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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 578/2015 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Piccolo e Rosamaria
Distefano, giusta procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Furnari, Controparte_1 giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Avente ad oggetto: Appalto.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190, comma
1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato dinanzi a questo Giudice per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1). Con atto notificato in data 09.01.2015 la società Parte_1
in persona dell'amministratore unico , ha
[...] Controparte_2 convenuto in giudizio l'avv. per l'udienza del Controparte_1
30.05.2015, esponendo che: -nel 2009 su commissione dell'avv. CP_1 aveva eseguito lavori di ristrutturazione, consolidamento, ammodernamento, ampliamento e sopraelevazione sull'edificio, di
1 proprietà del committente, sito in Paternò via Piemonte 24-26, con totale fornitura dei mezzi (lavoro e attrezzatura) e dei materiali, ad eccezione degli infissi acquistati e forniti direttamente dal proprietario (lavori analiticamente descritti nell'atto) ; -il contratto “restò verbale”, attesi i rapporti tra le parti (la sorella dell'amministratore unico della società era fidanzata con il committente); -eseguiti i lavori, si era rotto il fidanzamento e l'avv. non aveva inteso pagare il prezzo dei lavori;
-ad una CP_1 richiesta formale del 31.10 2011 da parte dell'impresa, l'avv. , pur CP_1 non negando il diritto dell'impresa al pagamento, con argomenti vari “e in contrasto con la documentazione in atti”, si era limitato soltanto a contestare il “quantum debeatur” assumendo che “parte dei lavori sarebbe stata eseguita da asserite altre maestranze a cure e spese dello stesso”; -a questo punto l'impresa, utilizzando il prezziario regionale vigente aveva quantificato il proprio credito in € 100.000,00, iva inclusa;
-in relazione, peraltro a taluni apporti del committente, l'impresa con la richiesta del
31.10.2011 ne aveva quantificato l'ammontare “molto largamente” in €
30.000,00; -da un valore dei lavori “quantificato” in € 100.000,00 “dovrà essere detratto” il valore degli apporti del committente, “riconosciuti e riconoscibili in € 10/15.000,00, ovvero, in subordine, in quella maggiore di
€ 30.000,00”; -disposta una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. (n. 3047/2012 RG), non era stato raggiunto alcun accordo ed il CTU, ing. aveva quantificato il prezzo dei lavori Persona_1 in € 79.608,00, oltre IVA, in base al prezziario regionale, ridotti ad €
69.225,12, oltre IVA, apportando una riduzione del 15 % ai prezzi base,
“del tutto erroneamente” non essendovi alcuna prova di un accordo tra le parti in tal senso;
-in subordine (nel caso non dovesse riconoscersi un contratto di appalto tra le parti), sussisterebbe una ipotesi di arricchimento senza causa.
Tutto ciò esposto, l'impresa ha concluso chiedendo preliminarmente di dichiarare pienamente ammissibile e utilizzabile la consulenza tecnica preventiva redatta dall'ing. nel procedimento iscritto al n. Persona_1
3047/2012. Nel merito, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi che, in esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, l'impresa aveva eseguito i lavori descritti in narrativa, nella relazione del CTU ing. e Per_1
2 nelle osservazioni del geom. e di accertare e dichiarare che CP_3 essi ammontano ad € 79.608,00, senza la detrazione del 15 %, operata dall'ing. di accertarsi e dichiararsi che, operata la detrazione di € Per_1
15.000,00, ovvero “in subordine” di € 30.000,00, il credito dell'impresa ammonta ad € 64.608,00, oppure in subordine ad € 49.608,00, oltre IVA.
In subordine (nel caso di denegazione del contratto di appalto) ha chiesto di condannare il convenuto, ai sensi dell'articolo 2041 c. c., a titolo di arricchimento senza causa, al pagamento della somma di € 64.608,00, oppure in subordine di € 49.608,00, oltre IVA. Condannare il convenuto alle spese di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica preventiva.
Il convenuto avv. si è costituito con comparsa depositata in data CP_1
07.5.2015 deducendo che: -i lavori, in maggior parte erano stai eseguiti, rispettivamente, dalle imprese di: a) ; b) ; Controparte_4 CP_5
c) ; c) ; . Gli ingegneri Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e avevano eseguito a titolo gratuito CP_9 Controparte_10
l'impianto elettrico e la ditta aveva effettuato il trasporto CP_11 del materiale di risulta;
-tutte le ditte avevano operato su incarico di esso proprietario, dal quale avevano erano state pagate, ad eccezione dell'impresa di con il quale venne concordato il prezzo di Controparte_8
€ 3.000,00 pagato dalla - aveva avuto un Parte_1 Parte_1 ruolo marginale;
-quanto alla mansarda, contestando l'assunto di parte attrice, asseriva che era stata rifinita e resa abitabile solo dopo che Parte_1 era andata via, con l'intervento delle imprese di: ; Persona_2 CP_8
; ; , mentre
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14
l'ing. aveva completato l'impianto elettrico;
-il legname CP_9 occorrente per la copertura del sottotetto era stato acquistato da
[...] per la somma di € 4.411,20, come da ricevuta all. Parte_2
4, pagata dal padre di esso proprietario con assegno di eguale importo, come da all.
5. Ha dedotto altresì che le piastrelle per la pavimentazione dell'intero sottotetto e per il rivestimento del bagno e della cucina erano state fornite da esso proprietario, per come riconosciuto dalla ditta attrice e che i radiatori forniti da non erano nuovi e in parte inservibili. Parte_1
In conclusione, contestando le pretese di parte attrice, ha affermato che i lavori eseguiti da ammontavano ad € 15.939,45, come da perizia Parte_1
3 dell'ing. , dai quali andavano detratti € 4.000,00, spettanti CP_9 all'impresa pagati da esso convenuto. Infine, ha osservato che, CP_4 avendo corrisposto all'impresa acconti in più riprese per complessivi Pt_1
€ 30.000,00, per come riconosciuto dalla stessa impresa con la lettera del
31.10.2011 di cui all'all. 7, nulla era dovuto alla controparte. Ha contestato, poi, la richiesta subordinata di arricchimento senza causa per inammissibilità e improponibilità, in quanto sussidiaria, domanda comunque infondata.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore.
2). Costituitosi il contraddittorio ed assegnati i termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno dedotto come segue.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, del 02.02.2016, la difesa di ha precisato che con la nota del 31.10.2011, con cui Parte_1 aveva comunicato di avere ricevuto un acconto di € 30.000,00, in realtà voleva “dire che tale cifra era stato l'importo dei lavori che pur eseguiti dalla ditta stessa, erano stati direttamente e/o indirettamente pagati dall'Avv. ”. Per quanto riguardava l'affermazione dell'intervento CP_1 delle altre imprese nella effettuazione dei lavori, ha contestato che il CP_4 avesse lavorato nel cantiere come impresa autonoma, laddove aveva lavorato come dipendente della ditta , per come si evinceva anche dalla Pt_1 visita medica della ET TY RL (doc. 7, denominato “protocollo sanitario”); d'altra parte era anche significativo che nella comunicazione al
Comune di inizio lavori si indicava solo la ditta e nessun'altra impresa. Pt_1
In ordine alle altre imprese indicate dal convenuto nella comparsa di costituzione, ha precisato che: -l'impresa aveva eseguito i CP_5 lavori di cemento armato relativi al cordolo superiore per incarico della TT
Caliò Costruzioni col prezzo concordato di € 3.000,00, anticipato dal padre dell'odierno convenuto, conteggiato nella somma di € 30.000,00, indicata nella lettera del 31.10.2011; -la ditta aveva fornito la Controparte_6 scossalina, le grondaie e i pluviali su richiesta della ditta , che ne pagò Pt_1 la fornitura per € 1.000,00; -la ditta aveva fornito il marmo su CP_7 richiesta della ditta che ne aveva pagato interamente la fornitura Pt_1 stessa, messa in opera appunto dai lavoratori dipendenti della TT;
- Pt_1
4 parte dei lavori relativi all'impianto idraulico e di riscaldamento erano stati eseguiti da , coadiuvato dai dipendenti della ditta Controparte_8 Pt_3
, , , , e, talvolta, anche da
[...] Controparte_15 CP_16 Persona_3
pagato dalla TT Caliò; -i lavori dell'impianto elettrico, Controparte_4 che il convenuto assume essere stati eseguiti dagli ingegneri CP_9
e , non costituivano oggetto della domanda;
-il trasporto Controparte_10 in discarica dei materiali di risulta era stato curato dall'impresa, come da fattura;
-riguardo ai lavori di finitura della mansarda, l'impresa chiedeva il pagamento soltanto per la parte dalla ditta eseguiti, con esclusione di “- fornitura e messa in opera degli infissi (l'opera morta, però, è stata posta dalla società attrice); - collocazione dei pezzi del bagno e della cucina;
- collocazione degli elementi riscaldanti (il resto dell'impianto di riscaldamento, come già anticipato, è stato eseguito dalla ); - messa Pt_1 in opera delle porte interne;
- sola tinteggiatura delle pareti (tutto il resto, compreso il rinzaffo e l'intonaco, è stato eseguito dalla TT Caliò); - impianto elettrico”, opere non ricomprese, infatti, nella domande;
-
l'acquisto del legname per la mansarda presso la ditta era stato era Pt_2 stato effettuato dall'impresa, ma (per come si riconosceva) con importo anticipato dal padre del convenuto con l'assegno indicato nella comparsa di costituzione, ricompreso nella somma che la ditta nella lettera del
31.10.2011 riconosceva di avere ricevuto.
In conclusione, ha ribadito che le domande riguardavano i “corrispettivi sono tutti quelli indicati nell'atto di citazione e dettagliatamente accertati e descritti dall'ing. il valore degli stessi è almeno pari a quello Persona_1 dallo stesso determinato, tenuto conto anche delle osservazioni del Geom.
tecnico di parte attrice”. CP_3
Con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c. il convenuto , CP_1 premesso l'onere gravante su parte attrice di fornire “la prova analitica dei lavori che assume di avere eseguito, dei materiali che assume di aver acquistato e fornito e dell'assunzione e retribuzione di ”, Controparte_4 si è riportata alle deduzioni, eccezioni, ragioni, contestazioni di cui alla comparsa di costituzione;
ha prodotto alcuni documenti e formulato prova testimoniale.
5 Con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c. parte attrice, dopo avere ribadito di avere eseguito tuti i lavori di cui alla consulenza ex art. 696-bis c.p.c. dell'ing. on esclusione di quelli già elencati nella prima Per_1 memoria, ha chiesto di ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto
, ha formulato prova testimoniale e ha effettuato ulteriore CP_1 produzione documentale.
Infine l'impresa con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del
29.3.2016 ha contestato l'ammissibilità dei documenti ex adverso prodotti e la loro idoneità (riguardo agli assegni) a comprovare l'affettività dei pagamenti, sia perché -per quelli intestati a – anche Controparte_4 inidonei a comprovare l'identità di questi con il dipendente CP_4 dell'impresa o le prestazioni a cui si riferissero. Si è opposta inoltre alla prova testimoniale articolata da controparte.
La causa è stata integralmente istruita e trattata dinanzi ad altro Giudice.
In particolare, il procedimento è stato istruito mediante interrogatorio formale e prova testimoniale;
esaurita l'attività istruttoria, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo
Giudice in sede di precisazione delle conclusioni.
La società attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto di citazione nel quale chiedeva - previa declaratoria di ammissibilità e utilizzabilità della consulenza tecnica preventiva redatta dall'ing. nel procedimento iscritto al n. 3047/2012 - accertarsi Persona_1
e dichiararsi che, in esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti,
l'impresa aveva eseguito i lavori descritti in narrativa, nella relazione del
CTU ing. e nelle osservazioni del geom. e accertare e Per_1 CP_3 dichiarare che essi ammontano ad € 79.608,00, senza la detrazione del 15
%; accertarsi e dichiararsi che, operata la detrazione di € 15.000,00, ovvero
“in subordine” di € 30.000,00, il credito dell'impresa ammonta ad €
64.608,00, oppure in subordine ad € 49.608,00, oltre IVA. In subordine, ha chiesto di condannare il convenuto ai sensi dell'articolo 2041 c. c. al pagamento della somma di € 64.608,00, oppure in subordine di € 49.608,00, oltre IVA, con vittoria di spese e compensi, ivi comprese quelle della
6 consulenza tecnica preventiva, con distrazione delle spese in favore del procuratore.
Il convenuto avv. a sua volta, ha precisato le CP_1 conclusioni insistendo “in tutte le domande, istruttorie e di merito, eccezioni, ragioni ecc. della comparsa di costituzione, memorie, verbali e, in generale, atti di causa”, previo richiamo dell'ing. che espletò a suo Per_1 tempo la consulenza tecnica preventiva per chiarimenti. In comparsa di costituzione aveva chiesto il rigetto delle domande di parte attrice con il rilievo che l'ammontare dei lavori da questa realizzati era inferiore agli acconti già pagati per € 30.000,00, oltre condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore.
Raccolte le superiori conclusioni, la causa è andata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
______________
3-A). Le domande di parte attrice meritano parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti
Preliminarmente va rigettata la richiesta istruttoria di richiamo del consulente ing. per fornire chiarimenti relativi alla consulenza tecnica Per_1 preventiva espletata nel procedimento iscritto al n. 3047/2012.
Invero, la consulenza non è stata espletata nell'odierno giudizio e, comunque, dalla lettura del documento risulta (v. pagg. 12 – 16) che il tecnico incarico si è fatto carico di rispondere alle contestazioni e osservazioni fatte dalle parti sulla consulenza preliminarmente notificata. I chiarimenti forniti sono considerati da questo giudice pienamente adeguati e, quindi, da condividere, per cui non si ravvisa alcuna esigenza di procedere ad una ulteriore consulenza.
3-B). Ciò premesso, il rapporto intercorso tra le parti va qualificato come contratto d'appalto.
I requisiti del contratto in generale (articolo 1325 C. C.) sono l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma, quando questa sia prescritta dalla legge a pena di nullità.
Nel caso in esame, non essendo prescritta la forma scritta, è stata sufficiente quella verbale, da desumersi anche per fatto concludente dal comportamento delle parti.
7 Invero, è pacifico tra le parti che sia intervenuto un accordo per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'immobile sito in Paternò via Piemonte n. 24/26 di proprietà dell'avv. laddove CP_1
l'assenza di specifiche disposizioni per la regolamentazione dello stesso ben si spiega con la natura dei rapporti (circostanza pacificamente riconosciuta da entrambe le parti), all'epoca intercorrenti tra l'avv. e il signor CP_1
, amministratore unico dell'impresa Controparte_2 Parte_1
la cui sorella era fidanzata con il proprietario dell'immobile da
[...] ristrutturare;
altra prova che i lavori fossero affidati all'impresa
[...]
(circostanza peraltro non contestata) si desume Parte_1 documentalmente dalla nota del 05.10.2009 con la quale l'impresa - Pt_1 evidentemente su incarico del committente - ha dato riscontro alla nota del comune di Paternò datata 18.09.2009, con cui si chiedeva all'avv. , CP_1 in qualità di proprietario dell'immobile, una integrazione documentale riguardo alla ditta esecutrice dei lavori.
L'oggetto dell'appalto - in questo caso i lavori - è da ritenersi sufficientemente documentata con la concessione edilizia (fascicolo di parte attrice, doc. 2: concessione edilizia n. 71/2009 con relativi allegati progettuali), nonché con la nota sopra citata del 05.10.2009, inoltrata dall'impresa al comune di Paternò; la causa (onerosità della Pt_1 prestazione) è anche questo un dato pacifico tra le parti, tant'è che si fa riferimento anche a dazione di acconti.
È da aggiungere che la mancata specificazione dei compensi per l'opera da prestare non incide sulla validità del contratto d'appalto, per come dispone l'articolo 1657 C. C., il quale stabilisce che, ove le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, questa è “calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice”.
Nel caso di specie, si può fare riferimento - quanto alla determinazione della misura unitaria dei corrispettivi - alla consulenza tecnica d'ufficio per accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis c.p.c., espletata dall'ing. nel procedimento iscritto al n. 3047/2012 R.G., Persona_1 promosso dall'impresa nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
, allegata all'atto di citazione e quindi acquisita al presente giudizio.
[...]
8 Invero, la misura dei corrispettivi nei termini analiticamente illustrati e descritti nella consulenza tecnica preventiva, tra l'altro non contestata specificamente, alla quale anzi le parti hanno fatto frequente riferimento, è ritenuta da questo giudice pienamente adeguata, e quindi da accettare, atteso che il consulente ha posto a parametro degli importi unitari, per ciascuna voce, il “Prezziario regionale per Lavori pubblici nella Regione siciliana”, nonché i “Prezzi informativi dell'edilizia – recupero e ristrutturazione, edito da Dei Tipografia del Genio Civile”, con la precisazione che ai prezzi in questione “si è ritenuto di operare un ribasso medio del 15% per adeguarli ai correnti prezzi di mercato, ovvero effettuando apposite analisi che hanno tenuto conto del costo dei materiali e mano d'opera applicati, per lavori analoghi, nella Provincia di Catania”.
Le argomentazioni svolte dal consulente d'ufficio (v. pag. 10 della consulenza) sono pienamente condivisibili e condivise da questo giudice, sia per i prezziari applicati sia per la riduzione del 15 % operata, per cui ai prezzi indicati nella consulenza si farà riferimento per la determinazione dell'ammontare dei lavori realizzati, in relazione alle voci attribuibili all'attività dell'impresa.
Dalla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto di appalto, deriva come logico corollario l'inammissibilità delle domande - peraltro proposte in via subordinata - ai sensi degli articoli 2041 e 2042 C.
C., atteso che l'azione di arricchimento senza causa è, appunto, sussidiaria, laddove in questo caso all'attore viene riconosciuta l'azione contrattuale.
3-C). Condivisi i parametri unitari per la quantificazione pecuniaria in quelli indicati dall'ing. nella consulenza tecnica preventiva, Persona_1 occorre procedere alla determinazione del quantum dovuto all'impresa
, in relazione alle opere alla stessa da attribuirsi. Pt_1
Per come già precisato, le parti sono in disaccordo in ordine all'entità dei lavori da includere nel corrispettivo dovuto all'impresa.
Orbene.
Ai fini della determinazione dell'entità dei lavori da attribuire in linea di principio all'impresa - a detrarre in concreto quelli compiuti dal proprietario tramite altre imprese dallo stesso incaricate o in economia - occorre partire dall'oggetto dell'appalto.
9 Per come già precisato, l'oggetto - ovverosia il contenuto dell'appalto,
- è da desumere dalla concessione edilizia con allegata progettazione - la cui esecuzione risulta affidata all'impresa Cali, come da comunicazione al
Comune - nei termini in cui è stata recepita nel Libretto delle misure, redatto dall'ing. con specifico riguardo alle opere trovate realizzate e Persona_1 così accertate e valutate in termini pecuniari in sede di consulenza tecnica preventiva (v. atti prodotti da parte attrice: doc. 23).
Le opere in questione sono quindi da attribuirsi, in linea di principio, avuto riguardo all'oggetto dell'appalto, all'impresa affidataria dei lavori secondo il valore unitario delle singole voci e complessivo di tutte le opere, indicati dal consulente, per presunzione juris tantum, e, quindi, senza che occorra una prova da parte dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2727 C. C..
Invero, era onere del committente di far redigere al proprio direttore dei lavori, appunto nominato, e in contraddittorio con l'impresa periodicamente uno stato di consistenza lavori o, almeno, lo stato finale, laddove sarebbe ex post una prova pressoché diabolica pretendere dall'impresa di fornire una prova analitica delle opere realizzate.
Dal conteggio operato dal consulente ovviamente vanno poi detratte le opere che l'impresa abbia dichiarato non essere state da essa realizzate, seppur eventualmente incluse nella relazione di consulenza, nonché quelle adeguatamente comprovate dal convenuto, come da lui poste in essere.
Trattandosi di presunzione juris tantum, va, pertanto, riconosciuta al committente, ai sensi dell'articolo 2697 C. C., la facoltà di provare, a sua volta, che determinate opere, incluse nei conteggi del consulente, siano state da lui realizzate tramite affidamento ad altra impresa oppure in economia.
Il consulente ha provveduto ad un dettagliato computo metrico nel
Libretto delle misure delle opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione riscontrate realizzate nell'immobile (v. all.
3.1 della relazione e pagg. 10 e 11 di questa).
Dal confronto tra i lavori presi in considerazione dal C.T.U., illustrati e descritti nel Libretto delle misure, ed i lavori che parte attrice ammette di non avere realizzato e le forniture non fornite, è da osservare che il consulente d'ufficio, correttamente non ha incluse nel Libretto delle misure,
10 le opere che l'impresa ha dichiarato nelle sue difese non essere dalla stessa poste in essere.
Ha inoltre adeguatamente tenuto conto delle osservazioni fatte da parte convenuta (v. pagg. 12 - 16 della relazione); ha altresì operato delle riduzioni in relazione alla non perfetta esecuzione di talune lavorazioni (v. riepilogo, pag. 11 della relazione).
Altrettanto correttamente - a seguito delle osservazioni formulate dalle parti e, per quel che qui interessa, su quelle formulate dal convenuto - ha proceduto alla descrizione ed alla quantificazione “di tutte le opere oggi eseguite e visibili, a prescindere da chi le abbia effettivamente realizzate…”
(v. pagg.
9-10 della relazione).
Sulla base della presunzione juris tantum, riconosciuta da questo giudice al punto che precede in favore dell'impresa, sono da attribuirsi alla stessa – salva la prova contraria fornita dal convenuto e di cui si dirà al punto che segue - le lavorazioni e le forniture elencate nel Libretto delle misure, allegato alla relazione della consulenza tecnica preventiva, e per gli importi unitari e complessivo, ivi indicati, ritenuti adeguati e congrui da questo giudice, quindi, per l'ammontare complessivo ivi indicato di €
69.225,12.
Al riguardo – per come già precisato - va ritenuta adeguatamente motivata dal consulente d'ufficio la riduzione del 15 % (v. punto C che precede), condivisa da questo giudice.
3-D) Dalle lavorazioni e dall'importo complessivo cui si è fatto riferimento al punto che precede, sono, peraltro, da detrarre le lavorazioni e le forniture di materiali di cui sia comprovato che vi abbia provveduto il convenuto, nonché gli acconti ricevuti dall'impresa.
Sul punto va osservato fin da adesso che la documentazione ed anche le prove testimoniali fornite dalle parti sono in parte carenti, contraddittorie e spesso generiche.
Il convenuto, cui gravava l'onere di provare le lavorazioni e le forniture cui aveva provveduto direttamente, con la memoria ex articolo 183, comma
6, n. 2, c.p.c. ha allegato i documenti, così descritti:
“-a). copia assegno bancario di € 3.300,00 tratto su BAPR, n.
72.674.111-03 del 27-10-2009, a favore di , con ricevuta CP_5
11 dello stesso con la quale dichiara “di avere ricevuto a saldo dei lavori effettuati in via Piemonte 24/26 (cordoli, travi in cemento armato e ponteggio), la somma omnicomprensiva di € 3.300,00”;
-b). copia assegno bancario di € 432,00 tratto su BAPR, n. 71.843.049-
05 del 5-10-2009 a favore di per il trasporto del materiale CP_11 di risulta.
-c). ricevuta di € 1.000,00 del 7-12-2009 della ditta Controparte_6
a “saldo lavoro posa in opera di grondaie in lamierino preverniciato”, il cui possesso dimostra che il pagamento è stato effettuato dal proprietario convenuto (Cass. sez. II n. 24847/2015)
-d). tre assegni bancari tratti su B.A.P.R., rispettivamente di € 700,00 1 in data 16-9-2009 n. 71843043-12; di € 500,00 in data 29-9-2009 n.
71843046-02; di € 1000,00 in data 23-10-2009, n. 71843050-06, versati in acconto a .”. Controparte_4
Ha, inoltre, articolato prova testimoniale sul punto (“a) che l'impresa individuale , con attrezzatura propria, compreso il Controparte_4 ponteggio, ha eseguito con la collaborazione del proprietario avv. CP_1 tutte le demolizioni e svellimenti al piano terra, piano primo e terrazza, prima che intervenisse la ditta Caliò; le murature a piano terra, primo piano
e mansarda;
la sistemazione delle opere morte nell'intero immobile;
l'intonacatura esterna, il massetto e la posa del marmo nei terrazzini del sottotetto;
il montaggio e smontaggio del ponteggio fornito dalla stessa
i pozzetti dell'impianto elettrico;
i lavori Controparte_17 preparatori dell'impianto idrico e termico. Lavori per cui è stata regolarmente ed esclusivamente pagata dall'avv. ”, indicando a CP_1 teste (dall'impresa indicato, invece, come proprio Controparte_4 dipendente); “b) Che l'impresa ha eseguito la formazione CP_5 dei cordoli in cemento armato con la posa dell'orditura principale (travi in legno lamellare dello spessore di cm 13 x 20, affogati nel cemento a sostegno della copertura), sempre con attrezzatura, ponteggio e legname di carpenteria di sua proprietà per il prezzo concordato di € 3.300,00, pagato dal padre del proprietario”, indicando a testi e CP_5 CP_4 ; “c) Che l'impresa ha fornito i materiali e ha CP_4 Controparte_8 eseguito gli impianti di riscaldamento, acqua e colonne di scarico, sempre con la collaborazione della per il prezzo concordato di € CP_17
3.000,00 e dopo che la era già andata via ha collocato Parte_1 nella mansarda i pezzi del bagno e della cucina, forniti dal proprietario dal quale per quest'ultimi lavori è stata pagata”, indicando a;
Controparte_8
“d) Che gli ingegneri e hanno eseguito CP_9 Controparte_10
l'impianto elettrico a titolo gratuito”, indicando a testi l'ing.
[...]
e l'ing. ; “e) che i termosifoni sono tutti usati e CP_9 Controparte_10 in parte non utilizzabili e ne sono stati collocati solo cinque nella mansarda da , pagato dal proprietario”, indicando a teste Controparte_12 CP_12
).
[...]
Il convenuto ha chiesto, altresì, prova contraria sui capitoli articolati da parte attrice.
Parte attrice, a sua volta, ha prodotto i seguenti documenti: - n. 8 foto ritraenti, a suo dire, luoghi e lavori oggetto di causa;
- n. 6 fatture della ditta
BE LO AN: n. 523/2009; n. 61/2010; n. 113/2010: n. 203/2010; fattura della TT BE LO AN n. 259/2010; n. 311/2010; -verbale di contravvenzione n. 09/0465 -09/0466 del 30.10.2009; -istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del
04/11/2009; -memoria difensiva diretta all'Ispettorato Provinciale del
Lavoro di Catania del 30/11/2009.
La società ha inoltre articolato interrogatorio formale e prova testimoniale sulle circostanze riguardanti l'esecuzione dei lavori da parte di essa attrice.
Per come già precisato, il giudice con ordinanza del 12.5.2016 ammise tutte le prove articolate dalle parti, ad eccezione del capitolo n. 9 di parte attrice e con il limite di due testi per capitolo.
All'udienza del 08.02.2017, il convenuto, rendendo l'interrogatorio formale, ha risposto negativamente sui capitoli 1, 2 e 5 (“1) Vero che la
[...]
su mia indicazione, nella mia casa sita a Paternò, Via Parte_4
Piemonte 24-26, al piano terra ha eseguito i seguenti lavori: è stato abbattuto il corridoio ed ottenuto un grande ambiente unico, è stato modificato il collegamento interno tra l'appartamento e il garage, sono
13 state abbattute pareti interne, ne sono state realizzate di nuove, è stato realizzato un bagno, due piccoli vani e lo studio, è stato eseguito lo svellimento di pavimenti e la spicconatura delle pareti, sono stati realizzati gli impianti tecnologici. 2) Vero che la su mia Parte_4 indicazione, nella mia casa sita a Paternò, Via Piemonte 24-26, al piano primo (originariamente costituito da due piccoli appartamenti), ha eseguito
i seguenti lavori: Sono state abbattute le pareti divisorie, è stato creato un unico ambiente abitativo, è stata modificata l'originaria divisione interna e sono stati ottenuti vani più grandi. Più in dettaglio i lavori sono consistiti: demolizione di pareti, svellimento dei rivestimenti dei servizi sanitari;
svellimento – in parte – dei pavimenti;
allargamento di porte con architravi in laterizio;
fornitura e messa in opera di opere morte in legno;
risanamento del solaio della stanza da bagno compreso il rifacimento di intonaco;
fornitura e messa in opera dei sanitari, in particolare del piatto doccia, sono stati realizzati gli impianti tecnologici. 5) Vero che la
[...]
su mia indicazione, nella mia casa sita a Paternò, Via Parte_4
Piemonte 24-26, ha eseguito i seguenti lavori relativi agli impianti tecnologici: fornitura e collocazione di colonne di scarico per i servizi sanitari con collegamento alla fognatura esterna, con tubi in pvc;
fornitura
e messa in opera dell'impianto idrico completo di scarichi per il piano terra, primo piano e secondo piano;
fornitura e messa in opera dell'impianto di riscaldamento completo di tubazione fino all'allaccio caldaia per il pianterreno, primo piano e secondo piano;
fornitura degli elementi in alluminio preverniciato;
realizzazione degli scassi e copertura di impianto elettrico per il primo e secondo piano), mentre ha ammesso parzialmente l'esecuzione di talune opere, elencate nei capitoli 3, 4 e 5 3) Vero che la
su mia indicazione, nella mia casa sita a Parte_4
Paternò, Via Piemonte 24-26, al piano secondo ha eseguito i seguenti lavori:
È stato interamente realizzato ex novo la mansarda come si rinviene nello stato attuale, mediante esecuzione dei seguenti lavori: Demolizione, smaltimento e rifacimento dei pilastri in cemento armato, ormai ammalorati, presenti sul terrazzo;
demolizione dei parapetti in mattone;
demolizione del corpo scala;
realizzazione e costruzione di pareti in mattoni
14 forati portanti;
realizzazione delle tramezzature interne con mattoni forati di cm 8; realizzazione delle travi in cemento armato sulle pareti;
realizzazione del tetto di copertura con travi in legno lamellare, completo di perlinato in legno (spessore cm 2) e listelli;
realizzazione della coibentazione termica con pannellatura dello spessore di cm 3; posa in opera del telo isolante e dell'ondulina tipo catramata;
fornitura e posa in opera della copertura con coppe siciliane;
fornitura e posa in opera delle grondaie di lamiera colorata complete di pluviale in pvc e scorsalina di lamiera colorata;
finitura degli intonaci interni completi con materiale tipo scagliola;
livellatura con massetto in cemento;
sui due terrazzi è stata eseguita la sottopavimentazione coibentata con materiale tipo meplat, complete di reti sottostanti, l'intonaco sulle pareti con materiale premiscelato completo di finitura, sono stati realizzati gli impianti tecnologici. 4) Vero che la su mia indicazione, Parte_4 nella mia casa sita a Paternò, Via Piemonte 24-26, al piano secondo, inoltre, ha eseguito i seguenti lavori: realizzazione dell'intonaco sui prospetti con materiale premiscelato completo di finiture;
la realizzazione dei massetti;
la fornitura e posa in opera della pavimentazione dell'appartamento con mattonelle in gres (effetto parquet), dei terrazzi con mattonelle monocottura, dei rivestimenti in ceramica nei servizi sanitari;
la fornitura e posa in opera delle fasce in marmo bianco di cm 2 e del pavimento in gres;
la fornitura e messa in opera di ringhiere in ferro sui ballatoi;
la spicconatura e ripristino dei ballatoi con risanamento dei ferri completi di intonaco;
la fornitura dei telai in ferro – opera morta per gli infissi esterni.”).
Rilevano, peraltro, in questa sede le prove volte a negare l'esecuzione da parte dell'impresa di talune opere che - pur rientrando nell'oggetto dell'appalto e risultando incluse nel Libretto delle misure della relazione tecnica preventiva - il convenuto assume essere state realizzate da esso proprietario con altre imprese a spese del proprietario oppure in economia.
Le prove in questione, vanno ricavate, quindi, da quelle articolate dal convenuto nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, ai punti a), b), c),
d), nonché da quelle articolate da parte attrice, riguardo alle quali il convenuto ha chiesto prova contraria.
15 Le prove dirette del convenuto possono così riassumersi:
Punto a): lavori vari, che si assumono svolti da , cui Controparte_4 si contrappongono i capitoli n. 1, 2, 4, 6 di parte attrice.
Punto b): “formazione di cordoli in cemento ed altro”, cui si contrappone il punto 10) della prova articolata da parte attrice.
Punto c): “fornitura dei materiali ed esecuzione degli impianti di riscaldamento, acqua e colonna di scarico”, cui si contrappongono i punti
5), 8) e 14) della prova articolata da parte attrice.
Punto d): esecuzione impianto elettrico.
Punto e): collocazione termosifoni da parte dell'impresa di CP_12
e condizione degli stessi.
[...]
Vanno ricavate, inoltre, dalla documentazione allegata (v. retro pagg. 10
– 11).
Per come sopra precisato, il quantum dei lavori descritti dall'ing. Per_1 nella consulenza tecnica preventiva ammonta ad € 69.225,12.
Da questo, dunque, vanno detratti gli importi relativi ai lavori che il convenuto abbia comprovato di avere effettuato a sue spese.
A questo proposito, il convenuto ha depositato in giudizio in sede di costituzione, per quel che qui interessa, i seguenti atti: - copia contratto di appalto con la ditta , datato 10.5.2011, non registrato, Persona_2 avente ad oggetto realizzazione e posa in opera di infissi in alluminio;
- commissione della scarsamente leggibile (a Parte_2 nome di ) per legname per l'importo di € 4411,20; con la memoria ex Pt_1 articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha prodotto ulteriore documentazione.
Orbene. Il contratto con la ditta è irrilevante, atteso Persona_2 che si riferisce a forniture e lavorazioni non comprese tra quelle descritte nella consulenza e che formano oggetto della richiesta di pagamento Per_1 da parte dell'impresa attrice.
I punti relativi alla commissione della Parte_2
(a nome di ) per legname per l'importo di € 4411,20 con il correlato Pt_1 assegno di pari importo di € 4411,20, datato 02.10.2009, emesso dal padre del convenuto in favore di , nonché il punto relativo agli Persona_4 acconti di € 30.000,00 di cui alla copia raccomandata del 31.10.2011 dell'impresa verranno trattati in prosieguo. Parte_1
16 Degli assegni in cui risulta beneficiario , si tratterà Controparte_4 unitamente all'esame della relativa testimonianza.
Con riguardo all'assegno di € 3.300,00 in favore di con CP_5 acclusa ricevuta, va subito precisato che l'effettuazione dei lavori è stata confermata dal sentito come teste nell'udienza del 30.9.2020 (capo CP_5
B della prova articolata dal convenuto) e che nella precedente udienza del
21.2.2019 l'avvocato dell'impresa dichiarava di non contestare la circostanza dei lavori svolti dal ma con la precisazione che le CP_5 attrezzature erano di . Pt_1
Ad avviso di questo giudice, è da ritenersi raggiunta la prova che i lavori sono stati effettuati da impresa diversa e per incarico del convenuto.
Di conseguenza, dall'importo di € 69.225,12 della consulenza Per_1 vanno detratte le voci sub 31, 32 e 33 del Libretto delle misure (pagg. 16-
18) del complessivo importo di € 3.020,79 (1562,94 + 793,46 + 664,39).
Quanto al trasporto di materiale di risulta in discarica, il convenuto ha allegato copia dell'assegno bancario di € 432,00 del 5-10-2009 a favore di
. Al riguardo va osservato che l'assegno non è prova CP_11 adeguata di pagamento, in assenza tra l'altro del riscontro circa l'effettivo incasso.
In ordine alla ricevuta di € 1.000,00 del 7-12-2009 della ditta CP_6 con la dicitura a “saldo lavoro posa in opera di grondaie in
[...] lamierino preverniciato”, va rilevato che la stessa non è firmata.
Di conseguenza non comprova il pagamento da parte del convenuto.
La prova sub C (fornitura dei materiali ed esecuzione degli impianti di riscaldamento, acqua e colonna di scarico), invece, non è stata raggiunta;
anzi, il teste sentito all'udienza del 28.6.2018 è stato Controparte_8 categorico nell'affermare che gli impianti di riscaldamento e la relativa fornitura sono state ordinate e pagate dall'impresa, laddove è stata pagata dal convenuto solo la collocazione nella mansarda dei sanitari e dei pezzi della cucina, lavorazioni non incluse nel Libretto delle misure.
Per quanto riguarda il punto sub D, relativo all'impianto elettrico, oltre alla genericità delle dichiarazioni rese (non è neppure chiaro se l'ing. , CP_9 unitamente all'ing. si sia limitato a dare delle “direttive”, poiché il CP_10 convenuto “sebbene faccia l'avvocato, si diletta ed è capace a realizzarli”)
17 è da osservare che nel Libretto delle misure sono conteggiati solo gli scassi e tracce per gli impianti tecnologici e non la posa in opera degli impianti.
In merito al punto sub E relativo alla collocazione termosifoni da parte dell'impresa di e alla condizione degli stessi Controparte_12
(testimonianza del signor ), va osservato che nella relazione di CP_12 consulenza, rispondendo alle osservazioni di parte convenuta, il consulente precisa (v. pag. 15) che “il prezzo unitario applicato in contabilità ha tenuto conto delle condizioni degli elementi depositati e visionati in cantiere”. In altre parole, ha operato le opportune riduzioni.
Residua la prova di (punto A), con la quale il Controparte_4 convenuto assume che le maggiori lavorazioni sono state effettuate dall'impresa di NN , pagato per le sue prestazioni, laddove CP_4
l'intervento dell'impresa sarebbe stato marginale. Parte_1
In merito al superiore punto va evidenziato quanto segue.
In disparte la considerazione preliminare che appare poco logico che al fosse stata indicata come impresa esecutrice dei lavori la ditta CP_18 [...]
che si assume marginale, e non una “impresa” di Parte_1 [...]
, che si assume abbia svolto la maggior parte dei lavori, è da CP_4 osservare che nella testimonianza resa il signor non fa emergere CP_4 che sia titolare di un'impresa di costruzione, ma fa riferimento a lavorazioni soprattutto fatte personalmente dall'avvocato , e ad attività di CP_1 collaborazione (personale) per le quali era stato pagato, laddove il convenuto nelle difese e con la prova articolata sub a) intendeva attribuire alle prestazioni svolte dal la massima parte delle opere fatte. CP_4
A questo proposito, è da rilevare che non vengono indicati importi, neppure approssimativi, malgrado ad avviso del convenuto il avesse CP_4 espletato la maggior parte del lavoro;
a sua volta, l'avv. nella sua CP_1 comparsa si limita ad indicare solo tre assegni, rispettivamente, di € 700,00, di € 1000,00 e di € 500,00, dei quali produce solo due assegni, rispettivamente, di € 500,00 e di € 1000,00, senza che vi sia traccia neppure di riscossione, importi veramente esigui, tenuto conto dell'entità delle opere indicate in sede progettuale ed accertate dal consulente d'ufficio in sede di consulenza tecnica preventiva.
18 La testimonianza resa da è generica e densa di contraddizioni, CP_4 in contrasto con quella resa dagli altri testimoni, tra i quali vanno indicati, in particolare, e , la cui testimonianza - non Parte_3 Persona_3 lavorando più con l'impresa da ben otto anni - appare la più spontanea. Pt_1
In conclusione, al testimonianza resa dal non è tale da essere ritenuta CP_4 congrua e satisfattiva ai fini della decisione.
In conclusione, dall'ammontare complessivo di € 69.225,12, ritenuto congruo dal consulente d'ufficio e pienamente condiviso da questo giudice, va detratta soltanto la somma di € 3.020,70, per i lavori di cui alla prova testimoniale sub b), articolata dal convenuto, realizzati dall'impresa
, con la conseguenza che l'ammontare complessivo dei lavori compiuti CP_5 dall'impresa va ridotto ad € 66.204,42. Parte_1
Quanto agli acconti corrisposti dal committente all'impresa, è da rilevare che nella richiesta del 31.10.2011, questa dichiara puramente e semplicemente di avere ricevuto, in diversi acconti, la somma di €
30.000,00.
Sebbene nelle difese l'impresa abbia cercato di sminuire la portata di tale riconoscimento, le argomentazioni addotte non sono convincenti.
Di conseguenza, ad avviso di questo giudice, va riconosciuto che il convenuto abbia nel corso dell'appalto erogato euro 30.000,00 a titolo di acconti, tra i quali è da includere l'importo di € 4.411,20, portato dall'assegno prodotto in sede di costituzione.
Dalla somma complessiva di € 66.204,42 vanno, pertanto, detratti €
30.000,00.
Va, quindi, riconosciuto a parte attrice un residuo credito di € 36.204,42.
Parte convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 36.204,42.
Sulla somma in questione spettano gli interessi, nella misura stabilita dal decreto legislativo 231 del 2002, trattandosi di credito derivante da transazione commerciale.
La decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (09 gennaio 2015), atteso che non era stata presentata fattura in precedenza, e sino al soddisfo.
19 L'impresa ha chiesto il riconoscimento delle spese di consulenza tecnica preventiva. La domanda va rigettata non essendo stata fornita la prova delle spese sostenute.
Va altresì rigettata la domanda di rivalutazione del credito, in quanto non adeguatamente argomentata.
In relazione all'accoglimento parziale delle domande ed al comportamento processuale delle parti, le spese possono essere compensate per un terzo e per i restanti due terzi (liquidati in dispositivo) posti a carico di parte convenuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte attrice che hanno dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 578/2015 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 36.204,42, oltre gli interessi da Parte_1 determinarsi ai sensi del d. lgs. 231/2002, con decorrenza dal 09 gennaio
2015 sino al soddisfo;
Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, e condanna
[...]
al pagamento dei restanti due terzi liquidati in € 4.500,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte attrice che hanno dichiarato di non avere riscosso onorari e di avere anticipato le spese.
Deciso in Catania in data 18/11/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo assegno di € 700,00 non risulta depositato, per come anche puntualizzato dall'impresa.
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