Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05408/2025REG.PROV.COLL.
N. 01473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2025, proposto da CO Falzone, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda bis) n. 3088, pubblicata il 12 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il consigliere Marina Perrelli e udito l’avvocato Falzone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado, “in accoglimento del ricorso, accerta che il Comune è debitore di parte ricorrente della differenza tra le somme oggetto dei titoli esecutivi in questa sede azionati e la somma di € 8.857,74, già corrisposta dal Comune, e, per l’effetto, ordina a parte resistente di ottemperare al titolo esecutivo sopra descritto, nei termini di cui si è detto, entro il termine di giorni 60 a far data dalla notificazione della presente pronuncia” .
1.2. Premesso di aver adito il T.a.r. per il Lazio per ottenere l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 14249/2020, pubblicato in data 10 settembre 2020, e della sentenza del medesimo Tribunale n. 3378, pubblicata in data 28 febbraio 2023, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal Comune appellato, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha affermato che il Comune di Gaeta abbia adempiuto ai richiamati titoli esecutivi solo in parte qua per avere “corrisposto in favore del ricorrente, la minore somma di € 8.857,74” , nonostante lo stesso non abbia percepito alcun importo a tale titolo.
L’appellante deduce, inoltre, l’omessa pronuncia in relazione alla mancata indicazione degli interessi di mora al cui pagamento il Comune appellato è stato condannato nel decreto ingiuntivo n. 14249/2020, non indicandoli neanche nella parte motiva, nonché si duole del capo relativo alla condanna alle spese legali, attesa l’esiguità di quanto liquidato a tale titolo.
2. Il Comune appellato, benché ritualmente citato, non si è costituto in giudizio.
3. All’udienza camerale del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
5. Dall’esame della documentazione depositata da parte appellante emerge che:
- con decreto n. 14249, pubblicato il 10 settembre 2020, il Tribunale di Roma ha condannato il Comune di Gaeta a corrispondere all’appellante “la somma di € 21343,50, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 407,43 per spese di visto del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; gli interessi come da domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €830,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge” ;
- con sentenza n. 3378, pubblicata in data 28 febbraio 2023, il Tribunale di Roma ha dichiarato “inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta dal Comune di Gaeta avverso il decreto ingiuntivo n° 14249/2020 reso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 06.09.2020 e notificato in data 25.09.2020 le cui statuizioni, pertanto, integralmente si confermano” , nonché ha condannato il Comune di Gaeta “al pagamento in favore dell’Avvocato CO Falzone delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.400,00=, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come per legge” ;
- l’appellante ha, quindi, chiesto l’ottemperanza dei predetti titoli sul presupposto che “dal dì della notifica dei predetti titoli esecutivi, è invano decorso il termine di 120 gg. previstodall’art.14 del d.l. n. 669/96, conv., con mod., dalla l. n. 30/97, senza che l’amministrazione abbia liquidato le somme in essi definite” ;
- il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, ha accertato che “il Comune è debitore di parte ricorrente della differenza tra le somme oggetto dei titoli esecutivi in questa sede azionati e la somma di € 8.857,74, già corrisposta dal Comune” ordinando “a parte resistente di ottemperare al titolo esecutivo sopra descritto, nei termini di cui si è detto, entro il termine di giorni 60 a far data dalla notificazione della presente pronuncia” , nonché ha nominato per il caso di persistente inottemperanza “il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il giudicato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’Amministrazione per provvedere autonomamente” .
6. A fronte delle risultanze documentali il Collegio ritiene fondata la doglianza di parte appellante relativa alla decurtazione dell’importo ingiunto con il decreto ingiuntivo azionato, dal momento che non è dato comprendere sulla base di quale documentazione ovvero di quale argomentazione difensiva, attesa la mancata costituzione del Comune appellato anche in primo grado, il giudice abbia desunto che l’amministrazione avesse già corrisposto la somma di € 8.857,74.
Altrettanto fondata è anche la censura relativa alla omessa pronuncia sugli interessi di mora come da domanda, al cui pagamento il Comune appellato è stato condannato nel decreto ingiuntivo n. 14249/2020.
6.1. Deve essere, invece, disattesa la censura relativa al capo delle spese essendo tale parte della sentenza fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità non ricorrente nel caso di specie (Cons. Stato, V, n. 6550 del 2024).
7. Per le esposte considerazioni, l’appello deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il Comune appellato deve essere condannato a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 14249/2020 del Tribunale di Roma, ottemperando al pagamento in favore dell’appellante “della somma di € 21.343,50, oltre iva e C.p.a, € 407,43 per spese di visto, oltre agli interessi come da domanda, nonché, alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi, oltre iva ed € 124,50 per rimborso forfettario, € 38,18 per C.p.a, ed € 145,50 per esborsi” , ferme restando le ulteriori statuizioni in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3378, pubblicata in data 28 febbraio 2023, e alla nomina del commissario ad acta .
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, accoglie il ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune appellato alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | CO Caringella |
IL SEGRETARIO