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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/11/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
13117 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa TE RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13117 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
IE Marconi n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTI SABRINA
e nata il [...] a [...], residente a [...]Controparte_1
(VR), Via Marconi n. 8/b, rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTI SABRINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti: ricorrono al Tribunale di Verona affinché voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 agosto 2003 in
IN (VR), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Anno 2003, Numero 26, Parte II, Serie
A del Comune di IN (VR), alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, con ogni relativa pertinenza, intestata, quanto alla nuda proprietà, al signor e, quanto all'usufrutto, alla madre di quest'ultimo, signora sita in Parte_1 CP_2
IN (VR), Via Marconi n. 8/b, identificata al Foglio 9, Num. Part. 34, Sub 27, Cat. A/2, resta assegnata alla signora con ogni arredo e corredo, perché vi abiti con i figli Controparte_1 Per_1
e , sino all'autosufficienza economica della prole e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2030. Per_2
Resta inteso che, a decorrere dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le spese per le utenze (luce, gas, acqua, telefono, etc.) e le spese di ordinaria amministrazione relative alla casa familiare saranno suddivise al 50% tra le parti.
Le spese di straordinaria amministrazione dell'immobile rimarranno invece a carico del signor
Pt_1
2) In ragione del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e , il padre avrà Per_1 Per_2 il diritto di vederli e tenerli con sé previo accordo con i medesimi, nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi di ciascuno.
3) Il signor continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e la somma mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 ciascuno), importo a oggi Per_1 Per_2 rivalutato in Euro 1.646,40 (Euro 823,20 ciascuno) in base agli indici ISTAT, da corrispondersi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Controparte_1 alla stessa intestato. Detto assegno sarà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese accessorie relative ai figli di cui al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_3 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
5) Il signor i obbliga a versare a favore della signora sul conto corrente alla stessa Pt_1 CP_1 intestato, l'importo complessivo di Euro 250.000,00, da corrispondere in tre tranches:
Euro 83.400,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
Euro 83.300,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
Euro 83.300,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2030.
6) Le parti concordano nel ritenere che la corresponsione della somma complessiva di Euro
250.000,00 di cui al punto 5) che precede sia da intendersi quale liquidazione una tantum a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970.
7) Le parti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare equa la liquidazione una tantum di cui al punto
5) che precede.
8) Il signor si impegna a prestare la propria garanzia in caso di accensione di un mutuo Pt_1 ipotecario da parte della signora per l'eventuale acquisto di una nuova abitazione, qualora CP_1 tale garanzia sia richiesta dall'istituto di credito erogante e nei limiti e condizioni che verranno definiti di comune accordo.
9) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'una dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, dalla separazione e/o dal divorzio.
10) Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 23/8/2003 e che dall'unione CP_1 erano nati i figli (2/2/2005) e (27/6/2007), maggiorenni ma non Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti hanno dato atto altresì della corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di Pt_1 CP_1 un assegno di divorzio una tantum (euro 250.000,00 da versarsi in tre tranche entro il 31/12/2030 così come meglio delineato in atti), rispetto alla cui equità hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata tramite negoziazione assistita del 30/3/22, trascritta nel registro di matrimonio il 28/4/22).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra presso la quale sono collocati i figli in via prevalente, alla regolamentazione del diritto di CP_1 visita così come indicato dalle parti e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, in quanto congruo, adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli figli.
Va, poi, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.
55/2015.
Né la corresponsione in tre tranche può incidere su tale valutazione, trattandosi di una mera modalità di versamento dell'assegno, che è già pienamente determinato nella sua entità.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 27/01/1975 a ZEVIO (VR) e nata il [...] a [...] Controparte_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 26, parte II, serie A, anno 2003;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
TE RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa TE RE Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13117 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
IE Marconi n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTI SABRINA
e nata il [...] a [...], residente a [...]Controparte_1
(VR), Via Marconi n. 8/b, rappresentata e difesa dall'avv. DE SANTI SABRINA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti: ricorrono al Tribunale di Verona affinché voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 agosto 2003 in
IN (VR), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Anno 2003, Numero 26, Parte II, Serie
A del Comune di IN (VR), alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, con ogni relativa pertinenza, intestata, quanto alla nuda proprietà, al signor e, quanto all'usufrutto, alla madre di quest'ultimo, signora sita in Parte_1 CP_2
IN (VR), Via Marconi n. 8/b, identificata al Foglio 9, Num. Part. 34, Sub 27, Cat. A/2, resta assegnata alla signora con ogni arredo e corredo, perché vi abiti con i figli Controparte_1 Per_1
e , sino all'autosufficienza economica della prole e, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2030. Per_2
Resta inteso che, a decorrere dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le spese per le utenze (luce, gas, acqua, telefono, etc.) e le spese di ordinaria amministrazione relative alla casa familiare saranno suddivise al 50% tra le parti.
Le spese di straordinaria amministrazione dell'immobile rimarranno invece a carico del signor
Pt_1
2) In ragione del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli e , il padre avrà Per_1 Per_2 il diritto di vederli e tenerli con sé previo accordo con i medesimi, nel rispetto degli impegni scolastici e lavorativi di ciascuno.
3) Il signor continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e la somma mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 ciascuno), importo a oggi Per_1 Per_2 rivalutato in Euro 1.646,40 (Euro 823,20 ciascuno) in base agli indici ISTAT, da corrispondersi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Controparte_1 alla stessa intestato. Detto assegno sarà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) Le parti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese accessorie relative ai figli di cui al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_3 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
5) Il signor i obbliga a versare a favore della signora sul conto corrente alla stessa Pt_1 CP_1 intestato, l'importo complessivo di Euro 250.000,00, da corrispondere in tre tranches:
Euro 83.400,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
Euro 83.300,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
Euro 83.300,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2030.
6) Le parti concordano nel ritenere che la corresponsione della somma complessiva di Euro
250.000,00 di cui al punto 5) che precede sia da intendersi quale liquidazione una tantum a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge 898/1970.
7) Le parti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare equa la liquidazione una tantum di cui al punto
5) che precede.
8) Il signor si impegna a prestare la propria garanzia in caso di accensione di un mutuo Pt_1 ipotecario da parte della signora per l'eventuale acquisto di una nuova abitazione, qualora CP_1 tale garanzia sia richiesta dall'istituto di credito erogante e nei limiti e condizioni che verranno definiti di comune accordo.
9) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'una dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio, dalla separazione e/o dal divorzio.
10) Spese di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 23/8/2003 e che dall'unione CP_1 erano nati i figli (2/2/2005) e (27/6/2007), maggiorenni ma non Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del collocamento e mantenimento dei figli.
Le parti hanno dato atto altresì della corresponsione da parte del sig. alla sig.ra di Pt_1 CP_1 un assegno di divorzio una tantum (euro 250.000,00 da versarsi in tre tranche entro il 31/12/2030 così come meglio delineato in atti), rispetto alla cui equità hanno chiesto che il Tribunale si pronunciasse.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata tramite negoziazione assistita del 30/3/22, trascritta nel registro di matrimonio il 28/4/22).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra presso la quale sono collocati i figli in via prevalente, alla regolamentazione del diritto di CP_1 visita così come indicato dalle parti e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, in quanto congruo, adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli figli.
Va, poi, ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.
55/2015.
Né la corresponsione in tre tranche può incidere su tale valutazione, trattandosi di una mera modalità di versamento dell'assegno, che è già pienamente determinato nella sua entità.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 27/01/1975 a ZEVIO (VR) e nata il [...] a [...] Controparte_1
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 26, parte II, serie A, anno 2003;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.
396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
TE RE
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra