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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 60 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 60 /2024 RG Lav. promossa da: 1) CP_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CP_8
9) Controparte_9
10 Controparte_10
11) Controparte_11
12) Controparte_12
13) CP_13
14) CP_14
15) Controparte_15
16) CP_16
17) CP_17
18) CP_18
19) CP_19
20) Controparte_20
21) CP_21
22) Controparte_22
23) CP_23
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il di lei studio sito in Viale del Mercato Nuovo n. 44/F a Vicenza ricorrente contro
Controparte_24 tt.sse FUCCI CHIARA e NICOLETTA MORBIOLI ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_25
[... Vicenza sito in Borgo Scroffa n.
2 - Vicenza
[...] resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 20/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione Premesso che:
- I ricorrenti allegano di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito specificati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docenti e domandano, per le annualità in CP_24
questione, l'accertamento del diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di
500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del all'erogazione della somma di € 500,00 per Controparte_24
ciascuna annualità indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
- il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, più in CP_24
particolare, sollevando le seguenti eccezioni:
1. PRESCRIZIONE per: (2018/19), (2015/16, CP_1 CP_4
2016/17 e 2017/18), (2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), CP_5
(2015/16 e 2017/28), (2018/19), CP_6 CP_14 CP_15
(2018/19), (2017/18 e 2018/19), (2016/17, 2017/18 CP_16 CP_18
e 2018/19), (2016/17 e 2017/18), (2015/16), CP_19 CP_20 CP_21
(2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), 2016/17 e 2017/18) CP_22
e 2016/17); CP_23
2. NON DEBENZA PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA
DIDATTICA ANNUA per: (2022/23) e (2018/19); CP_8 CP_9
3. NON DEBENZA PER AVVENUTA EROGAZIONE DEL CP_26
per: (2022/23) e (2020/21); CP_17 CP_19
- All'udienza del 25.09.2024, parte ricorrente ha precisato che per i ricorrenti CP_17
e la domanda di cui al ricorso non riguardava le annualità oggetto di CP_19
eccezione di non debenza (rispettivamente 2022/23 e 2020/21);
2 - All'udienza della 20.02.2025 parte ricorrente, in conseguenza delle eccezioni di prescrizione sollevate da parte resistente, ha parzialmente rinunciato alla domanda.
Più specificamente, ha rinunciato alla domanda per: (relativamente CP_4
agli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18), relativamente agli aa.ss. 2015/16 e CP_5
2016/17), (relativamente agli aa.ss. 2015/16 e 2017/18), CP_6 CP_18
(relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18), (relativamente all'a.s. CP_20
2015/16), (relativamente agli aa.ss. 2015/16 e 2016/17), CP_21 CP_22
(relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18), (relativamente all'a.s. CP_23
2016/17) e (relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18). CP_19
- Dunque, le domande, alla luce delle precisazioni e delle rinunce effettuate, riguardano i seguenti anni scolastici:
1. NA : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e CP_1
2023/2024 (€ 2.500)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
3 11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Controparte_15
(€ 1.500)
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
4 svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_27
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto,
5 non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- orbene, va anzitutto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_24
riferimento alle posizioni delle ricorrenti e CP_1 [...]
per l'a.s. 2018/2019, nonché della ricorrente CP_15 CP_21
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, in quanto non viene fornita valida
[...]
prova del perfezionamento della notifica delle relative diffide. In proposito si ricorda quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16189:
“L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”. Per tutte e tre le ricorrenti, dunque, il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 11.04.2024, mentre l'incarico per la supplenza relativa all'ultima annualità oggetto di eccezione risale per la al 08.10.2018, per la CP_1
al 07.09.2018 e per la al 07/09/2018. Con riferimento CP_15 CP_21
al protocollo del Registro Ufficiale prodotto dalla ricorrente , relativo alla CP_21
consegna di una diffida in data 15/07/2021, si evidenzia come tale documento non possa considerarsi riferito alla diffida prodotta al doc. 21novies allegato al ricorso introduttivo (citando quest'ultima la pronuncia del Consiglio di Stato del
16/03/2022 e quindi necessariamente successiva) e come tale documento non contenga alcuno specifico riferimento al suo contenuto (non essendo sufficiente la semplice dizione “Interruzione prescrizione ”), risultando, perciò, CP_21
6 assolutamente inidoneo a provare la sussistenza di un valido atto interruttivo del decorso della prescrizione;
- Sul punto, la sentenza della S.C. sopra citata ha infatti precisato che: “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 [che fissa nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico detta finestra temporale,
NDR], procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”;
- Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di prescrizione relativa alle posizioni dei ricorrenti e , in quanto le relative diffide devono CP_5 CP_14 CP_16
considerarsi sufficientemente circostanziate contenendo tutti gli elementi necessari all'individuazione della pretesa fatta valere;
- Parimenti infondata deve considerarsi l'eccezione di prescrizione relativa alla ricorrente , in quanto quest'ultima ha dato valida prova dell'avvenuta CP_18
notifica della diffida, perfezionatasi in data 24/01/2023, con la produzione documentale del 25/10/2024 (doc. 18octie decies);
- Quanto alle eccezioni di non debenza per carenza del requisito della didattica annua per le posizioni delle ricorrenti (per l'a.s. 2022/2023) e CP_8
(per l'a.s. 2018/2019), occorre tenere conto dei principi Controparte_9
di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n.
29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile e prevedibile ex ante;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal
7 legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr.
Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad
8 esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto
“non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e, CP_24
quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- applicando tali considerazioni al caso di specie, rispetto alla posizione della ricorrente , la domanda della docente svolta in relazione Controparte_9
all'a.s. 2018/2019 appare fondata, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui parte ricorrente ha svolto la propria attività un orario di lavoro completo, dal 2.10.2018 al 26.06.2019 sostanzialmente senza soluzione di continuità e, dunque, di fatto, fino al termine delle attività didattiche.
Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- In relazione alla posizione della ricorrente , l'eccezione dev'essere, CP_8
invece, accolta. La docente, infatti, nell'a.s. 2022/2023 ha prestato servizio in forza di 8 contratti a tempo determinato, articolatisi sostanzialmente dal 03.10.2022 al
23.12.2022 presso l'Istituto Sms Aldo Moro di Sovizzo (VIMM83701P) e dal
03.03.2023 al 10.06.2023 presso la Scuola Secondaria di I Grado Cavazzale di
Monticello Conte Otto (VIMM850015) e, quindi, senza una reale continuità didattica;
- Per il resto, il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della
Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav.
233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav.
264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp.
9 Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai CP_24
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che i ricorrenti abbiano lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_24
scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.6), dell'anno scolastico (termine al 31.8) o, quantomeno, fino al termine delle lezioni. Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di
Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario
è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
10 - Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che i ricorrenti hanno tutti dato prova di essere ancora inseriti nel sistema scolastico, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione per la totalità dei ricorrenti. Più specificamente risultano in servizio come docenti a tempo determinato (come risulta dai contratti o, comunque, dal bollettino nomine a tempo determinato a.s. 2024/2025 - docenti scuola secondaria di I e II grado dell'
[...]
, depositati dal ricorrente in data 25.10.2024) i Controparte_28
ricorrenti, , , , e;
CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
per i ricorrenti , e può dirsi provata CP_1 CP_2 CP_9
quantomeno la loro permanenza nelle Graduatorie Provinciali, in quanto risultano destinatari di nomina per l'anno in corso nel bollettino sopra richiamato, pur senza un'indicazione circa la durata dell'incarico stesso (le loro nomine nel bollettino vengono, infatti, individuate quali “spezzoni”); deve, inoltre, ritenersi provata la permanenza nel sistema scolastico anche del ricorrente il quale, CP_10
come da doc. 10decies depositato dal ricorrente in data 25.10.2025 e non contestato da parte resistente, risulta tutt'ora iscritto alle Graduatorie Provinciali (GPS); risultano, in ultimo, docenti transitati in ruolo i ricorrenti CP_11
, , , , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
- Nella medesima pronuncia n. 29961/2023 la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della
Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla
Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia
11 consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato a costituire in favore dei CP_24
ricorrenti che non ne siano già in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme come di seguito specificate. Quanto invece ai ricorrenti che siano già in possesso della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, il deve essere condannato CP_24
all'accredito su quest'ultima delle somme come di seguito precisate. Il tutto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c. 3 c.p.c.. Di tali importi le parti ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta o dalla data di accredito delle somme su quest'ultima:
1. : 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 CP_1
(€ 2.000)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
12 8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.000) Controparte_15
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2019/2020 (€ 500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
- Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
13 - condanna il resistente a costituire in favore dei ricorrenti che non ne siano CP_24 in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta delle somme come di seguito precisate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna il all'accredito, per i ricorrenti che ne siano già in possesso, CP_24 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 delle somme come di seguito precisate, con riferimento agli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
1. : 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 CP_1
(€ 2.000)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
14 10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.000) Controparte_15
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2019/2020 (€ 500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 10.859,00, di cui € 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Vicenza, 20/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 60 /2024 RG Lav. promossa da: 1) CP_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
4) Controparte_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CP_8
9) Controparte_9
10 Controparte_10
11) Controparte_11
12) Controparte_12
13) CP_13
14) CP_14
15) Controparte_15
16) CP_16
17) CP_17
18) CP_18
19) CP_19
20) Controparte_20
21) CP_21
22) Controparte_22
23) CP_23
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il di lei studio sito in Viale del Mercato Nuovo n. 44/F a Vicenza ricorrente contro
Controparte_24 tt.sse FUCCI CHIARA e NICOLETTA MORBIOLI ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_25
[... Vicenza sito in Borgo Scroffa n.
2 - Vicenza
[...] resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 20/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi.
Motivazione Premesso che:
- I ricorrenti allegano di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito specificati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docenti e domandano, per le annualità in CP_24
questione, l'accertamento del diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di
500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del all'erogazione della somma di € 500,00 per Controparte_24
ciascuna annualità indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.;
- il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, più in CP_24
particolare, sollevando le seguenti eccezioni:
1. PRESCRIZIONE per: (2018/19), (2015/16, CP_1 CP_4
2016/17 e 2017/18), (2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), CP_5
(2015/16 e 2017/28), (2018/19), CP_6 CP_14 CP_15
(2018/19), (2017/18 e 2018/19), (2016/17, 2017/18 CP_16 CP_18
e 2018/19), (2016/17 e 2017/18), (2015/16), CP_19 CP_20 CP_21
(2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19), 2016/17 e 2017/18) CP_22
e 2016/17); CP_23
2. NON DEBENZA PER MANCANZA DEL REQUISITO DELLA
DIDATTICA ANNUA per: (2022/23) e (2018/19); CP_8 CP_9
3. NON DEBENZA PER AVVENUTA EROGAZIONE DEL CP_26
per: (2022/23) e (2020/21); CP_17 CP_19
- All'udienza del 25.09.2024, parte ricorrente ha precisato che per i ricorrenti CP_17
e la domanda di cui al ricorso non riguardava le annualità oggetto di CP_19
eccezione di non debenza (rispettivamente 2022/23 e 2020/21);
2 - All'udienza della 20.02.2025 parte ricorrente, in conseguenza delle eccezioni di prescrizione sollevate da parte resistente, ha parzialmente rinunciato alla domanda.
Più specificamente, ha rinunciato alla domanda per: (relativamente CP_4
agli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18), relativamente agli aa.ss. 2015/16 e CP_5
2016/17), (relativamente agli aa.ss. 2015/16 e 2017/18), CP_6 CP_18
(relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18), (relativamente all'a.s. CP_20
2015/16), (relativamente agli aa.ss. 2015/16 e 2016/17), CP_21 CP_22
(relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18), (relativamente all'a.s. CP_23
2016/17) e (relativamente agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18). CP_19
- Dunque, le domande, alla luce delle precisazioni e delle rinunce effettuate, riguardano i seguenti anni scolastici:
1. NA : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e CP_1
2023/2024 (€ 2.500)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
3 11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Controparte_15
(€ 1.500)
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
4 svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_27
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto,
5 non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- orbene, va anzitutto accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_24
riferimento alle posizioni delle ricorrenti e CP_1 [...]
per l'a.s. 2018/2019, nonché della ricorrente CP_15 CP_21
per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, in quanto non viene fornita valida
[...]
prova del perfezionamento della notifica delle relative diffide. In proposito si ricorda quanto affermato da Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16189:
“L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file
"datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.”. Per tutte e tre le ricorrenti, dunque, il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 11.04.2024, mentre l'incarico per la supplenza relativa all'ultima annualità oggetto di eccezione risale per la al 08.10.2018, per la CP_1
al 07.09.2018 e per la al 07/09/2018. Con riferimento CP_15 CP_21
al protocollo del Registro Ufficiale prodotto dalla ricorrente , relativo alla CP_21
consegna di una diffida in data 15/07/2021, si evidenzia come tale documento non possa considerarsi riferito alla diffida prodotta al doc. 21novies allegato al ricorso introduttivo (citando quest'ultima la pronuncia del Consiglio di Stato del
16/03/2022 e quindi necessariamente successiva) e come tale documento non contenga alcuno specifico riferimento al suo contenuto (non essendo sufficiente la semplice dizione “Interruzione prescrizione ”), risultando, perciò, CP_21
6 assolutamente inidoneo a provare la sussistenza di un valido atto interruttivo del decorso della prescrizione;
- Sul punto, la sentenza della S.C. sopra citata ha infatti precisato che: “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 [che fissa nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 ottobre di ciascun anno scolastico detta finestra temporale,
NDR], procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”;
- Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di prescrizione relativa alle posizioni dei ricorrenti e , in quanto le relative diffide devono CP_5 CP_14 CP_16
considerarsi sufficientemente circostanziate contenendo tutti gli elementi necessari all'individuazione della pretesa fatta valere;
- Parimenti infondata deve considerarsi l'eccezione di prescrizione relativa alla ricorrente , in quanto quest'ultima ha dato valida prova dell'avvenuta CP_18
notifica della diffida, perfezionatasi in data 24/01/2023, con la produzione documentale del 25/10/2024 (doc. 18octie decies);
- Quanto alle eccezioni di non debenza per carenza del requisito della didattica annua per le posizioni delle ricorrenti (per l'a.s. 2022/2023) e CP_8
(per l'a.s. 2018/2019), occorre tenere conto dei principi Controparte_9
di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n.
29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile e prevedibile ex ante;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal
7 legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr.
Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad
8 esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto
“non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e, CP_24
quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- applicando tali considerazioni al caso di specie, rispetto alla posizione della ricorrente , la domanda della docente svolta in relazione Controparte_9
all'a.s. 2018/2019 appare fondata, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui parte ricorrente ha svolto la propria attività un orario di lavoro completo, dal 2.10.2018 al 26.06.2019 sostanzialmente senza soluzione di continuità e, dunque, di fatto, fino al termine delle attività didattiche.
Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto crearsi attraverso l'inziale conferimento di un incarico annuale;
- In relazione alla posizione della ricorrente , l'eccezione dev'essere, CP_8
invece, accolta. La docente, infatti, nell'a.s. 2022/2023 ha prestato servizio in forza di 8 contratti a tempo determinato, articolatisi sostanzialmente dal 03.10.2022 al
23.12.2022 presso l'Istituto Sms Aldo Moro di Sovizzo (VIMM83701P) e dal
03.03.2023 al 10.06.2023 presso la Scuola Secondaria di I Grado Cavazzale di
Monticello Conte Otto (VIMM850015) e, quindi, senza una reale continuità didattica;
- Per il resto, il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della
Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav.
233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav.
264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n.
29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp.
9 Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai CP_24
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta provato, infatti, che i ricorrenti abbiano lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni CP_24
scolastici citati, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.6), dell'anno scolastico (termine al 31.8) o, quantomeno, fino al termine delle lezioni. Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di
Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario
è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
10 - Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che i ricorrenti hanno tutti dato prova di essere ancora inseriti nel sistema scolastico, circostanza dalla quale può ricavarsi la permanenza delle esigenze di formazione per la totalità dei ricorrenti. Più specificamente risultano in servizio come docenti a tempo determinato (come risulta dai contratti o, comunque, dal bollettino nomine a tempo determinato a.s. 2024/2025 - docenti scuola secondaria di I e II grado dell'
[...]
, depositati dal ricorrente in data 25.10.2024) i Controparte_28
ricorrenti, , , , e;
CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
per i ricorrenti , e può dirsi provata CP_1 CP_2 CP_9
quantomeno la loro permanenza nelle Graduatorie Provinciali, in quanto risultano destinatari di nomina per l'anno in corso nel bollettino sopra richiamato, pur senza un'indicazione circa la durata dell'incarico stesso (le loro nomine nel bollettino vengono, infatti, individuate quali “spezzoni”); deve, inoltre, ritenersi provata la permanenza nel sistema scolastico anche del ricorrente il quale, CP_10
come da doc. 10decies depositato dal ricorrente in data 25.10.2025 e non contestato da parte resistente, risulta tutt'ora iscritto alle Graduatorie Provinciali (GPS); risultano, in ultimo, docenti transitati in ruolo i ricorrenti CP_11
, , , , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
- Nella medesima pronuncia n. 29961/2023 la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della
Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla
Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia
11 consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- Il convenuto deve pertanto essere condannato a costituire in favore dei CP_24
ricorrenti che non ne siano già in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme come di seguito specificate. Quanto invece ai ricorrenti che siano già in possesso della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, il deve essere condannato CP_24
all'accredito su quest'ultima delle somme come di seguito precisate. Il tutto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c. 3 c.p.c.. Di tali importi le parti ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta o dalla data di accredito delle somme su quest'ultima:
1. : 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 CP_1
(€ 2.000)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
12 8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.000) Controparte_15
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2019/2020 (€ 500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
- Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
13 - condanna il resistente a costituire in favore dei ricorrenti che non ne siano CP_24 in possesso, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta delle somme come di seguito precisate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna il all'accredito, per i ricorrenti che ne siano già in possesso, CP_24 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 delle somme come di seguito precisate, con riferimento agli anni scolastici indicati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
1. : 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 CP_1
(€ 2.000)
2. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_2
2023/02024 (€ 2.000)
3. AL FI ZA: 2022/2023 e 2023/2024 (€ 1.000)
4. AL NT MM: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
5. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.500)
6. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_6
2023/2024 (€ 2.500)
7. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (€ Controparte_7
1.500)
8. : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e CP_8
2023/2024 (€ 2.500)
9. IL RI: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 (€ 3.000)
14 10. : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_10
2023/2024 (€ 2.000)
11. : 2018/2019 e 2019/2020 (€ 1.000) Controparte_11
12. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.500) Controparte_12
13. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_13
2022/2023 (€ 2.500)
14. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_14
2022/2023 (€ 2.500)
15. : 2019/2020, 2020/2021 (€ 1.000) Controparte_15
16. AL SO IA: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 (€ 2.500)
17. DU RI: 2020/2021, 2021/2022 (€ 1.000)
18. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, CP_18
2022/2023 (€ 2.500)
19. : 2018/2019, 2019/2020 (€ 1.000) Email_1
20. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_20
2022/2023 (€ 2.000)
21. FIASTRA TANIA: 2019/2020 (€ 500)
22. : 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_22
2022/2023 (€ 2.500)
23. : 2018/2019 (€ 500) CP_23
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 10.859,00, di cui € 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Vicenza, 20/02/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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