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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
EL HI, nella causa iscritta al n.17158/2024 R.G.L promossa
D A
C.F. , nato a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], vi Fieramosca n.7, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna
IO per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. , CP_1 CP_2
con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla per gli anni 2015-2016- CP_1
2017; - Dichiara non dovuti i contributi portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate che per l'effetto annulla.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 296 2024 901174534 37/000, notificata in data 17 ottobre 2024 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 296 2018 320036963000, n. 29620190007925985000 e n. 296
20200054498146000, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90330629, notificata il 30 ottobre 2024, contenente le due medesime cartelle di pagamento n. 29620190007925985000 e n. 296 20200054498146000 inserite nella prima intimazione, aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contribuzione alla CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva in via pregiudiziale la violazione del giudicato esterno in quanto sulla medesima questione relativa ad altra annualità (cartella n29620140012747627, anni 2010-2012)
si era già pronunciato in senso favorevole il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 26989/2016,
confermata in appello e passata in giudicato, deduceva altresì la violazione di norme statutarie (art. 3.1) e la prescrizione del credito.
In ordine alla eccezione pregiudiziale, precisava che con la richiamata sentenza, il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova del mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione alla CP_1
tenuto conto della sospensione dell'albo, del mancato esercizio della professione di GE e, a decorrere dal 2002, a seguito della dichiarazione di fallimento, di alcuna attività lavorativa.
Pur tuttavia la aveva omesso di cancellarlo dagli iscritti alla e aveva continuato, per gli CP_1 CP_1
anni successivi, a richiedere i contributi con la iscrizione a ruolo di cartelle di pagamento, nonostante non fossero mutate le richiamate circostanze cioè a dire il mancato esercizio della professione di
GE , la sospensione dall'albo dei geometri dal 1993, il mancato esercizio di attività lavorativa per fallimento (solo in data 14/06/2023 veniva emesso il decreto di chiusura del fallimento n.
112/2002) la percezione di un trattamento pensionistico a carico dell' con decorrenza dal CP_3
febbraio 2015. Concludeva chiedendo” Voglia il Tribunale adito ritenere e dichiarare l'illegittimità delle cartelle
esattoriali impugnate. Voglia, altresì ordinare la cancellazione dalla Cassa di Previdenza e
Assistenza dei geometri della posizione previdenziale del Sig. . Voglia infine Parte_1
condannare la al risarcimento danni per lite temeraria da liquidare invia equitativa CP_1
ai sensi dell'art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la contestando la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Ente
impositore, l'inammissibilità dell'opposizione in ordine all'insussistenza della pretesa impositiva, per l'inosservanza del termine di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/11999, eccepiva altresì l'inopponibilità del giudicato esterno nei termini invocati da controparte, trattandosi di diverso giudizio relativo a un'altra annualità e l'inesistenza della prescrizione. Nel merito deduceva la sussistenza degli obblighi impositivi alla luce dei principi e delle norme applicabili al rapporto previdenziale in oggetto ai sensi degli artt. 1, l. 37/1967 e 5 dello Statuto, per cui il ricorrente era certamente tenuto ad adempiere ai doveri di “solidarietà endocategoriale, sub specie di contribuzione minima (e, più precisamente,
soggettivo minimo, integrativo minimo, oltre al contributo di maternità), nella qualità di iscritto all'albo dei geometri;
e ciò, in linea con i principi sanciti dalla Suprema Corte, per cui la sospensione dall'esercizio della professione e, allo stesso modo, la condizione di fallito, non potevano far venir meno ex se l'obbligazione contributiva che prescindeva dall'effettivo esercizio della professione e discendeva dalla mera iscrizione all'albo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di conseguenza l'accertamento della debenza degli importi esposti negli atti impugnati, con condanna dell'istante alle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle di pagamento, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di giudicato esterno.
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti si evince che le questioni decisive ai fini della sussistenza o meno del credito vantato dalle cartelle opposte, appaiono effettivamente già esaminate nella sentenza di questo Tribunale, n. 26989/2016, confermata in appello (n.26/2019 pubbl. il
16/01/2019 RG n. 517/2017) e passata in giudicato, avente ad oggetto contributi per gli anni 2010 e
2012.
Invero in tale sentenza, il Tribunale richiamando la normativa della dopo CP_1
l'intervento innovativo del 2003, in particolare l'art.
3.1 del regolamento di attuazione dello statuto
(laddove disponendo che “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed
esclusività, la libera professione L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti
all'Albo salvo prova contraria...” introduceva un presunzione destinata ad essere vinta da “prova contraria”), riteneva raggiunta la “prova contraria” di svolgimento dell'attività di GE e conseguentemente dichiarava inesistente il requisito necessario a determinare l'iscrizione del ricorrente alla Cassa geometri, annullando la cartella impugnata. “Nel caso in esame, il ricorrente
con l'opposizione de qua deduceva l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento nei suoi confronti,
anzitutto per non aver mai esercitato - neppure in via occasionale - la professione di GE
avendo, invece, svolto con carattere di abitualità e prevalenza un'attività lavorativa per nulla
riconducibile al possesso del relativo titolo;
per non aver mai chiesto l'iscrizione alla Pt_2
(essendo stato, tra l'altro sospeso dall'albo già a decorrere dal 1993);deduceva, infatti, di essere
stato per vent'anni dipendente di enti di formazione (con versamento di contribuzione all e, CP_3
poi, titolare di ditta individuale (avente per oggetto la vendita di cosmetici e prodotti di profumeria)
ditta individuale (avente per oggetto la vendita di cosmetici e prodotti di profumeria) dichiarata
fallita nel 2002; deduceva, infine, che a seguito di tale dichiarazione di fallimento, non aveva più
svolto alcuna attività lavorativa. Orbene alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente
deve ritenersi che lo stesso abbia adeguatamente provato , nel corso del presente giudizio le
superiori circostanze: il mancato esercizio della professione neppure in via occasionale, avendo
dimostrato il proprio status di dipendente (con obbligo di contribuzione ) sicuramente a far CP_4
data del 1986sino al 1995 (cfr. n.2 estratto contributivo) lo svolgimento dal 2001 di attività
imprenditoriale di tutt'altro genere (per nulla riconducibile al suo titolo di GE) conclusasi a
seguito dichiarazione di fallimento della ditta individuale in data 16.7.2002 )cfr. allegati nn. 3 e 6);
il mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa dopo la dichiarazione di fallimento tanto
da risultare a carico della moglie (cfr. allegato n.4).per tali motivi deve, ritenersi Controparte_5
inesistente il requisito necessario a determinare l'iscrizione del ricorrente alla cassa geometri (tanto
più che il ricorrente risultava già sospeso dall'albo a decorrere dal 1993 circostanza questa, di cui
la cassa non poteva non avere cognizione) con le conseguenze che ciò comporta sulla legittimità
dell'emissione della cartella esattoriale opposta. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento”.
Ciò premesso, l'eccezione di giudicato esterno si ritiene fondata condividendosi il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto di durata, anche di tipo previdenziale,
l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito. In tal senso la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che “Circa l'efficacia di
tale pronuncia (cui hanno fatto seguito altre due sentenze relative a diversi periodi) occorre rilevare che,
secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto
riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e
di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno
costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. civ. Sez.Lav., 12.04.2010 n. 8650). Ebbene, tenuto conto
del fatto che il presupposto essenziale sul quale riposa la pretesa della è costituito CP_1
dall'iscrizione all'albo dei geometri, in assenza di allegazione e prova del mutamento della circostanza
accertata con la sentenza passata in giudicato, tale presupposto deve essere considerato insussistente.”
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza 4 aprile 2019, n. 9316), anche con riferimento al rapporto previdenziale (Cass. 15374/14: “Tanto basta al riconoscimento dell'effetto
espansivo del giudicato esterno anche nel presente giudizio, non potendosi quindi procedere alla disamina
della correttezza o meno della decisione passata in cosa giudicata, ancorché la stessa non si presenti in linea
con la successiva elaborazione giurisprudenziale in materia, adottata a seguito della norma di interpretazione
autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del
2010 (cfr, explurimis, Cass., SU, n. 17076/2011) ”
Tornando al caso in esame, la convenuta non ha allegato modifiche della situazione di fatto o delle norme di riferimento in relazione al periodo oggetto della domanda, mentre la ricorrente ha fornito la medesima prova contraria alla presunzione dello svolgimento dell'attività di GE prevista dall'art.
3.1 del regolamento di attuazione.
Ne consegue che ogni profilo relativo alla sussistenza o meno del credito vantato dalla nei CP_1
confronti del ricorrente per gli anni in contestazione, sulla base della medesima situazione di fatto e di diritto posta a base della predetta sentenza n. 26989/2016, in quanto mera riproposizione di questioni già esaminate da quest'ultima, incontra il limite invalicabile del giudicato. Per tali motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione di rito e di merito, deve concludersi dichiarando l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla per gli anni in CP_1
contestazione e conseguentemente non dovuti i contributi portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
Non può però trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla opponente, perché sono certamente insussistenti in concreto sia la mala fede o la colpa grave dell'istituto che, che eventuali danni, neppure allegati.
In punto di spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene sussistono gravi motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 29.11.2025
Il Giudice Onorario
EL HI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
EL HI, nella causa iscritta al n.17158/2024 R.G.L promossa
D A
C.F. , nato a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], vi Fieramosca n.7, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna
IO per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. , CP_1 CP_2
con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla per gli anni 2015-2016- CP_1
2017; - Dichiara non dovuti i contributi portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate che per l'effetto annulla.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 296 2024 901174534 37/000, notificata in data 17 ottobre 2024 e le sottostanti cartelle di pagamento n. 296 2018 320036963000, n. 29620190007925985000 e n. 296
20200054498146000, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2024 90330629, notificata il 30 ottobre 2024, contenente le due medesime cartelle di pagamento n. 29620190007925985000 e n. 296 20200054498146000 inserite nella prima intimazione, aventi ad oggetto l'omesso pagamento di contribuzione alla CP_1
A sostegno del ricorso eccepiva in via pregiudiziale la violazione del giudicato esterno in quanto sulla medesima questione relativa ad altra annualità (cartella n29620140012747627, anni 2010-2012)
si era già pronunciato in senso favorevole il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 26989/2016,
confermata in appello e passata in giudicato, deduceva altresì la violazione di norme statutarie (art. 3.1) e la prescrizione del credito.
In ordine alla eccezione pregiudiziale, precisava che con la richiamata sentenza, il Tribunale aveva ritenuto raggiunta la prova del mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione alla CP_1
tenuto conto della sospensione dell'albo, del mancato esercizio della professione di GE e, a decorrere dal 2002, a seguito della dichiarazione di fallimento, di alcuna attività lavorativa.
Pur tuttavia la aveva omesso di cancellarlo dagli iscritti alla e aveva continuato, per gli CP_1 CP_1
anni successivi, a richiedere i contributi con la iscrizione a ruolo di cartelle di pagamento, nonostante non fossero mutate le richiamate circostanze cioè a dire il mancato esercizio della professione di
GE , la sospensione dall'albo dei geometri dal 1993, il mancato esercizio di attività lavorativa per fallimento (solo in data 14/06/2023 veniva emesso il decreto di chiusura del fallimento n.
112/2002) la percezione di un trattamento pensionistico a carico dell' con decorrenza dal CP_3
febbraio 2015. Concludeva chiedendo” Voglia il Tribunale adito ritenere e dichiarare l'illegittimità delle cartelle
esattoriali impugnate. Voglia, altresì ordinare la cancellazione dalla Cassa di Previdenza e
Assistenza dei geometri della posizione previdenziale del Sig. . Voglia infine Parte_1
condannare la al risarcimento danni per lite temeraria da liquidare invia equitativa CP_1
ai sensi dell'art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la contestando la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Ente
impositore, l'inammissibilità dell'opposizione in ordine all'insussistenza della pretesa impositiva, per l'inosservanza del termine di cui all'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/11999, eccepiva altresì l'inopponibilità del giudicato esterno nei termini invocati da controparte, trattandosi di diverso giudizio relativo a un'altra annualità e l'inesistenza della prescrizione. Nel merito deduceva la sussistenza degli obblighi impositivi alla luce dei principi e delle norme applicabili al rapporto previdenziale in oggetto ai sensi degli artt. 1, l. 37/1967 e 5 dello Statuto, per cui il ricorrente era certamente tenuto ad adempiere ai doveri di “solidarietà endocategoriale, sub specie di contribuzione minima (e, più precisamente,
soggettivo minimo, integrativo minimo, oltre al contributo di maternità), nella qualità di iscritto all'albo dei geometri;
e ciò, in linea con i principi sanciti dalla Suprema Corte, per cui la sospensione dall'esercizio della professione e, allo stesso modo, la condizione di fallito, non potevano far venir meno ex se l'obbligazione contributiva che prescindeva dall'effettivo esercizio della professione e discendeva dalla mera iscrizione all'albo.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di conseguenza l'accertamento della debenza degli importi esposti negli atti impugnati, con condanna dell'istante alle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle di pagamento, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto occorre esaminare l'eccezione pregiudiziale di giudicato esterno.
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti si evince che le questioni decisive ai fini della sussistenza o meno del credito vantato dalle cartelle opposte, appaiono effettivamente già esaminate nella sentenza di questo Tribunale, n. 26989/2016, confermata in appello (n.26/2019 pubbl. il
16/01/2019 RG n. 517/2017) e passata in giudicato, avente ad oggetto contributi per gli anni 2010 e
2012.
Invero in tale sentenza, il Tribunale richiamando la normativa della dopo CP_1
l'intervento innovativo del 2003, in particolare l'art.
3.1 del regolamento di attuazione dello statuto
(laddove disponendo che “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e geometri laureati CP_1
iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed
esclusività, la libera professione L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti
all'Albo salvo prova contraria...” introduceva un presunzione destinata ad essere vinta da “prova contraria”), riteneva raggiunta la “prova contraria” di svolgimento dell'attività di GE e conseguentemente dichiarava inesistente il requisito necessario a determinare l'iscrizione del ricorrente alla Cassa geometri, annullando la cartella impugnata. “Nel caso in esame, il ricorrente
con l'opposizione de qua deduceva l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento nei suoi confronti,
anzitutto per non aver mai esercitato - neppure in via occasionale - la professione di GE
avendo, invece, svolto con carattere di abitualità e prevalenza un'attività lavorativa per nulla
riconducibile al possesso del relativo titolo;
per non aver mai chiesto l'iscrizione alla Pt_2
(essendo stato, tra l'altro sospeso dall'albo già a decorrere dal 1993);deduceva, infatti, di essere
stato per vent'anni dipendente di enti di formazione (con versamento di contribuzione all e, CP_3
poi, titolare di ditta individuale (avente per oggetto la vendita di cosmetici e prodotti di profumeria)
ditta individuale (avente per oggetto la vendita di cosmetici e prodotti di profumeria) dichiarata
fallita nel 2002; deduceva, infine, che a seguito di tale dichiarazione di fallimento, non aveva più
svolto alcuna attività lavorativa. Orbene alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente
deve ritenersi che lo stesso abbia adeguatamente provato , nel corso del presente giudizio le
superiori circostanze: il mancato esercizio della professione neppure in via occasionale, avendo
dimostrato il proprio status di dipendente (con obbligo di contribuzione ) sicuramente a far CP_4
data del 1986sino al 1995 (cfr. n.2 estratto contributivo) lo svolgimento dal 2001 di attività
imprenditoriale di tutt'altro genere (per nulla riconducibile al suo titolo di GE) conclusasi a
seguito dichiarazione di fallimento della ditta individuale in data 16.7.2002 )cfr. allegati nn. 3 e 6);
il mancato svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa dopo la dichiarazione di fallimento tanto
da risultare a carico della moglie (cfr. allegato n.4).per tali motivi deve, ritenersi Controparte_5
inesistente il requisito necessario a determinare l'iscrizione del ricorrente alla cassa geometri (tanto
più che il ricorrente risultava già sospeso dall'albo a decorrere dal 1993 circostanza questa, di cui
la cassa non poteva non avere cognizione) con le conseguenze che ciò comporta sulla legittimità
dell'emissione della cartella esattoriale opposta. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento”.
Ciò premesso, l'eccezione di giudicato esterno si ritiene fondata condividendosi il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto di durata, anche di tipo previdenziale,
l'accertamento contenuto nel titolo che costituisce res iudicata ha efficacia non soltanto rispetto al periodo temporale oggetto della pronuncia, ma anche in relazione al futuro svolgimento del rapporto, con l'unico limite della persistenza dei presupposti di fatto e del quadro normativo di riferimento del giudizio già definito. In tal senso la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che “Circa l'efficacia di
tale pronuncia (cui hanno fatto seguito altre due sentenze relative a diversi periodi) occorre rilevare che,
secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto
riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e
di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno
costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. civ. Sez.Lav., 12.04.2010 n. 8650). Ebbene, tenuto conto
del fatto che il presupposto essenziale sul quale riposa la pretesa della è costituito CP_1
dall'iscrizione all'albo dei geometri, in assenza di allegazione e prova del mutamento della circostanza
accertata con la sentenza passata in giudicato, tale presupposto deve essere considerato insussistente.”
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte (sentenza 4 aprile 2019, n. 9316), anche con riferimento al rapporto previdenziale (Cass. 15374/14: “Tanto basta al riconoscimento dell'effetto
espansivo del giudicato esterno anche nel presente giudizio, non potendosi quindi procedere alla disamina
della correttezza o meno della decisione passata in cosa giudicata, ancorché la stessa non si presenti in linea
con la successiva elaborazione giurisprudenziale in materia, adottata a seguito della norma di interpretazione
autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del
2010 (cfr, explurimis, Cass., SU, n. 17076/2011) ”
Tornando al caso in esame, la convenuta non ha allegato modifiche della situazione di fatto o delle norme di riferimento in relazione al periodo oggetto della domanda, mentre la ricorrente ha fornito la medesima prova contraria alla presunzione dello svolgimento dell'attività di GE prevista dall'art.
3.1 del regolamento di attuazione.
Ne consegue che ogni profilo relativo alla sussistenza o meno del credito vantato dalla nei CP_1
confronti del ricorrente per gli anni in contestazione, sulla base della medesima situazione di fatto e di diritto posta a base della predetta sentenza n. 26989/2016, in quanto mera riproposizione di questioni già esaminate da quest'ultima, incontra il limite invalicabile del giudicato. Per tali motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione di rito e di merito, deve concludersi dichiarando l'illegittimità della iscrizione del ricorrente alla per gli anni in CP_1
contestazione e conseguentemente non dovuti i contributi portati dalle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
Non può però trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla opponente, perché sono certamente insussistenti in concreto sia la mala fede o la colpa grave dell'istituto che, che eventuali danni, neppure allegati.
In punto di spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali difformi, si ritiene sussistono gravi motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 29.11.2025
Il Giudice Onorario
EL HI