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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 26.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 774/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio Cozzolino e Antonella
Ferraro, elett.te domiciliata in Torre del Greco, Via Marconi 66
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.2.2024, la parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' con le mansioni di Operatore Socio Sanitario attuale
Parte_2
Ctg.BS4; che dall'anno 2017 ha prestato la propria attività in alcune giornate festive coincidenti con un giorno infrasettimanale, così come si evince dai suoi turni di servizio riportati nel cartellino mensile;
che ai sensi dell'art. 9, comma 1,
del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 “…l'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale da titolo a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, ed equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 9 tenuto conto della propria attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali per un totale di 156 ore che, moltiplicate per l'aliquota prevista per il lavoro straordinario festivo, corrispondono ad un importo di € 2.023,56, come si evince dal prospetto riepilogativo.
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: « 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_3 corresponsione dell'importo di €3.258,48 a titolo di maggiorazione prevista per il
1 lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia.
». Contr Si è costituita l' ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere ed eccependo la prescrizione per i crediti relativi all'anno 2017.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie,
è venuto meno l'oggetto del contendere in relazione alla pretesa attorea limitatamente al periodo 2018-2021, avendo l' provveduto in via CP_2
2 amministrativa alla liquidazione, in favore della parte ricorrente, degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa parte nelle successive note.
Ciò posto, quanto all'anno 2017, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata Cont dall' atteso che la diffida prodotta dall'istante all'allegato 3 (tra cui del resto non figura il nome del ricorrente, ma solo di tale ), era Persona_1 notificata solamente il 13.7.2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione.
La reciproca soccombenza (virtuale e non) giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo 2018-
2021;
- Rigetta la domanda per la restante parte;
- Compensa le spese di lite;
Nola, 26.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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