Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 06.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6069/22 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Corrado Parte_1
Martelli;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: accertamento postumi infortunio e condanna all'erogazione della relativa prestazione CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.11.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
Esponeva: che in data 28.02.2020, mentre si recava al lavoro, aveva subito un infortunio in itinere;
che l' a seguito della denuncia di infortunio, gli aveva riconosciuto l'inabilità CP_1
temporanea assoluta dal 20.02.2020, fino al 25.08.2020 e una percentuale di invalidità permanente del 7% ; che, per le menomazioni subite, egli aveva diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 12% e al riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta fino al 31.12.2020.
Tanto premesso chiedeva: “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. , a seguito Parte_1 dell'infortunio del 28.02.2020 ha riportato postumi invalidanti e danno biologico, nella misura del 12 % o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
2) Ritenere
e dichiarare che il Signor , a seguito dell'infortunio del 28.02.2020, ha Parte_1
riportato un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 31.12.2020 o, in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa . 3) Per l'effetto, condannare l' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
[..
[...]
[...]
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 24.05.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale.
Sostituita l'udienza del 6 marzo 2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha accertato, sulla scorta della Persona_1 documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico-legale, che
“
1.l'assicurato, sig. in seguito ad infortunio del 28.02.2020 ha Parte_1
riportato «Cicatrice sopraciliare destra e limitazione articolare piede sinistro in esito a pregressa frattura dei metatarsi».
2. le menomazioni di cui sopra sono da considerarsi postumi dell'infortunio sul lavoro in itinere verificatosi in data 28.02.2020 e sono tali da determinare una inabilità permanente parziale (danno biologico) nella misura percentuale del 8% (otto per cento) con diritto al relativo indennizzo erogato in capitale ed una inabilità temporanea assoluta di 180 giorni;
3. le menomazioni poste in diagnosi, inoltre, sono da considerarsi di natura permanente e non suscettibile di ulteriore miglioramento”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Avuto riguardo alle superiori conclusioni, la domanda proposta dal ricorrente va parzialmente accolta.
Tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per tre quarti e per la restante quota vanno poste, secondo il criterio della soccombenza, a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi CP_1
antistatario. Esse vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate e della durata infra triennale del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente;
2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento parziale della domanda;
dichiara il diritto di all'indennizzo per inabilità permanente Parte_1 corrispondente alla menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 8%, conseguente all'infortunio denunciato, con decorrenza dalla guarigione clinica;
per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo per inabilità CP_1
permanente in misura corrispondente alla menomazione accertata;
rigetta le restanti domande;
condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, di un quarto delle spese di CP_1
giudizio, che vengono liquidate – già ridotte - in complessivi € 673,87 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante quota;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' e le liquida in favore CP_1
del c.t.u. dott. , come da separato decreto. Persona_1
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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