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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12810/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VITTORINI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Controparte_1 P.IVA_2 GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per CP_1 Parte_2 l'importo di euro 23.795,70, oltre interessi, quale corrispettivo della prestazione di servizi di telecomunicazione.
si oppone dichiarando di aver subito l'interruzione del servizio tra gennaio e febbraio Parte_1
Con 2019, tempestivamente segnalato a , che dal credito ingiunto andrebbero in ogni caso detratti
Con importi già pagati o oggetto di note credito emesse dalla stessa , nonché detratti gli importi
Con corrispettivi a servizi che sostiene di aver reso a , dove in realtà l'opponente non ha Pt_3 alcuna sede e non potrebbe quindi aver ricevuto alcun servizio. Mancherebbero, inoltre, sostiene l'opponente, i requisiti della liquidità ed esigibilità dei crediti azionati, per l'emissione del decreto ingiuntivo. Sarebbero poi state addebitate somme relativi a periodi successivi alla risoluzione dei
Con contratti, comunicata a in seguito ai disservizi.
Con
, in replica, dà conto di aver detratto puntualmente dall'importo richiesto le note di credito e i pagamenti effettuati che riguardano le fatture ingiunte, ed evidenzia che altri pagamenti e note di credito allegate da controparte non riguardano neanche le fatture ingiunte.
Il Tribunale, in primo luogo, evidenzia, che per il servizio prestato a , previsto da un contratto Pt_3 stipulato dalla stessa opponente, sono state emesse fatture regolarmente pagate da;
ciò, Parte_1 del resto, si spiega: la fruizione di servizi di telecomunicazione non implica necessariamente la presenza di una sede della fruitrice nel luogo in cui vengono prestati;
ciò tanto più nel caso di specie, in cui i servizi non erano direttamente utilizzati dall'opponente, che di essi si serviva per prestarli a terzi.
Il Tribunale, inoltre, rileva che le repliche della convenuta, che ha specificamente associato le note di credito e i pagamenti alle fatture, dimostrandone per un verso l'irrilevanza, per altro verso la avvenuta considerazione nella determinazione del credito ingiunto, non sono state specificamente contestate dall'opponente. L'opposta ha evidenziato, inoltre, che una parte del credito ingiunto deriva da un piano di rientro che riconosceva tale credito, senza repliche neanche su questo punto da controparte.
Il Tribunale prende atto della corrispondenza tra i criteri contrattuali di determinazione del corrispettivo e quelli riportati nelle fatture ingiunte, per altro analoghe ad altre fatture regolarmente pagate in precedenza da , senza contestazione, ciò che toglie fondamento alla eccezione di Parte_1 illiquidità dei crediti ingiunti.
Il Tribunale osserva che l'opponente non ha allegato alcuna fattispecie integrativa dell'invocata risoluzione dei contratti, rispetto alla quale non è sufficiente il semplice inadempimento, di cui peraltro Con
ha dimostrato, come si sta per vedere, la non imputabilità a sé. Non ha pregio, quindi, l'argomento dell'illegittimità degli addebiti successivi a una risoluzione non verificatasi.
Quanto al disservizio lamentato dall'opponente, il Tribunale prende atto della dettagliata ricostruzione Con della vicenda riportata da , evidenziante che quest'ultima si è attivata in tempi brevissimi per risolvere il disservizio richiedendo la necessaria collaborazione tecnica di , che ha Parte_1 omesso di prestarla, rendendo impossibile alla compagnia telefonica il ripristino del servizio. Nessuna replica è giunta sul punto da parte dell'opponente; si deve quindi considerare accertato che il mancato adempimento sia imputabile alla stessa opponente, creditrice della prestazione.
Occorre, infine, evidenziare, sebbene si tratti di questione logicamente assorbita dall'insussistenza di inadempimento imputabile alla convenuta, che l'attrice quantifica il danno, che avrebbe subito per la perdita della chance di essere acquisita da una società di maggiori dimensioni, nella cifra di “1,2 miliardi di euro”, per una società, , che dichiara utili variabili nel periodo 2017/2019 tra Parte_1
1.500 euro circa e 11 mila euro circa. L'evidente incongruità di tale quantificazione concorre a giustificare la pronuncia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pagina 2 di 3 Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
Stante l'evidente infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali dell'opponente denotanti colpa grave nel resistere e nell'agire in questo giudizio, in applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la condanna a pagare all'opposta l'importo equitativamente determinato nella misura di metà delle spese di lite, esclusi gli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 2149/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta ogni domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di;
Parte_2 CP_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per Parte_2 CP_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare a l'importo di Parte_2 CP_1 euro 3.750;
Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12810/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VITTORINI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Controparte_1 P.IVA_2 GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per CP_1 Parte_2 l'importo di euro 23.795,70, oltre interessi, quale corrispettivo della prestazione di servizi di telecomunicazione.
si oppone dichiarando di aver subito l'interruzione del servizio tra gennaio e febbraio Parte_1
Con 2019, tempestivamente segnalato a , che dal credito ingiunto andrebbero in ogni caso detratti
Con importi già pagati o oggetto di note credito emesse dalla stessa , nonché detratti gli importi
Con corrispettivi a servizi che sostiene di aver reso a , dove in realtà l'opponente non ha Pt_3 alcuna sede e non potrebbe quindi aver ricevuto alcun servizio. Mancherebbero, inoltre, sostiene l'opponente, i requisiti della liquidità ed esigibilità dei crediti azionati, per l'emissione del decreto ingiuntivo. Sarebbero poi state addebitate somme relativi a periodi successivi alla risoluzione dei
Con contratti, comunicata a in seguito ai disservizi.
Con
, in replica, dà conto di aver detratto puntualmente dall'importo richiesto le note di credito e i pagamenti effettuati che riguardano le fatture ingiunte, ed evidenzia che altri pagamenti e note di credito allegate da controparte non riguardano neanche le fatture ingiunte.
Il Tribunale, in primo luogo, evidenzia, che per il servizio prestato a , previsto da un contratto Pt_3 stipulato dalla stessa opponente, sono state emesse fatture regolarmente pagate da;
ciò, Parte_1 del resto, si spiega: la fruizione di servizi di telecomunicazione non implica necessariamente la presenza di una sede della fruitrice nel luogo in cui vengono prestati;
ciò tanto più nel caso di specie, in cui i servizi non erano direttamente utilizzati dall'opponente, che di essi si serviva per prestarli a terzi.
Il Tribunale, inoltre, rileva che le repliche della convenuta, che ha specificamente associato le note di credito e i pagamenti alle fatture, dimostrandone per un verso l'irrilevanza, per altro verso la avvenuta considerazione nella determinazione del credito ingiunto, non sono state specificamente contestate dall'opponente. L'opposta ha evidenziato, inoltre, che una parte del credito ingiunto deriva da un piano di rientro che riconosceva tale credito, senza repliche neanche su questo punto da controparte.
Il Tribunale prende atto della corrispondenza tra i criteri contrattuali di determinazione del corrispettivo e quelli riportati nelle fatture ingiunte, per altro analoghe ad altre fatture regolarmente pagate in precedenza da , senza contestazione, ciò che toglie fondamento alla eccezione di Parte_1 illiquidità dei crediti ingiunti.
Il Tribunale osserva che l'opponente non ha allegato alcuna fattispecie integrativa dell'invocata risoluzione dei contratti, rispetto alla quale non è sufficiente il semplice inadempimento, di cui peraltro Con
ha dimostrato, come si sta per vedere, la non imputabilità a sé. Non ha pregio, quindi, l'argomento dell'illegittimità degli addebiti successivi a una risoluzione non verificatasi.
Quanto al disservizio lamentato dall'opponente, il Tribunale prende atto della dettagliata ricostruzione Con della vicenda riportata da , evidenziante che quest'ultima si è attivata in tempi brevissimi per risolvere il disservizio richiedendo la necessaria collaborazione tecnica di , che ha Parte_1 omesso di prestarla, rendendo impossibile alla compagnia telefonica il ripristino del servizio. Nessuna replica è giunta sul punto da parte dell'opponente; si deve quindi considerare accertato che il mancato adempimento sia imputabile alla stessa opponente, creditrice della prestazione.
Occorre, infine, evidenziare, sebbene si tratti di questione logicamente assorbita dall'insussistenza di inadempimento imputabile alla convenuta, che l'attrice quantifica il danno, che avrebbe subito per la perdita della chance di essere acquisita da una società di maggiori dimensioni, nella cifra di “1,2 miliardi di euro”, per una società, , che dichiara utili variabili nel periodo 2017/2019 tra Parte_1
1.500 euro circa e 11 mila euro circa. L'evidente incongruità di tale quantificazione concorre a giustificare la pronuncia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. pagina 2 di 3 Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
Stante l'evidente infondatezza delle eccezioni e delle domande riconvenzionali dell'opponente denotanti colpa grave nel resistere e nell'agire in questo giudizio, in applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la condanna a pagare all'opposta l'importo equitativamente determinato nella misura di metà delle spese di lite, esclusi gli accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 2149/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta ogni domanda riconvenzionale svolta da nei confronti di;
Parte_2 CP_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 7.500 per Parte_2 CP_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare a l'importo di Parte_2 CP_1 euro 3.750;
Milano, 21 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3