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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere estensore dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1051/24 RG e promossa con atto di citazione da
– nuova denominazione di – in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata P.IVA_1
all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Ancona RG 1804/22, dall'avv.
Paolo Bonalume, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: . ecavvocati. Em_1 Email_2
-appellante-
Contro
pagina 1 di 14 (in Controparte_1
seguito anche ) in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Marco Caldarelli (c.f. , pec fax n. 0733240100) C.F._1 Email_3
e domiciliata presso la pec indicata e lo studio dell'Avv. Marco Caldarelli in Macerata, via Lorenzoni
10, giusta delega per il primo grado e i gradi successivi (All.ta)
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
670/24 pubblicata dal Tribunale di Ancona il 27.03.24 nel giudizio RG 1804/22 instaurato da
[...]
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e non notificata: Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei
seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
:
[...]
Part
• € 268,27 esclusivamente a titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento
denominato Nota Debito n. 90014131 del 22.10.20, prodotto con la citazione sub doc. 4 e riepilogato
nell'elenco prodotto sub doc. 5 con la citazione, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da
parte dell'Ente, della sorte capitale delle sottostanti fatture analiticamente indicate nel dettaglio
allegato alla Nota Debito:
Part fatture che erano state emesse nei confronti dell'Ente da e da essa cedute a Controparte_4
pagina 2 di 14 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della predetta Nota Debito, posto
che al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano
scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del
richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
Part
• € 2.160 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, portati dalle 2 fatture a tale titolo emesse da n.
90010586/20 di € 600 e n. 90013434/20 di € 1.560, per l'omesso rispetto, da parte dell'Ente, delle
Part fatture analiticamente indicate in ciascuna delle predette 2 fatture cedute a da Controparte_4
corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 54 fatture sottostanti le
[...]
Part predette 2 fatture emesse da , oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla
scadenza del termine di pagamento delle fatture il cui omesso pagamento ha generato il predetto
Importo condannare Controparte_3
al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo
[...] Parte_1
grado e con condanna di Controparte_3
a restituire a le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo
[...] Parte_1
grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa Controparte_3
somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_3
la diversa somma ritenuta dovuta per interessi di mora e
[...]
anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di
compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di
primo grado ex art. 347 c. 3 c.p.c.,
pagina 3 di 14 - In ogni caso accertare l'acquiescenza dell'appellante sulle parti della sentenza di primo grado non
appellate, con effetto sulla regolazione delle spese del grado e - dichiarare inammissibile o rigettare
Part per i motivi dedotti in narrativa tutti i motivi dell'appello parziale proposto da e confermare la
sentenza impugnata. In subordine, nel caso di anche parziale accoglimento dell'appello avversario:
Part
- rigettare le domande di per una o più delle altre ragioni, domande o eccezioni già svolte in
primo grado da , ritenute assorbite dalla sentenza, qui riproposte. Con vittoria di spese, CP_2
compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il grado
di giudizio d'appello
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
di Ancona l' (di seguito ) al Controparte_3 CP_2
fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 3.625,69 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate in un elenco sub doc. 2, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ad € 240,00 ai sensi dell'art. 6 comma
2 D.Lgs 231/02, ad € 267,77 per interessi di mora relativi ad altre forniture pagate in ritardo e ad €
2.160,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02. In subordine, chiedeva la condanna di al CP_2
pagamento di ogni somma che risultasse dovuta, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Assumeva l'istituto di credito di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da parte della società . Controparte_4
Costituitasi in giudizio resisteva alle domande, deducendo l'avvenuto pagamento di quattro CP_2
fatture nei termini previsti e l'omesso pagamento di altre due fatture per errori di emissione, alle quali per tale motivo avevano fatto seguito rispettive note di credito. Aggiungeva che i crediti azionati non
Part sarebbero stati comunque opponibili da ad per quanto previsto dall'art. 70 co. 3 R.D. CP_2
2440/1923 che, richiamando l'art. 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248, prevede che affinché si possa cedere efficacemente un credito verso lo Stato (o altro Ente pubblico) per somministrazioni, forniture pagina 4 di 14 ed appalti è necessario che vi aderisca l'amministrazione interessata, mentre in questo caso non c'era stata alcuna adesione espressa, e dall'art. 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248 da ritenersi applicabile nel senso della non cedibilità anche a prescindere dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923.
Eccepiva, infine, che le domande di pagamento di interessi moratori e anatocistici e di penali, per il tardivo pagamento di fatture , erano già state formulate nel procedimento pendente davanti al CP_4
Tribunale di Ancona r.g. n°4930/2020 e dunque la litispendenza parziale delle domande proposte.
Con sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio 2023 così
veniva statuito:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di parte attrice.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano
in € 5.000,00 oltre spese forfettarie 15% , cpa e iva come per legge.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza per i motivi meglio Pt_1
specificati nel prosieguo.
L' (di seguito ) si è costituita Controparte_3 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in caso di mancato rigetto, le eccezioni e contestazioni già svolte in primo grado.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
con plurimi motivi impugna la sentenza di primo grado limitatamente al mancato Pt_1
riconoscimento giudiziale dell'importo di euro 268,27 a titolo di interessi di mora, oltre agli interessi anatocistici, di cui alla Nota Debito n. 90014131 del 22.10.20, nonché dell'importo di euro 2.160,00 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, per il tardivo pagamento, da parte della di fatture Parte_3
pagina 5 di 14 emesse dalla nei suoi confronti e da questa cedute all'istituto di credito appellante;
viene CP_4
impugnata infine l'errata liquidazione da parte del Giudice di prime cure delle spese di lite.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare va specificata la disciplina prevista dal legislatore per quanto riguarda la cessione dei crediti nell'ipotesi che il debitore ceduto sia un organismo appartenente alla Pubblica Amministrazione.
La normativa di riferimento, derogatoria della disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. del Codice
Civile, principia con l'emanazione della Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, ove si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto
alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Tale
disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di
“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni,
forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta,
secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Va però rilevato come la richiamata disciplina non possa applicarsi nel caso, come quello di specie, in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione dei servizi di telefonia, fattispecie rientrante nel genus della somministrazione per consumo, atteso che, pur trattandosi di contratto di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato affinché se ne serva secondo il bisogno e in cui la richiesta di pagamento avviene allorché l'energia messa a disposizione è già stata utilizzata.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa,
concretizzandosi nel materiale consumo del servizio somministrato, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
pagina 6 di 14 In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di consumo che (all'atto della registrazione contabile) è stata già somministrata al cliente, sicché nella sostanza ogni singola fornitura di servizi al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui questo viene consumato (mediante passaggio e registrazione, per la telefonia, da parte delle centraline telefoniche). In altri termini, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Così ridefinita la prestazione di somministrazione dei servizi di telefonia, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso alla data della cessione. Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni,
con l'adesione della PA ai fini della validità della cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso cfr. Corte di Cassazione sent. n. 268 del 11/01/2006; n. 2209 del 01/02/2007).
Tornando al caso di specie, dallo scrutinio del compendio documentale versato in atti si evince quanto segue:
1) i crediti delle fatture oggetto delle “Note di debito Interessi” venivano cedute dalla società CP_4
alla con plurimi atti di cessione a rogito notarile n. 60582 del 03.08.20, n. 15891 Parte_2
del 02.07.20, n. 28149 del 29.04.20, n. 25801 del 26.04.2020, n. 36782 del 30.06.2020 e n. 70842 del
02.08.2021. (cfr. docc. 10, 15, 16 e 18 fasc. primo grado;
Pt_1
pagina 7 di 14 2) tali crediti traevano origine dal rapporto di fornitura di servizi telefonici eseguito da parte della società alla CP_4 Parte_4
3) ne consegue, pertanto, che devono considerarsi come perfezionati tutti i requisiti previsti ex lege per la piena opponibilità delle cessioni al debitore ceduto . CP_2
Venendo al thema decidendum avente ad oggetto sia la corresponsione degli interessi di mora e anatocistici che il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02 per il tardivo pagamento del saldo delle fatture emesse dalla società a carico della , va rilevato quanto segue. CP_4 CP_2
Sugli interessi di mora e anatocistici per la Nota Debito Interessi (NDI)
A riguardo questa Corte ritiene di dover fare applicazione, condividendolo, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 61 del 3/1/2023 per cui “il saggio di interessi di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a
quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”. Peraltro, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002
in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ciò
premesso, quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Declinando tali principi al caso di specie, preliminarmente, va affrontata l'eccezione della società
avente ad oggetto la circostanza che la abbia azionato in un altro giudizio radicato, in CP_2 Pt_1
pagina 8 di 14 epoca anteriore rispetto al presente, presso il Tribunale di Ancona al n° 4930/2020 r.g., i crediti relativi ad alcune fatture azionate in questa sede, eccezione da ritenersi fondata limitatamente a n. 5 fatture –
nn. 05800013329/2020, Y8M00046059/2020, Y8M00046521/2020, Y8M00049161/2020,
Y8M00049214/2020 - alla luce della documentazione prodotta dal medesimo ente pubblico. In
ossequio al principio del divieto di litispendenza delle domande di cui all'art. 39 cpc, tali fatture quindi dovranno essere espunte dal presente giudizio.
Scendendo al merito, si osserva come la a conforto probatorio della propria domanda, si sia Pt_1
limitata al deposito di un documento denominato “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora”, (vd.
doc. n. 3 fasc. primo grado recante l'elenco delle fatture, con l'indicazione della data di Pt_1
scadenza, del ritardato pagamento e del conteggio degli interessi dovuti, documento che, stante la predisposizione unilaterale e siccome contestato dall'ente pubblico appellato, non può considerarsi ex
se sufficiente per provare la sussistenza del credito.
Tale elenco, quindi, va messo a confronto con la documentazione prodotta dall'ente pubblico appellato afferente agli ordinativi di pagamento, con relative quietanze, delle fatture oggetto della “Nota CP_4
di debito interessi”.
Dall'analisi comparata della documentazione si evince come solo alcune delle fatture presenti CP_4
nell'elenco siano state pagate oltre la scadenza da parte dell' e segnatamente: le nn. CP_2
05800003418/2020, 05800003639/2020, 05800003685/2020, 05800008875/2020, 05800008887/2020,
05800008912/2020, 05800008913/2020, 05800008939/2020, 05800009023/2020, 05800013476/2020,
07800011059/2020, 68307000603/2020, 9000000473/2020, F7X01060147/2020, F7X01559981/2020,
Y8M00047892/2020, Y8M00121792/2020, Y8M00122231/2020, Y8M00122670/2020,
Y8M00122789/2020, Y8M00123247/2020 e Y8M00125056/2020.
Sommando gli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle fatture suindicate, sulla base del conteggio, non contestato, eseguito dalla si ha l'importo complessivo dovuto all'istituto di Pt_1
credito appellante da parte dell' che ammonta ad euro 246,69. Su tale somma saranno dovuti, CP_2
pagina 9 di 14 altresì, gli interessi anatocistici da calcolarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr.
Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, disquisendo in termini generali, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs. 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva
la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Alla luce degli recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (cfr. per tutte sentenza della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 luglio 2024, nella causa C-279/23) “né l'importo poco elevato
del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l'esonero
del debitore dal pagamento dell'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese
di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l'unico responsabile”.
La fattispecie ha quindi natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro
40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore,
purché specificamente provato e non equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito da parte della rispetto a quanto Pt_1
previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs.
231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per il numero di fatture emesse da e tardivamente CP_4
saldate dall' . CP_2
Riprendendo l'elenco riepilogativo depositato dalla (doc. n. 17 memoria ex art. 183 VI Pt_1
comma cpc n. 2 ed espunte le fatture che, da un confronto con le quietanze di pagamento Pt_1
depositate dalla , risultano pagate tempestivamente, la somma di 40 euro dovrà essere CP_2
pagina 10 di 14 moltiplicata per n. 43 fatture per un importo complessivo, da liquidarsi a favore dell'istituto di credito appellante, pari ad euro 1.720,00.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio, che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), dovranno essere compensate nella misura di 3/4 ed il resto posto a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale nel primo grado di giudizio e fasi studio, introduttiva e decisionale nel presente grado di giudizio.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
(P. IVA n. ) avverso la sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona P.IVA_2
in data 20 gennaio 2023, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
a corrispondere alla l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 246,69 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale e all'importo di euro 1.720,00 ex art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231/02;
- compensa tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite e condanna il
[...]
al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
doppio grado nella restante misura di ¼, che liquida nel complessivo importo di € 662,50, di cui 24,50
per esborsi, per il primo grado di giudizio ed euro 517,50, di cui € 36,75 per esborsi, per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 10/7/2025
pagina 11 di 14 Il Presidente
Dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere relatore
Dr Paola De Nisco
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola De Nisco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1051/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANOpresso il difensore avv.
BONALUME PAOLO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CALDARELLI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
LORENZONI 10 62100 MACERATApresso il difensore avv. CALDARELLI MARCO
pagina 12 di 14 CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 13 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Ancona, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Paola De Nisco
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere estensore dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1051/24 RG e promossa con atto di citazione da
– nuova denominazione di – in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata P.IVA_1
all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Ancona RG 1804/22, dall'avv.
Paolo Bonalume, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde: . ecavvocati. Em_1 Email_2
-appellante-
Contro
pagina 1 di 14 (in Controparte_1
seguito anche ) in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Marco Caldarelli (c.f. , pec fax n. 0733240100) C.F._1 Email_3
e domiciliata presso la pec indicata e lo studio dell'Avv. Marco Caldarelli in Macerata, via Lorenzoni
10, giusta delega per il primo grado e i gradi successivi (All.ta)
- Appellato -
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio
2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
670/24 pubblicata dal Tribunale di Ancona il 27.03.24 nel giudizio RG 1804/22 instaurato da
[...]
– nuova denominazione di nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e non notificata: Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei
seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_3
:
[...]
Part
• € 268,27 esclusivamente a titolo di interessi di mora, fatturati da mediante il documento
denominato Nota Debito n. 90014131 del 22.10.20, prodotto con la citazione sub doc. 4 e riepilogato
nell'elenco prodotto sub doc. 5 con la citazione, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da
parte dell'Ente, della sorte capitale delle sottostanti fatture analiticamente indicate nel dettaglio
allegato alla Nota Debito:
Part fatture che erano state emesse nei confronti dell'Ente da e da essa cedute a Controparte_4
pagina 2 di 14 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della predetta Nota Debito, posto
che al momento della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano
scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del
richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
Part
• € 2.160 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, portati dalle 2 fatture a tale titolo emesse da n.
90010586/20 di € 600 e n. 90013434/20 di € 1.560, per l'omesso rispetto, da parte dell'Ente, delle
Part fatture analiticamente indicate in ciascuna delle predette 2 fatture cedute a da Controparte_4
corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 54 fatture sottostanti le
[...]
Part predette 2 fatture emesse da , oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla
scadenza del termine di pagamento delle fatture il cui omesso pagamento ha generato il predetto
Importo condannare Controparte_3
al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo
[...] Parte_1
grado e con condanna di Controparte_3
a restituire a le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo
[...] Parte_1
grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa Controparte_3
somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_3
la diversa somma ritenuta dovuta per interessi di mora e
[...]
anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di
compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di
primo grado ex art. 347 c. 3 c.p.c.,
pagina 3 di 14 - In ogni caso accertare l'acquiescenza dell'appellante sulle parti della sentenza di primo grado non
appellate, con effetto sulla regolazione delle spese del grado e - dichiarare inammissibile o rigettare
Part per i motivi dedotti in narrativa tutti i motivi dell'appello parziale proposto da e confermare la
sentenza impugnata. In subordine, nel caso di anche parziale accoglimento dell'appello avversario:
Part
- rigettare le domande di per una o più delle altre ragioni, domande o eccezioni già svolte in
primo grado da , ritenute assorbite dalla sentenza, qui riproposte. Con vittoria di spese, CP_2
compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, anche per il grado
di giudizio d'appello
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
di Ancona l' (di seguito ) al Controparte_3 CP_2
fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 3.625,69 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate in un elenco sub doc. 2, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ad € 240,00 ai sensi dell'art. 6 comma
2 D.Lgs 231/02, ad € 267,77 per interessi di mora relativi ad altre forniture pagate in ritardo e ad €
2.160,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02. In subordine, chiedeva la condanna di al CP_2
pagamento di ogni somma che risultasse dovuta, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Assumeva l'istituto di credito di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da parte della società . Controparte_4
Costituitasi in giudizio resisteva alle domande, deducendo l'avvenuto pagamento di quattro CP_2
fatture nei termini previsti e l'omesso pagamento di altre due fatture per errori di emissione, alle quali per tale motivo avevano fatto seguito rispettive note di credito. Aggiungeva che i crediti azionati non
Part sarebbero stati comunque opponibili da ad per quanto previsto dall'art. 70 co. 3 R.D. CP_2
2440/1923 che, richiamando l'art. 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248, prevede che affinché si possa cedere efficacemente un credito verso lo Stato (o altro Ente pubblico) per somministrazioni, forniture pagina 4 di 14 ed appalti è necessario che vi aderisca l'amministrazione interessata, mentre in questo caso non c'era stata alcuna adesione espressa, e dall'art. 9 della Legge 20/03/1865 n. 2248 da ritenersi applicabile nel senso della non cedibilità anche a prescindere dagli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923.
Eccepiva, infine, che le domande di pagamento di interessi moratori e anatocistici e di penali, per il tardivo pagamento di fatture , erano già state formulate nel procedimento pendente davanti al CP_4
Tribunale di Ancona r.g. n°4930/2020 e dunque la litispendenza parziale delle domande proposte.
Con sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona in data 20 gennaio 2023 così
veniva statuito:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande di parte attrice.
Condanna, altresì, la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano
in € 5.000,00 oltre spese forfettarie 15% , cpa e iva come per legge.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza per i motivi meglio Pt_1
specificati nel prosieguo.
L' (di seguito ) si è costituita Controparte_3 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in caso di mancato rigetto, le eccezioni e contestazioni già svolte in primo grado.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
con plurimi motivi impugna la sentenza di primo grado limitatamente al mancato Pt_1
riconoscimento giudiziale dell'importo di euro 268,27 a titolo di interessi di mora, oltre agli interessi anatocistici, di cui alla Nota Debito n. 90014131 del 22.10.20, nonché dell'importo di euro 2.160,00 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, per il tardivo pagamento, da parte della di fatture Parte_3
pagina 5 di 14 emesse dalla nei suoi confronti e da questa cedute all'istituto di credito appellante;
viene CP_4
impugnata infine l'errata liquidazione da parte del Giudice di prime cure delle spese di lite.
L'appello è parzialmente fondato.
In via preliminare va specificata la disciplina prevista dal legislatore per quanto riguarda la cessione dei crediti nell'ipotesi che il debitore ceduto sia un organismo appartenente alla Pubblica Amministrazione.
La normativa di riferimento, derogatoria della disciplina prevista dagli artt. 1260 e ss. del Codice
Civile, principia con l'emanazione della Legge n. 2248/1865 sul contenzioso amministrativo, ove si prevede infatti ai sensi dell'articolo 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto
alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Tale
disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di
“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni,
forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta,
secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Va però rilevato come la richiamata disciplina non possa applicarsi nel caso, come quello di specie, in cui il credito ceduto origini da contratto di somministrazione dei servizi di telefonia, fattispecie rientrante nel genus della somministrazione per consumo, atteso che, pur trattandosi di contratto di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato affinché se ne serva secondo il bisogno e in cui la richiesta di pagamento avviene allorché l'energia messa a disposizione è già stata utilizzata.
In questa ottica, va osservato che la somministrazione è traslativa, in quanto la prestazione pattuita viene appresa dal somministrato e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa,
concretizzandosi nel materiale consumo del servizio somministrato, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
pagina 6 di 14 In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura di un quantitativo di consumo che (all'atto della registrazione contabile) è stata già somministrata al cliente, sicché nella sostanza ogni singola fornitura di servizi al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui questo viene consumato (mediante passaggio e registrazione, per la telefonia, da parte delle centraline telefoniche). In altri termini, ogni prestazione della somministrazione viene goduta dal somministrato e dunque si esaurisce nel momento in cui è resa, senza che al riguardo abbia a svolgere una qualche incidenza effettiva la dinamica delle successive prestazioni, con contestuale esigibilità (salva diversa pattuizione) dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Così ridefinita la prestazione di somministrazione dei servizi di telefonia, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso alla data della cessione. Ne consegue che il credito relativo alla prestazione ormai esaurita, e per la quale non siano sorte contestazioni, è suscettibile di essere ceduto dal cessionario secondo lo schema ordinario delineato dalle norme di cui 1260 e ss. c.c. dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di tutela per le pubbliche amministrazioni,
con l'adesione della PA ai fini della validità della cessione, non opera allorquando il contratto, ma ad avviso del Collegio anche la singola prestazione cui è correlato il credito ceduto, è esaurito (in tal senso cfr. Corte di Cassazione sent. n. 268 del 11/01/2006; n. 2209 del 01/02/2007).
Tornando al caso di specie, dallo scrutinio del compendio documentale versato in atti si evince quanto segue:
1) i crediti delle fatture oggetto delle “Note di debito Interessi” venivano cedute dalla società CP_4
alla con plurimi atti di cessione a rogito notarile n. 60582 del 03.08.20, n. 15891 Parte_2
del 02.07.20, n. 28149 del 29.04.20, n. 25801 del 26.04.2020, n. 36782 del 30.06.2020 e n. 70842 del
02.08.2021. (cfr. docc. 10, 15, 16 e 18 fasc. primo grado;
Pt_1
pagina 7 di 14 2) tali crediti traevano origine dal rapporto di fornitura di servizi telefonici eseguito da parte della società alla CP_4 Parte_4
3) ne consegue, pertanto, che devono considerarsi come perfezionati tutti i requisiti previsti ex lege per la piena opponibilità delle cessioni al debitore ceduto . CP_2
Venendo al thema decidendum avente ad oggetto sia la corresponsione degli interessi di mora e anatocistici che il risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs 231/02 per il tardivo pagamento del saldo delle fatture emesse dalla società a carico della , va rilevato quanto segue. CP_4 CP_2
Sugli interessi di mora e anatocistici per la Nota Debito Interessi (NDI)
A riguardo questa Corte ritiene di dover fare applicazione, condividendolo, del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 61 del 3/1/2023 per cui “il saggio di interessi di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a
quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di
salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione”. Peraltro, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002
in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ciò
premesso, quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi
moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato
dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Declinando tali principi al caso di specie, preliminarmente, va affrontata l'eccezione della società
avente ad oggetto la circostanza che la abbia azionato in un altro giudizio radicato, in CP_2 Pt_1
pagina 8 di 14 epoca anteriore rispetto al presente, presso il Tribunale di Ancona al n° 4930/2020 r.g., i crediti relativi ad alcune fatture azionate in questa sede, eccezione da ritenersi fondata limitatamente a n. 5 fatture –
nn. 05800013329/2020, Y8M00046059/2020, Y8M00046521/2020, Y8M00049161/2020,
Y8M00049214/2020 - alla luce della documentazione prodotta dal medesimo ente pubblico. In
ossequio al principio del divieto di litispendenza delle domande di cui all'art. 39 cpc, tali fatture quindi dovranno essere espunte dal presente giudizio.
Scendendo al merito, si osserva come la a conforto probatorio della propria domanda, si sia Pt_1
limitata al deposito di un documento denominato “Dettaglio Nota Debito per Interessi di Mora”, (vd.
doc. n. 3 fasc. primo grado recante l'elenco delle fatture, con l'indicazione della data di Pt_1
scadenza, del ritardato pagamento e del conteggio degli interessi dovuti, documento che, stante la predisposizione unilaterale e siccome contestato dall'ente pubblico appellato, non può considerarsi ex
se sufficiente per provare la sussistenza del credito.
Tale elenco, quindi, va messo a confronto con la documentazione prodotta dall'ente pubblico appellato afferente agli ordinativi di pagamento, con relative quietanze, delle fatture oggetto della “Nota CP_4
di debito interessi”.
Dall'analisi comparata della documentazione si evince come solo alcune delle fatture presenti CP_4
nell'elenco siano state pagate oltre la scadenza da parte dell' e segnatamente: le nn. CP_2
05800003418/2020, 05800003639/2020, 05800003685/2020, 05800008875/2020, 05800008887/2020,
05800008912/2020, 05800008913/2020, 05800008939/2020, 05800009023/2020, 05800013476/2020,
07800011059/2020, 68307000603/2020, 9000000473/2020, F7X01060147/2020, F7X01559981/2020,
Y8M00047892/2020, Y8M00121792/2020, Y8M00122231/2020, Y8M00122670/2020,
Y8M00122789/2020, Y8M00123247/2020 e Y8M00125056/2020.
Sommando gli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle fatture suindicate, sulla base del conteggio, non contestato, eseguito dalla si ha l'importo complessivo dovuto all'istituto di Pt_1
credito appellante da parte dell' che ammonta ad euro 246,69. Su tale somma saranno dovuti, CP_2
pagina 9 di 14 altresì, gli interessi anatocistici da calcolarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr.
Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
Sul risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, disquisendo in termini generali, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs. 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva
la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Alla luce degli recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (cfr. per tutte sentenza della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 luglio 2024, nella causa C-279/23) “né l'importo poco elevato
del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l'esonero
del debitore dal pagamento dell'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese
di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l'unico responsabile”.
La fattispecie ha quindi natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro
40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore,
purché specificamente provato e non equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito da parte della rispetto a quanto Pt_1
previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs.
231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per il numero di fatture emesse da e tardivamente CP_4
saldate dall' . CP_2
Riprendendo l'elenco riepilogativo depositato dalla (doc. n. 17 memoria ex art. 183 VI Pt_1
comma cpc n. 2 ed espunte le fatture che, da un confronto con le quietanze di pagamento Pt_1
depositate dalla , risultano pagate tempestivamente, la somma di 40 euro dovrà essere CP_2
pagina 10 di 14 moltiplicata per n. 43 fatture per un importo complessivo, da liquidarsi a favore dell'istituto di credito appellante, pari ad euro 1.720,00.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio, che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante (disputatum), dovranno essere compensate nella misura di 3/4 ed il resto posto a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale nel primo grado di giudizio e fasi studio, introduttiva e decisionale nel presente grado di giudizio.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
(P. IVA n. ) avverso la sentenza n. 60/2023 emessa e depositata dal Tribunale di Ancona P.IVA_2
in data 20 gennaio 2023, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
a corrispondere alla l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 246,69 a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, oltre agli interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della domanda giudiziale e all'importo di euro 1.720,00 ex art. 6, comma 2 d.lgs. n. 231/02;
- compensa tra le parti nella misura di ¾ le spese di lite e condanna il
[...]
al pagamento in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
doppio grado nella restante misura di ¼, che liquida nel complessivo importo di € 662,50, di cui 24,50
per esborsi, per il primo grado di giudizio ed euro 517,50, di cui € 36,75 per esborsi, per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 10/7/2025
pagina 11 di 14 Il Presidente
Dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere relatore
Dr Paola De Nisco
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola De Nisco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1051/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANOpresso il difensore avv.
BONALUME PAOLO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CALDARELLI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
LORENZONI 10 62100 MACERATApresso il difensore avv. CALDARELLI MARCO
pagina 12 di 14 CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 13 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Ancona, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Paola De Nisco
pagina 14 di 14