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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4308/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Prof. Francesco Bordiga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05.09.2009
(anno 2009 atto n. 202 reg. 01 parte 2 serie A) X separati con accordo di separazione a seguito di Convenzione di Negoziazione Assistita ex art. 6
D.L. 132/14 (conv. con modifiche dalla L. 162/14) in data 27.05.2024 e provvedimento del PM del
26.06.2024
con i seguenti figli, tutti di cittadinanza italiana:
- C.F. - nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_3
- C.F. - nata a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_4
- C.F. - nato a [...] l'[...]; Controparte_3 CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05 settembre 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al N. 202 Anno 2009 Reg. 01 Parte 2 Serie A);
ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
nonché omologare le seguenti condizioni
Quanto alla responsabilità genitoriale ed ai tempi di permanenza di , e Pt_2 CP_2 CP_3 CP_ I figli minori, , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
Pt_2 CP_2 CP_ I figli minori, , e resteranno collocati in via prevalente con la madre presso la Pt_2 CP_2 casa coniugale sita in Milano, Viale Montello n. 6, di proprietà esclusiva del Sig. sino al 30 CP_1 giugno 2025, termine entro il quale la Sig.ra si trasferirà con i minorii presso l'immobile sito Pt_1 in Milano, Via Bramante n. 1, di sua proprietà, ove verrà fissata la loro residenza anagrafica;
Contestualmente, il Sig. rientrerà nel possesso esclusivo della ex-casa coniugale sita in CP_1
Milano, Viale Montello n. 6; CP_ Per quanto riguarda i tempi di permanenza di , e gli stessi permarranno con il Pt_2 CP_2 padre, secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi raggiunti tra i genitori: a settimane alterne dalle ore 14.00 del giovedì pomeriggio sino alle ore 8.30 del mattino di martedì con accompagnamento a scuola;
i genitori precisano che l'accompagnamento alle varie attività extra scolastiche dei minori, sarà gestito dal genitore che li avrà con sé; le vacanze scolastiche Natalizie dei minori verranno suddivise al 50% tra i genitori, dalla chiusura delle scuole sino al 30/12 e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica;
i minori trascorreranno le vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze estive - indicativamente dalla chiusura delle scuole a Giugno sino alla ripresa scolastica a Settembre - verranno così suddivise: una settimana a giugno, una settimana a luglio e due settimane ad agosto con il padre, il resto del tempo con la madre;
il programma delle vacanze estive dovrà essere concordato entro il 31 Marzo di ogni anno.
Quanto al contributo al mantenimento per i minori ed agli aspetti economici sino al giugno 2025 Il contributo economico per i minori sino al giugno 2025 (compreso), ed ogni altro aspetto relativo alle spese, resta regolato dall'accordo di separazione che si riporta, segnatamente: Il padre verserà direttamente alla madre in via anticipata un contributo al CP_ mantenimento complessivo per i figli minori , e di Euro 4.000,00 Pt_2 CP_2
(quattromila/00), per 12 (dodici) mensilità rivalutabile in base all'indice ISTAT come per Legge;
Le spese extra assegno indicate, previste e disciplinate dal Protocollo spese extra- assegno del Tribunale di Milano (edizione Novembre 2017), saranno a carico integralmente del padre, ad eccezione delle spese relative all'equitazione di , e ad essa connesse, che Pt_2 saranno a carico della madre;
Le spese relative alla manutenzione e alla gestione della casa coniugale comprendenti le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le utenze, le tasse (IMU e TARI) e al lavoro dei due domestici e del giardiniere (stipendi, compresa la tredicesima mensilità, oneri contributivi, fatture per l'erogazione dei servizi) saranno a carico integralmente del padre.
Quanto al contributo al mantenimento per i minori ed agli aspetti economici successivamente al giugno 2025 A parziale modifica dell'accordo separativo, i Sig.ri e concordano le seguenti CP_1 Pt_1 pattuizioni di carattere economico, che rimarranno invariate anche in caso di mutamento positivo delle condizioni patrimoniali e reddituali della Sig.ra Pt_1
Il padre verserà direttamente alla madre in via anticipata un contributo al CP_ mantenimento complessivo per i figli minori , e di Euro 2.500,00 Pt_2 CP_2
(duemilacinquecento/00), per 12 (dodici) mensilità rivalutabile in base all'indice ISTAT come per Legge;
l'attribuzione dell'importo complessivo è quella di 1/3 per ciascun minore;
Le spese extra-assegno indicate, previste e disciplinate dal Protocollo spese extra- assegno del Tribunale di Milano (edizione Novembre 2017) che i Sig.ri e CP_1 Pt_1 dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
Le spese relative all'equitazione, e quelle ad essa connesse ivi comprese quelle per la gestione e partecipazione delle gare di cavallo (nonché dei cavalli stessi) resteranno ad esclusivo carico della madre;
Il padre terrà a proprio esclusivo carico, a sua volta, ogni spesa necessaria al conseguimento della patente di guida per i figli minori nonché all'acquisto, manutenzione e assicurazione di autoveicoli e motocicli per gli stessi, sino al compimento del 21esimo anno di età di ciascun figlio.
§
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milano in data 05.09.2009 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Prof. Francesco Bordiga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05.09.2009
(anno 2009 atto n. 202 reg. 01 parte 2 serie A) X separati con accordo di separazione a seguito di Convenzione di Negoziazione Assistita ex art. 6
D.L. 132/14 (conv. con modifiche dalla L. 162/14) in data 27.05.2024 e provvedimento del PM del
26.06.2024
con i seguenti figli, tutti di cittadinanza italiana:
- C.F. - nata a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_3
- C.F. - nata a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_4
- C.F. - nato a [...] l'[...]; Controparte_3 CodiceFiscale_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05 settembre 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al N. 202 Anno 2009 Reg. 01 Parte 2 Serie A);
ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
nonché omologare le seguenti condizioni
Quanto alla responsabilità genitoriale ed ai tempi di permanenza di , e Pt_2 CP_2 CP_3 CP_ I figli minori, , e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
Pt_2 CP_2 CP_ I figli minori, , e resteranno collocati in via prevalente con la madre presso la Pt_2 CP_2 casa coniugale sita in Milano, Viale Montello n. 6, di proprietà esclusiva del Sig. sino al 30 CP_1 giugno 2025, termine entro il quale la Sig.ra si trasferirà con i minorii presso l'immobile sito Pt_1 in Milano, Via Bramante n. 1, di sua proprietà, ove verrà fissata la loro residenza anagrafica;
Contestualmente, il Sig. rientrerà nel possesso esclusivo della ex-casa coniugale sita in CP_1
Milano, Viale Montello n. 6; CP_ Per quanto riguarda i tempi di permanenza di , e gli stessi permarranno con il Pt_2 CP_2 padre, secondo il seguente calendario, salvo migliori accordi raggiunti tra i genitori: a settimane alterne dalle ore 14.00 del giovedì pomeriggio sino alle ore 8.30 del mattino di martedì con accompagnamento a scuola;
i genitori precisano che l'accompagnamento alle varie attività extra scolastiche dei minori, sarà gestito dal genitore che li avrà con sé; le vacanze scolastiche Natalizie dei minori verranno suddivise al 50% tra i genitori, dalla chiusura delle scuole sino al 30/12 e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica;
i minori trascorreranno le vacanze scolastiche di Carnevale e Pasquali ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
le vacanze estive - indicativamente dalla chiusura delle scuole a Giugno sino alla ripresa scolastica a Settembre - verranno così suddivise: una settimana a giugno, una settimana a luglio e due settimane ad agosto con il padre, il resto del tempo con la madre;
il programma delle vacanze estive dovrà essere concordato entro il 31 Marzo di ogni anno.
Quanto al contributo al mantenimento per i minori ed agli aspetti economici sino al giugno 2025 Il contributo economico per i minori sino al giugno 2025 (compreso), ed ogni altro aspetto relativo alle spese, resta regolato dall'accordo di separazione che si riporta, segnatamente: Il padre verserà direttamente alla madre in via anticipata un contributo al CP_ mantenimento complessivo per i figli minori , e di Euro 4.000,00 Pt_2 CP_2
(quattromila/00), per 12 (dodici) mensilità rivalutabile in base all'indice ISTAT come per Legge;
Le spese extra assegno indicate, previste e disciplinate dal Protocollo spese extra- assegno del Tribunale di Milano (edizione Novembre 2017), saranno a carico integralmente del padre, ad eccezione delle spese relative all'equitazione di , e ad essa connesse, che Pt_2 saranno a carico della madre;
Le spese relative alla manutenzione e alla gestione della casa coniugale comprendenti le spese condominiali ordinarie e straordinarie, le utenze, le tasse (IMU e TARI) e al lavoro dei due domestici e del giardiniere (stipendi, compresa la tredicesima mensilità, oneri contributivi, fatture per l'erogazione dei servizi) saranno a carico integralmente del padre.
Quanto al contributo al mantenimento per i minori ed agli aspetti economici successivamente al giugno 2025 A parziale modifica dell'accordo separativo, i Sig.ri e concordano le seguenti CP_1 Pt_1 pattuizioni di carattere economico, che rimarranno invariate anche in caso di mutamento positivo delle condizioni patrimoniali e reddituali della Sig.ra Pt_1
Il padre verserà direttamente alla madre in via anticipata un contributo al CP_ mantenimento complessivo per i figli minori , e di Euro 2.500,00 Pt_2 CP_2
(duemilacinquecento/00), per 12 (dodici) mensilità rivalutabile in base all'indice ISTAT come per Legge;
l'attribuzione dell'importo complessivo è quella di 1/3 per ciascun minore;
Le spese extra-assegno indicate, previste e disciplinate dal Protocollo spese extra- assegno del Tribunale di Milano (edizione Novembre 2017) che i Sig.ri e CP_1 Pt_1 dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
Le spese relative all'equitazione, e quelle ad essa connesse ivi comprese quelle per la gestione e partecipazione delle gare di cavallo (nonché dei cavalli stessi) resteranno ad esclusivo carico della madre;
Il padre terrà a proprio esclusivo carico, a sua volta, ogni spesa necessaria al conseguimento della patente di guida per i figli minori nonché all'acquisto, manutenzione e assicurazione di autoveicoli e motocicli per gli stessi, sino al compimento del 21esimo anno di età di ciascun figlio.
§
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Milano in data 05.09.2009 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG