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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 352 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 975/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Simonetti presso il cui studio sito in Gela alla via Erofilo n. 11 è elettivamente domiciliato;
– appellante –
CONTRO
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
n. 4;
– appellata contumace –
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Cologno Monzese (MI) alla via Volta n. 18;
– appellata contumace –
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la al fine di sentire riformare la sentenza n. 137/2023 CP_1 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace dell'intestato Tribunale con la quale ha disposto “quanto alle spese processuali, comprese quelle di C.T.U., vengono compensate in considerazione del
1 mutato orientamento giurisprudenziale sull'incapacità del trasportato a testimoniare, del quale l'attrice aveva richiesto l'audizione”.
In particolare, con unico motivo di appello, lamenta il ricorrente l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, non sussistendone i presupposti di legge.
Pur ritualmente evocati in giudizio, le parti convenute hanno deciso di non costituirsi.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Come osservato in premessa, parte appellante ha proposto appello esclusivamente avverso il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata lamentando che il giudice di prime cure, omettendo qualunque motivazione, in violazione dell'art. 92 c.p.c., ha disposto la compensazione tra le parti del giudizio sebbene parte convenuta fosse rimasta all'esito del giudizio soccombente.
L'appello è fondato.
È noto che il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con l. 162/14, ha modificato l'art. 92 c.p.c., limitando le ipotesi di compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite a quelle di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Inoltre, per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o se sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
Pertanto, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale.
2 Il principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c., che vede nel fatto oggettivo della soccombenza il criterio regolatore delle spese processuali, può dunque essere derogato – secondo l'interpretazione corrente della norma data dalla giurisprudenza – allorché la peculiarità della fattispecie controversa, la natura della causa, il contegno serbato dai contraddittori consigli un temperamento della rigorosa applicazione della regola generale della soccombenza.
Allo scopo di limitare il potere discrezionale in tema di compensazione delle spese, il giudice deve dare conto delle ragioni del suo convincimento al riguardo, con una congrua giustificazione dell'esercizio del potere di compensazione delle spese, che costituisce pur sempre una deroga del principio della soccombenza.
La facoltà di pronunciare la compensazione delle spese di lite è stata poi intesa nel senso che l'esercizio di tale potere deve essere necessariamente giustificato, se non da una motivazione esplicitamente specifica, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia;
la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese integra gli estremi della violazione di legge (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30.07.2008, n. 20598).
In definitiva la motivazione, sia pur implicita, non può essere apparente.
Trasponendo i suddetti principi alla controversia decisa in prime cure deve rilevarsi innanzitutto che la parte convenuta, odierna appellante, è risultata totalmente vittoriosa avendo il giudice rigettato la domanda proposta in primo grado da nei CP_1
confronti di Controparte_3 Controparte_2
Ad avviso del sottoscritto Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non specificano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. Il Giudice di Pace giustifica la compensazione delle spese in virtù del mutamento giurisprudenziale che avrebbe interessato la materia trattata.
Come rilevato da parte appellante in seno all'atto di citazione in appello, è granitico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il terzo trasportato sarebbe incapace a deporre, per cui non si può ritenere che il citato mutamento giurisprudenziale abbia costituito una novità giurisprudenziali che ha determinato un diverso ed inaspettato esito della controversia in senso favorevole all'attore.
Non vi è il motivo della novità della questione o del mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché la questione relativa all'incapacità a deporre del terzo trasportato risultava ormai chiarito tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità,
3 a fronte della notifica dell'atto di citazione di primo grado notificato soltanto in data 3 agosto
2020.
Dalla sentenza impugnata, in definitiva, non emergono ragioni per derogare alla regola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali concorrente a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa.
Per quanto detto la sentenza impugnata merita la riforma nel senso prospettato dall'appellante e conseguentemente le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della convenuta soccombente. Considerato il valore della causa (9.083,47 euro), esse vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace di valore, con la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di diritto, e dunque vanno liquidate in euro 1.046,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 176,00 per la fase introduttiva, euro 284 per l fase istruttoria ed euro 373,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché il rimborso per le spese vive affrontate.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, che vanno liquidate con la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 137/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, condanna e , in solido fra loro a pagare, a Controparte_2 CP_1
titolo di spese di lite, in favore di , la somma di euro 1.046,00 oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge, disponendone le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di e le spese Controparte_2 CP_1
della CTU svolta nel corso del primo grado;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, disponendone le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Gela, 3 marzo 2025 Il giudice
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 352 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 975/2023 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Simonetti presso il cui studio sito in Gela alla via Erofilo n. 11 è elettivamente domiciliato;
– appellante –
CONTRO
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
n. 4;
– appellata contumace –
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Cologno Monzese (MI) alla via Volta n. 18;
– appellata contumace –
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto d'appello ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la al fine di sentire riformare la sentenza n. 137/2023 CP_1 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace dell'intestato Tribunale con la quale ha disposto “quanto alle spese processuali, comprese quelle di C.T.U., vengono compensate in considerazione del
1 mutato orientamento giurisprudenziale sull'incapacità del trasportato a testimoniare, del quale l'attrice aveva richiesto l'audizione”.
In particolare, con unico motivo di appello, lamenta il ricorrente l'erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite, non sussistendone i presupposti di legge.
Pur ritualmente evocati in giudizio, le parti convenute hanno deciso di non costituirsi.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Come osservato in premessa, parte appellante ha proposto appello esclusivamente avverso il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata lamentando che il giudice di prime cure, omettendo qualunque motivazione, in violazione dell'art. 92 c.p.c., ha disposto la compensazione tra le parti del giudizio sebbene parte convenuta fosse rimasta all'esito del giudizio soccombente.
L'appello è fondato.
È noto che il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con l. 162/14, ha modificato l'art. 92 c.p.c., limitando le ipotesi di compensazione, parziale o integrale, delle spese di lite a quelle di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Inoltre, per effetto della pronunzia della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o se sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
Pertanto, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale.
2 Il principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c., che vede nel fatto oggettivo della soccombenza il criterio regolatore delle spese processuali, può dunque essere derogato – secondo l'interpretazione corrente della norma data dalla giurisprudenza – allorché la peculiarità della fattispecie controversa, la natura della causa, il contegno serbato dai contraddittori consigli un temperamento della rigorosa applicazione della regola generale della soccombenza.
Allo scopo di limitare il potere discrezionale in tema di compensazione delle spese, il giudice deve dare conto delle ragioni del suo convincimento al riguardo, con una congrua giustificazione dell'esercizio del potere di compensazione delle spese, che costituisce pur sempre una deroga del principio della soccombenza.
La facoltà di pronunciare la compensazione delle spese di lite è stata poi intesa nel senso che l'esercizio di tale potere deve essere necessariamente giustificato, se non da una motivazione esplicitamente specifica, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia;
la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese integra gli estremi della violazione di legge (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 30.07.2008, n. 20598).
In definitiva la motivazione, sia pur implicita, non può essere apparente.
Trasponendo i suddetti principi alla controversia decisa in prime cure deve rilevarsi innanzitutto che la parte convenuta, odierna appellante, è risultata totalmente vittoriosa avendo il giudice rigettato la domanda proposta in primo grado da nei CP_1
confronti di Controparte_3 Controparte_2
Ad avviso del sottoscritto Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non specificano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. Il Giudice di Pace giustifica la compensazione delle spese in virtù del mutamento giurisprudenziale che avrebbe interessato la materia trattata.
Come rilevato da parte appellante in seno all'atto di citazione in appello, è granitico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il terzo trasportato sarebbe incapace a deporre, per cui non si può ritenere che il citato mutamento giurisprudenziale abbia costituito una novità giurisprudenziali che ha determinato un diverso ed inaspettato esito della controversia in senso favorevole all'attore.
Non vi è il motivo della novità della questione o del mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché la questione relativa all'incapacità a deporre del terzo trasportato risultava ormai chiarito tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità,
3 a fronte della notifica dell'atto di citazione di primo grado notificato soltanto in data 3 agosto
2020.
Dalla sentenza impugnata, in definitiva, non emergono ragioni per derogare alla regola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spese giudiziali concorrente a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa.
Per quanto detto la sentenza impugnata merita la riforma nel senso prospettato dall'appellante e conseguentemente le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della convenuta soccombente. Considerato il valore della causa (9.083,47 euro), esse vanno liquidate secondo i parametri previsti per le cause dinanzi al giudice di pace di valore, con la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di diritto, e dunque vanno liquidate in euro 1.046,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 176,00 per la fase introduttiva, euro 284 per l fase istruttoria ed euro 373,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché il rimborso per le spese vive affrontate.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, che vanno liquidate con la riduzione del 50% prevista dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014, stante l'assenza di complesse questioni di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Gela n. 137/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, condanna e , in solido fra loro a pagare, a Controparte_2 CP_1
titolo di spese di lite, in favore di , la somma di euro 1.046,00 oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge, disponendone le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di e le spese Controparte_2 CP_1
della CTU svolta nel corso del primo grado;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, disponendone le spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Gela, 3 marzo 2025 Il giudice
Vincenzo Accardo
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