Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 22/05/2025
È presente per L' e per delega dell'avv. Caterina Miranda l'avv. Parte_1
Fiorella Guarracino la quale si riporta alle difese in atti e impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto rilevato ed eccepito. L'avv. Guarracino insiste affinché l'adito
Giudice disponga la rinnovazione della CTU, ovvero, in subordine, che chiami i
CCTTUU a chiarimenti. In ogni caso, la difesa di parte convenuta conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. È altresì presente l'avv. Pasquale Vassallo per gli eredi , il quale si riporta al proprio atto introduttivo nonché a tutti gli scritti e Per_1
chiede l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e attribuzione, considerata la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c..L'avv. Vassallo chiede che la causa vada in decisione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi, decide il giudizio come da sentenza che deposita
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli ottava sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sex cpc nella causa iscritta al N.R.G. 34029/2019
TRA
, , , , rapp.ti e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
dall'Avv. Pasquale Vassallo presso il cui studio elett.te in Napoli alla Via Luca Samuele
Cagnazzi n. 31., giusta procura a margine della citazione
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Caterina Miranda presso il cui studio domicilia in o in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Croce Rossa, n. 111, giusta procura a margine della costituzione
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
Con ricorso ex art. 702 bis cpc i ricorrenti di cui sopra conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo principalmente quanto segue: Parte_1
1) Che in data 26/06/2015, il Sig. giungeva presso il Presidio Persona_2
Ospedaliero Martiri di Villa Mlta di Sarno (Sa), per la presenza di addominalgia, motivo per il quale gli veniva praticati degli esami ematochimici i quali evidenziavano la presenza di anemia normocita e normocromica, iperazotemia, ipercreatinina nonché una spiccata leucocitosi neutrofila;
2) Che in data 27/06/2015, il paziente veniva trasferito presso l dello stesso CP_2
3) nosocomio, per l'insorgenza di una crisi ipertensiva, associata a dolore toracico, tuttavia data 01/07/2015, il Sig. decideva di dimettersi dalla struttura Persona_2 nosocomiale, e di recarsi presso l' ove veniva ricoverato e sottoposto Parte_1
ad un esame TC torace, addome e pelvi con m.d.c., dal quale si riscontrava la presenza di un "voluminoso ematoma perirenale destro, di circa 118 x 102 x 176 mm, che si estendeva negli spazi pararenali anteriore e posteriore, senza segni di sanguinamento attivo";
4) che in data 02/07/2015, il personale medico rilevata dispnea ed apiressia, trasferiva ul paziente presso l della stessa struttura, ove venivano effettuati Controparte_3
degli esami ematochimici, dai quali emergevano valori importanti relativi all'anemia, alla leucocitosi ed all'iperazotemia;
5) che il giorno 04/07/2015, alle ore 16.00, il paziente, a causa di un episodio dispnoico veniva traferito presso l'U.O. della Medicina d' Urgenza, ove veniva evidenziata una ipocinesia setto apicale, con dilatazione dell'aorta ascendente;
6) che per circa tre mesi il era ricoverato presso la struttura convenuta per Per_1
continui episodi di dolore toracico ostruttivo;
7) che il 27/09/2015, si attuava il trasferimento del paziente presso la Medicina
d'urgenza, dove si riscontravano le gravi e precarie condizioni cliniche, con presenza di dispnea a riposo, marcati edemi generalizzati, alvo aperto ai gas, ma non alle feci, addome globoso, non trattabile, le quali portarono in data 29/09/2015, alle ore
14.30, all' insorgenza di un arresto cardio-respiratorio che portava al decesso del paziente.
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva dei sanitari della struttura convenuta per l'inadeguata ed incompleta assistenza al sig. , Per_1
sia per l'omissione di un esame coronarografico sia per un tardivo trattamento emotrasfusionale della condizione di anemia, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva la struttura convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda per l'infondatezza di quanto allegato, evidenziando la condizione di particolare gravità con cui il fece accesso alla struttura e negando il nesso causale tra decesso ed omessa Per_1
trasfusione. Nelle more del procedimento veniva mutato il rito, espletata prova testimoniale e acquisita consulenza medico legale elaborata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Parte resistente precisa come la domanda sarebbe improcedibile perché depositata in atti prima del deposito dell'elaborato peritale in seno all'atp. Nel caso di specie, indipendentemente dalla disquisizione esegetica in ordine alla individuazione della decorrenza del termine semestrale qualora il ctu non abbia rispettato il termine
“perentorio” di sei mesi dal deposito del ricorso come occorso nel caso de qua, va rilevato come l'art. 8 della L.24/17 ratione temporis vigente dispone che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento…. il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.” Così legando il rispetto della condizione di procedibilità al deposito del ricorso e disponendo che, qualora il termine semestrale non sia stato rispettato in seno al giudizio di atp, il giudice debba attendere il completamento della procedura come occorso nel caso di specie. L'eccezione è dunque infondata.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
E' evidente che deve essere qualificata la forma di responsabilità invocata, definita nei suoi esatti contorni avendo gli attori fatto ricorso ad una sua prospettazione in termini di responsabilità contrattuale. All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura
(o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre
Cass. 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Risultato
"anomalo" che deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l'esito risulti come nella specie caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico-chirurgico ha appunto reso necessario. Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione convenuta professionale.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che gli istanti lamentavano un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta nell'assistenza del loro parente, consistente in una inadeguata gestione diagnostico-terapeutica di una sindrome coronarica acuta ostruttiva, identificata nell'omissione di un esame coronarografico, propedeutico ad eventuale rivascolarizzazione coronarica, con conseguente mancata risoluzione del quadro di ischemia cardiaca, nonché un tardivo trattamento emotrasfusionale della condizione di anemia.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta da un collegio peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, evidenziava comportamenti censurabili da parte dei sanitari della struttura convenuta.
I consulenti Dott.ri e dopo un exursus sulle condizioni del paziente e Per_3 Persona_4
sulla patologia da cui era affetto evidenziavano “deve convenirsi con parte ricorrente che, tenuto conto del profilo di rischio del Sig. (pregresso CABG, Persona_2
modificazioni dinamiche del tratto ST o dell'onda T, marcata elevazione delle concentrazioni di troponina) vi era indicazione ad un esame coronarografico con eventuale rivascolarizzazione cardiaca. Non può, peraltro, recepirsi l'osservazione di parte resistente secondo cui la sindrome coronarica acuta, in quanto riconducibile all'anemia (in concomitanza di sepsi), non era candidata all'esecuzione di un esame coronarografico”.
In particolare, rilevavano “è pacifica l'indicazione alla coronarografia, propedeutica ad eventuale rivascolarizzazione cardiaca ed in relazione alla scansione degli eventi deve anche ritenersi probabile (nell'ottica del più probabile che non)che con siffatta condotta assistenziale il decorso sarebbe stato più favorevole nel senso di una (probabile) sopravvivenza del paziente”.
Pertanto, i CCTTUU concludevano affermando “deve concludersi che i danni lamentati da parte ricorrente sono etiologicamente imputabili al mancato rispetto da parte dei sanitari di parte resistente delle buone pratiche clinico-assistenziali. In particolare si è verificato il nesso etiologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo, posto che, per quanto sopra esposto, alla luce delle condizioni cliniche del paziente, andava approntata la diagnosi ed il trattamento dell'angina instabile e che in considerazione delle condizioni del paziente al momento dell'accesso presso la resistente struttura nosocomiale, la condotta omissiva ha probabilmente rappresentato causa del decesso”.
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai CCTT dell' ritenute non condivisibili. Parte_1 Ove i ctp di parte convenuta prospettavano che la causa del decesso era da ricondurre alla condizione settica produttiva di insufficienza multiorgano e non alla patologia cardiaca ischemica, i CCTTUU osservano invero che “è piuttosto evidente che tutto il decorso clinico venne dominato da sintomi e segni di ischemia cardiaca e che la sepsi rappresentò in quel contesto soltanto una condizione precipitante la grave patologia cardiaca che, peraltro, fu il problema principale di salute per il quale il paziente fu ricoverato al principio della vicenda”; in ordine ai livelli bassi di emoglobina controindicanti l'angioplastica coronarica per rischio di sanguinamento, il collegio evidenziava “è evidente che v'era tutta la possibilità di una correzione dell'emoglobina propedeutica alla procedura di rivascolarizzazione, dovendo, comunque, rilevarsi che l'anemia severa non rappresenta una controindicazione assoluta alla procedura e che nel caso di specie, per quanto sopra complessivamente esposto, il rapporto rischio/beneficio era sicuramente a favore dell'angioplastica”.
I danni patiti
Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori e gli interventori hanno fornito prova in ordine alla concreta lesione subita.
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n.
10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
Orbene, considerando le voci di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore/coniuge (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età del de cuius al momento del decesso (69 anni), l'età della moglie (70 anni) e dei figli ( 44 anni), Parte_2 Parte_3 Parte_4 (35 anni) e ( 40 anni), posta la convivenza per la sola moglie e figlia Parte_5 Pt_3
(non c'è certificato di residenza ma dalla testimonianza emerge la convivenza di
[...]
madre padre e figlia), posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00, posta la sopravvivenza di tre congiunti per ogni istante e posto un intenso legame affettivo comprovato dalle dichiarazioni testimoniali;
si potrà giungere alla seguente liquidazione:
- In favore di € 262.037,00 corrispondente a 16+16+16+9+ 10 Parte_2
punti (67 punti totali);
- In favore di € 277.681,00 corrispondente a 16+20+16+9+ 10 Parte_3
punti (71 punti totali);
- In favore di € 222.927,00 corrispondente a 16+22+0+9+10 punti Parte_5
(57 punti totali);
- In favore di € 222.927,00 corrispondente a 16+22+0+9+10 Parte_4
punti (57 punti totali).
Sulle somme come liquidate, trattandosi di debiti di valore e dunque già stimati all'attualità, decorrono gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (29/09/15) ed annualmente rivalutata oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo
In ordine alle ulteriori voci di danno richieste dagli istanti sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso -dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015)si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Ebbene, il sig. a causa delle patologie riscontrate subiva un ricovero Persona_2
estremamente lungo e travagliato, ed emerge dalle dichiarazioni testimoniali della NU
, la quale dichiarava “dolore nei giorni successivi aumentava ma lui era Testimone_1
debilitato e depresso, non era sereno per quello che stava accadendo perché il quadro clinico precipitava e lui non ne capiva il motivo… anche a me diceva che aveva paura di non tornare più a casa, dando anche indicazioni per l'organizzazione del suo funerale;
” che gli ultimi giorni prima di morire “si preoccupava di dirci l'abito che avrebbe voluto indossare il giorno del suo funerale” ( teste ) anche se la stessa teste Testimone_2
esclude che nei giorni precedenti lo stesso temesse per la propria vita. Per tale ragione si si ritiene provato il danno terminale connesso alla percezione della fine imminente circoscritto ai giorni precedenti al decesso e liquidato secondo le Tabelle sopra richiamate in € 35.247,00.
Le spese di lite del procedimento di atp e di merito, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento con l'aumento del 40 % ex art. 4 comma 2 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda avanzata dagli istanti e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma all'attualità € 262.037,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 262.037,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) Condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
della somma all'attualità € 277.681,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 277.681,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) Condanna l' al pagamento, in favore di della Parte_1 Parte_5
somma all'attualità € 222.927,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 222.297,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
D) Condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_4
della somma all'attualità € 222.927,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 222.297,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) Condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti Parte_1
iure hereditario della somma all'attualità € 35.247,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 35.247,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
F) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di atp in favore delle parti attrici che liquida in € 1.000,00 per spese oltre € 8.000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
G) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento di merito in favore delle parti attrici che liquida in € 31.000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
H) pone a carico dell' le spese di ctu come già liquidate nel Parte_1
procedimento di atp.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio