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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 844/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
IE OR presidente
RB FA consigliera
AR AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 844 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
NA, UC e Teresa Vitale), e (C.F.: Controparte_1 C.F._1
– rappresentata e difesa dall'avvocata Morena De Luca), appellante
[...] incidentale.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. La vicenda prende avvio con l'opposizione proposta dalla consulente del lavoro contro il decreto ingiuntivo n. 327/2022, emesso dal Tribunale di CP_1
Cosenza e con cui ha ingiunto alla propria iscritta il pagamento di Pt_1
31.142,77 euro per contributi previdenziali soggettivi e integrativi, oltre a sanzioni e spese.
3. ha contestato il decreto per diversi motivi, a) innanzitutto eccependo CP_1 la prescrizione quinquennale del credito per le annualità fino al 2016 (e sostenendo come l'Ente non abbia mai notificato atti interruttivi validi, con correlata tardività della richiesta), b) quindi contestando l'infondatezza della pretesa creditoria, (sulla base dell'affermazione per la quale non Pt_1 avrebbe mai richiesto il pagamento prima del decreto, e la documentazione prodotta non costituisca prova idonea (ai sensi dell'art. 635 c.p.c.), e c) aggiungendo come l'Ente avrebbe dovuto seguire la procedura di riscossione mediante ruolo prevista dal d. lgs. 46/1999, e denuncia il calcolo delle sanzioni.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 560/2025, ha accolto l'opposizione parzialmente, dopo aver esaminato la documentazione e svolto una consulenza d'ufficio; in particolare, il giudice a) ha riconosciuto la prescrizione per alcune annualità (in particolare, per la contribuzione soggettiva degli anni 2004, 2005, 2012 e 2013, e per la contribuzione integrativa del 2008, laddove b) per le restanti annualità, ha ritenuto come la prescrizione fosse stata interrotta (tramite istanze di rateazione e diffide ad adempiere), e c) ha condannato al pagamento di una CP_1 somma ridotta, pari a 26.617,63 euro.
5. L'Ente impugna la sentenza a) sostenendo come la pronuncia sia erronea nella parte in cui dichiara prescritti i contributi soggettivi degli anni 2012 e 2013, poiché non sarebbe stato considerato il periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19, il quale avrebbe reso tempestiva la notifica del decreto avvenuta nel settembre 2022, b) contestando la dichiarazione di prescrizione per gli anni 2004, 2005 e 2008, affermando come per tali annualità
2 non fosse stato richiesto alcun pagamento, e c) invocando dalla Corte il riconoscimento di ulteriori 4.515,00 euro per gli anni 2012 e 2013, e la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite e di CTU, e di porre tali oneri a carico della parte appellata.
6. La consulente propone appello incidentale contro la sentenza n. 560/2025 del
Tribunale di Cosenza, a) preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 436 bis c.p.c., b) quindi contestando tutti i motivi dell'appello di (e precisamente sostenendo come la pronuncia sulle Pt_1 annualità 2004, 2005 e 2008 non sia ultra petita, poiché tali anni erano inclusi nel decreto ingiuntivo), c) criticando l'applicazione della sospensione dei termini per
Covid-19, ritenendola non applicabile alle casse privatizzate come d) Pt_1 difendendo la decisione del giudice di primo grado sulle spese di lite e di CTU
(affermando come la consulenza abbia avuto carattere ricognitivo, e la soccombenza parziale dell'Ente abbia giustificato la condanna, e) in via incidentale impugnando la parte della sentenza dichiarativa della debenza dei contributi per gli anni 2014-2016, sostenendo come l'ente abbia imputato arbitrariamente pagamenti a annualità già prescritte, violando il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritte, e f) chiedendo venga ricalcolato il debito effettivo, tenendo conto dei pagamenti effettuati e della imputazione corretta, così da ridurre il debito da 26.617,63 euro a 15.848,80 euro, previa eventuale integrazione istruttoria.
7. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre successivo, gli appelli principale e incidentale sono stati definiti sulla scorta delle notazioni esposte appresso.
8. Va innanzitutto affermata l'infondatezza dell'appello incidentale.
9. A pagina 6 del relativo atto di gravame, afferma quanto segue: CP_1
«L'Ente, nel corso degli anni, ha approvato nei confronti della CdL tre CP_1 distinte rateazioni: la prima, nel 2011, relativa agli anni 2007–2010, successivamente sostituita;
la seconda, nel 2013, relativa agli anni 2009–2012, con piano da 60 rate la cui esecuzione iniziava solo nel settembre 2014; la terza, nel 2018, riferita agli anni 2014–2016. Tuttavia i pagamenti effettuati dalla CdL sono stati “imputati” dall'Ente - in modo del tutto arbitrario e contro ogni principio - ad anni già prescritti al momento delle richieste di rateazione. Ciò è facilmente desumibile dalla documentazione versata in atti: non si comprende come sia
3 stato possibile accettare il fatto che i pagamenti degli anni 2015, 2016 e 2017 siano stati imputati dall'Ente rispettivamente alle annualità 2007, 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, cioè quando i rispettivi contributi erano già prescritti abbondantemente».
10. L'argomento è smentito dalla stessa esposizione dei fatti compiuta da giacché – infatti – è proprio quest'ultima ad affermare come la stessa CP_1
a) nel 2011 abbia chiesto e ottenuto la rateazione dei contributi relativi alle annualità comprese fra il 2007 e il 2010, e b) nel 2013 abbia rateizzato la contribuzione dovuta per gli anni 2009 e il 2012, e – infine – c) nel 2018 abbia rateizzato i contributi concernenti gli anni compresi fra il 2014 e il 2016.
11. La tesi di – per la quale, appunto, l'Ente avrebbe incamerato CP_1 contributi prescritti, e conseguentemente assoggettati al principio di irricevibilità – risulta, pertanto, confutata dalla stessa attività posta in essere da CP_1 medesima, la quale – nel richiedere la rateizzazione per la triplice tornata di contribuzioni – ha interrotto la prescrizione per tutti i periodi compresi nelle tre istanze presentate (e – dunque – anche per gli anni 2007, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013).
12. Come puntualizzato – fra le altre, e ancora recentemente – da Cass., Sez.
Lav., ord. n. 11690/2025, «La richiesta di rateizzazione [...] vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione [...] (Cass. n. 3414/2024, n. 16098/2018,
3347/2017)».
13. Chiarito quanto sopra, allora, anche l'ulteriore doglianza veicolata dall'appellante incidentale – e per la quale la contribuzione dovuta andrebbe ricalcolata al ribasso – non è accoglibile, essendo tale assunto di CP_1 ricondotto all'insistita circostanza dell'intervenuta prescrizione di parte del dovuto
(estinzione – tuttavia – non riscontrabile nella specie, per quanto illustrato sopra).
14. – ancora – impugna in via incidentale la sentenza di primo grado CP_1 per avere quest'ultima applicato il regime della sospensione da emergenza sanitaria alla contribuzione dovuta in favore della Cassa avversaria, sostenendo l'inapplicabilità del relativo regime all'Ente previdenziale dei consulenti del lavoro.
14.1. La censura è inconsistente.
15. L'art. 37 d. l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, al comma 2, ha disposto in tal senso: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
4 legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
16. Ancora, l'art. 11, d. l. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha poi disposto così: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
17. Il testo delle disposizioni citate non opera alcuna diversificazione quanto all'applicabilità del regime prescrizionale, ricondotta all'eventuale natura soggettiva dei rispettivi Enti creditori: né avrebbe logicamente potuto, data l'identità del fatto produttivo della sospensione (individuabile nella notoria epidemia da COVID-19), e la comunanza – fra casse private e previdenza propriamente pubblica – delle ragioni transitoriamente impeditive del versamento e della raccolta della contribuzione.
18. Acclarata, dunque, l'impossibilità di spendere – in favore della debitrice – gli argomenti addotti da quest'ultima, va – specularmente – accolto il motivo d'appello principale, avendo il primo giudice tralasciato d'applicare la disciplina sospensiva appena richiamata.
19. Poiché però, alla luce dei contenuti della richiesta di pagamento (come evincibile dalla lettura di pagina 12 del ricorso per decreto ingiuntivo), l'Ente previdenziale ha sollecitato e ottenuto il provvedimento monitorio anche per annualità – quali quelle relative al 2004 e al 2005 – prescritte e non esigibili alla data d'incardinamento del ricorso ingiunzionale, la soccombenza reciproca
(scaturente dalla piana infondatezza parziale della rivendicazione economica dell'Ente) consiglia la compensazione integrale delle spese, quanto ad ambo i gradi di giudizio.
20. Alla luce dell'esito dell'appello incidentale, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista
5 dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
[...]
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , a sua Controparte_1 volta appellante incidentale, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale;
- per l'effetto, dichiara dovuto da l'importo pari a 4.515,00 a Controparte_1 titolo di contribuzione soggettiva per gli anni 2012 e 2013, e conseguentemente condanna al pagamento della somma anzidetta (oltre agli Controparte_1 accessori di legge) in favore di Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali d'ambo i gradi giudiziali;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
AR AS
6
La presidente
IE OR
7
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
IE OR presidente
RB FA consigliera
AR AS consigliere relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 844 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
NA, UC e Teresa Vitale), e (C.F.: Controparte_1 C.F._1
– rappresentata e difesa dall'avvocata Morena De Luca), appellante
[...] incidentale.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. La vicenda prende avvio con l'opposizione proposta dalla consulente del lavoro contro il decreto ingiuntivo n. 327/2022, emesso dal Tribunale di CP_1
Cosenza e con cui ha ingiunto alla propria iscritta il pagamento di Pt_1
31.142,77 euro per contributi previdenziali soggettivi e integrativi, oltre a sanzioni e spese.
3. ha contestato il decreto per diversi motivi, a) innanzitutto eccependo CP_1 la prescrizione quinquennale del credito per le annualità fino al 2016 (e sostenendo come l'Ente non abbia mai notificato atti interruttivi validi, con correlata tardività della richiesta), b) quindi contestando l'infondatezza della pretesa creditoria, (sulla base dell'affermazione per la quale non Pt_1 avrebbe mai richiesto il pagamento prima del decreto, e la documentazione prodotta non costituisca prova idonea (ai sensi dell'art. 635 c.p.c.), e c) aggiungendo come l'Ente avrebbe dovuto seguire la procedura di riscossione mediante ruolo prevista dal d. lgs. 46/1999, e denuncia il calcolo delle sanzioni.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 560/2025, ha accolto l'opposizione parzialmente, dopo aver esaminato la documentazione e svolto una consulenza d'ufficio; in particolare, il giudice a) ha riconosciuto la prescrizione per alcune annualità (in particolare, per la contribuzione soggettiva degli anni 2004, 2005, 2012 e 2013, e per la contribuzione integrativa del 2008, laddove b) per le restanti annualità, ha ritenuto come la prescrizione fosse stata interrotta (tramite istanze di rateazione e diffide ad adempiere), e c) ha condannato al pagamento di una CP_1 somma ridotta, pari a 26.617,63 euro.
5. L'Ente impugna la sentenza a) sostenendo come la pronuncia sia erronea nella parte in cui dichiara prescritti i contributi soggettivi degli anni 2012 e 2013, poiché non sarebbe stato considerato il periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19, il quale avrebbe reso tempestiva la notifica del decreto avvenuta nel settembre 2022, b) contestando la dichiarazione di prescrizione per gli anni 2004, 2005 e 2008, affermando come per tali annualità
2 non fosse stato richiesto alcun pagamento, e c) invocando dalla Corte il riconoscimento di ulteriori 4.515,00 euro per gli anni 2012 e 2013, e la riforma della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite e di CTU, e di porre tali oneri a carico della parte appellata.
6. La consulente propone appello incidentale contro la sentenza n. 560/2025 del
Tribunale di Cosenza, a) preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 436 bis c.p.c., b) quindi contestando tutti i motivi dell'appello di (e precisamente sostenendo come la pronuncia sulle Pt_1 annualità 2004, 2005 e 2008 non sia ultra petita, poiché tali anni erano inclusi nel decreto ingiuntivo), c) criticando l'applicazione della sospensione dei termini per
Covid-19, ritenendola non applicabile alle casse privatizzate come d) Pt_1 difendendo la decisione del giudice di primo grado sulle spese di lite e di CTU
(affermando come la consulenza abbia avuto carattere ricognitivo, e la soccombenza parziale dell'Ente abbia giustificato la condanna, e) in via incidentale impugnando la parte della sentenza dichiarativa della debenza dei contributi per gli anni 2014-2016, sostenendo come l'ente abbia imputato arbitrariamente pagamenti a annualità già prescritte, violando il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritte, e f) chiedendo venga ricalcolato il debito effettivo, tenendo conto dei pagamenti effettuati e della imputazione corretta, così da ridurre il debito da 26.617,63 euro a 15.848,80 euro, previa eventuale integrazione istruttoria.
7. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre successivo, gli appelli principale e incidentale sono stati definiti sulla scorta delle notazioni esposte appresso.
8. Va innanzitutto affermata l'infondatezza dell'appello incidentale.
9. A pagina 6 del relativo atto di gravame, afferma quanto segue: CP_1
«L'Ente, nel corso degli anni, ha approvato nei confronti della CdL tre CP_1 distinte rateazioni: la prima, nel 2011, relativa agli anni 2007–2010, successivamente sostituita;
la seconda, nel 2013, relativa agli anni 2009–2012, con piano da 60 rate la cui esecuzione iniziava solo nel settembre 2014; la terza, nel 2018, riferita agli anni 2014–2016. Tuttavia i pagamenti effettuati dalla CdL sono stati “imputati” dall'Ente - in modo del tutto arbitrario e contro ogni principio - ad anni già prescritti al momento delle richieste di rateazione. Ciò è facilmente desumibile dalla documentazione versata in atti: non si comprende come sia
3 stato possibile accettare il fatto che i pagamenti degli anni 2015, 2016 e 2017 siano stati imputati dall'Ente rispettivamente alle annualità 2007, 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, cioè quando i rispettivi contributi erano già prescritti abbondantemente».
10. L'argomento è smentito dalla stessa esposizione dei fatti compiuta da giacché – infatti – è proprio quest'ultima ad affermare come la stessa CP_1
a) nel 2011 abbia chiesto e ottenuto la rateazione dei contributi relativi alle annualità comprese fra il 2007 e il 2010, e b) nel 2013 abbia rateizzato la contribuzione dovuta per gli anni 2009 e il 2012, e – infine – c) nel 2018 abbia rateizzato i contributi concernenti gli anni compresi fra il 2014 e il 2016.
11. La tesi di – per la quale, appunto, l'Ente avrebbe incamerato CP_1 contributi prescritti, e conseguentemente assoggettati al principio di irricevibilità – risulta, pertanto, confutata dalla stessa attività posta in essere da CP_1 medesima, la quale – nel richiedere la rateizzazione per la triplice tornata di contribuzioni – ha interrotto la prescrizione per tutti i periodi compresi nelle tre istanze presentate (e – dunque – anche per gli anni 2007, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013).
12. Come puntualizzato – fra le altre, e ancora recentemente – da Cass., Sez.
Lav., ord. n. 11690/2025, «La richiesta di rateizzazione [...] vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione [...] (Cass. n. 3414/2024, n. 16098/2018,
3347/2017)».
13. Chiarito quanto sopra, allora, anche l'ulteriore doglianza veicolata dall'appellante incidentale – e per la quale la contribuzione dovuta andrebbe ricalcolata al ribasso – non è accoglibile, essendo tale assunto di CP_1 ricondotto all'insistita circostanza dell'intervenuta prescrizione di parte del dovuto
(estinzione – tuttavia – non riscontrabile nella specie, per quanto illustrato sopra).
14. – ancora – impugna in via incidentale la sentenza di primo grado CP_1 per avere quest'ultima applicato il regime della sospensione da emergenza sanitaria alla contribuzione dovuta in favore della Cassa avversaria, sostenendo l'inapplicabilità del relativo regime all'Ente previdenziale dei consulenti del lavoro.
14.1. La censura è inconsistente.
15. L'art. 37 d. l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, al comma 2, ha disposto in tal senso: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
4 legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
16. Ancora, l'art. 11, d. l. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha poi disposto così: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
17. Il testo delle disposizioni citate non opera alcuna diversificazione quanto all'applicabilità del regime prescrizionale, ricondotta all'eventuale natura soggettiva dei rispettivi Enti creditori: né avrebbe logicamente potuto, data l'identità del fatto produttivo della sospensione (individuabile nella notoria epidemia da COVID-19), e la comunanza – fra casse private e previdenza propriamente pubblica – delle ragioni transitoriamente impeditive del versamento e della raccolta della contribuzione.
18. Acclarata, dunque, l'impossibilità di spendere – in favore della debitrice – gli argomenti addotti da quest'ultima, va – specularmente – accolto il motivo d'appello principale, avendo il primo giudice tralasciato d'applicare la disciplina sospensiva appena richiamata.
19. Poiché però, alla luce dei contenuti della richiesta di pagamento (come evincibile dalla lettura di pagina 12 del ricorso per decreto ingiuntivo), l'Ente previdenziale ha sollecitato e ottenuto il provvedimento monitorio anche per annualità – quali quelle relative al 2004 e al 2005 – prescritte e non esigibili alla data d'incardinamento del ricorso ingiunzionale, la soccombenza reciproca
(scaturente dalla piana infondatezza parziale della rivendicazione economica dell'Ente) consiglia la compensazione integrale delle spese, quanto ad ambo i gradi di giudizio.
20. Alla luce dell'esito dell'appello incidentale, infine, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista
5 dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
[...]
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, nei confronti di , a sua Controparte_1 volta appellante incidentale, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale;
- per l'effetto, dichiara dovuto da l'importo pari a 4.515,00 a Controparte_1 titolo di contribuzione soggettiva per gli anni 2012 e 2013, e conseguentemente condanna al pagamento della somma anzidetta (oltre agli Controparte_1 accessori di legge) in favore di Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali d'ambo i gradi giudiziali;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante incidentale – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
AR AS
6
La presidente
IE OR
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