CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 18.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 874/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), con sede legale in DU (Bn) alla Via
[...] C.F._1
San Francesco, rappresentata e difesa giusta mandato allegato al fascicolo telematico del presente grado giudizio da intendersi posto in calce all'atto di appello, dall'Avv. Federico Luigi Di Mezza (C.F. e dall'Avv. C.F._2
MA Di AO (C.F. e domiciliata digitalmente ai CodiceFiscale_3 seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata
– Email_1 Email_2
appellante -appellata incid.
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniela Sarracino, (C.F. ) e Maurizio Zeoli C.F._5
( del Foro di Benevento, i quali comunicano il seguente CodiceFiscale_6 indirizzo di posta elettronica certificata e Email_3 ove dovranno destinarsi tutte le comunicazioni e/o Email_4 notifiche relative al presente procedimento, nonché il seguente recapito fax per le comunicazioni 0824/355095, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Benevento alla Via Pirandello n.18, come da mandato rilasciato su foglio separato, allegato della presente memoria,
Appellato-appellante incidentale
NONCHE'
(CF ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Tommaso Parisi (CF
) (posta cert. t ) C.F._7 Email_5 giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per notaio di Roma ed Per_1 elett.te dom.to in in Napoli alla Via De Gasperi 55 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_2
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 903/2023, pubblicata in data 10/10/2023 e non notificata emessa dal Tribunale di Benevento , Sezione Lavoro e Previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14.09.2021,presso il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della società “ - Parte_1 esercente attività di allevamento di animali da cortile, avicoltura, incubazione e svezzamento, commercio all'ingrosso e al dettaglio a posto fisso e in forma ambulante di animali da cortile- con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di “manovale di magazzino”, 7° livello del CCNL Terziario Confcommercio, dal 18.02.2015 al 20.11.2019, data di cessazione del rapporto per licenziamento senza preavviso;
che la sede di lavoro, per l'intero rapporto, era stata il punto vendita ubicato in Benevento al Corso TE n.21, con insegna
“ ; che il punto vendita si occupava di vendita di animali da Parte_1 cortile, mangime e attrezzatura per allevamento;
che gli orari di apertura del punto vendita, anche pubblicizzati, erano: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, il martedì e il sabato dalle 08,00 alle 13,00; che il rapporto di lavoro- formalmente part-time al 50% (20 ore settimanali) per il periodo dal 18.02.2015 al 31.12.2017 e part-time all'80% (32 ore settimanali) per il periodo dal 01.01.2018 al 20.11.2019- si era svolto secondo orari e con modalità differenti da quelli formalizzati;
che, invero, nel periodo dal 18.02.2015 al 27.02.2019 aveva lavorato per 48 ore settimanali- dal lunedì al sabato dalle 07,00 alle 13,00 e, ad eccezione del martedì e del sabato, dalle 16,00 alle 19,00 - e dal 28.02.2019 al 20.11.2019 per 42 ore settimanali- dal lunedì al sabato dalle 08,00, anziché dalle 07,00, negli stessi orari e giorni del precedente periodo-; che svolgeva mansioni di “addetto alle vendite”, da inquadrare nel 4° livello del CCNL terziario Confcommercio e, in particolare, nel periodo dal 18.02.2015 al 27.02.2019, alle ore 07,00, si recava in località DU presso il deposito aziendale di Via San Francesco ove prelevava il furgone aziendale e le attrezzature con cui rifornire il punto vendita di Benevento, si dirigeva presso l'allevamento in c.da Vaglie ove selezionava gli animali da trasportare al punto vendita e con il carico eseguito sul furgone aziendale, giungeva a Benevento alle ore 08,00, per aprire il punto vendita di Corso TE che riforniva con i prodotti selezionati e caricati;
che dal 28.02.2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro si recava alle ore 08,00 e non più alle ore 07,00 presso le sedi aziendali di DU ed ivi eseguiva il solo carico dei prodotti che venivano già selezionati dal personale dell'allevamento- seguendo le indicazioni precedentemente fornite dal ricorrente sulla base degli ordinativi della clientela del punto vendita di BN- e giungeva a Benevento per l'apertura del punto vendita alle ore 08,30 circa;
che per l'intero periodo di lavoro aveva gestito il punto vendita di Benevento al Corso TE provvedendo alla vendita dei prodotti (animali da cortile, mangime e attrezzatura per allevamento), al relativo dell'incasso con rilascio di scontrino fiscale e alla cura della contabilità facendo chiusura giornaliera della cassa e annotazione sui libri dei corrispettivi dell'importo di chiusura cassa;
che per l'intero periodo lavorato aveva ricevuto il pagamento della retribuzione riportata nelle buste paga, ma non aveva goduto dei giorni di ferie in esse riportate- avendo sempre goduto di ferie solo nei periodi dal 1 al 7 luglio e dal 22 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo e solo nel 2018 dal 1° al 15 luglio e dal 22 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo-; che la retribuzione ricevuta non corrispondeva a quella dovuta per le mansioni svolte e le ore di lavoro prestate;
che non gli era mai stata corrisposta la 14^ mensilità, l'indennità di cassa e maneggio denaro, l'indennità sostitutiva del preavviso- che gli era dovuta in quanto il licenziamento era stato intimato per giusta causa, ma senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare ed era basato su inesistenti e falsi presupposti. Tanto premesso, chiedeva di:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le modalità lavorative, le mansioni, gli orari di lavoro descritti nella parte premessa del presente ricorso;
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute per l'intercorso rapporto di lavoro, come in premessa descritto, ivi comprese le differenze per lavoro ordinario, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti, indennità di maneggio denaro, indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, TFR, il tutto nella misura di cui alla perizia di parte allegata al presente ricorso, - ovvero nella misura di complessivi Euro 97.870,48 di cui euro 4.882,26 a titolo di TFR, euro 1.003,65 a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 97.870,48 a titolo di differenze retributive, al lordo delle ritenute di legge, o nella diversa misura a determinarsi all'esito dell'istruttoria; C) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del rapporto con condanna della società convenuta alla regolarizzazione e/o al versamento di tutti i contributi omessi e/o al risarcimento dei danni per omessa o prescritta contribuzione;
D) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme di cui al chiesto accertamento, per tutte le domande sopra articolate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria tempo per tempo maturati”, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società eccepiva l'inapplicabilità del CCNL richiamato dal ricorrente, applicato ai soli fini della parametrazione della retribuzione, non essendo iscritta alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, che la mancata applicazione di uno specifico CCNL era dimostrata dal fatto che ai dipendenti aziendali addetti all'allevamento di DU veniva applicato a fini parametrici il CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti; che il licenziamento intimato non era stato impugnato giudizialmente nel termine di legge introdotto dall'art. 32 della legge 183/2010, divenendo così inoppugnabile;
che per l'intero rapporto di lavoro il ricorrente aveva lavorato per il numero di ore contrattualizzato, svolgendo mansioni di pulizia e sanificazione del magazzino e dei box stazionamento degli animali, che in via residuale svolgeva attività di scarico, spostamento di merci e prelievo, su disposizione del sig. Parte_2
e della sig.ra , ma solo all'occorrenza e, in ogni caso,
[...] Parte_1 ogni due/tre giorni, delle attrezzature e degli animali già selezionati dal personale dell'allevamento, presso il deposito aziendale di DU (BN) e del relativo trasporto presso il punto vendita della sito in Parte_1
Benevento; che l'istante non aveva mai svolto attività di vendita, incasso, contabilità e pagamento dei fornitori espletate, invece, dai titolari Parte_1
e e dalla sig.ra e solo dal 01.03.2019
[...] Parte_2 Parte_3 alla cessazione del rapporto di lavoro era capitato che il ricorrente svolgesse sporadicamente attività di vendita al pubblico, non più di 4-5 giorni al mese. Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo, nel caso di accoglimento del CP_2 ricorso, di condannare la società al pagamento nei confronti dell' , di quanto CP_2 dovuto a titolo di omessi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso ,accertava e dichiarava lo svolgimento di mansioni superiore inquadrabile nel IV livello del CCNL Terziario Confcommercio limitatamente al periodo 01.03.2017 e fino al 20.11.2019, con riferimento all'orario di 20 ore settimanali con conseguente condanna della Parte_1
al pagamento, delle relative differenze retributive nonché indennità di
[...] cassa per il medesimo periodo e 14° mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo. Accertava inoltre e dichiarava il diritto di alla regolarizzazione della posizione previdenziale e CP_1 contributiva con condanna di Parte_4 pagamento, in favore dell' , dei maggiori contributi
[...] CP_2 dovuti in relazione al periodo lavorativo oggetto di causa. Infine compensava per un terzo le spese di lite e condannava la Parte_1
al pagamento dei residui due terzi;
spese compensate
[...] nei confronti dell' . CP_2
In sintesi Il Tribunale riteneva parzialmente fondato il ricorso, accogliendo : a) solo la domanda di differenze retributive per mansioni superiori, compresa indennità di cassa, limitando l'accoglimento al periodo 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto, e limitando altresì l'accoglimento a 20 ore;
b) la domanda di pagamento della 14ma mensilità per l'intero periodo;
c) rigettava invece le domande di differenze retributive per il precedente periodo (dal 2015 al febbraio 2017) e di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo dedotto in lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.4.2024 deducendo: 1) l' erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice -violazione degli art. 115 e 116c.p.c., non avendo il Tribunale posto a fondamento della decisione tutte le prove offerte dalla parte datoriale, nonché la violazione della disposizione di cui all'art. 2729 c.c., in materia di prova per presunzioni, avendo erroneamente attribuito valore di prova ad una presunzione fondata su fatti non provati e finanche smentiti dagli elementi di prova acquisiti al giudizio e, comunque, avendo attribuito valore di prova a circostanze non aventi i requisiti di univocità, gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; evidenziava infatti che il Tribunale ,pur ritenendo correttamente che il lavoratore appellato non avesse assolto all'onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori mediante la prova testimoniale, riteneva contraddittoriamente, dimostrato presuntivamente dal 01/03/2017, lo svolgimento di mansioni superiori di addetto alle vendite , sulla base della circostanza che presso il punto vendita della società appellante il fosse l'unico dipendente a partire dal 01/03/2017; che ,invero , CP_1 era stata offerta la prova positiva della presenza dei titolari presso l'esercizio commerciale, circostanza che smentiva ineluttabilmente la presunzione rilevata dal Giudice di primo grado mentre del tutto inattendibili erano le dichiarazioni rese dai testi escussi per parte ricorrente;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva comunque riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 4° livello retributivo di cui al CCNL Terziario Confcommercio, laddove le mansioni svolte avrebbero al più comportato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello retributivo del CCNL Terziario Commercio, stante la carenza di apprendistato nello specifico settore merceologico;
3)l' erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di cassa. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , sulla CP_1 base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto
.PI , poi , appello incidentale nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto solo 20 ore di lavoro nel superiore livello dal 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto 20.11.2019, a fronte di un orario pari a 32 ore risultante da prova scritta proveniente dalla stessa datrice di lavoro ,ovvero le buste paga che attestavano un orario di lavoro part time all'80% dal 01.01.2018 nonché dalle stesse allegazioni di fatto della parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro dal 01.01.2018 era di 32 ore settimanali, non già di 20. Chiedeva , pertanto , di rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,di : Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto del a percepire le differenze CP_1 retributive ivi comprese le differenze per lavoro ordinario per mansioni superiori, indennità di maneggio denaro e di cassa, TFR, mensilità aggiuntive e supplementari per un orario di lavoro di 32 ore settimanali , con decorrenza 01.01.2018 (data di trasformazione certificata in busta paga del rapporto di lavoro del ricorrente a 32 ore settimanali) come esplicitato nel presente atto di appello incidentale nella misura indicata nella perizia di parte del dott. Persona_2 allegata al presente atto e sopra esplicitata ovvero per la somma pari ad Euro € 14.661,94 per differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019 o per il diverso importo a determinarsi all'esito dell'istruttoria; b) Accertare e dichiarare, per il predetto periodo e per il predetto orario, il diritto del ricorrente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del rapporto con condanna della società convenuta alla regolarizzazione e/o al versamento di tutti i contributi omessi e/o al risarcimento dei danni per omessa o prescritta contribuzione;
c) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme di cui al chiesto accertamento, per tutte le domande sopra articolate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria tempo per tempo maturati, da cui detrarre le somme già riscosse all'esito del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo.
Si costituiva altresì l' che , precisato di essere venuto a conoscenza della CP_2 presente controversia solo in data 24.12.2024 ,in occasione della notifica della memoria di costituzione con appello incidentale del lavoratore , CP_1 chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di eventuali differenti oneri contributivi che dovessero emergere all'esto della presente controversia, il tutto nei limiti della già eccepita prescrizione quinquennale degli stessi. Con vittoria di spese competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
ND , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello principale destituito di ogni fondamento.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento delle mansioni superiori di addetto alle vendite ( IV liv. Del CCNL Terziario Confcommercio ) per il periodo dall'1.3.2017 e fino al 20.11.2019 , deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata , sulla base di una mera supposizione, ed in assenza di una prova presuntiva fondata su fatti allegati e provati, il diritto a tale superiore inquadramento .
La doglianza è infondata.
Trascura parte appellante di considerare che il Tribunale non si è affatto fondato su una mera supposizione ma ha fondato il proprio giudizio sulla prova documentale versata in atti nonchè sulle stesse allegazioni della società sull'orario di lavoro del CP_1
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che dal 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (20/11/2019), il era CP_1
l'unico dipendente presente nel punto vendita di Corso TE in Benevento di mattina nell'orario contrattuale dalle 08,00 alle 12,00,perché l'altra dipendente
, addetta alle vendite ed attività complementari del medesimo Parte_3 esercizio dal giugno 2008 , non vi lavorava più di mattina , in virtù di contratto di lavoro part time sottoscritto dalla stessa in data 1.3.2017 , (allegato agli atti di causa e non contestato,) che prevedeva una trasformazione a tempo parziale, a 16 ore, del suo rapporto di lavoro presso il medesimo esercizio commerciale , ed un nuovo orario solo pomeridiano “dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00”. A ciò va aggiunto che la non è stata presente in azienda neanche più di Pt_3 pomeriggio avendo cessato il suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in data 31.12.2017 , come desumibile dal modelloC2 ,prodotto in atti e non contestato. Il Tribunale ha inoltre ritenuto pacifica l'allegazione dell'azienda secondo cui il lavorava di mattina nel punto vendita per venti ore settimanali, avendo la CP_1 società in memoria riconosciuto “11)Nel periodo dall'assunzione sino al 31/12/2017 il ricorrente ha prestato attività lavorativa da lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00” ovvero per venti ore settimanali tutte di mattina. Anche a voler ritenere che il Primo Giudice abbia fatto ricorso alla prova per presunzioni, è indubitabile che le conclusioni cui il Tribunale è giunto siano fondate su elementi gravi, precisi , concordanti, nonché –come detto—riscontrati dalla documentazione e pacifici. E d infatti:
1) il Tribunale ha ritenuto pacifica l'allegazione dell'azienda secondo cui il CP_1 lavorava di mattina nel punto vendita per venti ore settimanali;
2) ha ritenuto, altresì, provata l'allegazione dell'azienda secondo cui la Pt_3 lavorasse full time al punto vendita con mansioni di addetta alle vendite (“deve ritenersi che l'unico dato certo ed attendibile sia il contratto di assunzione della presso tale sede, che la qualifica come addetta alla vendita”). Pt_3
3) ed ancora ha ritenuto provata la circostanza, risultante dal contratto part time di sopra richiamato , secondo cui la lavoratrice dal 01.03.2017 non Parte_3 fosse più presente in azienda di mattina ma solo di pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 (Ciò nondimeno, a decorrere dal 01.03.2017 (come risultante dal contratto prodotto da parte ricorrente) il suo rapporto si trasformava in part-time ovvero dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle19.00. Da questi fatti noti , con argomentazione immune da censure , il primo giudice ha dedotto la circostanza del tutto ovvia secondo la quale le mansioni già svolte dalla di addetta alle vendite, non essendo presenti altri dipendenti in negozio, Pt_3 non potessero che essere espletate dall'unico lavoratore in servizio, ovvero il CP_1
a partire dall'1.3.2017. Il ricorso alla presunzione da parte del primo giudice non si è affatto fondata su fatti meramente ipotetici , ma su fatti allegati , documentalmente provati nonché incontestati tra le parti . Non coglie nel segno l'obiezione della società appellante la quale ha affermato di aver fornito prova testimoniale del fatto che presso il punto vendita di Corso TE in Benevento (ove lavorava il ricorrente ) fossero presenti e i Parte_3 titolari dell'azienda, tutti impegnati nelle attività di vendita, per l'intero periodo di lavoro dedotto in lite. Tale affermazione non ha trovato alcun adeguato riscontro probatorio : nessuno dei testi escussi ha riferito di aver visto lavorare i titolari presso il punto vendita sito in Benevento C.so TE ,limitandosi al più a riferire di una loro mera presenza. Di contro dalla documentazione in atti ( v. Unilav) emerge che i titolari dell'azienda e la ( coniuge del titolare) erano occupati nelle sedi di Pt_3
DU ove avviene l'allevamento e ove lavorano tutti i dipendenti . Quanto alla presenza della peraltro riferita solo da alcuni testi , in Pt_3 assenza di una precisa indicazione temporale della sua prestazione lavorativa ( se di mattina o di pomeriggio o per l'intera giornata e in quale periodo ), la stessa deve ritenersi compatibile con i contratti di lavoro dalla stessa stipulati. Deve , pertanto , condivisibilmente ritenersi con quanto affermato dal primo giudice ,che il era il solo che , quantomeno dall'1.3.2017 si occupava del CP_1 punto vendita di Benevento. Del resto mette conto osservare che il punto vendita di Corso TE è un piccolo negozio di dimensioni assai limitate come emerso dalla prova testimoniale: il teste indicato dalla resistente ha dichiarato: “Il magazzino misura Testimone_1 circa 3 mt. per 4 mt., la parte aperta al pubblico, adiacente e comunicante, c'è il magazzino più piccolo che è circa 2/3 metri per 3 metri”. E' evidente che in un esercizio di 3 metri per 4 con un magazzino ancora più piccolo, destinato esclusivamente ad operatori del settore, non vi era necessità di personale addetto al magazzino e/o alle pulizie e personale addetto esclusivamente alle vendite. Ne consegue che l'assenza documentata di dal 01.03.2017 di Parte_3 mattina unitamente alla mancata di prova di altre presenze lavorative , induce , senz'altro , a ritenere che il ricorrente abbia svolto “le attività di vendita e quelle complementari” precedentemente assegnate a “con la qualifica di Pt_3 commessa”. Del resto la stessa società in primo grado aveva affermato in memoria che le attività di vendita e complementari presso l'esercizio di Corso TE erano svolte da , assunta con la qualifica di commessa sin dal 30.6.2008 : Parte_3 pagina 5 “17) Presso il predetto esercizio commerciale, nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato, le attività di vendita e quelle complementari sono state espletate, oltre che dai titolari e anche dalla sig.ra Parte_1 Parte_2 Pt_3
, moglie di assunta, con la qualifica di commessa, alle
[...] Parte_2 dipendenze dell' sin dal 30/06/2008”. Parte_1
L'assegnazione del quale “addetto alla vendita” è stata, dunque, piena, con CP_1
l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie delle mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nella declaratoria del IV livello. Il riconoscimento di detta mansione superiore di ( UN ) addetto alla vendita presso l'esercizio di Corso TE in Benevento, implica la prova dello svolgimento di operazioni di cassa “con carattere di continuità” e dell'assunzione da parte di
“della piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo CP_1 di accollarsi le eventuali differenze”- presupposti per il pagamento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 218 del CCNL. , giustamente riconosciuta dal primo giudice. Nei motivi di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del lavoratore nel 4° liv del CCNL Terziario Confcommercio, assumendo che le mansioni accertate dal Giudice di primo grado davano diritto all'inquadramento nel IV livello retributivo soltanto dal 18° mese successivo al loro espletamento, per il lavoratore che presta la propria opera a tempo pieno, laddove , nella specie , stante la carenza di apprendistato nello specifico settore merceologico, doveva , in subordine essergli riconosciuto al più il 5° livello.
La doglianza è infondata per un duplice ordine di considerazioni .
In primo luogo manca la prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'appellante relativa all'esistenza di un rapporto di formazione;
la stessa infatti non ha prodotto alcun contratto in tal senso;
né la prova orale ha provato l'affiancamento con finalità formative di qualcuno al ricorrente. In secondo luogo il Tribunale non doveva considerare l'evoluzione regolarmente prevista dalle norme contrattuali invocate dall'appellante per l'accesso ad un livello, ma doveva , come ha fatto, operare il noto accertamento trifasico: accertare in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , la sentenza si sottrae alla censure che le vengono rivolte con l'appello principale che va , dunque , rigettato.
Va, invece, accolto l'appello incidentale per avere il Tribunale effettivamente errato nel limitare a sole 20 ore settimanali il riconoscimento delle superiori mansioni, avendo invece il lavorato come addetto alle vendite e alle CP_1 attività complementari, (IV livello) , per 32 ore dall'1.1.2018 al licenziamento sia perché era solo nel punto vendita di Corso TE in Benevento sia di mattina che di pomeriggio sia perché il dato riferito è confermato dalla stessa società nella memoria di costituzione in I grado , ove si legge (.. 5) Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato,con regime orario a tempo parziale di tipo verticale per 20 ore settimanali sino al31/12/2017, successivamente, il regime orario part time è stato esteso a 32 ore settimanali dal 01/01/2018 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro”).. Vi è inoltre prova documentale in atti per l'appellato di un secondo e diverso contratto di lavoro part time di cui il Tribunale non ha tenuto conto, con trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1.1.2018 all'80% ed orario portato da 20 a 32 ore settimanali, contratto valido fino al licenziamento di novembre 2019. Anche le buste paga ( prova scritta proveniente dal datore di lavoro ) attestano con riferimento alla medesima fase temporale, un orario di lavoro part time all'80% dal 01.01.2018. Ne consegue che devono essere riconosciute le differenze retributive reclamate in via incidentale , pari ad euro € 14.661,94 per differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019, giusta conteggi allegati a redazione del dr.
[...]
( v. all. n. 3 in prod.2° grado ) che si rivelano analitici e congrui . Per_3 CP_1
Non colgono nel segno le obiezioni formulate da parte dell'appellante principale nelle note di trattazione scritta, posto che oggetto dell'appello incidentale non è solo il riconoscimento delle 32 ore settimanali effettuate dall'1.1.2028 ma riguarda anche il diritto di percepire le differenze retributive ivi comprese le differenze per lavoro ordinario per mansioni superiori, indennità di maneggio denaro e di cassa, TFR, mensilità aggiuntive ( v. conclusioni appello incidentale )
, differenze quindi, reclamante in relazione al livello IV del CCNL Terziario Confcommercio, spettante al dall'1.3.2017( e ,giustamente, è stato CP_1 considerato un orario di lavoro di 20 ore settimanali dall'1.3.2027 al 31.12.2017 e di 32 ore settimanali dall'1.1.2018 alla cessazione del rapporto). Dall'accertamento del diritto alle differenze retributive de quibus , consegue il diritto del alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale e CP_1 contributiva, nei limiti della prescrizione maturata, tenuto conto della interruzione avvenuta mediante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico della società appellante e si liquidano come da successivo dispositivo. Spese compensate nei confronti dell' , in ragione della posizione processuale CP_2 assunta dall' . Controparte_3
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna la
[...]
in persona del suo legale rapp.tep.t al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 14.661,94 per CP_1 differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
-accerta e dichiara il diritto di alla regolarizzazione della CP_1 posizione previdenziale e contributiva e, per l'effetto, condanna
[...] pagamento, in favore Parte_4 dell' , dei maggiori contributi dovuti;
CP_2
- condanna altresì , l'appellante principale alla refusione , in favore dell'appellato/ appellante incidentale delle spese del grado ,che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
-Spese compensate nei confronti dell' CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 18.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 18.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 874/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), con sede legale in DU (Bn) alla Via
[...] C.F._1
San Francesco, rappresentata e difesa giusta mandato allegato al fascicolo telematico del presente grado giudizio da intendersi posto in calce all'atto di appello, dall'Avv. Federico Luigi Di Mezza (C.F. e dall'Avv. C.F._2
MA Di AO (C.F. e domiciliata digitalmente ai CodiceFiscale_3 seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata
– Email_1 Email_2
appellante -appellata incid.
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Daniela Sarracino, (C.F. ) e Maurizio Zeoli C.F._5
( del Foro di Benevento, i quali comunicano il seguente CodiceFiscale_6 indirizzo di posta elettronica certificata e Email_3 ove dovranno destinarsi tutte le comunicazioni e/o Email_4 notifiche relative al presente procedimento, nonché il seguente recapito fax per le comunicazioni 0824/355095, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Benevento alla Via Pirandello n.18, come da mandato rilasciato su foglio separato, allegato della presente memoria,
Appellato-appellante incidentale
NONCHE'
(CF ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Tommaso Parisi (CF
) (posta cert. t ) C.F._7 Email_5 giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per notaio di Roma ed Per_1 elett.te dom.to in in Napoli alla Via De Gasperi 55 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_2
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 903/2023, pubblicata in data 10/10/2023 e non notificata emessa dal Tribunale di Benevento , Sezione Lavoro e Previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14.09.2021,presso il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della società “ - Parte_1 esercente attività di allevamento di animali da cortile, avicoltura, incubazione e svezzamento, commercio all'ingrosso e al dettaglio a posto fisso e in forma ambulante di animali da cortile- con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di “manovale di magazzino”, 7° livello del CCNL Terziario Confcommercio, dal 18.02.2015 al 20.11.2019, data di cessazione del rapporto per licenziamento senza preavviso;
che la sede di lavoro, per l'intero rapporto, era stata il punto vendita ubicato in Benevento al Corso TE n.21, con insegna
“ ; che il punto vendita si occupava di vendita di animali da Parte_1 cortile, mangime e attrezzatura per allevamento;
che gli orari di apertura del punto vendita, anche pubblicizzati, erano: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, il martedì e il sabato dalle 08,00 alle 13,00; che il rapporto di lavoro- formalmente part-time al 50% (20 ore settimanali) per il periodo dal 18.02.2015 al 31.12.2017 e part-time all'80% (32 ore settimanali) per il periodo dal 01.01.2018 al 20.11.2019- si era svolto secondo orari e con modalità differenti da quelli formalizzati;
che, invero, nel periodo dal 18.02.2015 al 27.02.2019 aveva lavorato per 48 ore settimanali- dal lunedì al sabato dalle 07,00 alle 13,00 e, ad eccezione del martedì e del sabato, dalle 16,00 alle 19,00 - e dal 28.02.2019 al 20.11.2019 per 42 ore settimanali- dal lunedì al sabato dalle 08,00, anziché dalle 07,00, negli stessi orari e giorni del precedente periodo-; che svolgeva mansioni di “addetto alle vendite”, da inquadrare nel 4° livello del CCNL terziario Confcommercio e, in particolare, nel periodo dal 18.02.2015 al 27.02.2019, alle ore 07,00, si recava in località DU presso il deposito aziendale di Via San Francesco ove prelevava il furgone aziendale e le attrezzature con cui rifornire il punto vendita di Benevento, si dirigeva presso l'allevamento in c.da Vaglie ove selezionava gli animali da trasportare al punto vendita e con il carico eseguito sul furgone aziendale, giungeva a Benevento alle ore 08,00, per aprire il punto vendita di Corso TE che riforniva con i prodotti selezionati e caricati;
che dal 28.02.2019 fino alla cessazione del rapporto di lavoro si recava alle ore 08,00 e non più alle ore 07,00 presso le sedi aziendali di DU ed ivi eseguiva il solo carico dei prodotti che venivano già selezionati dal personale dell'allevamento- seguendo le indicazioni precedentemente fornite dal ricorrente sulla base degli ordinativi della clientela del punto vendita di BN- e giungeva a Benevento per l'apertura del punto vendita alle ore 08,30 circa;
che per l'intero periodo di lavoro aveva gestito il punto vendita di Benevento al Corso TE provvedendo alla vendita dei prodotti (animali da cortile, mangime e attrezzatura per allevamento), al relativo dell'incasso con rilascio di scontrino fiscale e alla cura della contabilità facendo chiusura giornaliera della cassa e annotazione sui libri dei corrispettivi dell'importo di chiusura cassa;
che per l'intero periodo lavorato aveva ricevuto il pagamento della retribuzione riportata nelle buste paga, ma non aveva goduto dei giorni di ferie in esse riportate- avendo sempre goduto di ferie solo nei periodi dal 1 al 7 luglio e dal 22 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo e solo nel 2018 dal 1° al 15 luglio e dal 22 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo-; che la retribuzione ricevuta non corrispondeva a quella dovuta per le mansioni svolte e le ore di lavoro prestate;
che non gli era mai stata corrisposta la 14^ mensilità, l'indennità di cassa e maneggio denaro, l'indennità sostitutiva del preavviso- che gli era dovuta in quanto il licenziamento era stato intimato per giusta causa, ma senza il preventivo svolgimento del procedimento disciplinare ed era basato su inesistenti e falsi presupposti. Tanto premesso, chiedeva di:
“A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le modalità lavorative, le mansioni, gli orari di lavoro descritti nella parte premessa del presente ricorso;
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive dovute per l'intercorso rapporto di lavoro, come in premessa descritto, ivi comprese le differenze per lavoro ordinario, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non fruiti, indennità di maneggio denaro, indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento, TFR, il tutto nella misura di cui alla perizia di parte allegata al presente ricorso, - ovvero nella misura di complessivi Euro 97.870,48 di cui euro 4.882,26 a titolo di TFR, euro 1.003,65 a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 97.870,48 a titolo di differenze retributive, al lordo delle ritenute di legge, o nella diversa misura a determinarsi all'esito dell'istruttoria; C) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del rapporto con condanna della società convenuta alla regolarizzazione e/o al versamento di tutti i contributi omessi e/o al risarcimento dei danni per omessa o prescritta contribuzione;
D) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme di cui al chiesto accertamento, per tutte le domande sopra articolate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria tempo per tempo maturati”, con vittoria delle spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio la Parte_1 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, la società eccepiva l'inapplicabilità del CCNL richiamato dal ricorrente, applicato ai soli fini della parametrazione della retribuzione, non essendo iscritta alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, che la mancata applicazione di uno specifico CCNL era dimostrata dal fatto che ai dipendenti aziendali addetti all'allevamento di DU veniva applicato a fini parametrici il CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti; che il licenziamento intimato non era stato impugnato giudizialmente nel termine di legge introdotto dall'art. 32 della legge 183/2010, divenendo così inoppugnabile;
che per l'intero rapporto di lavoro il ricorrente aveva lavorato per il numero di ore contrattualizzato, svolgendo mansioni di pulizia e sanificazione del magazzino e dei box stazionamento degli animali, che in via residuale svolgeva attività di scarico, spostamento di merci e prelievo, su disposizione del sig. Parte_2
e della sig.ra , ma solo all'occorrenza e, in ogni caso,
[...] Parte_1 ogni due/tre giorni, delle attrezzature e degli animali già selezionati dal personale dell'allevamento, presso il deposito aziendale di DU (BN) e del relativo trasporto presso il punto vendita della sito in Parte_1
Benevento; che l'istante non aveva mai svolto attività di vendita, incasso, contabilità e pagamento dei fornitori espletate, invece, dai titolari Parte_1
e e dalla sig.ra e solo dal 01.03.2019
[...] Parte_2 Parte_3 alla cessazione del rapporto di lavoro era capitato che il ricorrente svolgesse sporadicamente attività di vendita al pubblico, non più di 4-5 giorni al mese. Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo, nel caso di accoglimento del CP_2 ricorso, di condannare la società al pagamento nei confronti dell' , di quanto CP_2 dovuto a titolo di omessi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso ,accertava e dichiarava lo svolgimento di mansioni superiore inquadrabile nel IV livello del CCNL Terziario Confcommercio limitatamente al periodo 01.03.2017 e fino al 20.11.2019, con riferimento all'orario di 20 ore settimanali con conseguente condanna della Parte_1
al pagamento, delle relative differenze retributive nonché indennità di
[...] cassa per il medesimo periodo e 14° mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo. Accertava inoltre e dichiarava il diritto di alla regolarizzazione della posizione previdenziale e CP_1 contributiva con condanna di Parte_4 pagamento, in favore dell' , dei maggiori contributi
[...] CP_2 dovuti in relazione al periodo lavorativo oggetto di causa. Infine compensava per un terzo le spese di lite e condannava la Parte_1
al pagamento dei residui due terzi;
spese compensate
[...] nei confronti dell' . CP_2
In sintesi Il Tribunale riteneva parzialmente fondato il ricorso, accogliendo : a) solo la domanda di differenze retributive per mansioni superiori, compresa indennità di cassa, limitando l'accoglimento al periodo 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto, e limitando altresì l'accoglimento a 20 ore;
b) la domanda di pagamento della 14ma mensilità per l'intero periodo;
c) rigettava invece le domande di differenze retributive per il precedente periodo (dal 2015 al febbraio 2017) e di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo dedotto in lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 8.4.2024 deducendo: 1) l' erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice -violazione degli art. 115 e 116c.p.c., non avendo il Tribunale posto a fondamento della decisione tutte le prove offerte dalla parte datoriale, nonché la violazione della disposizione di cui all'art. 2729 c.c., in materia di prova per presunzioni, avendo erroneamente attribuito valore di prova ad una presunzione fondata su fatti non provati e finanche smentiti dagli elementi di prova acquisiti al giudizio e, comunque, avendo attribuito valore di prova a circostanze non aventi i requisiti di univocità, gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; evidenziava infatti che il Tribunale ,pur ritenendo correttamente che il lavoratore appellato non avesse assolto all'onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori mediante la prova testimoniale, riteneva contraddittoriamente, dimostrato presuntivamente dal 01/03/2017, lo svolgimento di mansioni superiori di addetto alle vendite , sulla base della circostanza che presso il punto vendita della società appellante il fosse l'unico dipendente a partire dal 01/03/2017; che ,invero , CP_1 era stata offerta la prova positiva della presenza dei titolari presso l'esercizio commerciale, circostanza che smentiva ineluttabilmente la presunzione rilevata dal Giudice di primo grado mentre del tutto inattendibili erano le dichiarazioni rese dai testi escussi per parte ricorrente;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva comunque riconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 4° livello retributivo di cui al CCNL Terziario Confcommercio, laddove le mansioni svolte avrebbero al più comportato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello retributivo del CCNL Terziario Commercio, stante la carenza di apprendistato nello specifico settore merceologico;
3)l' erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di cassa. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , sulla CP_1 base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto
.PI , poi , appello incidentale nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto solo 20 ore di lavoro nel superiore livello dal 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto 20.11.2019, a fronte di un orario pari a 32 ore risultante da prova scritta proveniente dalla stessa datrice di lavoro ,ovvero le buste paga che attestavano un orario di lavoro part time all'80% dal 01.01.2018 nonché dalle stesse allegazioni di fatto della parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro dal 01.01.2018 era di 32 ore settimanali, non già di 20. Chiedeva , pertanto , di rigettare l'appello principale proposto da
[...]
e in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,di : Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto del a percepire le differenze CP_1 retributive ivi comprese le differenze per lavoro ordinario per mansioni superiori, indennità di maneggio denaro e di cassa, TFR, mensilità aggiuntive e supplementari per un orario di lavoro di 32 ore settimanali , con decorrenza 01.01.2018 (data di trasformazione certificata in busta paga del rapporto di lavoro del ricorrente a 32 ore settimanali) come esplicitato nel presente atto di appello incidentale nella misura indicata nella perizia di parte del dott. Persona_2 allegata al presente atto e sopra esplicitata ovvero per la somma pari ad Euro € 14.661,94 per differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019 o per il diverso importo a determinarsi all'esito dell'istruttoria; b) Accertare e dichiarare, per il predetto periodo e per il predetto orario, il diritto del ricorrente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale del rapporto con condanna della società convenuta alla regolarizzazione e/o al versamento di tutti i contributi omessi e/o al risarcimento dei danni per omessa o prescritta contribuzione;
c) Condannare la società convenuta al pagamento delle somme di cui al chiesto accertamento, per tutte le domande sopra articolate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria tempo per tempo maturati, da cui detrarre le somme già riscosse all'esito del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze tutte del giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo.
Si costituiva altresì l' che , precisato di essere venuto a conoscenza della CP_2 presente controversia solo in data 24.12.2024 ,in occasione della notifica della memoria di costituzione con appello incidentale del lavoratore , CP_1 chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento di eventuali differenti oneri contributivi che dovessero emergere all'esto della presente controversia, il tutto nei limiti della già eccepita prescrizione quinquennale degli stessi. Con vittoria di spese competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
ND , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello principale destituito di ogni fondamento.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento delle mansioni superiori di addetto alle vendite ( IV liv. Del CCNL Terziario Confcommercio ) per il periodo dall'1.3.2017 e fino al 20.11.2019 , deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata , sulla base di una mera supposizione, ed in assenza di una prova presuntiva fondata su fatti allegati e provati, il diritto a tale superiore inquadramento .
La doglianza è infondata.
Trascura parte appellante di considerare che il Tribunale non si è affatto fondato su una mera supposizione ma ha fondato il proprio giudizio sulla prova documentale versata in atti nonchè sulle stesse allegazioni della società sull'orario di lavoro del CP_1
Il giudice di prime cure ha infatti rilevato che dal 01.03.2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (20/11/2019), il era CP_1
l'unico dipendente presente nel punto vendita di Corso TE in Benevento di mattina nell'orario contrattuale dalle 08,00 alle 12,00,perché l'altra dipendente
, addetta alle vendite ed attività complementari del medesimo Parte_3 esercizio dal giugno 2008 , non vi lavorava più di mattina , in virtù di contratto di lavoro part time sottoscritto dalla stessa in data 1.3.2017 , (allegato agli atti di causa e non contestato,) che prevedeva una trasformazione a tempo parziale, a 16 ore, del suo rapporto di lavoro presso il medesimo esercizio commerciale , ed un nuovo orario solo pomeridiano “dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00”. A ciò va aggiunto che la non è stata presente in azienda neanche più di Pt_3 pomeriggio avendo cessato il suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in data 31.12.2017 , come desumibile dal modelloC2 ,prodotto in atti e non contestato. Il Tribunale ha inoltre ritenuto pacifica l'allegazione dell'azienda secondo cui il lavorava di mattina nel punto vendita per venti ore settimanali, avendo la CP_1 società in memoria riconosciuto “11)Nel periodo dall'assunzione sino al 31/12/2017 il ricorrente ha prestato attività lavorativa da lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00” ovvero per venti ore settimanali tutte di mattina. Anche a voler ritenere che il Primo Giudice abbia fatto ricorso alla prova per presunzioni, è indubitabile che le conclusioni cui il Tribunale è giunto siano fondate su elementi gravi, precisi , concordanti, nonché –come detto—riscontrati dalla documentazione e pacifici. E d infatti:
1) il Tribunale ha ritenuto pacifica l'allegazione dell'azienda secondo cui il CP_1 lavorava di mattina nel punto vendita per venti ore settimanali;
2) ha ritenuto, altresì, provata l'allegazione dell'azienda secondo cui la Pt_3 lavorasse full time al punto vendita con mansioni di addetta alle vendite (“deve ritenersi che l'unico dato certo ed attendibile sia il contratto di assunzione della presso tale sede, che la qualifica come addetta alla vendita”). Pt_3
3) ed ancora ha ritenuto provata la circostanza, risultante dal contratto part time di sopra richiamato , secondo cui la lavoratrice dal 01.03.2017 non Parte_3 fosse più presente in azienda di mattina ma solo di pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 (Ciò nondimeno, a decorrere dal 01.03.2017 (come risultante dal contratto prodotto da parte ricorrente) il suo rapporto si trasformava in part-time ovvero dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle19.00. Da questi fatti noti , con argomentazione immune da censure , il primo giudice ha dedotto la circostanza del tutto ovvia secondo la quale le mansioni già svolte dalla di addetta alle vendite, non essendo presenti altri dipendenti in negozio, Pt_3 non potessero che essere espletate dall'unico lavoratore in servizio, ovvero il CP_1
a partire dall'1.3.2017. Il ricorso alla presunzione da parte del primo giudice non si è affatto fondata su fatti meramente ipotetici , ma su fatti allegati , documentalmente provati nonché incontestati tra le parti . Non coglie nel segno l'obiezione della società appellante la quale ha affermato di aver fornito prova testimoniale del fatto che presso il punto vendita di Corso TE in Benevento (ove lavorava il ricorrente ) fossero presenti e i Parte_3 titolari dell'azienda, tutti impegnati nelle attività di vendita, per l'intero periodo di lavoro dedotto in lite. Tale affermazione non ha trovato alcun adeguato riscontro probatorio : nessuno dei testi escussi ha riferito di aver visto lavorare i titolari presso il punto vendita sito in Benevento C.so TE ,limitandosi al più a riferire di una loro mera presenza. Di contro dalla documentazione in atti ( v. Unilav) emerge che i titolari dell'azienda e la ( coniuge del titolare) erano occupati nelle sedi di Pt_3
DU ove avviene l'allevamento e ove lavorano tutti i dipendenti . Quanto alla presenza della peraltro riferita solo da alcuni testi , in Pt_3 assenza di una precisa indicazione temporale della sua prestazione lavorativa ( se di mattina o di pomeriggio o per l'intera giornata e in quale periodo ), la stessa deve ritenersi compatibile con i contratti di lavoro dalla stessa stipulati. Deve , pertanto , condivisibilmente ritenersi con quanto affermato dal primo giudice ,che il era il solo che , quantomeno dall'1.3.2017 si occupava del CP_1 punto vendita di Benevento. Del resto mette conto osservare che il punto vendita di Corso TE è un piccolo negozio di dimensioni assai limitate come emerso dalla prova testimoniale: il teste indicato dalla resistente ha dichiarato: “Il magazzino misura Testimone_1 circa 3 mt. per 4 mt., la parte aperta al pubblico, adiacente e comunicante, c'è il magazzino più piccolo che è circa 2/3 metri per 3 metri”. E' evidente che in un esercizio di 3 metri per 4 con un magazzino ancora più piccolo, destinato esclusivamente ad operatori del settore, non vi era necessità di personale addetto al magazzino e/o alle pulizie e personale addetto esclusivamente alle vendite. Ne consegue che l'assenza documentata di dal 01.03.2017 di Parte_3 mattina unitamente alla mancata di prova di altre presenze lavorative , induce , senz'altro , a ritenere che il ricorrente abbia svolto “le attività di vendita e quelle complementari” precedentemente assegnate a “con la qualifica di Pt_3 commessa”. Del resto la stessa società in primo grado aveva affermato in memoria che le attività di vendita e complementari presso l'esercizio di Corso TE erano svolte da , assunta con la qualifica di commessa sin dal 30.6.2008 : Parte_3 pagina 5 “17) Presso il predetto esercizio commerciale, nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato, le attività di vendita e quelle complementari sono state espletate, oltre che dai titolari e anche dalla sig.ra Parte_1 Parte_2 Pt_3
, moglie di assunta, con la qualifica di commessa, alle
[...] Parte_2 dipendenze dell' sin dal 30/06/2008”. Parte_1
L'assegnazione del quale “addetto alla vendita” è stata, dunque, piena, con CP_1
l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie delle mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nella declaratoria del IV livello. Il riconoscimento di detta mansione superiore di ( UN ) addetto alla vendita presso l'esercizio di Corso TE in Benevento, implica la prova dello svolgimento di operazioni di cassa “con carattere di continuità” e dell'assunzione da parte di
“della piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo CP_1 di accollarsi le eventuali differenze”- presupposti per il pagamento dell'indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 218 del CCNL. , giustamente riconosciuta dal primo giudice. Nei motivi di gravame parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del lavoratore nel 4° liv del CCNL Terziario Confcommercio, assumendo che le mansioni accertate dal Giudice di primo grado davano diritto all'inquadramento nel IV livello retributivo soltanto dal 18° mese successivo al loro espletamento, per il lavoratore che presta la propria opera a tempo pieno, laddove , nella specie , stante la carenza di apprendistato nello specifico settore merceologico, doveva , in subordine essergli riconosciuto al più il 5° livello.
La doglianza è infondata per un duplice ordine di considerazioni .
In primo luogo manca la prova che avrebbe dovuto essere fornita dall'appellante relativa all'esistenza di un rapporto di formazione;
la stessa infatti non ha prodotto alcun contratto in tal senso;
né la prova orale ha provato l'affiancamento con finalità formative di qualcuno al ricorrente. In secondo luogo il Tribunale non doveva considerare l'evoluzione regolarmente prevista dalle norme contrattuali invocate dall'appellante per l'accesso ad un livello, ma doveva , come ha fatto, operare il noto accertamento trifasico: accertare in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , la sentenza si sottrae alla censure che le vengono rivolte con l'appello principale che va , dunque , rigettato.
Va, invece, accolto l'appello incidentale per avere il Tribunale effettivamente errato nel limitare a sole 20 ore settimanali il riconoscimento delle superiori mansioni, avendo invece il lavorato come addetto alle vendite e alle CP_1 attività complementari, (IV livello) , per 32 ore dall'1.1.2018 al licenziamento sia perché era solo nel punto vendita di Corso TE in Benevento sia di mattina che di pomeriggio sia perché il dato riferito è confermato dalla stessa società nella memoria di costituzione in I grado , ove si legge (.. 5) Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato,con regime orario a tempo parziale di tipo verticale per 20 ore settimanali sino al31/12/2017, successivamente, il regime orario part time è stato esteso a 32 ore settimanali dal 01/01/2018 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro”).. Vi è inoltre prova documentale in atti per l'appellato di un secondo e diverso contratto di lavoro part time di cui il Tribunale non ha tenuto conto, con trasformazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1.1.2018 all'80% ed orario portato da 20 a 32 ore settimanali, contratto valido fino al licenziamento di novembre 2019. Anche le buste paga ( prova scritta proveniente dal datore di lavoro ) attestano con riferimento alla medesima fase temporale, un orario di lavoro part time all'80% dal 01.01.2018. Ne consegue che devono essere riconosciute le differenze retributive reclamate in via incidentale , pari ad euro € 14.661,94 per differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019, giusta conteggi allegati a redazione del dr.
[...]
( v. all. n. 3 in prod.2° grado ) che si rivelano analitici e congrui . Per_3 CP_1
Non colgono nel segno le obiezioni formulate da parte dell'appellante principale nelle note di trattazione scritta, posto che oggetto dell'appello incidentale non è solo il riconoscimento delle 32 ore settimanali effettuate dall'1.1.2028 ma riguarda anche il diritto di percepire le differenze retributive ivi comprese le differenze per lavoro ordinario per mansioni superiori, indennità di maneggio denaro e di cassa, TFR, mensilità aggiuntive ( v. conclusioni appello incidentale )
, differenze quindi, reclamante in relazione al livello IV del CCNL Terziario Confcommercio, spettante al dall'1.3.2017( e ,giustamente, è stato CP_1 considerato un orario di lavoro di 20 ore settimanali dall'1.3.2027 al 31.12.2017 e di 32 ore settimanali dall'1.1.2018 alla cessazione del rapporto). Dall'accertamento del diritto alle differenze retributive de quibus , consegue il diritto del alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale e CP_1 contributiva, nei limiti della prescrizione maturata, tenuto conto della interruzione avvenuta mediante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico della società appellante e si liquidano come da successivo dispositivo. Spese compensate nei confronti dell' , in ragione della posizione processuale CP_2 assunta dall' . Controparte_3
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna la
[...]
in persona del suo legale rapp.tep.t al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 14.661,94 per CP_1 differenze retributive ed Euro 1.098,35 per TFR al 21/11/2019 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
-accerta e dichiara il diritto di alla regolarizzazione della CP_1 posizione previdenziale e contributiva e, per l'effetto, condanna
[...] pagamento, in favore Parte_4 dell' , dei maggiori contributi dovuti;
CP_2
- condanna altresì , l'appellante principale alla refusione , in favore dell'appellato/ appellante incidentale delle spese del grado ,che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge con attribuzione.
-Spese compensate nei confronti dell' CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 18.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.