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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13742/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROIETTI LAURA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SECCI ISABELLA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in OSTUNI il 29/08/1987. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSTUNI (atto n.
113, parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 3.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 246 del 2025, pubblicata in data 29.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSTUNI di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale meglio identificata al successivo punto 2), e gli arredi ivi siti, continueranno a restare nella disponibilità materiale ed esclusiva della sig.ra – senza che la CP_1 stessa debba essere tenuta a riconoscere alcuna somma ad alcun titolo in favore del sig. – in Pt_1 attesa del perfezionamento del trasferimento concordato tra le parti. Il sig. ha già da tempo Pt_1 asportato dall'abitazione ogni bene di sua proprietà ed ogni effetto personale ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso trasferirà altrove la propria residenza;
DÀ ATTO che premettendo come le statuizioni che seguono siano da ritenersi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del contenzioso sorto tra le parti, il signor s'impegna Pt_1 irrevocabilmente a trasferire la quota di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale – sita in
Torino, Via Rosario di Santa Fè 21, costituita, al piano sesto (7° f.t.) da alloggio con accesso dal numero 21 di Via Rosario Santa Fè (scala “B”), composto di ingresso, due camere, tinello con cucinino e bagno;
al piano sottotetto: soffitta, censita in Catasto Fabbricati al Foglio 93 Numero 285 subalterno 50 – via Rosario di Santa Fè n. 21, p. S-6, z.c. 22, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita euro
733,37 – alla signora la quale pertanto diverrà unica proprietaria dell'intero immobile a CP_1 tacitazione di ogni pretesa economica a qualsiasi titolo, incluso il mantenimento proprio e dei figli;
DÀ ATTO che la sig.ra s'impegna irrevocabilmente a trasferire al sig. la quota di sua CP_1 Pt_1 proprietà, pari al 50%, del box auto annesso all'immobile così composto: locale ad uso box auto distinto con la sigla “B17”, presso lo stabile denominato “Condominio Arnalda”, sito nel Comune di
Torino, avente ingresso pedonale da via Arnaldo da Brescia civici numeri 71-73-75 ed accesso carraio da Via Asuncion civico numero 18/A e da Via Poirino civico numero 21, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Fg. 1423 – numero 267 – subalterno 56 – via Asuncion n. 18 interno A – piano
S2 – zona censuaria 2 – categoria c/6 – classe 3 – consistenza mq. 42 – rendita 318,86;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che i trasferimenti reciproci delle quote dei beni immobili di loro proprietà dovranno essere perfezionati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo che sia stata proposta acquiescenza alla sentenza da entrambi i coniugi, dinanzi a Notaio scelto di comune accordo: a tale fine, entrambi i coniugi s'impegnano a richiedere un preventivo a notaio di fiducia di ciascuno e, in mancanza di accordo, dovrà essere scelto il Notaio dr. Le spese notarili per le suddette Per_1 operazioni saranno a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
DÀ ATTO che laddove, per qualsiasi motivo, il sig. decidesse di revocare il proprio consenso, Pt_1 la casa coniugale dovrà comunque restare nella disponibilità materiale ed esclusiva della sig.ra senza che la stessa debba sostenere alcun esborso a qualunque titolo in favore e/o a ristoro CP_1 del sig. e l'obbligo di trasferimento, gravante sul sig. della quota del 50% di sua proprietà Pt_1 Pt_1 diverrà efficace ed eseguibile contestualmente al verificarsi di tale rinuncia con facoltà della sig.ra di porre in esecuzione l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario a tale fine;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni reciproca questione economico patrimoniale
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
IL Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13742/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PROIETTI LAURA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SECCI ISABELLA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in OSTUNI il 29/08/1987. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSTUNI (atto n.
113, parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati due figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 3.06.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 246 del 2025, pubblicata in data 29.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSTUNI di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale meglio identificata al successivo punto 2), e gli arredi ivi siti, continueranno a restare nella disponibilità materiale ed esclusiva della sig.ra – senza che la CP_1 stessa debba essere tenuta a riconoscere alcuna somma ad alcun titolo in favore del sig. – in Pt_1 attesa del perfezionamento del trasferimento concordato tra le parti. Il sig. ha già da tempo Pt_1 asportato dall'abitazione ogni bene di sua proprietà ed ogni effetto personale ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso trasferirà altrove la propria residenza;
DÀ ATTO che premettendo come le statuizioni che seguono siano da ritenersi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione del contenzioso sorto tra le parti, il signor s'impegna Pt_1 irrevocabilmente a trasferire la quota di sua proprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale – sita in
Torino, Via Rosario di Santa Fè 21, costituita, al piano sesto (7° f.t.) da alloggio con accesso dal numero 21 di Via Rosario Santa Fè (scala “B”), composto di ingresso, due camere, tinello con cucinino e bagno;
al piano sottotetto: soffitta, censita in Catasto Fabbricati al Foglio 93 Numero 285 subalterno 50 – via Rosario di Santa Fè n. 21, p. S-6, z.c. 22, cat. A/3, classe 4, vani 4, rendita euro
733,37 – alla signora la quale pertanto diverrà unica proprietaria dell'intero immobile a CP_1 tacitazione di ogni pretesa economica a qualsiasi titolo, incluso il mantenimento proprio e dei figli;
DÀ ATTO che la sig.ra s'impegna irrevocabilmente a trasferire al sig. la quota di sua CP_1 Pt_1 proprietà, pari al 50%, del box auto annesso all'immobile così composto: locale ad uso box auto distinto con la sigla “B17”, presso lo stabile denominato “Condominio Arnalda”, sito nel Comune di
Torino, avente ingresso pedonale da via Arnaldo da Brescia civici numeri 71-73-75 ed accesso carraio da Via Asuncion civico numero 18/A e da Via Poirino civico numero 21, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, Fg. 1423 – numero 267 – subalterno 56 – via Asuncion n. 18 interno A – piano
S2 – zona censuaria 2 – categoria c/6 – classe 3 – consistenza mq. 42 – rendita 318,86;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che i trasferimenti reciproci delle quote dei beni immobili di loro proprietà dovranno essere perfezionati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo che sia stata proposta acquiescenza alla sentenza da entrambi i coniugi, dinanzi a Notaio scelto di comune accordo: a tale fine, entrambi i coniugi s'impegnano a richiedere un preventivo a notaio di fiducia di ciascuno e, in mancanza di accordo, dovrà essere scelto il Notaio dr. Le spese notarili per le suddette Per_1 operazioni saranno a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
DÀ ATTO che laddove, per qualsiasi motivo, il sig. decidesse di revocare il proprio consenso, Pt_1 la casa coniugale dovrà comunque restare nella disponibilità materiale ed esclusiva della sig.ra senza che la stessa debba sostenere alcun esborso a qualunque titolo in favore e/o a ristoro CP_1 del sig. e l'obbligo di trasferimento, gravante sul sig. della quota del 50% di sua proprietà Pt_1 Pt_1 diverrà efficace ed eseguibile contestualmente al verificarsi di tale rinuncia con facoltà della sig.ra di porre in esecuzione l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario a tale fine;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento degli obblighi sopra assunti, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni reciproca questione economico patrimoniale
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025
IL Giudice Rel. Il Presidente
Dr. Lucia Minutella Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.