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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1472 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
in p.l.r,p.t rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Petrenga presso cui ele.te dom.ta in Parte_1
Aversa via San Girolamo 10
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. ta Carmela Affinita Controparte_1 presso cui el.te dom.ta in Caserta via Alois 15
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2210 del
16.5.2025 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo per somme non versate alla appellata.
Con il primo motivo di appello, la ditta evidenziava che aveva svolto attività lavorativa presso la provincia di
Latina dove aveva effettuato la maggior parte dei lavori nell'anno.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero non vi è alcuna prova sia che l'appellante abbia lavorato a Latina sia che lo abbia fatto per un numero di giorni superiore a quelli in cui ha lavorato a sia che CP_1 abbia pagato il dovuto alla di Latina. CP_1
Agli atti non vi è alcuna documentazione in merito se non un contratto di sub appalto che non ha nessun rilievo perché non è opponibile alla e non si sa se sia stato eseguito in che misura . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1472 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
in p.l.r,p.t rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Petrenga presso cui ele.te dom.ta in Parte_1
Aversa via San Girolamo 10
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. ta Carmela Affinita Controparte_1 presso cui el.te dom.ta in Caserta via Alois 15
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 2210 del
16.5.2025 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo per somme non versate alla appellata.
Con il primo motivo di appello, la ditta evidenziava che aveva svolto attività lavorativa presso la provincia di
Latina dove aveva effettuato la maggior parte dei lavori nell'anno.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero non vi è alcuna prova sia che l'appellante abbia lavorato a Latina sia che lo abbia fatto per un numero di giorni superiore a quelli in cui ha lavorato a sia che CP_1 abbia pagato il dovuto alla di Latina. CP_1
Agli atti non vi è alcuna documentazione in merito se non un contratto di sub appalto che non ha nessun rilievo perché non è opponibile alla e non si sa se sia stato eseguito in che misura . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Presidente rel