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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 28/10/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
e , in qualità Parte_1 Controparte_1 di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, rappresentati e difesi dall'avvocato PEZZUTO Persona_1
DR NC, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica CP_2
Convenuto contumace
oggetto: pagamento indennità di accompagnamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i ricorrenti e Parte_1
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore premesso di avere ottenuto il Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nei confronti della minore con decreto di omologa emesso in data 26/01/2024 dal Tribunale di Brindisi, hanno concluso per la condanna di al pagamento di quanto dovuto, essendo invano trascorsi 120 giorni CP_2 dalla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuta mediante pec del 29.01.2024.
, ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_2
All'odierna udienza i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di al pagamento CP_2 delle spese di lite. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_2 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_2 liquidazione di quanto dovuto in data 10.06.2024, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 30/05/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_2 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28.05.2024 da e in qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nei confronti dell' così provvede: CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1865,00 CP_2 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
e , in qualità Parte_1 Controparte_1 di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
, rappresentati e difesi dall'avvocato PEZZUTO Persona_1
DR NC, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica CP_2
Convenuto contumace
oggetto: pagamento indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i ricorrenti e Parte_1
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore premesso di avere ottenuto il Persona_1 riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nei confronti della minore con decreto di omologa emesso in data 26/01/2024 dal Tribunale di Brindisi, hanno concluso per la condanna di al pagamento di quanto dovuto, essendo invano trascorsi 120 giorni CP_2 dalla notifica del predetto titolo e delle ulteriori informazioni necessarie per l'accredito del dovuto, avvenuta mediante pec del 29.01.2024.
, ritualmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_2
All'odierna udienza i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di al pagamento CP_2 delle spese di lite. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_2 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_2 liquidazione di quanto dovuto in data 10.06.2024, solo dopo la notifica del ricorso avvenuta presso le sedi competenti via pec in data 30/05/2024. Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, deve CP_2 essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28.05.2024 da e in qualità di genitori Parte_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nei confronti dell' così provvede: CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna alla rifusione delle spese legali liquidate in € 1865,00 CP_2 oltre iva, cap e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 28/10/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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