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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra
( , elettivamente domiciliato in Roma, Via Faleria n. 17, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Drogheo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta Palma e
ED PI giusta procura in atti;
Appellante
e
Avv. LUPPINO CARLO;
nonché
; Controparte_1
Appellati non costituiti
Oggetto: azione di simulazione e/o revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Carlo Luppino conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Roma il Dott. e la sig.ra , esponendo che, nel Parte_1 Parte_2 dicembre 2015, la sig.ra , già amministratrice unica della fallita “Team Service Parte_3 srl”, avendo ricevuto la notifica di un avviso di conclusioni delle indagini preliminari in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, lo aveva contattato per conferirgli l'incarico per la difesa, poi regolarmente formalizzato;
inoltre, sempre per la stessa vicenda fallimentare, in data 16.3.2016, la , ad istanza del curatore del fallimento, aveva Parte_2 ricevuto anche la notifica di un atto di citazione con il quale si domandava un risarcimento di danni
(pari complessivamente ad Euro 1. 639.690,03), per allegate irregolarità gestionali, radicandosi innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R. G. 22479/2016. Pertanto, la predetta lo aveva incaricato della rappresentanza e difesa anche in questo giudizio civile e gli aveva conferito procura “ad litem”.
Iscritta la causa a ruolo, la curatela aveva richiesto un sequestro in corso di causa in danno della sig.ra , la quale si era costituita nella fase cautelare;
quindi, essendo intervenuta Parte_3 nella vicenda una sorella della convenuta, sig.ra , al dichiarato scopo di Parte_2
“difendere una casa di famiglia”, l'attore aveva rappresentato ad entrambe le sorelle l'onerosità della difesa e la sig.ra si era dichiarata disponibile a farsi carico degli oneri Parte_2 relativi.
Successivamente, il giudicante aveva concesso il sequestro e, con sentenza n. 16019/19, aveva accolto integralmente tutte le domande formulate nei confronti di tutti i convenuti, sicché, nei primi giorni del settembre 2019, l'attore aveva convocato le sorelle per consigliare Parte_2 loro la proposizione di appello avverso la sentenza, fissando una riunione alla quale si era presentato anche il sig. , marito della sig.ra ; durante tale Parte_1 Parte_2 riunione, l'attore -tra l'altro- aveva rappresentato la necessità di corrispondergli i compensi per l'attività svolta, sia in sede civile, sia in sede penale, avendo ricevuto soltanto Euro 2.500,00, oltre oneri, di acconto.
In vista dell'ennesima udienza preliminare, prevista in data 25.9.2019, e non avendo più avuto contatti con i convenuti, l'attore aveva telefonato alla sig.ra , la quale gli aveva Parte_3 comunicato di aver affidato la sua difesa ad altro legale, Avv. Carlo Sebastiano Foti, pervenendo ad una transazione della controversia civile con il fallimento.
Successivamente, avendo l'Avv. Luppino ricevuto, quale domiciliatario della sig.ra
[...]
, la notifica di un atto di appello, proposto da altro interessato avverso la sentenza di cui Parte_3 sopra, il medesimo, con pec del 27. 2. 2020, aveva notiziato della circostanza le sigg.re
[...]
e l'Avv. Foti, con riserva di tutte le azioni intraprese e da intraprendere;
quindi, in data Parte_2 23.4.2020, tutti i convenuti, con atto a rogito Notar (rep. 28499, racc. 13300), Persona_1 avevano posto in essere una compravendita, da quale risultava che la sig.ra Parte_3 aveva ceduto al sig. , marito della sorella, il diritto di proprietà su un appartamento Parte_1 sito in Roma, Viale delle Medaglie d' Oro 195, scala B, int. 9, distinto al N.C. E.U. al fg. 368, p. lla, sub. 23 (z.c. 4), riservandosi il “diritto di uso e abitazione esclusivo”, alla presenza della sig.ra che, in tale occasione, aveva reso la dichiarazione di cui all' art. 179, ultimo Parte_2 comma, c.c.; più esattamente, alla stregua delle risultanze dell'atto rogato, il prezzo della compravendita, pari a complessivi Euro 90.000,00, era stato corrisposto con un assegno circolare n° 7404277888-07, emesso da Unicredit banca per l'importo di Euro 60.000,00, con un secondo assegno circolare n° 5206236865-11, emesso da BPER Banca per l'importo di Euro 25,000,00, e con un vaglia postale numero 0366396970-04, emesso da per l'importo di Euro CP_2
5.000,00.
Coò premesso, l'Avv. Luppino, nel lamentare il mancato pagamento dei suoi compensi professionali, evidenziava di avere diritto alle seguenti somme: per l'assistenza in sede civile
(quattro fasi cautelari e quattro di merito), ad Euro 55.080,48; per l'assistenza in sede penale, ad
Euro 3.870,00; il tutto per un totale pari ad Euro 58.950,48, da cui andavano detratti gli acconti di
Euro 2.500,00, pervenendosi così ad un credito residuo di Euro 56.450,48, oltre il 15 % per rimborso forfettario, il 4 % per la Cassa avvocati, e del 22% per l' IVA, per un importo finale di Euro
82.368,02; inoltre evidenziava che l'avvenuta emissione di tre assegni circolari, esibiti al Notaio, non implicava che essi fossero stati effettivamente incassati da e che Parte_3
l'eventuale mancato incasso dimostrava la simulazione della vendita;
in ogni caso, anche ove la compravendita non fosse risultata simulata, essa era stata finalizzata ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie, tenuto anche conto della circostanza che la sig.ra aveva Parte_3 stipulato tale contratto con il cognato, marito della sorella, evidentemente partecipe del “consilium fraudis”, anche solo per il suo rapporto di affinità.
Di conseguenza, l'Avv. Luppino concludeva chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta della compravendita 23.04.2020 a rogito notaio (rep. 28499 –racc. 13300) Persona_1 ovvero, in via subordinata, la sua inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c.; il tutto con condanna della sig.ra a pagare i compensi spettanti all'attore nella misura Parte_3 complessiva di euro 82.368,02, e di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, anche da reato, nella misura di euro 70.00,00, fatta salva la maggiore o minore quantificazione eventualmente ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, le sigg.re ed ed il sig. eccepivano Pt_2 Parte_3 Parte_1
l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 14551/24, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'Avv. Carlo Luppino dell'atto di vendita di cui sopra, rigettando la domanda di simulazione assoluta;
quindi, dopo aver revocato l'ordinanza ingiunzione emessa ex art.186 bis c.p.c. in corso di causa, condannava la sig.ra al pagamento dell'importo di Euro 40.357,80 in Parte_3 favore dell'Avv. Carlo Luppino a titolo di onorari, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta da quest'ultimo e condannando la sig.ra a rifondere le spese di lite in Parte_3 favore dell'attore, e quest'ultimo a rifondere le spese di lite in favore della sig.ra Parte_2
.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a tre motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'originaria domanda dell'Avv. Carlo Luppino volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia relativa dell'atto di compravendita oggetto di causa, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 9/10/2025, nessuno compariva, sicché con ordinanza ex art. 309 c.p.c. la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del 17/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
17/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell'Avv. Luppino Carlo e di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_3
14551/24, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 20/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 1723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-10-2025, vertente tra
( , elettivamente domiciliato in Roma, Via Faleria n. 17, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Drogheo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Concetta Palma e
ED PI giusta procura in atti;
Appellante
e
Avv. LUPPINO CARLO;
nonché
; Controparte_1
Appellati non costituiti
Oggetto: azione di simulazione e/o revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Carlo Luppino conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Roma il Dott. e la sig.ra , esponendo che, nel Parte_1 Parte_2 dicembre 2015, la sig.ra , già amministratrice unica della fallita “Team Service Parte_3 srl”, avendo ricevuto la notifica di un avviso di conclusioni delle indagini preliminari in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, lo aveva contattato per conferirgli l'incarico per la difesa, poi regolarmente formalizzato;
inoltre, sempre per la stessa vicenda fallimentare, in data 16.3.2016, la , ad istanza del curatore del fallimento, aveva Parte_2 ricevuto anche la notifica di un atto di citazione con il quale si domandava un risarcimento di danni
(pari complessivamente ad Euro 1. 639.690,03), per allegate irregolarità gestionali, radicandosi innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R. G. 22479/2016. Pertanto, la predetta lo aveva incaricato della rappresentanza e difesa anche in questo giudizio civile e gli aveva conferito procura “ad litem”.
Iscritta la causa a ruolo, la curatela aveva richiesto un sequestro in corso di causa in danno della sig.ra , la quale si era costituita nella fase cautelare;
quindi, essendo intervenuta Parte_3 nella vicenda una sorella della convenuta, sig.ra , al dichiarato scopo di Parte_2
“difendere una casa di famiglia”, l'attore aveva rappresentato ad entrambe le sorelle l'onerosità della difesa e la sig.ra si era dichiarata disponibile a farsi carico degli oneri Parte_2 relativi.
Successivamente, il giudicante aveva concesso il sequestro e, con sentenza n. 16019/19, aveva accolto integralmente tutte le domande formulate nei confronti di tutti i convenuti, sicché, nei primi giorni del settembre 2019, l'attore aveva convocato le sorelle per consigliare Parte_2 loro la proposizione di appello avverso la sentenza, fissando una riunione alla quale si era presentato anche il sig. , marito della sig.ra ; durante tale Parte_1 Parte_2 riunione, l'attore -tra l'altro- aveva rappresentato la necessità di corrispondergli i compensi per l'attività svolta, sia in sede civile, sia in sede penale, avendo ricevuto soltanto Euro 2.500,00, oltre oneri, di acconto.
In vista dell'ennesima udienza preliminare, prevista in data 25.9.2019, e non avendo più avuto contatti con i convenuti, l'attore aveva telefonato alla sig.ra , la quale gli aveva Parte_3 comunicato di aver affidato la sua difesa ad altro legale, Avv. Carlo Sebastiano Foti, pervenendo ad una transazione della controversia civile con il fallimento.
Successivamente, avendo l'Avv. Luppino ricevuto, quale domiciliatario della sig.ra
[...]
, la notifica di un atto di appello, proposto da altro interessato avverso la sentenza di cui Parte_3 sopra, il medesimo, con pec del 27. 2. 2020, aveva notiziato della circostanza le sigg.re
[...]
e l'Avv. Foti, con riserva di tutte le azioni intraprese e da intraprendere;
quindi, in data Parte_2 23.4.2020, tutti i convenuti, con atto a rogito Notar (rep. 28499, racc. 13300), Persona_1 avevano posto in essere una compravendita, da quale risultava che la sig.ra Parte_3 aveva ceduto al sig. , marito della sorella, il diritto di proprietà su un appartamento Parte_1 sito in Roma, Viale delle Medaglie d' Oro 195, scala B, int. 9, distinto al N.C. E.U. al fg. 368, p. lla, sub. 23 (z.c. 4), riservandosi il “diritto di uso e abitazione esclusivo”, alla presenza della sig.ra che, in tale occasione, aveva reso la dichiarazione di cui all' art. 179, ultimo Parte_2 comma, c.c.; più esattamente, alla stregua delle risultanze dell'atto rogato, il prezzo della compravendita, pari a complessivi Euro 90.000,00, era stato corrisposto con un assegno circolare n° 7404277888-07, emesso da Unicredit banca per l'importo di Euro 60.000,00, con un secondo assegno circolare n° 5206236865-11, emesso da BPER Banca per l'importo di Euro 25,000,00, e con un vaglia postale numero 0366396970-04, emesso da per l'importo di Euro CP_2
5.000,00.
Coò premesso, l'Avv. Luppino, nel lamentare il mancato pagamento dei suoi compensi professionali, evidenziava di avere diritto alle seguenti somme: per l'assistenza in sede civile
(quattro fasi cautelari e quattro di merito), ad Euro 55.080,48; per l'assistenza in sede penale, ad
Euro 3.870,00; il tutto per un totale pari ad Euro 58.950,48, da cui andavano detratti gli acconti di
Euro 2.500,00, pervenendosi così ad un credito residuo di Euro 56.450,48, oltre il 15 % per rimborso forfettario, il 4 % per la Cassa avvocati, e del 22% per l' IVA, per un importo finale di Euro
82.368,02; inoltre evidenziava che l'avvenuta emissione di tre assegni circolari, esibiti al Notaio, non implicava che essi fossero stati effettivamente incassati da e che Parte_3
l'eventuale mancato incasso dimostrava la simulazione della vendita;
in ogni caso, anche ove la compravendita non fosse risultata simulata, essa era stata finalizzata ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie, tenuto anche conto della circostanza che la sig.ra aveva Parte_3 stipulato tale contratto con il cognato, marito della sorella, evidentemente partecipe del “consilium fraudis”, anche solo per il suo rapporto di affinità.
Di conseguenza, l'Avv. Luppino concludeva chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta della compravendita 23.04.2020 a rogito notaio (rep. 28499 –racc. 13300) Persona_1 ovvero, in via subordinata, la sua inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c.; il tutto con condanna della sig.ra a pagare i compensi spettanti all'attore nella misura Parte_3 complessiva di euro 82.368,02, e di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, anche da reato, nella misura di euro 70.00,00, fatta salva la maggiore o minore quantificazione eventualmente ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, le sigg.re ed ed il sig. eccepivano Pt_2 Parte_3 Parte_1
l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 14551/24, dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'Avv. Carlo Luppino dell'atto di vendita di cui sopra, rigettando la domanda di simulazione assoluta;
quindi, dopo aver revocato l'ordinanza ingiunzione emessa ex art.186 bis c.p.c. in corso di causa, condannava la sig.ra al pagamento dell'importo di Euro 40.357,80 in Parte_3 favore dell'Avv. Carlo Luppino a titolo di onorari, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta da quest'ultimo e condannando la sig.ra a rifondere le spese di lite in Parte_3 favore dell'attore, e quest'ultimo a rifondere le spese di lite in favore della sig.ra Parte_2
.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. impugnava tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello a tre motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'originaria domanda dell'Avv. Carlo Luppino volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia relativa dell'atto di compravendita oggetto di causa, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno degli appellati si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 9/10/2025, nessuno compariva, sicché con ordinanza ex art. 309 c.p.c. la Corte disponeva nuovo rinvio all'udienza del 17/10/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
17/10/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell'Avv. Luppino Carlo e di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_3
14551/24, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 20/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo