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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3097 /2025
Segue verbale di udienza del 29/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3097/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LOPORCARO DONATO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (riconoscimento della prestazione INVCIV e conseguente liquidazione di quanto a tal titolo dovuto) è stata riconosciuta e liquidata in via amministrativa dall' (v. prospetto di CP_1 liquidazione del 25.03.2025; prospetto di pagamento con data di esigibilità del 07.04.2025 all.
1 fascicolo;
nonché allegazioni, sul punto, concordi delle parti), essendo così venuto meno CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica (v. riconoscimento del 25.03.2025 e pagamento del 07.04.2025) del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (assenza fase istruttoria).
*
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04.03.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente Parte_1 CP_1 pro tempore, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2
Segue verbale di udienza del 29/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3097/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LOPORCARO DONATO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazioni CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto risulta dagli atti che la pretesa dedotta in ricorso (riconoscimento della prestazione INVCIV e conseguente liquidazione di quanto a tal titolo dovuto) è stata riconosciuta e liquidata in via amministrativa dall' (v. prospetto di CP_1 liquidazione del 25.03.2025; prospetto di pagamento con data di esigibilità del 07.04.2025 all.
1 fascicolo;
nonché allegazioni, sul punto, concordi delle parti), essendo così venuto meno CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Orbene, il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica (v. riconoscimento del 25.03.2025 e pagamento del 07.04.2025) del ricorso impone di condannare il convenuto, secondo soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (assenza fase istruttoria).
*
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04.03.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente Parte_1 CP_1 pro tempore, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfetarie 15%, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2