Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2750 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2750/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Trecate (NO), Piazza Cavour, n. 3/A, presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO ELISA ANGELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e C.F.: ), nato in [...] in data [...], residente CP_1 C.F._2 in GALLIATE, Via Monte Grappa n.14, elettivamente domiciliato in Cusano Milanino, Via Ticino, n. 6, presso lo studio dell'avv. ROTONDO TIZIANA BARBARA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. I figli minori d engono affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Persona_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, nell'attuale residenza anagrafica degli stessi minori, presso l'immobile sito in Galliate (NO) via Monte Grappa, Co 14. Il SI. allontanatosi spontaneamente dall'abitazione familiare è andato a vivere provvisoriamente presso la residenza dei propri genitori, sita in Novara Via Europa, n.11, e si impegna a spostare la propria residenza - ad oggi presso la casa familiare - entro il mese di settembre 2024. 2. L'immobile adibito a casa familiare - di proprietà esclusiva della SI.ra - unitamente ai Pt_1 beni mobili, costituenti l'arredo dell'abitazione, resteranno assegnati ai figli minori.
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5. Il padre potrà tenere con sé i figli minori ed : Per_1 Persona_2
- a fine settimana alternati, dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 19.30 della domenica, prelevandoli da scuola e riconsegnandoli alla madre presso l'abitazione della stessa;
durante la permanenza con il papà lo stesso dovrà seguire i minori nelle attività scolastiche e nelle attività sociali e sportive (feste, incontri, etc);
- durante la settimana, tenendo conto degli impegni dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.30 alle ore 20.00/20.30 cena compresa;
i figli verranno prelevati a scuola dal padre, per poi essere riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre;
durante la permanenza con il papà lo stesso dovrà seguire i minori nelle attività scolastiche e nelle attività sociali e sportive (feste, incontri, etc);
- durante il periodo delle vacanze natalizie, il SI. potrà tenere con sé i figli, ad anni CP_1 alterni, il giorno di Natale oppure il giorno del 26 dicembre, il 31 dicembre oppure il giorno di Capodanno, oltre a cinque giorni, anche non consecutivi, concordando le date con la madre;
nel periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé i figli, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- nei giorni di permanenza presso l'altro genitore, il papà e la mamma potranno sentire almeno una volta telefonicamente i figli. Resta inteso che, anche durante la permanenza della prole con la madre, la stessa dovrà seguire i figli minori nelle attività scolastiche e nelle attività sociali e sportive (feste, incontri, etc).
6. Ciascun genitore trascorrerà le vacanze estive con i figli per quindici giorni continuativi o a settimane alterne, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, con conseguente sospensione di permanenza con l'altro genitore. Nei giorni di permanenza presso l'altro genitore, il papà e la mamma potranno sentire almeno una volta telefonicamente i figli.
7. Il compleanno dei minori sarà festeggiato, salvo diversi accordi tra le parti, ad anni alterni con la madre o con il padre.
8. I figli minori trascorreranno con i rispettivi genitori il compleanno di questi ultimi, nonché la festa del papà e della mamma. Tutte le altre festività (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e le vacanze di carnevale, compresi i giorni di sospensione dalle attività scolastiche, deliberati ogni anno dal conSIlio di Istituto della scuola dei figli, saranno usufruite dai genitori secondo il principio dell'alternanza.
9. I viaggi all'estero, che le parti vorranno effettuare insieme ai figli, dovranno essere preventivamente concordati, come pure dovranno essere concordati i viaggi in Italia da realizzarsi fuori dalla Regione Piemonte;
in ogni caso, il genitore che porterà in viaggio i figli dovrà comunicare con esattezza l'itinerario, i luoghi di sosta e/o di permanenza, nonché i recapiti telefonici.
10. Le parti si obbligano a favorire i rapporti tra i figli e le rispettive famiglie di origine, ed altresì si obbligano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. 11. I genitori si impegnano reciprocamente ad evitare nei rapporti con gli attuali e/o futuri partners qualsiasi forma di "alienazione parentale" verso i figli, rispettando e favorendo il reciproco diritto e dovere dei genitori e dei figli a mantenere un rapporto stabile e costruttivo tra di loro.
12. Entrambi i genitori avranno facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti e/o ostacoli la frequentazione dei minori con il padre.
13. Il SI. orrisponderà alla SI.ra , in favore dei figli minori e , la CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 somma mensile di € 300,00 (trecento/00), ovvero € 150,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo all'assegno di mantenimento;
la predetta somma dovrà essere accreditata entro il 5 di ogni mese, con bonifico bancario alle coordinate intestate alla SI.ra , rivalutabile annualmente secondo Pt_1 Perso gli indici ISTAT – costo della vita a decorrere dal febbraio 2025; in adesione al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, si considerano inclusi nell'assegno di mantenimento il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
14. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli e , secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, così determinate: Per_1 Per_2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con il pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre -scuola e dopo scuola se necessitati da eSIenze lavorative del genitore collocatario;
c)... omissis;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo: e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico sanitarie (da documentare): tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordi dei genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (tramite e - mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o in altro termine concordato tra le parti. 15. L'Assegno Unico per la famiglia, sarà percepito al 100% dalla madre, SI.ra Pt_2
, al quale il SI. spressamente rinuncia.
[...] CP_1
16. Le parti provvederanno alle detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli in misura pari al Co 50% ciascuno. Nella eventualità in cui il SI. non dovesse depositare la relativa dichiarazione reddituale, la SI.ra potrà godere delle detrazioni dei figli al 100%. Pt_1
17. Le parti si autorizzano reciprocamente e dichiarano il loro reciproco assenso circa il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità dei figli minori ed il presente Per_1 Persona_2 atto farà fede di nulla osta.
18. Il SI. si obbliga a pagare l'importo di € *221,00 mensili, a copertura integrale del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto di proprietà esclusiva dello stesso, manlevando espressamente la SI.ra dalla garanzia prestata a favore dello stesso. Pt_1
19. La SI.ra si obbliga a pagare l'importo di € *586,34 mensili, a copertura Parte_1 integrale del finanziamento, cointestato con il SI. contratto con banca INTESA CP_1
SANPAOLO, anche per la ristrutturazione della casa sita in Galliate (NO) via Monte Grappa, 14, di proprietà esclusiva della stessa, rinunciando espressamente a richiedere al SI. il 50% della CP_1 quota relativa al prestito residuo da estinguere, pari alla somma di € *43.609,12 circa, e manlevando espressamente il SI. alla garanzia prestata a favore del detto finanziamento. CP_1
20. In ragione degli accordi così raggiunti, le parti si dichiarano entrambi soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, e dichiarano, altresì, di null'altro avere reciprocamente a che pretendere a seguito della interruzione della loro convivenza, e a nessun titolo, avendo provveduto a regolare preventivamente tra loro ogni e qualsiasi situazione patrimoniale.
21. Infine, le parti dichiarano che, tranne diversa decisione assunta dal Tribunale in sede di omologazione, le superiori obbligazioni saranno vincolanti tra di esse a far data dal deposito del presente ricorso”. Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei SInori e Parte_1 CP_1 ono nati ME (03.09.2019) ed (03.04.2021) riconosciuti da entrambi i genitori.
[...] Persona_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 22/01/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi dei minori. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST dott.ssa Veronica Zanin