltro molto semplici) a lei rivolte dal G.I. (non ricordava neanche il proprio nome né dove abitava) mostrando di non essere orientata nel tempo e nello spazio (non ricordava la propria data di nascita, non ricordava dove si trovava e che giorno era). L'interdicenda non è stata in grado di articolare frasi compiute ma è apparsa comunque sensibile quando si è sentita chiamata e quando sono stati indicati i parenti presenti. La stessa è stata comunque in grado di riconoscere il valore del denaro (esibitale una banconota da € 20,00, ha compreso di cosa si trattasse e, su domanda del Giudice, ha riferito che con essa si poteva comprare un litro di latte), tuttavia ha dimostrato di non essere capace, al termine dell'esame, di apporre la propria sottoscrizione.
Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità psichica dell'interdicenda
[concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive
(formazione e manifestazione della volontà)], comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso - dove si attesta che ella è affetta da “lipotimie, vertigini, deficit della memoria a breve e a lungo termine, disorientamento temporo-spaziale e in senso allopsichico, gravi turbe del linguaggio caratterizzato da anomie, anartria, turbe dispercettive “sente la voce del marito defunto”, disturbo da attacchi di panico, rallentamento ideo-verbo-motorio, labilità attentiva spontanea e conativa, deficit delle funzioni esecutive”, patologie per le quali è stata dichiarata “portatrice di handicap in condizioni di gravità, secondo il comma 3 art. 3 della L. 104/92” -, non solo è abituale ma
è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicenda incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 c.c. citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicenda (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetta)
e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui ella è titolare (percepisce la pensione da lavoro, la pensione di reversibilità del marito e l'indennità di accompagnamento, inoltre è proprietaria di un piccolo fondo nella misura di 1/21) portano ad affermare che, per l'interdicenda, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dai familiari ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.
Andrà poi confermata, così come già disposto ex art. 419 c.c. all'udienza del 04.04.2025 dopo l'audizione e su richiesta dei ricorrenti, la nomina quale tutore provvisorio della figlia
, mandando poi comunque al Giudice Tutelare per la nomina sia del tutore Parte_1 definitivo sia del protutore.
Nulla per le spese.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 18.02.2025 da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_5
1. dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1
alla via Via Giustina Rocca, 7/P;
2. conferma la nomina quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, della figlia nata a Bari in [...] Parte_1
11.09.1966 ed ivi residente a[...]. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
4. nulla per le spese;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale, il giorno 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato