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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 1239/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaella Caiazza, giusta procura alle liti in atti, e domiciliata come in atti;
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Paola Basso, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: revoca congiunta del diritto di abitazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 19.09.2025, i ricorrenti dopo aver premesso: che i sigg. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e il sig. nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. all'udienza del 25.01.2024, nell'ambito del C.F._2 procedimento rubricato r.g.n. 4132/23 stabilivano il contenuto degli accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che i predetti accordi prevedevano, in particolare, la facoltà di di trattenersi nel Parte_1 domicilio coniugale sito nel Comune di Mercato San Severino (SA), in via Collina Lucinella, n. 4 fino al compimento del 18° anno di età del figlio , ovvero Per_1 fino al 10.05.2025; che allo scadere del suddetto termine la medesima si Pt_1 obbligava, a tutti gli effetti di legge, a provvedere, a sua cure e spese, entro trenta giorni dal rilascio dell'immobile, alla revoca dell'annotazione del diritto di abitazione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
che l'immobile è identificato al Catasto fabbricati del Comune di San Severino (SA) al foglio 13,
p.lla 907, sub. 12, zona 1, Cat. A/2; che le parti, unitamente ai loro difensori, hanno concordato per il giorno 24.05.2025 il rilascio dell'immobile e hanno provveduto a sottoscrivere il relativo verbale;
che è, dunque, intenzione della procedere alla formalizzazione della revoca del diritto di abitazione, in Pt_1 attuazione agli accordi resi in sede di patti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della circostanza che il figlio Persona_2 vive stabilmente con il padre e la ha provveduto a cambiare la residenza, Pt_1 hanno chiesto all'adito Tribunale di: “procedere alla revoca del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , Controparte_1 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Mercato San Severino al foglio
13, p.lla 907, sub. 12, zona 1, Cat. A/2 così come trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari – Registro generale n. 30941- Registro particolare n. 24305 del 23.07.2021”.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 25.09.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno chiesto “che il Tribunale di Nocera Inferiore ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno, a procedere alla revoca del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , identificato al Catasto fabbricati Controparte_1 del Comune di Mercato San Severino al foglio 13, p.lla 907, sub. 12, zona 1 , Cat.
A/2 così come trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari –
Registro generale n. 30941- Registro particolare n. 24305 del 23.07.2021.” ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le condizioni pattuite dalle parti in relazione alla revoca del diritto di abitazione in capo a sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_1 , identificato nel ricorso congiunto, essendo conformi alla Controparte_1 concorde volontà delle predette stabilita negli accordi di divorzio, - cui ha fatto sèguito la redazione del verbale di rilascio dell'immobile del 24.5.2025, sottoscritto dalle parti e dai procuratori, allegato al ricorso,- e non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dispone in conformità all'accordo formalizzato dalle parti nel ricorso congiunto, relativo alla revoca del diritto di abitazione da parte di Parte_1 sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , meglio Controparte_1 indentificato nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio
e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G.V.G. 1239/2025 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Raffaella Caiazza, giusta procura alle liti in atti, e domiciliata come in atti;
E
(C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Paola Basso, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: revoca congiunta del diritto di abitazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 19.09.2025, i ricorrenti dopo aver premesso: che i sigg. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e il sig. nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. all'udienza del 25.01.2024, nell'ambito del C.F._2 procedimento rubricato r.g.n. 4132/23 stabilivano il contenuto degli accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che i predetti accordi prevedevano, in particolare, la facoltà di di trattenersi nel Parte_1 domicilio coniugale sito nel Comune di Mercato San Severino (SA), in via Collina Lucinella, n. 4 fino al compimento del 18° anno di età del figlio , ovvero Per_1 fino al 10.05.2025; che allo scadere del suddetto termine la medesima si Pt_1 obbligava, a tutti gli effetti di legge, a provvedere, a sua cure e spese, entro trenta giorni dal rilascio dell'immobile, alla revoca dell'annotazione del diritto di abitazione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
che l'immobile è identificato al Catasto fabbricati del Comune di San Severino (SA) al foglio 13,
p.lla 907, sub. 12, zona 1, Cat. A/2; che le parti, unitamente ai loro difensori, hanno concordato per il giorno 24.05.2025 il rilascio dell'immobile e hanno provveduto a sottoscrivere il relativo verbale;
che è, dunque, intenzione della procedere alla formalizzazione della revoca del diritto di abitazione, in Pt_1 attuazione agli accordi resi in sede di patti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione della circostanza che il figlio Persona_2 vive stabilmente con il padre e la ha provveduto a cambiare la residenza, Pt_1 hanno chiesto all'adito Tribunale di: “procedere alla revoca del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , Controparte_1 identificato al Catasto fabbricati del Comune di Mercato San Severino al foglio
13, p.lla 907, sub. 12, zona 1, Cat. A/2 così come trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari – Registro generale n. 30941- Registro particolare n. 24305 del 23.07.2021”.
Fissata l'udienza del 4.11.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 25.09.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno chiesto “che il Tribunale di Nocera Inferiore ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno, a procedere alla revoca del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , identificato al Catasto fabbricati Controparte_1 del Comune di Mercato San Severino al foglio 13, p.lla 907, sub. 12, zona 1 , Cat.
A/2 così come trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari –
Registro generale n. 30941- Registro particolare n. 24305 del 23.07.2021.” ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le condizioni pattuite dalle parti in relazione alla revoca del diritto di abitazione in capo a sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. Parte_1 , identificato nel ricorso congiunto, essendo conformi alla Controparte_1 concorde volontà delle predette stabilita negli accordi di divorzio, - cui ha fatto sèguito la redazione del verbale di rilascio dell'immobile del 24.5.2025, sottoscritto dalle parti e dai procuratori, allegato al ricorso,- e non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: dispone in conformità all'accordo formalizzato dalle parti nel ricorso congiunto, relativo alla revoca del diritto di abitazione da parte di Parte_1 sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. , meglio Controparte_1 indentificato nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza ed effetto di legge.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire