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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12969/2022 promossa da:
(P. IVA , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giovanni Nosengo, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC del difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in sede di citazione, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta simulazione assoluta (ex artt. 1414 e ss. c.c.) degli atti di disposizione delle quote della società - C.F. - P. IVA con sede Controparte_3 P.IVA_2
1 legale in Argelato (BO), Frazione Funo, cap 40050, Via Degli Orefici n. 171 - posti in essere dal
SI. e, precisamente, il contratto di cessione di quote di società a responsabilità CP_1 limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 29/12/2020 (Protocollo n. CP_2 89493/2020 del 30/12/2020 iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 – Registrazione n. 267, cfr. doc. 14 atto di citazione), nonché il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 08/02/2021 (Protocollo n. CP_2 10946/2021 del 09/02/2021, iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24, cfr. doc. 15 atto di citazione) e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, l'inesistenza e comunque l'inefficacia dei suddetti atti di disposizione patrimoniale, con conseguente diritto di
[...]
” di agire in via esecutiva sulle medesime quote della società Parte_1 [...]
. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_3 la domanda di simulazione assoluta non dovesse trovare accoglimento, per tutte le ragioni esposte in sede di citazione, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in sede di citazione, ACCERTARE E DICHIARARE che gli atti di disposizione delle quote della società - C.F. - P. IVA con sede legale in Argelato Controparte_3 P.IVA_2 (BO), Frazione Funo, cap 40050,Via Degli Orefici n. 171 – conclusi dal SI. sono CP_1 stati posti in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierna società attrice e, precisamente,il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 29/12/2020 (Protocollo n. 89493/2020 del CP_2 30/12/2020, iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 – Registrazione n. 267, cfr. doc. 14 atto di citazione), nonché il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 8/02/2021 (Protocollo n. 10946/2021 del CP_2 09/02/2021, iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24, cfr. doc. 15 atto di citazione) e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti di ” - quantomeno fino a Parte_1 concorrenza del credito dell'odierna attrice verso il SI. a titolo di capitale e di CP_1 interessi maturati e maturandi (il tutto come quantificato in sede di citazione – cfr. suoi All. A, All.
B, doc. 5 e doc. 61), disponendone la revocatoria con ogni conseguenza di legge e, inparticolare, con conseguente diritto di ” di agire in via esecutiva sulle medesime Parte_1 quote della società . - In ogni caso:
1. accertato e dichiarato il diritto Controparte_3 di ” di agire in via esecutiva sulle quote della società Parte_1 [...]
, ORDINARE al Conservatore della Camera di Commercio Industria Controparte_3 Artigianato e Agricoltura di Bologna di iscrivere la emananda sentenza nel Registro delle Imprese competente (così da ripristinare la situazione giuridica antecedente agli atti di disposizione delle quote della società posti in essere dal SI. a danno Controparte_3 CP_1 della società ”), nonché di effettuare tutte le operazioni di rito, Pt_1 Parte_1 esonerando lo stesso Conservatore da qualsiasi responsabilità;
2. con condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, nonché al rimborso delle spese di C.T.U. - come liquidate dall'Ill.mo Giudice adito con decreto n. cronol.
1735/2023 del 24/11/2023 (per un importo complessivo pari ad Euro 3.328,00, cfr. doc. 21) - e
C.T.P”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
(infra anche solo ”) conveniva dinnanzi
[...] Parte_1
2 all'adito Tribunale e domandando CP_1 CP_2
l'accertamento della natura simulata dei contratti di cessione di quote sottoscritti in data 29/12/2020 e 08/02/2021 ovvero, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli stessi.
Parte attrice domandava inoltre l'iscrizione dell'emananda sentenza nel registro delle imprese competente e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda la società attrice esponeva:
-di svolgere fin dall'anno 2007 attività di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari;
-di aver intrattenuto, durante l'anno 2019, rapporti commerciali con la Ditta
Armaan di impresa individuale avente quale oggetto sociale il CP_1 commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
-di avere maturato un credito per forniture di prodotti alimentari nei confronti della
Ditta Armaan di dell'importo di € 73.975,40 derivante da una fattura CP_1
parzialmente non pagata del 23/08/2019 e due assegni del 31/07/2019 e del
17/01/2020 che, nonostante i numerosi solleciti, non venivano saldati;
-di avere quindi proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Monza ed ottenuto, in data 31/08/2020, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il quale veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, in data
26/11/2020 alla ditta debitrice, con intimazione di pagamento di un importo complessivo di € 84.691,57;
-che la debitrice, regolarmente notificata, non effettuava il pagamento dovuto nei termini intimati dal precetto né proponeva opposizione ex art. 641 c.p.c.;
-di avere a quel punto instaurato dinnanzi al Tribunale di Bologna (RGE 1087/21) azione volta all'esecuzione forzata sulle partecipazioni sociali di
[...]
nella società Armaan Quality Food Società a Responsabilità Limitata CP_1
Semplificata (anche e solo ”), dallo stesso costituita in data 25/05/2020 CP_4
3 e della quale egli risultava essere socio unico nonché amministratore unico (capitale sociale di euro 900 nominali);
-che, nel frattempo, in data 31/07/2020 cessava l'attività della CP_1
Ditta Armaan di Singh Malkeet;
-che, in sede di procedura esecutiva, emergeva dalla visura camerale della CP_4
al 09/02/2021 che il 100% del capitale sociale era divenuta di titolarità della
[...]
SI.ra , la quale risultava essere altresì amministratrice unica della CP_2
società;
-di avere quindi appreso che e avevano CP_1 CP_2
sottoscritto, in data 29/12/20 e 08/02/21, due contratti di cessione di quote della società il primo avente ad oggetto il 49% ed il secondo il 51 % del CP_4 capitale sociale, dietro il pagamento di un prezzo irrisorio di € 900,00 complessivi;
-che, inoltre, nonostante il trasferimento delle partecipazioni sociali della Armaan
QF SRLS in capo a , in data 09/09/21, CP_2 CP_1 depositava presso l' il marchio di impresa figurativo ” CP_5 Controparte_3
in qualità di titolare.
Pertanto, la società attrice contestava ai convenuti di avere fraudolentemente agito in suo danno mediante la sottrazione della garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti di CP_1
1.1. Alla prima udienza del 16/03/2023, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice dichiarava la contumacia di e CP_1
. Parte attrice dichiarava di rinunciare ai termini di cui all'art. 183, CP_2
VI comma, c.p.c. e il Giudice nominava per l'esperimento di consulenza tecnica contabile la dott.ssa Persona_1
1.2. All'udienza del 24/05/23 il CTU nominato prestava giuramento di rito con conferimento del seguente quesito: “Dica il CTU, visti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia nella disponibilità esclusiva degli odierni convenuti ovvero della società “
[...]
(C.F. - P. IVA ), autorizzato altresì Controparte_3 P.IVA_2
4 all'acquisizione di ulteriore documentazione che dovesse appalesarsi necessaria ai fini della propria relazione, assunte informazioni anche da terzi indicandone la fonte, eseguiti tutti gli accertamenti del caso (avvalendosi se necessario anche di tecnici ed ausiliari di sua fiducia): i. quale sia l'effettivo valore di mercato delle quote della società (C.F. - P. IVA ) al Controparte_3 P.IVA_2
momento della loro cessione alla SI.ra (rispettivamente in data CP_2
29/12/2020 e 8/02/2021 - cfr. docc. 14 e 15 di parte attrice); ii. se il prezzo delle quote della società “ (C.F. - P. IVA Controparte_3 P.IVA_2 come indicato all'interno degli atti traslativi del 29/12/2020 e del 8/02/2021 (cfr. docc. 14 e 15 di parte attrice) sia da considerarsi congruo al momento della loro cessione;
Il tutto autorizzando fin d'ora il C.T.U. ad acquisire (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c.) copia della seguente documentazione (riferita agli anni 2018 – 2019 – 2020) della società “ : - Controparte_3
bilanci contabili;
- schede contabili. - libro giornale;
- libro iva;
- libro dei beni ammortizzabili;
- libro inventari;
- elenco dettagliato delle rimanenze di magazzino;
- copia delle licenze e/o delle autorizzazioni commerciali”.
1.3 Terminate le operazioni peritali, all'udienza del 9 gennaio 2025 (tenutasi con modalità cartolare) per la precisazione delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termine abbreviato di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di 20 giorni per memoria di replica.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, vada accolta la domanda subordinata ex art. 2901 c.c..
2.1. La domanda di simulazione assoluta (che può essere proposta in via alternativa/subordinata rispetto alla revocatoria e viceversa, cfr. da ultimo Cass.
5825/2024) si basa in concreto su una serie di circostanze presuntive non tutte congruenti o compiutamente dimostrate.
Infatti in primo luogo è solo affermato dalla parte attrice che i convenuti fossero conviventi e legati sentimentalmente al momento della conclusione delle cessioni di quote (29.12.2020 e 8.2.2021, doc. 14 e 15), che sembra voler desumere anche dal cambiamento di residenza della moglie del convenuto dall'1.9.2020 (doc. 3): in
5 realtà la convenuta risulta residente allo stesso indirizzo (compreso CP_2
l'interno) di dal 19.2.2021 al 25.10.2021, e al di fuori di questo CP_1
periodo, sempre invece in provincia di Cremona (doc. 11 e 16 bis); vero è che la convenuta risulta nello stesso stato di famiglia con (ancora Parte_2
doc. 11), che subentrò nel 2016 al convenuto (doc. 16 ter) nella società INDIAN
FOOD ALIMENTARI SNC.
In secondo luogo non è sufficiente per concludere che il convenuto alienante abbia dopo le cessioni continuato effettivamente a gestire la ARMAAN QF SRLS il solo fatto che risulti quale titolare nella domanda in data 9.9.2021 di registrazione del marchio figurativo ” (doc. 16), potendo tale circostanza Controparte_3
essere dovuta ad altri accordi interni fra le parti ovvero fra il depositante e la società.
Neppure è significativo, ai fini della dedotta simulazione assoluta (ma non ai fini della domanda revocatoria), che il convenuto avesse cessato la sua impresa individuale “DITTA ARMAAN DI SINGH MALKEET” il 1.7.2020 e pressoché contestualmente costituito la ARMAAN QF SRLS il 25.5.2020, con sede presso l'unità locale della ditta individuale di lì a poco cessata.
Infine, negli atti di cessione si dà atto che il pagamento viene contestualmente versato in contanti, e la circostanza non può apparire di per sé implausibile, stante la modestia degli importi (euro 441 e 459).
2.2. Nel merito, sussistono invece i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Le cessioni furono infatti concluse in epoca successiva e prossima alla notifica del d.i. (fondato anche su assegni impagati) e del precetto della società attrice alla ditta individuale del convenuto presso la sua residenza, per un ingente importo, sicché appare chiara la consapevolezza del convenuto debitore alienante del pregiudizio arrecato ai creditori (e anche, nello specifico, alla parte attrice).
Va infatti qui puntualizzato al riguardo che risulta CP_1
impossidente, e che il valore delle quote cedute era, al momento delle cessioni, ben lontano da quello effettivo: tanto è stato accertato dalla disposta CTU, che ha concluso con argomentazioni e metodiche logiche e correttamente motivate cui qui
6 si rinvia, e sulla base del caso concreto e della disamina di un pluralità atti pubblici, soggetti a pubblicità o prodotti in causa, come “sulla base dei soli bilanci CEE approvati dall'assemblea ordinaria dei soci della e Controparte_3 depositati presso il Registro Imprese della CCIAA di Bologna, nell'ipotesi in cui non vi siano eventuali rettifiche da apportare alle singole voci di bilancio, emergerebbe
che la quota societaria pari al 49% del capitale sociale ceduta il 29.12.2020
assumerebbe un valore di Euro 29.000,00, mentre la quota societaria pari al 51% del capitale sociale ceduta l' 08.02.2021 assumerebbe un valore di Euro 31.000,00; appare alquanto evidente che i prezzi delle due cessioni di Euro 441,00 al 29.12.2020
e di Euro 459,00 al 08.02.2021 risultino “non congrui” rispetto al valore delle quote cedute – rispettivamente – di Euro 29.000,00 e di Euro 31.000,00.“. Il CTU ha altresì notato che la società non poteva dirsi inattiva, proseguendo l'attività nell'unità locale di Bologna, ed essendo stati, anche tardivamente, depositati i bilanci.
L'evidente sproporzione tra i corrispettivi delle cessioni e il valore effettivo delle quote
(che dal punto di vista obiettivo corrobora anche la ricorrenza dell'eventus damni), la loro vicinanza temporale, i rapporti personali pregressi e successivi (evidentemente di conoscenza, ma anche di convivenza) fra le parti, come sopra delineati, fanno altresì ritenere dimostrato l'elemento soggettivo in capo all'acquirente, richiesto dall'art. 2901
c.c. (scientia damni).
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia dei due atti di cessione di quote nei confronti della società attrice.
Quanto alla richiesta di iscrizione della presente pronuncia al RI, richiesta da parte attrice, gli orientamenti non univoci dei giudici di merito si richiamano ora al principio di tassatività, ora a quello di completezza delle iscrizioni, con una interpretazione estensiva della formula “trasferimento” e “atto di trasferimento” di cui all'art. 2470
c.c.; d'altronde viene anche dato rilievo alla circostanza per cui la pronuncia revocatoria, pur costitutiva, comporta la sola inefficacia relativa dell'atto revocato, e non incide sulla sua validità. Premessa la prevalenza dell'orientamento favorevole quanto alla domanda e alla sentenza di simulazione, che in caso di accoglimento porterà
alla caducazione dell'atto simulato tamquam non esset (Trib. Ferrara 9.5.2005 di questo estensore, Trib. Torino 4.6.2021, Trib. Napoli 22.10.2013), sembra preferibile anche
7 l'orientamento positivo quanto alla iscrivibilità della sentenza revocatoria ex art. 2901
c.c., non solo in ragione del principio completezza delle iscrizioni, ma anche in considerazione degli effetti dell'iscrizione dell'atto sulle vicende circolatorie successive ex art. 2470, 3° co. c.c. estensivamente interpretato, poiché l'iscrizione intesa quale formalità quam minus pubblicitaria è in grado di incidere sulla buona fede del successivo acquirente ex artt. 2193 c.c. 2° co. e 2901 ult. co. c.c. ; essendo comunque la pronuncia preordinata a una procedura esecutiva il cui provvedimento tramite pignoramento è iscrivibile nel RI ex art. 2471 c.c., cui consegue il mutamento della titolarità della quota.
Va quindi emesso il relativo ordine al Conservatore del RI d Bologna, inerente la presente pronuncia una volta che sia divenuta definitiva, trattandosi di azione costitutiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi, per la ridotta fase istruttoria/di trattazione e la contumacia dei convenuti;
scaglione commisurato al credito di parte attrice); spese di CTU, come già liquidate dal G.I., a carico delle parti convenute;
le spese di CTP non vengono riconosciute, non essendo state quantificate né documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
del contratto di cessione delle quote della società a
[...]
responsabilità limitata semplificata Controparte_3
- C.F. - P. IVA , stipulato da
[...] P.IVA_2 CP_1
con in data 29/12/2020 (Protocollo n. 89493/2020 del CP_2
30/12/2020, iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 –
Registrazione n. 267), nonché il contratto di cessione delle quote della società a responsabilità limitata semplificata CP_3 Controparte_3
- C.F. - P. IVA stipulato da con P.IVA_2 CP_1 [...]
[...] in data 8/02/2021 (Protocollo n. 10946/2021 del 09/02/2021, CP_6
iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24);
2. ordina l'iscrizione della presente sentenza, una volta divenuta definitiva, presso il competente Registro delle Imprese di Bologna, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
3. Condanna i convenuti e in solido fra CP_1 CP_2
loro al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 1.545 di anticipazioni, ed euro 11.000 di
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta. Pone definitivamente a carico degli stessi le spese di CTU come già liquidate.
Bologna, 16.4.2025
Il Presidente. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, composto da:
-dott. Michele Guernelli - Presidente Relatore est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12969/2022 promossa da:
(P. IVA , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giovanni Nosengo, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC del difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte in sede di citazione, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta simulazione assoluta (ex artt. 1414 e ss. c.c.) degli atti di disposizione delle quote della società - C.F. - P. IVA con sede Controparte_3 P.IVA_2
1 legale in Argelato (BO), Frazione Funo, cap 40050, Via Degli Orefici n. 171 - posti in essere dal
SI. e, precisamente, il contratto di cessione di quote di società a responsabilità CP_1 limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 29/12/2020 (Protocollo n. CP_2 89493/2020 del 30/12/2020 iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 – Registrazione n. 267, cfr. doc. 14 atto di citazione), nonché il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 08/02/2021 (Protocollo n. CP_2 10946/2021 del 09/02/2021, iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24, cfr. doc. 15 atto di citazione) e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, l'inesistenza e comunque l'inefficacia dei suddetti atti di disposizione patrimoniale, con conseguente diritto di
[...]
” di agire in via esecutiva sulle medesime quote della società Parte_1 [...]
. - Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Controparte_3 la domanda di simulazione assoluta non dovesse trovare accoglimento, per tutte le ragioni esposte in sede di citazione, verificata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in sede di citazione, ACCERTARE E DICHIARARE che gli atti di disposizione delle quote della società - C.F. - P. IVA con sede legale in Argelato Controparte_3 P.IVA_2 (BO), Frazione Funo, cap 40050,Via Degli Orefici n. 171 – conclusi dal SI. sono CP_1 stati posti in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierna società attrice e, precisamente,il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 29/12/2020 (Protocollo n. 89493/2020 del CP_2 30/12/2020, iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 – Registrazione n. 267, cfr. doc. 14 atto di citazione), nonché il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata semplificata stipulato con la SI.ra in data 8/02/2021 (Protocollo n. 10946/2021 del CP_2 09/02/2021, iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24, cfr. doc. 15 atto di citazione) e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE i suddetti atti di disposizione patrimoniale inefficaci nei confronti di ” - quantomeno fino a Parte_1 concorrenza del credito dell'odierna attrice verso il SI. a titolo di capitale e di CP_1 interessi maturati e maturandi (il tutto come quantificato in sede di citazione – cfr. suoi All. A, All.
B, doc. 5 e doc. 61), disponendone la revocatoria con ogni conseguenza di legge e, inparticolare, con conseguente diritto di ” di agire in via esecutiva sulle medesime Parte_1 quote della società . - In ogni caso:
1. accertato e dichiarato il diritto Controparte_3 di ” di agire in via esecutiva sulle quote della società Parte_1 [...]
, ORDINARE al Conservatore della Camera di Commercio Industria Controparte_3 Artigianato e Agricoltura di Bologna di iscrivere la emananda sentenza nel Registro delle Imprese competente (così da ripristinare la situazione giuridica antecedente agli atti di disposizione delle quote della società posti in essere dal SI. a danno Controparte_3 CP_1 della società ”), nonché di effettuare tutte le operazioni di rito, Pt_1 Parte_1 esonerando lo stesso Conservatore da qualsiasi responsabilità;
2. con condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, nonché al rimborso delle spese di C.T.U. - come liquidate dall'Ill.mo Giudice adito con decreto n. cronol.
1735/2023 del 24/11/2023 (per un importo complessivo pari ad Euro 3.328,00, cfr. doc. 21) - e
C.T.P”
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
(infra anche solo ”) conveniva dinnanzi
[...] Parte_1
2 all'adito Tribunale e domandando CP_1 CP_2
l'accertamento della natura simulata dei contratti di cessione di quote sottoscritti in data 29/12/2020 e 08/02/2021 ovvero, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 c.c. degli stessi.
Parte attrice domandava inoltre l'iscrizione dell'emananda sentenza nel registro delle imprese competente e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda la società attrice esponeva:
-di svolgere fin dall'anno 2007 attività di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari;
-di aver intrattenuto, durante l'anno 2019, rapporti commerciali con la Ditta
Armaan di impresa individuale avente quale oggetto sociale il CP_1 commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
-di avere maturato un credito per forniture di prodotti alimentari nei confronti della
Ditta Armaan di dell'importo di € 73.975,40 derivante da una fattura CP_1
parzialmente non pagata del 23/08/2019 e due assegni del 31/07/2019 e del
17/01/2020 che, nonostante i numerosi solleciti, non venivano saldati;
-di avere quindi proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Monza ed ottenuto, in data 31/08/2020, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il quale veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, in data
26/11/2020 alla ditta debitrice, con intimazione di pagamento di un importo complessivo di € 84.691,57;
-che la debitrice, regolarmente notificata, non effettuava il pagamento dovuto nei termini intimati dal precetto né proponeva opposizione ex art. 641 c.p.c.;
-di avere a quel punto instaurato dinnanzi al Tribunale di Bologna (RGE 1087/21) azione volta all'esecuzione forzata sulle partecipazioni sociali di
[...]
nella società Armaan Quality Food Società a Responsabilità Limitata CP_1
Semplificata (anche e solo ”), dallo stesso costituita in data 25/05/2020 CP_4
3 e della quale egli risultava essere socio unico nonché amministratore unico (capitale sociale di euro 900 nominali);
-che, nel frattempo, in data 31/07/2020 cessava l'attività della CP_1
Ditta Armaan di Singh Malkeet;
-che, in sede di procedura esecutiva, emergeva dalla visura camerale della CP_4
al 09/02/2021 che il 100% del capitale sociale era divenuta di titolarità della
[...]
SI.ra , la quale risultava essere altresì amministratrice unica della CP_2
società;
-di avere quindi appreso che e avevano CP_1 CP_2
sottoscritto, in data 29/12/20 e 08/02/21, due contratti di cessione di quote della società il primo avente ad oggetto il 49% ed il secondo il 51 % del CP_4 capitale sociale, dietro il pagamento di un prezzo irrisorio di € 900,00 complessivi;
-che, inoltre, nonostante il trasferimento delle partecipazioni sociali della Armaan
QF SRLS in capo a , in data 09/09/21, CP_2 CP_1 depositava presso l' il marchio di impresa figurativo ” CP_5 Controparte_3
in qualità di titolare.
Pertanto, la società attrice contestava ai convenuti di avere fraudolentemente agito in suo danno mediante la sottrazione della garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti di CP_1
1.1. Alla prima udienza del 16/03/2023, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice dichiarava la contumacia di e CP_1
. Parte attrice dichiarava di rinunciare ai termini di cui all'art. 183, CP_2
VI comma, c.p.c. e il Giudice nominava per l'esperimento di consulenza tecnica contabile la dott.ssa Persona_1
1.2. All'udienza del 24/05/23 il CTU nominato prestava giuramento di rito con conferimento del seguente quesito: “Dica il CTU, visti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia nella disponibilità esclusiva degli odierni convenuti ovvero della società “
[...]
(C.F. - P. IVA ), autorizzato altresì Controparte_3 P.IVA_2
4 all'acquisizione di ulteriore documentazione che dovesse appalesarsi necessaria ai fini della propria relazione, assunte informazioni anche da terzi indicandone la fonte, eseguiti tutti gli accertamenti del caso (avvalendosi se necessario anche di tecnici ed ausiliari di sua fiducia): i. quale sia l'effettivo valore di mercato delle quote della società (C.F. - P. IVA ) al Controparte_3 P.IVA_2
momento della loro cessione alla SI.ra (rispettivamente in data CP_2
29/12/2020 e 8/02/2021 - cfr. docc. 14 e 15 di parte attrice); ii. se il prezzo delle quote della società “ (C.F. - P. IVA Controparte_3 P.IVA_2 come indicato all'interno degli atti traslativi del 29/12/2020 e del 8/02/2021 (cfr. docc. 14 e 15 di parte attrice) sia da considerarsi congruo al momento della loro cessione;
Il tutto autorizzando fin d'ora il C.T.U. ad acquisire (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c.) copia della seguente documentazione (riferita agli anni 2018 – 2019 – 2020) della società “ : - Controparte_3
bilanci contabili;
- schede contabili. - libro giornale;
- libro iva;
- libro dei beni ammortizzabili;
- libro inventari;
- elenco dettagliato delle rimanenze di magazzino;
- copia delle licenze e/o delle autorizzazioni commerciali”.
1.3 Terminate le operazioni peritali, all'udienza del 9 gennaio 2025 (tenutasi con modalità cartolare) per la precisazione delle conclusioni, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con termine abbreviato di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di 20 giorni per memoria di replica.
2. Ritiene il Collegio che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, vada accolta la domanda subordinata ex art. 2901 c.c..
2.1. La domanda di simulazione assoluta (che può essere proposta in via alternativa/subordinata rispetto alla revocatoria e viceversa, cfr. da ultimo Cass.
5825/2024) si basa in concreto su una serie di circostanze presuntive non tutte congruenti o compiutamente dimostrate.
Infatti in primo luogo è solo affermato dalla parte attrice che i convenuti fossero conviventi e legati sentimentalmente al momento della conclusione delle cessioni di quote (29.12.2020 e 8.2.2021, doc. 14 e 15), che sembra voler desumere anche dal cambiamento di residenza della moglie del convenuto dall'1.9.2020 (doc. 3): in
5 realtà la convenuta risulta residente allo stesso indirizzo (compreso CP_2
l'interno) di dal 19.2.2021 al 25.10.2021, e al di fuori di questo CP_1
periodo, sempre invece in provincia di Cremona (doc. 11 e 16 bis); vero è che la convenuta risulta nello stesso stato di famiglia con (ancora Parte_2
doc. 11), che subentrò nel 2016 al convenuto (doc. 16 ter) nella società INDIAN
FOOD ALIMENTARI SNC.
In secondo luogo non è sufficiente per concludere che il convenuto alienante abbia dopo le cessioni continuato effettivamente a gestire la ARMAAN QF SRLS il solo fatto che risulti quale titolare nella domanda in data 9.9.2021 di registrazione del marchio figurativo ” (doc. 16), potendo tale circostanza Controparte_3
essere dovuta ad altri accordi interni fra le parti ovvero fra il depositante e la società.
Neppure è significativo, ai fini della dedotta simulazione assoluta (ma non ai fini della domanda revocatoria), che il convenuto avesse cessato la sua impresa individuale “DITTA ARMAAN DI SINGH MALKEET” il 1.7.2020 e pressoché contestualmente costituito la ARMAAN QF SRLS il 25.5.2020, con sede presso l'unità locale della ditta individuale di lì a poco cessata.
Infine, negli atti di cessione si dà atto che il pagamento viene contestualmente versato in contanti, e la circostanza non può apparire di per sé implausibile, stante la modestia degli importi (euro 441 e 459).
2.2. Nel merito, sussistono invece i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Le cessioni furono infatti concluse in epoca successiva e prossima alla notifica del d.i. (fondato anche su assegni impagati) e del precetto della società attrice alla ditta individuale del convenuto presso la sua residenza, per un ingente importo, sicché appare chiara la consapevolezza del convenuto debitore alienante del pregiudizio arrecato ai creditori (e anche, nello specifico, alla parte attrice).
Va infatti qui puntualizzato al riguardo che risulta CP_1
impossidente, e che il valore delle quote cedute era, al momento delle cessioni, ben lontano da quello effettivo: tanto è stato accertato dalla disposta CTU, che ha concluso con argomentazioni e metodiche logiche e correttamente motivate cui qui
6 si rinvia, e sulla base del caso concreto e della disamina di un pluralità atti pubblici, soggetti a pubblicità o prodotti in causa, come “sulla base dei soli bilanci CEE approvati dall'assemblea ordinaria dei soci della e Controparte_3 depositati presso il Registro Imprese della CCIAA di Bologna, nell'ipotesi in cui non vi siano eventuali rettifiche da apportare alle singole voci di bilancio, emergerebbe
che la quota societaria pari al 49% del capitale sociale ceduta il 29.12.2020
assumerebbe un valore di Euro 29.000,00, mentre la quota societaria pari al 51% del capitale sociale ceduta l' 08.02.2021 assumerebbe un valore di Euro 31.000,00; appare alquanto evidente che i prezzi delle due cessioni di Euro 441,00 al 29.12.2020
e di Euro 459,00 al 08.02.2021 risultino “non congrui” rispetto al valore delle quote cedute – rispettivamente – di Euro 29.000,00 e di Euro 31.000,00.“. Il CTU ha altresì notato che la società non poteva dirsi inattiva, proseguendo l'attività nell'unità locale di Bologna, ed essendo stati, anche tardivamente, depositati i bilanci.
L'evidente sproporzione tra i corrispettivi delle cessioni e il valore effettivo delle quote
(che dal punto di vista obiettivo corrobora anche la ricorrenza dell'eventus damni), la loro vicinanza temporale, i rapporti personali pregressi e successivi (evidentemente di conoscenza, ma anche di convivenza) fra le parti, come sopra delineati, fanno altresì ritenere dimostrato l'elemento soggettivo in capo all'acquirente, richiesto dall'art. 2901
c.c. (scientia damni).
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia dei due atti di cessione di quote nei confronti della società attrice.
Quanto alla richiesta di iscrizione della presente pronuncia al RI, richiesta da parte attrice, gli orientamenti non univoci dei giudici di merito si richiamano ora al principio di tassatività, ora a quello di completezza delle iscrizioni, con una interpretazione estensiva della formula “trasferimento” e “atto di trasferimento” di cui all'art. 2470
c.c.; d'altronde viene anche dato rilievo alla circostanza per cui la pronuncia revocatoria, pur costitutiva, comporta la sola inefficacia relativa dell'atto revocato, e non incide sulla sua validità. Premessa la prevalenza dell'orientamento favorevole quanto alla domanda e alla sentenza di simulazione, che in caso di accoglimento porterà
alla caducazione dell'atto simulato tamquam non esset (Trib. Ferrara 9.5.2005 di questo estensore, Trib. Torino 4.6.2021, Trib. Napoli 22.10.2013), sembra preferibile anche
7 l'orientamento positivo quanto alla iscrivibilità della sentenza revocatoria ex art. 2901
c.c., non solo in ragione del principio completezza delle iscrizioni, ma anche in considerazione degli effetti dell'iscrizione dell'atto sulle vicende circolatorie successive ex art. 2470, 3° co. c.c. estensivamente interpretato, poiché l'iscrizione intesa quale formalità quam minus pubblicitaria è in grado di incidere sulla buona fede del successivo acquirente ex artt. 2193 c.c. 2° co. e 2901 ult. co. c.c. ; essendo comunque la pronuncia preordinata a una procedura esecutiva il cui provvedimento tramite pignoramento è iscrivibile nel RI ex art. 2471 c.c., cui consegue il mutamento della titolarità della quota.
Va quindi emesso il relativo ordine al Conservatore del RI d Bologna, inerente la presente pronuncia una volta che sia divenuta definitiva, trattandosi di azione costitutiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (parametri fra i minimi e i medi, per la ridotta fase istruttoria/di trattazione e la contumacia dei convenuti;
scaglione commisurato al credito di parte attrice); spese di CTU, come già liquidate dal G.I., a carico delle parti convenute;
le spese di CTP non vengono riconosciute, non essendo state quantificate né documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
del contratto di cessione delle quote della società a
[...]
responsabilità limitata semplificata Controparte_3
- C.F. - P. IVA , stipulato da
[...] P.IVA_2 CP_1
con in data 29/12/2020 (Protocollo n. 89493/2020 del CP_2
30/12/2020, iscritto nel Registro delle imprese il 15/01/2021 –
Registrazione n. 267), nonché il contratto di cessione delle quote della società a responsabilità limitata semplificata CP_3 Controparte_3
- C.F. - P. IVA stipulato da con P.IVA_2 CP_1 [...]
[...] in data 8/02/2021 (Protocollo n. 10946/2021 del 09/02/2021, CP_6
iscritto nel Registro delle imprese il 16/02/2021 – Registrazione n. 24);
2. ordina l'iscrizione della presente sentenza, una volta divenuta definitiva, presso il competente Registro delle Imprese di Bologna, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità;
3. Condanna i convenuti e in solido fra CP_1 CP_2
loro al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 1.545 di anticipazioni, ed euro 11.000 di
[...]
compensi, oltre 15% spese generali, CP ed IVA se dovuta. Pone definitivamente a carico degli stessi le spese di CTU come già liquidate.
Bologna, 16.4.2025
Il Presidente. rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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