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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RA EL
contro
( , con l'avv. Rosanna Letizia Grillo. Controparte_1 P.IVA_1
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con “Ricorso in riassunzione per fissazione di udienza di prosecuzione” depositato il 14 maggio
2024, il sig. a inteso riassumere dinanzi al Tribunale un giudizio (risarcitorio da insidia Parte_1 stradale) precedentemente promosso dinanzi al Giudice di pace di , il quale, con ordinanza CP_1 del 13 marzo 2024, si è dichiarato incompetente ratione valoris, indicato il Tribunale di Catania come competente, dato termine di giorni 90 per la riassunzione.
Designato (il 16 maggio 2024) l'odierno decidente come g. i., con successivo decreto del 4 giugno
2024 (dep. il 9 giugno 2024) è stata fissata fissa l'udienza del 13 dicembre 2024, per la comparizione delle parti. Ciò sul presupposto che nonostante l'errata utilizzazione del modello del ricorso per operare la riassunzione, in luogo del corretto modello della comparsa ex art. 125 disp. att. cit., siffatto modus procedendi risulta comunque idoneo a far proseguire il rapporto processuale dinanzi al
Tribunale (nella motivazione del provvedimento si rileva sul punto che: “… ancorché il detto ricorso sia pure errato nel richiamo all'istituto dell'interruzione per morte della parte o del suo procuratore, dalla sua complessiva lettura si riesce comunque, infine, a dedurre che la difesa del sig. Parte_1 da un canto, non abbia inteso dolersi con il Tribunale della pronunzia di incompetenza, e che, d'altro canto, la detta difesa abbia meramente inteso proseguire il giudizio dinanzi al Tribunale quale giudice indicato competente dal Giudice di pace precedentemente adìto).
Indi, la difesa del sig. ha notificato – in data 24 giugno 2024 – gli atti introduttivi (il Parte_1 ricorso e il decreto) al Comune, il quale si è costituito resistendo esclusivamente nel merito.
Con ordinanza del 13 dicembre 2024, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa “avuto riguardo, da un canto, alla data di notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza al e, d'altro canto, al termine assegnato dal Giudice di Pace con l'ordinanza di CP_1 incompetenza”.
All'udienza del 2 dicembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la difesa di parte attrice insistendo per la trattazione della domanda nel merito per le ragioni già illustrate con precedente memoria autorizzata, rivolta – in sintesi – a far leva sulla mancata eccezione di estinzione del
CP_1
***
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto vanno qui anzitutto richiamati i princìpi di diritto già esposti nel citato provvedimento del 4 giugno 2024:
- l'art. 303 c. p. c. prevede che: “se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo./ In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”;
- anche dal riferimento, operato nel primo comma dell'art. 303 cit., alle disposizioni che lo precedono
è palese che il ricorso ex art. 303 cit. è un atto che serve per riassumere un processo interrotto per morte della parte o del suo procuratore;
- nel caso di pronunzia di incompetenza, soccorrono piuttosto o l'art. 42 (sul regolamento di competenza, da esperirsi, dinanzi alla S. C., anche in caso di doglianza sulla violazione dei tempi di cui all'art. 38 c. p. c. - Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, n.3989) o l'art. 50 c. p. c., in combinato disposto con l'art. 125, co. 1, disp. att. c. p. c., a mente del quale “Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:
1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163 -bis del codice;
5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo”; - con riferimento all'ipotesi di “errore della parte nella scelta del modello formale di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice ” – ma con affermazione di principio che può essere pianamente estesa a quella di riassunzione ai fini della prosecuzione del rapporto processuale dinanzi ad un nuovo giudice, indicato dal precedente come competente a decidere (ciò in quanto anche in questa seconda ipotesi “Non vi è alcuna modifica delle difese, alcuna possibilità di ampliamento del contraddittorio, alcun cambiamento della posizione processuale delle parti”) – la S. C. ha affermato che l'errore non rileva ex se quale motivo di nullità, ma comporta soltanto “una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art.
125 disp. att. c.p.c.” (Cass. 16166/2021);
Alla enunciazione di tali princìpi va soggiunto quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza. In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite risarcitoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo.
Sul punto va anzitutto osservato che il mancato sollevamento dell'eccezione di estinzione da parte del convenuto non assume rilievo, l'art. 307, u. c., cit. prevedendo espressamente che CP_1
“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Per completezza di motivazione sul punto, va qui giusto ulteriormente osservato che l'attuale formulazione dell'art. 307, u. c., cit., si deve alla novella operata dall'art. 46, comma 15, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente prevedeva che “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
Ma, come può agevolmente osservarsi, esso non si applica al presente giudizio, il quale è stato instaurato dinanzi al Giudice di Pace molto dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del
2009.
Per ulteriore completezza di motivazione fa infine osservato quanto segue.
Come già ampiamente esposto, secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità la proposizione di un ricorso per la riassunzione di un giudizio dinanzi al giudice indicato come competente da un precedente giudice in luogo della notifica della comparsa ex art. 125 disp. att. c. p. c. non rileva ex se quale motivo di nullità, ma comporta soltanto “una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.”
(Cass. 16166/2021).
Il ricorso può rivelarsi – a lume della citata decisione – utile a raggiungere lo scopo cui è preordinata la comparsa di cui all'art. 125 cit.. Tuttavia, a differenza del ricorso, il quale viene direttamente depositato presso la Cancelleria del giudice adito, la comparsa di cui all'art. 125 cit. viene previamente notificata all'avversario ed è questo il momento in cui il riassumente interrompe il decorso del termine perentorio assegnato per la riassunzione.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione assegnato dal Giudice di pace
è scaduto il 12 giugno 2024 (l'ordinanza del Giudice di pace essendo stata comunicata alla parte, per sua stessa ammissione, il 14 marzo 2024).
Il ricorso erratamente rivolto alla riassunzione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al soltanto in data 24 giugno 2024. CP_1
Nelle note illustrative, la difesa del sig. ha sul punto così argomentato: “Per ciò che Parte_1 concerne, invece, la data di notificazione del Ricorso in Riassunzione e del Decreto di fissazione udienza al , eseguita oltre i 10 giorni previsti ex lege, si significa che, se è pur Controparte_1 vero che la notifica debba avvenire entro il detto termine, è altresì incontestato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale termine è da considerarsi ordinatorio e non perentorio”.
Tale assunto è errato.
Che il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente sia perentorio e non ordinatorio si ricava immediatamente dalla lettura del più sopra citato art. 307 c. p.
c. (inoltre sulla perentorietà del termine vedasi pacificamente Cassazione civile sez. II, 23/06/2023,
n.18019, con la giurisprudenza precedente quivi cit.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell'avvenuta estinzione.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ), nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RA EL
contro
( , con l'avv. Rosanna Letizia Grillo. Controparte_1 P.IVA_1
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
Con “Ricorso in riassunzione per fissazione di udienza di prosecuzione” depositato il 14 maggio
2024, il sig. a inteso riassumere dinanzi al Tribunale un giudizio (risarcitorio da insidia Parte_1 stradale) precedentemente promosso dinanzi al Giudice di pace di , il quale, con ordinanza CP_1 del 13 marzo 2024, si è dichiarato incompetente ratione valoris, indicato il Tribunale di Catania come competente, dato termine di giorni 90 per la riassunzione.
Designato (il 16 maggio 2024) l'odierno decidente come g. i., con successivo decreto del 4 giugno
2024 (dep. il 9 giugno 2024) è stata fissata fissa l'udienza del 13 dicembre 2024, per la comparizione delle parti. Ciò sul presupposto che nonostante l'errata utilizzazione del modello del ricorso per operare la riassunzione, in luogo del corretto modello della comparsa ex art. 125 disp. att. cit., siffatto modus procedendi risulta comunque idoneo a far proseguire il rapporto processuale dinanzi al
Tribunale (nella motivazione del provvedimento si rileva sul punto che: “… ancorché il detto ricorso sia pure errato nel richiamo all'istituto dell'interruzione per morte della parte o del suo procuratore, dalla sua complessiva lettura si riesce comunque, infine, a dedurre che la difesa del sig. Parte_1 da un canto, non abbia inteso dolersi con il Tribunale della pronunzia di incompetenza, e che, d'altro canto, la detta difesa abbia meramente inteso proseguire il giudizio dinanzi al Tribunale quale giudice indicato competente dal Giudice di pace precedentemente adìto).
Indi, la difesa del sig. ha notificato – in data 24 giugno 2024 – gli atti introduttivi (il Parte_1 ricorso e il decreto) al Comune, il quale si è costituito resistendo esclusivamente nel merito.
Con ordinanza del 13 dicembre 2024, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa “avuto riguardo, da un canto, alla data di notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza al e, d'altro canto, al termine assegnato dal Giudice di Pace con l'ordinanza di CP_1 incompetenza”.
All'udienza del 2 dicembre 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la difesa di parte attrice insistendo per la trattazione della domanda nel merito per le ragioni già illustrate con precedente memoria autorizzata, rivolta – in sintesi – a far leva sulla mancata eccezione di estinzione del
CP_1
***
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto vanno qui anzitutto richiamati i princìpi di diritto già esposti nel citato provvedimento del 4 giugno 2024:
- l'art. 303 c. p. c. prevede che: “se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo./ In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”;
- anche dal riferimento, operato nel primo comma dell'art. 303 cit., alle disposizioni che lo precedono
è palese che il ricorso ex art. 303 cit. è un atto che serve per riassumere un processo interrotto per morte della parte o del suo procuratore;
- nel caso di pronunzia di incompetenza, soccorrono piuttosto o l'art. 42 (sul regolamento di competenza, da esperirsi, dinanzi alla S. C., anche in caso di doglianza sulla violazione dei tempi di cui all'art. 38 c. p. c. - Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, n.3989) o l'art. 50 c. p. c., in combinato disposto con l'art. 125, co. 1, disp. att. c. p. c., a mente del quale “Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:
1. l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
2. il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
3. il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
4. l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163 -bis del codice;
5. l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;
6. l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo”; - con riferimento all'ipotesi di “errore della parte nella scelta del modello formale di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice ” – ma con affermazione di principio che può essere pianamente estesa a quella di riassunzione ai fini della prosecuzione del rapporto processuale dinanzi ad un nuovo giudice, indicato dal precedente come competente a decidere (ciò in quanto anche in questa seconda ipotesi “Non vi è alcuna modifica delle difese, alcuna possibilità di ampliamento del contraddittorio, alcun cambiamento della posizione processuale delle parti”) – la S. C. ha affermato che l'errore non rileva ex se quale motivo di nullità, ma comporta soltanto “una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art.
125 disp. att. c.p.c.” (Cass. 16166/2021);
Alla enunciazione di tali princìpi va soggiunto quanto segue.
Secondo il terzo comma dell'art. 307 c. p. c., “… il processo si estingue … qualora le parti alle quali spetta di … proseguire, riassumere … il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
L'ultimo comma prevede inoltre che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Il successivo art. 308 c. p. c. prevede inoltre che: “L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata
a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto./ Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie”.
Tutte le citate disposizioni sono state inserite nel codice di rito allorquando tutte le cause dinanzi al
Tribunale erano collegiali.
Dal momento in cui è stato creato il giudice unico di Tribunale ed è stata prevista la cd. riserva di collegialità soltanto per talune cause – tra le quali non rientra la divisione – si è posto un problema di coordinamento.
In particolare, si è detto, tutta la citata disciplina deve oggi essere coordinata con gli artt. 50-bis ss., norme che, appunto, hanno dato attuazione alla generale riforma realizzata dal d.lgs. n. 270/1999 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
Il problema dibattuto tra gli studiosi attiene alla forma ed al regime di impugnazione della pronuncia dichiarativa dell'estinzione emessa dal giudice monocratico.
Sul punto la dottrina appare divisa: secondo alcuni il provvedimento in questione deve assumere la forma dell'ordinanza, mentre per altri la pronuncia dichiarativa dell'estinzione resa dal giudice monocratico deve sempre consistere in una sentenza. In giurisprudenza è invece ormai consolidato l'orientamento per il quale il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice monocratico ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cass. n. 1155/2013), rimedio che trova applicazione anche nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione (Cass. SS.UU., n.
22848/2013).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra esposto in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Va dichiarata, con sentenza in ragione della devoluzione dell'odierna lite risarcitoria al Tribunale in composizione monocratica, l'estinzione del processo.
Sul punto va anzitutto osservato che il mancato sollevamento dell'eccezione di estinzione da parte del convenuto non assume rilievo, l'art. 307, u. c., cit. prevedendo espressamente che CP_1
“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Per completezza di motivazione sul punto, va qui giusto ulteriormente osservato che l'attuale formulazione dell'art. 307, u. c., cit., si deve alla novella operata dall'art. 46, comma 15, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente prevedeva che “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
Ma, come può agevolmente osservarsi, esso non si applica al presente giudizio, il quale è stato instaurato dinanzi al Giudice di Pace molto dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma del
2009.
Per ulteriore completezza di motivazione fa infine osservato quanto segue.
Come già ampiamente esposto, secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità la proposizione di un ricorso per la riassunzione di un giudizio dinanzi al giudice indicato come competente da un precedente giudice in luogo della notifica della comparsa ex art. 125 disp. att. c. p. c. non rileva ex se quale motivo di nullità, ma comporta soltanto “una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.”
(Cass. 16166/2021).
Il ricorso può rivelarsi – a lume della citata decisione – utile a raggiungere lo scopo cui è preordinata la comparsa di cui all'art. 125 cit.. Tuttavia, a differenza del ricorso, il quale viene direttamente depositato presso la Cancelleria del giudice adito, la comparsa di cui all'art. 125 cit. viene previamente notificata all'avversario ed è questo il momento in cui il riassumente interrompe il decorso del termine perentorio assegnato per la riassunzione.
Nel caso di specie il termine perentorio di 90 giorni per la riassunzione assegnato dal Giudice di pace
è scaduto il 12 giugno 2024 (l'ordinanza del Giudice di pace essendo stata comunicata alla parte, per sua stessa ammissione, il 14 marzo 2024).
Il ricorso erratamente rivolto alla riassunzione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al soltanto in data 24 giugno 2024. CP_1
Nelle note illustrative, la difesa del sig. ha sul punto così argomentato: “Per ciò che Parte_1 concerne, invece, la data di notificazione del Ricorso in Riassunzione e del Decreto di fissazione udienza al , eseguita oltre i 10 giorni previsti ex lege, si significa che, se è pur Controparte_1 vero che la notifica debba avvenire entro il detto termine, è altresì incontestato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale termine è da considerarsi ordinatorio e non perentorio”.
Tale assunto è errato.
Che il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente sia perentorio e non ordinatorio si ricava immediatamente dalla lettura del più sopra citato art. 307 c. p.
c. (inoltre sulla perentorietà del termine vedasi pacificamente Cassazione civile sez. II, 23/06/2023,
n.18019, con la giurisprudenza precedente quivi cit.).
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell'avvenuta estinzione.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.