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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera
dr. Stefania Carlucci Consigliera
nella causa iscritta al n. 488/2023 promossa da
Parte_1
Avv. Claudio Lalli appellante nei confronti di
Controparte_1
Avv. Gianluca Pinto, Alessia Gualdani, BI NO
appellata, appellante incidentale
e nei confronti di
CP_2
Avv. Giuseppe Caruso, Valerio Visaggi appellata
Avente ad oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze, giudice del lavoro, n. 235 del 2023, pubblicata il 10.3.2023.
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente la domanda della lavoratrice nei confronti di S.I.N.A. – Società Parte_1
Internazionale Nuovi Alberghi, riconoscendo che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per il periodo 1 gennaio –31 ottobre 2019 con diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello 6 del CCNL Turismo e con il pagamento delle dovute differenze retributive, pari ad € 6.050,32.
Ha respinto la domanda della lavoratrice avente ad oggetto la riammissione o reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. Ha respinto anche la domanda relativa al riconoscimento di un inquadramento superiore.
Ha condannato poi la società a manlevare e tenere indenne la società CP_2 rispetto a quanto pagato in esecuzione della sentenza oggi appellata. CP_1
Le spese di lite sono state poste a carico di mentre sono state compensate per CP_1 quanto riguarda la terza chiamata, ossia la . CP_2
In sintesi, il Tribunale di Firenze ha ritenuto illegittimo il contratto di appalto in forza del quale la aveva prestato servizio presso l'hotel Astor di Viareggio, Pt_1 appartenente alla società con mansioni di cameriera addetta ai piani. CP_1
In particolare, la ha lavorato presso tale hotel sin dal 2013, assunta, Pt_1 inizialmente, dalla società che gestiva la struttura ed inquadrata nel VI livello del CCNL
Turismo. Nel 2017, invece, il servizio di pulizie ai piani è stato affidato da a CP_1 società esterne in appalto e da quel momento la ha continuato a lavorare con Pt_1 le medesime mansioni ma venendo assunta dalle ditte appaltatrici (da ultimo, la che è stata chiamata in causa nel corso del giudizio). È stata inquadrata CP_2 sempre secondo il CCNL Turismo fino al 2019 quando, invece, le è stato applicato il
CCNL UGL Unicoop.
Il primo giudice, dopo l'ampia istruttoria, ha ritenuto che, di fatto, la appaltatrice fosse estranea ad ogni attività di direzione ed organizzazione del servizio e che la ricorrente avesse sempre lavorato per con diritto ad essere inquadrata e retribuita CP_1 secondo il CCNL Turismo, 6 livello.
Con la stessa decisione il Tribunale di Firenze ha però ritenuto infondata la domanda della lavoratrice tesa al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato, tuttora in essere con . Secondo il Tribunale, infatti, l'apposizione del termine finale CP_1 al contratto in esame, mai impugnata dalla lavoratrice, sarebbe efficace anche nei confronti dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs 276/2003 (abrogato dal D.Lgs 81/2015). ppella quindi la sentenza con un solo articolato motivo con il quale Parte_1 viene contestata la decisione del Tribunale di Firenze nella parte in cui ha considerato, validamente, a tempo determinato il rapporto di lavoro del 2019 che è stato ricondotto alla utilizzatrice, . CP_1
Secondo la appellante, il Tribunale, dopo aver riportato esattamente il contenuto del nuovo art. 38 comma 3 del D.Lgs 81/2015 giunge comunque ad una soluzione errata per diverse ragioni:
1) La prima è che l'art. 38, c. 3 D.Lgs 81/15 si applica soltanto alla somministrazione irregolare, fattispecie diversa e distinta dall'appalto illecito.
2) Il legislatore non ha mai disposto che questo art. 38 c. 3 D.Lgs 81/15 si debba applicare all'ipotesi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003.
3) Le ipotesi e le discipline dell'appalto non sono state disciplinate con il D.Lgs 81/2015
e, per questo, rimane in vigore il D.Lgs 273/2003.
4) L'art. 27 del D.Lgs 273/2003 è stato definitivamente abrogato dall'art. 55 del D.Lgs
15.06.15 n° 81.
Secondo parte appellante, la soluzione adottata dal Tribunale si pone in contrasto con la spirito dell'art. 9 c. 3 bis che consente al lavoratore di "richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore", "costituzione" che per natura
è a tempo indeterminato e full time e che, se fosse da intendersi, come quella stipulata dal fittizio datore di lavoro, cioè, nel caso nostro, a tempo determinato, perderebbe di qualsiasi effetto ed utilità sanzionatoria, limitandosi gli effetti, ai soli diritti economici
(peraltro eventuali) conseguenti ai diversi CCNL applicati (uno dall'appaltatore e uno dall'appaltante).
La "costituzione del rapporto" avrebbe un effetto del tutto inesistente se ritenuto valido anche il contratto a termine.
Ma l'esclusione, continua la parte appellante, è più chiara se ci si attiene alla nozione di "atti compiuti o ricevuti dal somministratore" e non anche "dal lavoratore". Si tratti di atti unilaterali di tale primo datore di lavoro e non anche gli atti (come il contratto a termine) bilaterali che richiedono a pena di nullità, l'adesione formale del dipendente.
Quindi, sostiene parte appellante, il contratto a termine, non può rientrare negli atti unilaterali di costituzione del rapporto o di gestione di esso. Si è costituita in appello la ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame. Ha proposto, a sua volta, appello incidentale per contestare la sentenza appellata nella parte in cui (primo motivo) ha ritenuto sussistenti - in relazione al contratto d'appalto del 27.4.2018, stipulato tra e , avente ad oggetto il CP_1 CP_2 servizio di pulizie e riassetto delle camere dell'Hotel Astor di Viareggio - plurimi indici sintomatici di una fattispecie di appalto illecito/interposizione fittizia di manodopera.
Con il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza appellata nella parte CP_1 in cui ha omesso di motivare la ritenuta illegittimità dell'applicazione al rapporto di lavoro de quo del CCNL UGL UNICOOP da parte della subappaltatrice, anziché il CCNL
Turismo/PE.
Si è costituita anche la società ed ha chiesto alla Corte di dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'appello, siccome proposto, in ragione della violazione delle previsioni di cui all'art. 434 c.p.c.. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso in appello siccome proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, logicamente preliminare è l'esame dell'appello incidentale di che, se fondato, renderebbe CP_1 inutile la valutazione dell'appello della lavoratrice.
La questione, dunque, verte quindi principalmente sulla legittimità dell'appalto nell'ambito del quale la ha operato presso l'hotel di Viareggio gestito dalla Pt_1 appellante incidentale.
Giova qui ricordare che secondo l'art. 1655 c.c. l'appalto è definito come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. I caratteri essenziali del contratto di appalto sono quindi costituiti dal compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro e dall'assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore, ossia da parte di un soggetto che agisce in maniera autonoma rispetto al committente ed a tal fine organizza i mezzi necessari a proprio rischio.
Le ipotesi nelle quali un soggetto utilizzi la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente ma fornito da altro soggetto appositamente autorizzato risultano dal punto di vista temporale disciplinate dal D.Lvo n. 276 del 2003 con l'istituto della somministrazione di lavoro (artt.20 e seguenti). L'art. 29 del Decreto citato espressamente prevedeva che la somministrazione di lavoro di distingue dall'appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. per “la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”. La norma tuttavia precisa poi che tale
“organizzazione” può anche risultare, in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. In altre parole, è ben possibile che nel contratto di appalto “l'organizzazione dei mezzi necessari” non preveda la fornitura da parte dell'appaltatore dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento del servizio ma che tale “organizzazione” sia rappresentata dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tenuto conto della peculiarità dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
La S.C. ha più volte precisato, in riferimento ai c.d. fenomeni interpositori, che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto in assenza di una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo ( Cass. 19920 del
2011).
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9231 del 2021 ha confermato che “ai sensi dell'art. 29 del D.Igs. n. 276 del 2003 l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cass. n. 15557 del
2019) ed è ravvisabile, di contro, una interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020)”.
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale fiorentino, dopo aver riportato l'esito dell'ampia prova per testi espletata, ha concluso che: All'esito della espletata istruttoria orale e documentale, si ritiene che sussistano, nel caso in esame (relativo ad un appalto endoaziendale e labour intensive), plurimi indici sintomatici di una fattispecie di appalto illecito/interposizione fittizia di manodopera, avendo la committente utilizzato il personale formalmente dipendente da altri dirigendolo e controllandolo nell'esecuzione della prestazione, demandando al formale datore di lavoro l'assicurazione della continuità della prestazione e la mera gestione del profilo amministrativo del rapporto di lavoro, in difetto di una autonoma ed effettiva organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore.
È, infatti, emerso lo stabile inserimento della lavoratrice nell'organizzazione produttiva della committente ed il suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e
(latamente) disciplinare della governante, dipendente della committente, che organizzava le modalità di espletamento della prestazione (indicando i piani e le camere da pulire, sulla base dei prospetti da lei consegnati quotidianamente alle cameriere e delle urgenze che quotidianamente potevano verificarsi), impartiva le direttive di lavoro, controllava la corretta esecuzione della prestazione, ordinava di ripetere le pulizie (se non correttamente eseguite), la riprendeva in caso di errori e mancanze (ciò con le medesime modalità che avevano caratterizzato i precedenti rapporti a tempo determinato intercorsi tra la ricorrente e ); del tutto generico è risultato, invece, CP_1
l'asserito controllo esercitato dalla referente della subappaltatrice nelle occasioni in cui la stessa si sarebbe recata presso la struttura (non avendo i testi riferito in ordine al contenuto ed alle modalità di estrinsecazione di detti controlli).
Né rileva che alla cooperativa subappaltatrice fosse rimessa la mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro (con riferimento all'erogazione della retribuzione, ferie, ecc.), in difetto di una reale organizzazione della prestazione, finalizzata ad un autonomo risultato produttivo, essendosi la stessa limitata a mettere a disposizione della committente una mera prestazione lavorativa, sulla base delle esigenze settimanalmente indicate dalla committente, con conseguente insussistenza di una reale autonomia organizzativa e gestionale della subappaltatrice.
Questa parte della decisione è oggetto dell'appello incidentale di secondo la CP_1 quale la genuinità dell'appalto in questione emerge con chiarezza da una serie di elementi:
- La società appaltatrice è un serio imprenditore che gestisce altri appalti di primo piano nel settore,
- Essa ha assunto il rischio economico relativo all'attività oggetto del contratto,
- Ha fornito tutti gli strumenti di lavoro utilizzati dai propri dipendenti,
- Era solo la appaltatrice a stabilire orari e turni di lavoro della Pt_1
Oltre a questo, secondo la appellante incidentale, la prova espletata dimostra che la non ha mai ricevuto direttive di lavoro da parte dei dipendenti di (il Pt_1 CP_1 direttore dell'hotel, la governante) ma sempre e solo dalla capo-area della appaltatrice, . Controparte_3 Tanto chiarito, in generale, osserva la Corte che i singoli motivi d'appello riguardano distinti aspetti del rapporto di lavoro in questione. Tali aspetti, tuttavia, vanno considerati nel loro insieme in quanto, congiuntamente, chiariscono la natura giuridica del rapporto in esame, se si tratti di appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera ovvero di una interposizione illecita di manodopera. È poi evidente, come si è visto, che tra questi aspetti l'esercizio del potere direttivo ed organizzativo assume valore decisivo in quanto, se esso è interamente affidato al formale committente, siamo in presenza di un appalto illecito.
I primi aspetti non sono in discussione;
la questione relativa alla gestione dei turni e degli orari, del resto, non è decisiva, secondo la costante giurisprudenza della
Cassazione: “L'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro sussiste nel caso in cui
l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro)” (Cass. 12363 del 2003).
Il potere direttivo era interamente in mano alla governante dell'hotel e lo riconosce la stessa (la governante, appunto): “io mi occupo della pulizia Controparte_4 dell'albergo in generale e dei piani, dirigo, impartisco ordini, ho poteri decisionali, prendo gli ordini ed i planning delle camere dalla reception ed impartisco gli ordini alle cameriere, mi occupo del controllo pulizie, verifico se tutto è stato fatto correttamente, mi occupo dell'allestimento delle sale meeting, rifacimento, riordino, pulizie, mi occupo dell'abbellimento dell'arredo (…) Sul 21: io ho dato direttive di lavoro alla ricorrente per lo svolgimento del lavoro giornaliero, io preparavo il piano camere, nel quale scrivevo fermate, partenze, arrivi, aggiunta letti, ecc. e lo davo alle cameriere, poi verificavo il lavoro che avevano fatto;
il direttore dell'albergo non ha dato direttive di lavoro alla ricorrente, sono io che impartisco gli ordini sulle pulizie delle camere, sul modo con cui dovevano essere fatte.
Così anche gli altri testimoni:
collega della appellante: Testimone_1
“la ricorrente era cameriera ai piani come me, si occupava della preparazione dei carrelli, delle pulizie delle camere e delle aree comuni, la ricorrente faceva riferimento principalmente alla governante dell'albergo, , adesso non ricordo il cognome, CP_4 dopo la lettura del giudice, confermo che si tratta di la mattina la Controparte_4 governante ci illustrava e assegnava il lavoro della giornata, organizzava gli orari ed i turni delle pulizie dei luoghi comuni, la governante organizzava il lavoro della giornata
… la governante faceva controllo qualità, controllava che la camera fosse conforme agli standard della struttura, questo controllo avveniva a metà mattina, la governante saliva ai piani e controllava dapprima le camere che avevano la priorità, ovvero quelle che dovevano essere assegnate ai nuovi ospiti, se c'era qualcosa che non andava, venivamo richiamate dalla governante e ci veniva chiesto di a sistemare quello che non andava”
facchino: Preciso che facevamo tutti riferimento alla governate dell'Hotel Testimone_2
Astor che indicava le attività giornaliere da svolgere, all'ingresso delle cooperative ci venne detto che per noi non sarebbe cambiato niente, che avremmo continuato ad essere diretti dalla nostra referente che era la signora questo ci venne detto CP_4 nelle riunioni informali con il sig. che era l'ex direttore dell'albergo, poi Tes_3 andato in pensione ed ora sostituito dal teste sentito prima di me, che è il nuovo direttore, la governante gestiva cameriere e facchini, la governante diceva alla ricorrente su quali piani doveva operare e quali camere doveva pulire, questo valeva anche per me, la governante mi indicava i lavori da svolgere.
Anche il teste direttore dell'hotel, ha confermato che: io non ho mai Testimone_4 impartito direttive di lavoro alla ricorrente, non so se la governante abbia impartito direttive alla ricorrente, comunque tra le mansioni della governante, che è una dipendente di , rientra anche l'attività di controllo della pulizia di camere e delle parti comuni, la gestione del guardaroba e della biancheria, nonché dei decori dell'albergo, è la persona che sovraintende alla struttura, coordinandosi con la direzione … la governante indica alle cameriere le camere da fare a seconda della situazione dei piani (stanze occupate, da occupare, ecc.), sulla base di questo la governante dice alle cameriere dove svolgere il loro lavoro;
Sulla base di queste chiare e concordanti deposizioni, ritiene la Corte che il potere direttivo sia sempre rimasto in capo alla committente la quale lo esercitava tramite la governante alla quale spettavano anche compiti di controllo e disciplinari (sia pure limitati a richiami verbali).
La sentenza appellata merita quindi di essere confermata laddove conclude che:
“All'esito della espletata istruttoria orale e documentale, si ritiene che sussistano, nel caso in esame (relativo ad un appalto endoaziendale e labour intensive), plurimi indici sintomatici di una fattispecie di appalto illecito/interposizione fittizia di manodopera, avendo la committente utilizzato il personale formalmente dipendente da altri dirigendolo e controllandolo nell'esecuzione della prestazione, demandando al formale datore di lavoro l'assicurazione della continuità della prestazione e la mera gestione del profilo amministrativo del rapporto di lavoro, in difetto di una autonoma ed effettiva organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”. Infondato è anche il secondo motivo d'appello incidentale.
E' pacifico, infatti, che la società applicasse ai propri dipendenti il CCNL Turismo CP_1
e secondo tale contratto è stata inquadrata sempre la quando lavorava Pt_1 direttamente per ed anche in occasione dei primi appalti. CP_1
Il diritto ad essere così inquadrata deriva quindi dalla affermata sussistenza di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente – utilizzatrice.
Sotto questo aspetto sono infondati i due argomenti esposti nell'appello incidentale:
Infondato è il richiamo all'art. 97 del CCNL del settore turismo che, nel disciplinare gli appalti da parte dei soggetti aderenti, prevede che i committenti debbano pretendere l'applicazione da parte degli appaltatori della disciplina del CCNL stesso solo con riferimento a quei lavoratori che al momento dell'esternalizzazione erano già dipendenti della committente con contratto a tempo indeterminato. Nel nostro caso, come detto, non si discute di contratto da applicarsi da parte degli appaltatori posto che il rapporto di lavoro si intende costituito direttamente con la committente.
Infondata è anche la questione relativa all'art. 2070 c.c.. Nel caso in esame non si discute, infatti, circa la scelta del contratto collettivo da applicare essendo pacifico che questa scelta (ossia il datore di lavoro effettivo) l'ha effettuata proprio in favore CP_1 del CCNL del Turismo.
Non c'è quindi alcun motivo per ritenere applicabile il CCNL UGL Unicoop e la sentenza appellata merita di essere confermata anche se la motivazione sul punto è sicuramente scarna.
L'appello incidentale è, dunque, infondato e deve essere esaminato l'appello principale.
In particolare, accertato che il rapporto di lavoro impugnato dalla deve essere Pt_1 imputato a quale datore di lavoro effettivo, si deve valutare se tale rapporto CP_1 possa ritenersi legittimamente stipulato a tempo determinato.
Il Tribunale di Firenze si è orientato in senso positivo. Richiama, a tal fine, l'art.29 D.Lgs
276/2003, secondo il quale alle ipotesi di appalto illegittimo si applica la previsione dell'art. 27 comma 2 del medesimo testo. Il 27 comma 2 stabilisce (per la somministrazione) che “Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. L'art. 27 ciato, però, è stato abrogato dal D.Lgs 81 del 2015 e non può applicarsi al caso in esame perché nel 2015 la avorava direttamente alle dipendenze di (fino Pt_1 CP_1 al 2017) e quindi non si pone, per quel periodo, un problema di appalto illegittimo.
L'art. 38 del D.Lgs 81 del 2015 riporta la medesima norma ma solo con riferimento alla somministrazione irregolare.
In seguito, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 80-bis, comma 1) che "Il secondo periodo del comma
3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento".
La Corte di Cassazione (sentenza n.32412 del 2023) ha chiarito che questa ultima norma (ossia quella di interpretazione autentica) si applica anche al caso di appalto illegittimo: Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica - dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro - di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. - anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs.
n. 81 del 2015.
Nella motivazione della sentenza si legge che: 15. In base a tale ricostruzione sistematica, perdurando nell'ordinamento un principio generale di divieto di utilizzare indirettamente le prestazioni lavorative, salvo le ipotesi legislativamente previste e disciplinate, il rinvio contenuto nell'art. 29 d.lgs. n.
276/2003 deve ora intendersi operante per la parte sostanziale al Capo IV del d.lgs. n.
81/2015.
Con la successiva ordinanza n. 21204 del 2024, sia pure occupandosi della questione relativa all'efficacia di una polizza assicurativa privata stipulata dal datore di lavoro effettivo contro gli infortuni dei propri dipendenti la Cassazione ha confermato la stessa soluzione: L'ordinamento (artt.29 e 27 d.lgs. 276/2003) considera il lavoratore illecitamente somministrato (o utilizzato in un appalto illecito di manodopera) alle dipendenze del datore di lavoro effettivo. Il contratto di lavoro, che rimane valido ed efficace, è imputato dalla legge in capo all'utilizzatore fin dal momento in cui abbia avuto inizio l'
“effettiva utilizzazione”.
Gli artt. 29 e 27 del d.lgs. 276/2003 (ma la stessa disciplina, desumibile dall'art. 1180
c.c., vale oggi anche ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 81/2015) recitano infatti che nelle ipotesi di appalto o di somministrazione illecita “tutti i pagamenti effettuati” dal datore di lavoro apparente “ a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto, che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”; e “tutti gli atti compiuti” dal datore di lavoro apparente “per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale ha avuto luogo” il rapporto “si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.” Sicchè, come osserva pure la dottrina, quando la disciplina imperativa dipende da una qualità del datore di lavoro è all'utilizzatore – ormai parte del contratto - che bisogna fare riferimento.
Sulla base di questi principi si deve concludere che la norma in questione sia applicabile anche alle ipotesi di appalto illegittimo, oltre che a quelle di somministrazione irregolare.
Nel caso in esame la domanda della riguarda solo il contratto del 2019, ossia Pt_1 quello con la cooperativa IRIS di Milano mentre nessuna domanda è svolta per quanto riguarda i contratti precedenti, sia quelli diretti con che con le altre ditte CP_1 appaltatrici.
Si tratta quindi di valutare se tra “gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto” (norma applicabile anche agli appalti, come si è detto) possa rientrare la costituzione di un rapporto a tempo determinato.
Parte appellante nega tale possibilità in quanto la previsione di legge riguarda, espressamente, solo gli atti unilaterali (dai quali è escluso anche il licenziamento) mentre la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato richiede un contratto.
Orbene, secondo la Corte questa soluzione merita di essere condivisa.
Si deve considerare che, secondo la legge, art. 1 D.Lgs 81 del 2015, “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e per la sua costituzione non richiede la forma scritta essendo ben possibile che esso si instauri di fatto, mediante la mera esecuzione della prestazione lavorativa
(principio della c.d. informalità).
D'altra parte, per la costituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato la legge ha sempre richiesto la forma scritta ad substantiam. Attualmente, l'art. 19 del D. Lgs
81 del 2015 prevede, al comma 4, che: “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto”.
Tale requisito formale, mancando il quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato, è dunque espressione di un principio generale, ossia la necessità della forma scritta per la costituzione di rapporti che costituiscono una eccezione rispetto alla generale durata indeterminata del rapporto di lavoro.
Ne deriva, secondo questa Corte, che se la normalità è rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell'operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto, si accompagna l'instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato.
In altre parole, il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo col datore di lavoro interposto può essere salvato, nella imputazione "ex lege" del contratto all'utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine (in tal senso la Cass. 21837 del 2012 in materia di lavoro interinale).
Si tratta, come osserva la Corte Costituzionale, sentenza n. 58 del 2006, di una
“esigenza di tutela del lavoratore, analoga a quella sottesa alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista per i casi in cui l'apposizione di un termine al contratto di lavoro non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230; art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore si ritrova nella disciplina del “tempo parziale”, ove la clausola di riduzione dell'orario di lavoro non sia stipulata per iscritto (sentenza n. 283 del 2005). Parallelamente, il primo periodo del medesimo secondo comma dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il lavoratore si considera assunto dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
In definitiva, il termine apposto al contratto di lavoro col datore di lavoro apparente può essere salvato, nella sua imputazione "ex lege" all'utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine.
E poiché la legge, come detto, richiede, per la apposizione del termine finale, la forma scritta a pena di inefficacia del termine stesso, sembra alla Corte piuttosto evidente che tale requisito formale non possa essere validamente soddisfatto dal datore di lavoro apparente.
In conclusione, secondo la Corte, nel caso di appalto illegittimo, la costituzione del rapporto viene imputata al datore di lavoro effettivo ma non la regolazione del rapporto stesso con termine finale che resta del tutto priva di effetto essendo sottoscritta dal datore di lavoro apparente e, dunque, tamquam non esset.
Ricostruita in questi termini la questione, risulta evidente che neppure si pone un problema di impugnazione del termine apposto al contratto e di conseguente decadenza.
La sentenza di primo grado non può dunque essere confermata sul punto e l'appello principale merita accoglimento in questi termini.
La appellante ha quindi diritto al ripristino del rapporto di lavoro con CP_1
Quanto alle conseguenze economiche, la tutela da accordarsi alla è quella Pt_1 prevista dall'art. 28 del citato D.Lgs 81 del 2015, secondo il quale: Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
n. 604 del 1966 (vale a dire: numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti). La norma precisa che detta indennità “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, viste le notevoli dimensioni della società appellata (come da visura, oltre 2 milioni di euro di capitale sociale e 400 addetti) e considerato che la a Pt_1 inteso impugnare solo il contratto dal 1.1.2019 al 31.10.2019, la Corte ritiene di fissare a 6 il numero delle mensilità della indennità omnicomprensiva di cui sopra.
In conclusione, l'appello principale della merita di essere accolto nei limiti Pt_1
suddetti. L'appello incidentale deve, invece, essere respinto.
La parziale riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado. Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate per 1/3 tra la e mentre, per i restanti 2/3, le spese vanno Pt_1 CP_1 poste a carico di secondo la norma della soccombenza. Le spese vanno CP_1 compensate interamente nei confronti di che è risultata estranea al rapporto CP_2 controverso e non ha proposto appello incidentale. Ai sensi del DM 147 del 2022, le spese si liquidano per l'intero in € 3.809 per il primo grado, con istruttoria ed € 3.473 per l'appello.
Per il rigetto dell'appello incidentale sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata:
Dichiara che tra Parte_1 Controparte_1 intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.1.2019 ed ordina a tale società di riammettere la nel posto di lavoro. Pt_1
Condanna a pagare alla Controparte_1 Pt_1 una indennità onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da calcolarsi secondo il livello 6 del CCNL Turismo.
Respinge l'appello incidentale di Controparte_1
e conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Dichiara le spese di lite del doppio grado compensate per 1/3 tra la lavoratrice e
[...]
e condanna tale società al pagamento dei Controparte_1 restanti 2/3. Liquida l'intero in € 7.282,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara le spese del doppio grado compensate nei confronti di Controparte_2
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 13 febbraio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi