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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1366/2024
Oggi 17/12/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Andreoli per la parte ricorrente;
• l'avv. Biancardi per;
CP_1
• l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli per Parte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_2
(Avv. ANDREOLI GIORGIA)
Contro
Controparte_2
(Avv. BIANCARDI BERTO SERENA)
Controparte_3
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle società resistenti, che liquida per ciascuna in complessivi euro 2.950,00, oltre Rimb. Forf 15%, IVA e CPA come per legge;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1366/2024
Oggi 17/12/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Andreoli per la parte ricorrente;
• l'avv. Biancardi per;
CP_1
• l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli per Parte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, nella causa di lavoro e previdenza promossa da
Parte_2
(Avv. ANDREOLI GIORGIA)
Contro
Controparte_2
(Avv. BIANCARDI BERTO SERENA)
Controparte_3
(Avv. GRIGOLI ANDREA)
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle società resistenti, che liquida per ciascuna in complessivi euro 2.950,00, oltre Rimb. Forf 15%, IVA e CPA come per legge;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Verona, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto