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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240023283544000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna cartella di pagamento relativa ad omesso versamento della Tari.
Il ricorrente eccepisce la non debenza delle somme in ragione della, incongrua compilazione e motivazione dell'atto e tardività della iscrizione a ruolo .
Si costituiscono Comune di San Severo ed Agenzia E/R che in primis chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di presentazione dello stesso;
nel merito si richiede la conferma del suo operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la inammissibilità del ricorso stante la sua tardiva presentazione oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione dell'atto impugnato, per come allegato da parte dell'ufficio resistente, rispetto alla successiva notifica del presente ricorso: in effetti la cartella di pagamento risulta notificata nell'Ottobre 2014, come attestato dalla documentazione esibita dalle parti con tardiva comunicazione del ricorso a controparte oltre il termine prescritto in Marzo 2025.
Tanto premesso
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Severo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240023283544000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna cartella di pagamento relativa ad omesso versamento della Tari.
Il ricorrente eccepisce la non debenza delle somme in ragione della, incongrua compilazione e motivazione dell'atto e tardività della iscrizione a ruolo .
Si costituiscono Comune di San Severo ed Agenzia E/R che in primis chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio di presentazione dello stesso;
nel merito si richiede la conferma del suo operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la inammissibilità del ricorso stante la sua tardiva presentazione oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione dell'atto impugnato, per come allegato da parte dell'ufficio resistente, rispetto alla successiva notifica del presente ricorso: in effetti la cartella di pagamento risulta notificata nell'Ottobre 2014, come attestato dalla documentazione esibita dalle parti con tardiva comunicazione del ricorso a controparte oltre il termine prescritto in Marzo 2025.
Tanto premesso
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025