CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 517/2022, pubblicata l'11.3.2022, iscritto al n. 2016/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f.: - p. iva ), con sede in Boscoreale (Na), Via Cangiani Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
n. 234/bis, in persona del rapp.te legale p.t., dott.ssa , rappresentata e difesa, come Controparte_1 da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Vincenzo Guida (c.f.
[...]
), del foro di Vallo della Lucania (Sa), C.F._1
appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Via Controparte_2 P.IVA_3
Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. ) CodiceFiscale_2
e EL De LA (c.f. , CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 8.5.2022, la ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1 sentenza n. 517/2022, pubblicata l'11.3.2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 71/2020, dell'importo di Parte_2 68.636,76 € oltre interessi commerciali, a titolo di saldo di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2018, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato non dovuto l'importo ingiunto.
Il Tribunale aveva infatti affermato che, non contestata l'esecuzione delle prestazioni, era Parte fondata l'eccezione dell' di superamento del tetto di spesa relativo al primo trimestre 2018, sia in quanto non contestato sia essendo irrilevante la tardività della relativa comunicazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il , deducendo Parte_3
l'erronea valutazione delle prove, sia per non poter essere applicato il principio di non contestazione Parte in relazione a fatti, quali il superamento dei tetti di spesa, di cui solo l' poteva essere a conoscenza, sia perché, in mancanza di alcuna comunicazione preventiva delle date di superamento dei tetti di spesa di branca, il contenimento della spesa entro i limiti del budget assegnato doveva avvenire con il sistema della regressione tariffaria, di cui non era stata data alcuna prova, e non escludendo in toto la remunerazione delle prestazioni in buona fede sostenute.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
Dichiarata inammissibile l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Nel merito, in relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi Parte statuiti dall'art. 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova
Parte della parte eccipiente, ovvero l' (Cass. n. 17437/2016; n. 3403/2018; n. 5095/2018). Parte Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, dalla documentazione in atti, ovvero dalla produzione offerta ritualmente in primo grado, manca la documentazione di riscontro dell'effettivo superamento del tetto di spesa di branca nonchè della applicazione della regressione tariffaria oppure della comunicazione preventiva della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa, costituenti onere
Parte probatorio posto a carico dell' Parte Dagli atti si rileva avere l' prodotto esclusivamente una nota interna del direttore del distretto sanitario 56 dell'11.2.2020, in cui si comunica non essere stati liquidati gli importi in oggetto in quanto fuori tetto del primo trimestre 2018, ed altra nota della ragioneria del 15.1.2020, indirizzata Parte ad altri uffici della in cui si comunica parimenti non essere stato liquidato l'importo in oggetto, per superamento del tetto di spesa, ed essere state emesse note di addebito: detta documentazione però non può ritenersi assurgere a rango di prova, costituendo meri atti predisposti ai fini del presente processo dalla stessa parte che intende avvalersene, mancando un provvedimento dirigenziale o verbali del tavolo tecnico con cui venga effettivamente accertata la data “effettiva” di superamento del tetto.
In ogni caso non risulta essere stata applicata la regressione tariffaria né risulta essere stata inviata all'appellante, in tempi congrui, con produzione di testo e ricevuta di consegna del messaggio inviato via p.e.c., alcuna comunicazione inerente la data presunta di esaurimento del tetto di spesa, solo successivamente alla cui ricezione, ai sensi del contratto, le prestazioni rese sarebbero state interamente non retribuibili. Parte Ed infatti va rilevato che ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato Part a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata Part dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
La impossibilità di remunerare in toto le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Parte spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) con applicazione della regressione tariffaria, i cui estremi andavano parimenti documentati dalla e della cui applicazione nulla è stato nemmeno dedotto. Pt_2 L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va condannata Parte l' al pagamento dell'importo richiesto di 68.636,76 €, oltre interessi moratori come stabiliti in contratto, dalle scadenze al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 517/2022, pubblicata il Parte_1
11.3.2022, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_2
1) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Parte_2
al pagamento in favore della dell'importo di 68.636,76 €, oltre interessi
[...] Parte_1
contrattuali come indicato in motivazione.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite del Parte_2
doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado, comprensivo del giudizio monitorio, in
406,50 € per spese e 8.200,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.165,50 € per spese e 7.500,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore, avv. Vincenzo Guida.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo