Ordinanza collegiale 17 dicembre 2015
Ordinanza presidenziale 18 maggio 2016
Sentenza 7 giugno 2016
Decreto cautelare 14 luglio 2016
Decreto cautelare 21 luglio 2016
Ordinanza cautelare 1 settembre 2016
Ordinanza cautelare 1 settembre 2016
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2017
Decreto cautelare 17 marzo 2017
Inammissibile
Sentenza 28 luglio 2017
Parere definitivo 16 ottobre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 17/03/2017, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2017
N. 01833/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2017, proposto da:
IN UL, RA NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte C.F. [...], Nicola Di Modugno C.F. [...], Dimitri Monetti C.F. [...], con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi N. 5;
contro
Comune di Cervinara, AN RR, TO LO, UC DI, AT GU, CA TO, AO PA, AN ZA, IN CA, EL OF, UI NO non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 368/2017, che ha respinto gli appelli avverso la sentenza n. 1376/16 del TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la decisione impugnata ha respinto gli appelli proposti avverso la sentenza del TAR per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 1376/2016;
- la pronuncia del TAR, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Sig. UL IN, nella sua qualità di candidato sindaco, attuale ricorrente in revocazione, insieme alla Sig.ra NO RA, ha annullato parzialmente le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Cervinara, disponendo il rinnovo delle operazioni elettorali nelle sole sezioni nn. 7 e 12;
- la sentenza della Terza Sezione è ora impugnata per revocazione dal Signor UL IN (insieme alla Sig.ra NO AD), il quale, oltre a dedurre alcuni ipotizzati errori di fatto, ripropone, per l’eventuale fase rescissoria del giudizio, le censure dirette ad ottenere l’annullamento integrale delle operazioni elettorali in tutte le Sezioni del comune di Cervinara;
- in esecuzione della pronuncia della Sezione, con decreto prefettizio del 7 febbraio 2017, sono state indette le elezioni parziali per le sezioni nn. 7 e 12, fissate per il giorno 26 marzo;
- anche prescindendo dai possibili dubbi di ordine processuale, relativi alla tempestività del ricorso in revocazione (cui potrebbero ritenersi applicabili i termini previsti per la notificazione dell’appello nel rito elettorale) e alla sua ammissibilità e procedibilità (per omessa tempestiva impugnazione del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali), non emergono, allo stato, le ragioni di eccezionale gravità e urgenza prospettate dalla parte ricorrente, poiché l’eventuale rinnovo parziale delle elezioni non sembra determinare alcun pregiudizio dell’interesse all’annullamento integrale delle operazioni elettorali, anche tenendo conto della circostanza che il ricorso per revocazione, incentrato su asseriti errori di fatto “processuali”, desumibili immediatamente dalla lettura della sentenza, risulta notificato a distanza di 45 giorni dal deposito della pronuncia contestata e dopo più di un mese dalla indizione delle elezioni suppletive;
P.Q.M.
Respinge l’istanza;
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 aprile 2016;
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 16 marzo 2017.
| Il Presidente |
| Marco Lipari |
IL SEGRETARIO