Ordinanza cautelare 16 febbraio 2012
Sentenza 6 giugno 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2012, proposto da:
Air Vallée Holding Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Lopardi, Alberto Marconi, con domicilio eletto presso avv. Riccardo Lopardi in L'Aquila, via A. De Gasperi, 67;
contro
Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Nardis, Antonio Orsini, con domicilio eletto presso avv. Domenico De Nardis in L'Aquila, via G. Pastorelli,18/C;
nei confronti di
Soc. Xpress Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliana Passero, Carlo Celani, Lorenzo Coraggio, Mario Sanino, con domicilio eletto presso avv. Cesidio Gualtieri in L'Aquila, via Luigi di Natale, 6;
Innovative Solution Italy Consorzio; Rti Xpress Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Giuliana Passero, Carlo Celani, Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso avv. Cesidio Gualtieri in L'Aquila, via Luigi di Natale, 6;
per l'annullamento
DEGLI ATTI DELLA GARA PUBBLICA TENUTA IN DATA 22 NOVEMBRE 2011 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE VENTENNALE DELL'AEROPORTO DEI PARCHI DELLA CITTA' DELL'AQUILA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila in persona del Sindaco p.t. e di Soc. Xpress Srl e di Rti Xpress Srl;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 22 maggio 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti meglio in epigrafe individuati, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano il Comune dell’Aquila e le società controinteressate chiedendo dichiararsi inammissibile e/o infondato il ricorso.
Con nota depositata in data 22 maggio 2012 la difesa di parte ricorrente rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, confermato in sede di pubblica udienza.
Di tanto il Collegio deve prendere atto, con statuizione di improcedibilità del ricorso.
La decisione in rito consente la compensazione delle spese di fase, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo – L’AQUILA,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2012
IL SEGRETARIO