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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL NI Presidente
CA NN Giudice
ZA OT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CORRADETTI Parte_1 C.F._1
ANNALISA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATESTA Controparte_1 C.F._2
PACIFICA giusta procura in atti;
RESISTENTE
, minore, in persona del curatore speciale nominato avv. Alisia Laudadio;
Controparte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi spiegava al Tribunale di Parte_1 aver contratto matrimonio, in Albania, con in data 4.1.2019 e che l'affectio Controparte_3 coniugalis era ormai venuta meno. Allegava di essere stata vittima di violenze da parte del marito, unitamente al proprio figlio minore nato il [...] ed alla propria Controparte_2 figlia nata da una precedente relazione. Pertanto, a seguito di una denuncia Persona_1 presentata ai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia la ricorrente e i propri figli erano collocati presso una casa famiglia a seguito dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni. Spiegava in tale sede, tuttavia, che tale misura era eccessivamente limitativa della propria libertà personale e comprometteva altresì il diritto allo studio dei propri figli.
Pertanto, adducendo che il marito non le aveva permesso né di lavorare né di imparare la lingua italiana, chiedeva nel presente giudizio “A) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE:
Voglia ordinare d'urgenza, inaudita altera parte, ovvero, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'evidenziata particolare urgenza, previa comparizione delle parti in camera di consiglio, ex artt. 342 bis e 342 ter c.c.: 1) l'immediata cessazione da parte di CP_1
della condotta sopra evidenziata;
2) l'allontanamento di dalla
[...] Controparte_1 casa coniugale sita a AS di LA (AP), in Via Bixio 18, in modo da permettere il rientro della ricorrente e dei minore e;
3) che non Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 possa avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e agli istituti scolastici Parte_1 frequentati dai minori e;
4) poiché comunque con Controparte_2 Persona_1
l'allontanamento del coniuge, viene a mancare il necessario contributo economico alla famiglia, non avendo la ricorrente alcuna risorsa economica a cui attingere, e non essendo pertanto in grado di fare fronte alle spese necessarie per il mantenimento della casa e dei figli, chiede che venga posto a cario dell' un assegno pari ad euro 800,00 Controparte_1 mensili (di cui 400,00 euro per la moglie e 400,00 euro per il figlio ) da versarsi a CP_2 mezzo bonifico su conto corrente intestato a IBAN CP_4 Parte_1
IT88K0567617295IB0001099761; 5) l'immediata trasmissione al Tribunale di Ascoli
Piceno, per competenza, degli atti relativi al procedimento n. 213/2024 R.G. pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche;
6) condannare il resistente alle spese e competenze del procedimento. B) IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre, per i motivi sopra esposti, l'affidamento esclusivo del figlio minore CP_2
alla madre , con collocazione presso la medesima, nell'abitazione sita
[...] Parte_1
a AS di LA (AP), in Via Bixio 18, concessa in locazione ad , il quale Controparte_1 ovviamente dovrà continuare ad occuparsi del pagamento del relativo canone mensile;
3)
Disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, sita a AS di LA, in Via Bixio
18, alla SI.ra , che ci vivrà con i due figli minori e Parte_1 Controparte_2 [...]
; 4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 Controparte_1
, mediante il versamento mensile, in favore di , di euro 400,00 CP_2 Parte_1
(quattrocento/00), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie relative al figlio
, nel rispetto di quanto previsto con il Protocollo in uso al Tribunale di Ascoli Piceno. CP_2 La somma dovrà essere versata mediante bonifico su conto corrente intestato CP_4 alla IBAN IT88K0567617295IB0001099761; 5) Disporre altresì che il SI. Parte_1
, considerato quanto sopra evidenziato, versi, a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge, la ulteriore somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da versarsi mediante bonifico su conto corrente intestato alla IBAN CP_4 Parte_1
IT88K0567617295IB0001099761; 6) disporre lo svolgimento di incontri protetti tra il padre ed il figlio;
7) Con ogni ulteriore provvedimento di legge Controparte_1 Controparte_2
e con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Era pertanto aperto un sub procedimento per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti richiesti dalla parte all'esito del contraddittorio con la controparte e con il curatore speciale dei minori nominato. si costituiva, in quel giudizio, respingendo Controparte_1 tutte le accuse;
allo stesso modo si costituiva il curatore speciale del minore e le parti erano sentite personalmente dal precedente giudice istruttore. In particolare, la ricorrente dichiarava, in quella sede, di non avere alcuna paura o timore del marito che, comunque, si era sempre comportato bene con i propri figli. Pertanto, all'esito – tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione delle parti – il giudice così disponeva “a) revoca, con effetto a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello di comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e fatta eccezione per la parte nella quale viene incaricato il
Consultorio competente di svolgere un percorso psicologico in favore della minore Per_2
(unica parte del provvedimento, questa, da mantenere in vigore) gli effetti e le disposizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in data 19-3-
2024; b) autorizza, sin da ora, i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore delle parti,
, con suo collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in AS di CP_2
LA ( AP ), Via Bixio n. 18, abitazione che, pertanto, viene assegnata, a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla data di comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento, a , disponendosi che l' entro dieci giorni CP_5 CP_1 dalla comunicazione di cui sopra, si allontani da detta abitazione ed asporti dalla medesima tutti i suoi eventuali beni ed effetti personali (con autorizzazione, per la ricorrente e per il caso di difficoltà insorte nell'esecuzione del presente provvedimento, ad ottenere anche l'eventuale ausilio della forza pubblica ); d) dispone, in ordine all'esercizio del dirio di visita paterno al figlio minore , quanto segue: - per i primi quattro mesi dalla CP_2 comunicazione della presente ordinanza, gli incontri padre-figlio avverranno, in modalità protetta, per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenza per il Comune di AS di LA ( AP ), in collaborazione con il Consultorio presso la Ast competente per territorio, il tutto secondo un programma da fissare, ad opera delle suddette Strutture, avuto riguardo agli impegni lavorativi dell ed alle esigenze, scolastiche e non, del CP_1 minore;
dopo i primi quattro mesi e subordinatamente ad apposita valutazione delle suddette
Strutture sulla base dell'andamento degli incontri protetti, valutazione da trasmettere a questa Autorità giudiziaria per il tramite di apposita relazione, gli incontri padre-figlio potranno avvenire nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore alla vigilia di
Natale e nel giorno di Capodanno e con l'altro nel giorno di Natale ed in quello del 31 dicembre, e viceversa nell'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua e con l'altro nel giorno del lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno del minore;
durante le vacanze estive (luglio- agosto), il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di dieci giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un piano concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
e) dispone che l' CP_1 corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al CP_5 mantenimento del figlio minore , un assegno determinato in complessivi € 200,00 CP_2 mensili, e, sempre entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno determinato in complessivi € 200,00 mensili, il tutto con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2025, oltre a farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle utenze e spese condominiali relativi alla ex casa coniugale di cui sopra;
f) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore , il tutto secondo i tempi, CP_2 le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il
Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
g) dispone, in ogni caso, che i Servizi Sociali di cui sopra, in collaborazione con il Consultorio presso la Ast competente per territorio, continuino a monitorare, in generale, la situazione della famiglia per cui è causa, riferendo periodicamente a questa Autorità giudiziaria anche ai fini dell'adozione di ulteriori futuri provvedimenti, nonché riferendo, se del caso, al
Tribunale per i Minorenni di Ancona, per ciò che concerne la posizione dell'altra figlia minore della sola ricorrente, , convivente con quest'ultima”. Per_1
Il resistente si costituiva anche nell'alveo del presente giudizio principale ove chiedeva “1.
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta avanzata da parte ricorrente in ordine all'affidamento esclusivo del minore e per l'effetto disporre invece l'affido condiviso del piccolo. Risultano CP_2 insussistenti i presupposti per l'emissione di un siffatto provvedimento atteso che il resistente ha sempre mostrato capacità genitoriali idonee, l'affidamento condiviso non risulta pertanto contrario agli interessi del minore, non vi sono in capo all' elementi e CP_1 comportamenti che possano far dubitare sulla sua idoneità educativa. La suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21425 del 06/07/2022 Sez. I ha disposto che anche in caso di litigiosità e di sussistenza di conflitti tra i coniugi, ciò non comporta un affido esclusivo;
3.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di porre a carico del SI. CP_1
il versamento di un assegno pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge
[...] atteso che la stessa ricorrente risulta essere giovane e nella condizione psicofisica idonea per reperire un lavoro compatibile con gli orari in cui il minore frequenta la scuola CP_2 dell'infanzia. Lo stesso convenuto, si rende fin da ora disponibile a tenere con sé il piccolo
, compatibilmente con i propri turni di lavoro anche al fine di permettere alla SI.ra CP_2
l'immediata ricerca di un'occupazione;
4. Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la Pt_1 richiesta di contribuzione del SI. al mantenimento del proprio figlio Controparte_1
mediantre versamento mensile di un'assegno pari ad € 400,00 poiché tale importo CP_2 risulta sproporzionato rispetto alle effettive esigenze del minore nonché in rapporto CP_2 alle disponibilità economiche dell' Lo stesso, fin da ora, ribadisce la propria CP_1 volontà a contribuire ad ogni esigenza morale e materiale del proprio figlio in quanto il bene del minore risulta essere il proprio interesse primario compatibilmente con una corretta quantificazione delle esigenze stesse rapportate anche all'età del piccolo. Per le spese straordinarie si chiede di contribuire nella misura del 50%;
5. Nel caso in cui il Tribunale disponga l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si chiede che, Parte_1 nell'ambito di un eventuale disposizione di corresponsione a carico dell' di un CP_1 assegno di mantenimento al coniuge si tenga conto dell'esborso economico che lo stesso affronta appunto quale intestatario del contratto di locazione per il predetto immobile pari ad € 450,00. Si chiede altresì che le spese relative alle utenze domestiche, nonché allo smaltimento dei rifiuti ed al canone di televisivo, a differenza di quanto inconcepibilmente disposto nel provvedimento del 10.05.2024, vengano poste a carico esclusivo di chi materialmente occupa l'immobile così come i costi relativi alle spese condominiali ed ogni ulteriore onere di legge.
6. Si chiede altresì al Tribunale adito di voler disporre ogni più ampio diritto di visita da parte del SI. nei confronti del minore , Controparte_1 CP_2 compatibilmente con i turni lavorativi del convenuto e delle esigenze del piccolo collegate alla minore età, previo congruo accordo con la SI.ra , si chiede comunque di Parte_1 avere con sé il piccolo per due pomeriggi a settimana con giorni da concordare e stabiliire con il genitore collocatario nelle settimane in cui l'Ibrahimi svolge il turno lavorativo 06 –
14.00 e 22.00 - 06.00. Nel periodo estivo, compatibilmente con le proprie ferie si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler disporre che il piccolo trascorra almento 15 giorni, CP_2 anche non consecutivi, con il padre, nonché trascorra con lo stesso, in base al criterio dell'alternanza, alcuni giorni durante le festività Natalizie e Pasquali previo preventivo accordo con la SI.ra così come in alternanza le altre festività ed il giorno del Pt_1 compleanno del piccolo”.
Si costituiva altresì la curatrice speciale del minore che concludeva chiedendo “a seguito della separazione tra la SI.ra ed il SI. disporre l'affido Parte_1 Controparte_1 esclusivo del figlio alla madre, SI.ra , con collocazione dello Controparte_2 Parte_1 stesso presso la medesima;
assegnare la casa coniugale alla SI.ra sita in Parte_1
AS di LA (AP) alla Via Bixio n. 18; disporre in capo al SI. di Controparte_1 provvedere al pagamento del canone di affitto per l'abitazione in cui vivrà il figlio minore insieme alla di lui madre e sorella;
disporre il divieto di CP_2 Persona_1 avvicinamento alla triade madre-figli da parte del SI. (nei luoghi Controparte_1 frequentati dagli stessi, Istituti scolastici frequentati dai minori, nonché eventuali luoghi ludico-ricreativi frequentati dai minori); affidare i minori al SS territorialmente competente per tutti gli interventi socio-sanitari ed educativi utili per i minori e la triade madre-figli; sospendere la responsabilità genitoriale in capo al SI. per il minore Controparte_1
; valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali in capo ai al SI. Controparte_2
e ; disporre in capo al SI. un percorso Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 per uomini maltrattanti presso il CUAV territorialmente presente nella zona di residenza;
incontri protetti padre-figlio solo dopo che il SI. abbia intrapreso un Controparte_1 percorso per uomini maltrattanti presso il CUAV territorialmente presente nella zona di residenza;
adottare la prosecuzione delle valutazioni sanitarie sul minore Controparte_2 disporre le opportune azioni di sostegno e vigilanza nell'esclusivo interesse dei minori che potranno emergere dall'ascolto della minore;
disporre che il SI. Per_1 CP_1 corrisponda, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla SI.ra , a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensile, Controparte_2 rivalutabile in base all'indice Istat a decorrere dalla proposizione della domanda per separazione giudiziale promossa dalla SI.ra ; disporre che il SI. Parte_1 CP_1
provveda al pagamento delle spese straordinarie, che si dovessero rendere
[...] necessarie per il minore , nella misura del 70% in base al Protocollo Spese CP_2
Straordinarie in essere presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
prevedere che l'assegno unico per i minori sia riscosso interamente dalla SI.ra ; condannare il SI. Parte_1 CP_1
alle spese e competenze del procedimento anche per il figlio minore
[...] CP_2
[...]
Svolta l'udienza di comparizione dei coniugi anche nell'ambito del procedimento principale il giudice delegato alla trattazione confermava i provvedimenti indifferibili assunti con il provvedimento del 10.05.2024, “con l'unica modifica consistente nella previsione che, una volta instaurati rapporti liberi padre-figlio (a seguito della relazione dei SS. e del
Consultorio Ast competente per territorio ), il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino, nei fine settimana di sua spettanza, dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore
10.00 alle ore 21.00 della domenica (ossia, allo stato, senza pernottamento ), con successiva futura possibilità di revisione di tale ultima previsione alla luce della crescita del bambino e dell'eventuale miglioramento costante delle relazioni padre-figlio”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e - mutato il giudice delegato alla trattazione del procedimento, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare ed assegnati i termini di cui all'art. 473 bis punto 28 lettere a, b, c.p.c. – all'udienza del 10.10.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa era rimessa al collegio per la decisione.
In sede di note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis punto 28 lett. a) parte ricorrente modificava le proprie conclusioni chiedendo “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione del Controparte_2 medesimo presso la madre , nell'abitazione sita a AS di LA (AP), in via Parte_1
Bixio 18, concessa in locazione ad , il quale dovrà continuare a versare il Controparte_1 relativo canone mensile di locazione;
3) disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, sita a AS di LA, in Via Bixio 18, alla SI.ra , che ci vivrà con Parte_1
i due figli e;
4) Disporre che il SI. Controparte_2 Persona_1 Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio , mediante il versamento mensile, in favore di CP_2
, entro il 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), da Parte_1 rivalutarsi annualmente sui base ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Ascoli
Piceno; il tutto mediante bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra CP_4 [...]
, IBAN IT88K0567617295IB0001099761. Per le spese relative alle visite Pt_1 specialistiche e dei medicinali necessari per il minore, in considerazione delle criticità del medesimo e del fatto che non svolge alcuna attività lavorativa, prevedere che Parte_1
provveda ad anticipare la sua quota parte nei 10 giorni precedenti, a Controparte_1 seguito di richiesta della;
5) Disporre altresì che il SI. versi, a titolo Pt_1 Controparte_1 di mantenimento del coniuge, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00
(quattrocento/00) da pagarsi mediante bonifico su conto corrente intestato alla CP_4
SI.ra , IBAN IT88K0567617295IB0001099761; 6) Disporre che l'assegno Parte_1 unico per il figlio minore sia percepito da entrambe le Parti al 50% Controparte_2 ciascuna (come già disposto con provvedimento del 13.09.2024) e disporre che CP_1
rimborsi a il 50% di detto assegno (percepito finora integralmente
[...] Parte_1 dal medesimo), a partire dalla mensilità di febbraio 2024 fino al momento in cui la
[...]
inizierà a percepire il suddetto 50% di sua spettanza;
7) Regolare il diritto di visita, Pt_1 così come già stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 10.05.2024 e nel successivo provvedimento del 13.09.2024 e, pertanto: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, allo stato senza pernottamento, dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del sabato, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre, e dalle ore 10.00 alle ore 21.00 della domenica, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore alla vigilia di Natale e nel giorno di Capodanno e con l'altro nel giorno di Natale ed in quello del 31 dicembre, e viceversa nell'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua e con l'altro nel giorno del lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
- il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno del minore;
- durante le vacanze estive (luglio - agosto), il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di dieci giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un piano concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno e comunque, allo stato, sempre senza pernottamento. In particolare, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio, nei giorni stabiliti, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre. Con vittooria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Dal canto suo, alla luce dell'istruttoria espletata, il resistente concludeva chiedendo “Nel merito:
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi
;
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta avanzata da parte Parte_2 ricorrente in ordine all'affidamento esclusivo del minore e per l'effetto confermare CP_2 invece l'affido condiviso del piccolo come già disposto nei provvedimenti indifferibili.
L'affidamento condiviso non risulta pertanto contrario agli interessi del minore, non vi sono in capo all elementi e comportamenti che possano far dubitare sulla sua idoneità CP_1 educativa;
3. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di porre a carico del SI.
il versamento di un assegno pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge atteso che la stessa ricorrente risulta essere giovane e nella condizione psicofisica idonea per reperire un lavoro;
4. Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di contribuzione del SI. al mantenimento del proprio figlio mediante Controparte_1 CP_2 versamento mensile di un'assegno pari ad € 400,00 così come richiesto da controparte. Tale importo risulta sproporzionato rispetto alle effettive esigenze del minore ed anche in CP_2 considerazione delle disponibilità economiche dell' Lo stesso, fin da ora, ribadisce CP_1 la propria volontà a contribuire alle esigenze morali e materiali del proprio figlio compatibilmente con una corretta quantificazione delle stesse rapportate all'età del piccolo ed alle capacità economiche del resistente e comunque quantificate in una somma non superiore ad € 200,00 mensili o a quella che si riterrà di giustizia. Per le spese straordinarie si chiede di contribuire nella misura del 50%;
5. Nel caso in cui il Tribunale disponga l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si chiede che, nell'ambito Parte_1 di un eventuale disposizione di corresponsione a carico dell' di un assegno di CP_1 mantenimento al coniuge, si tenga conto dell'esborso economico che lo stesso affronta quale intestatario del contratto di locazione per il predetto immobile pari ad € 450,00. 6. Si chiede altresì che le spese relative alle utenze domestiche, nonché allo smaltimento dei rifiuti ed al canone di televisivo, vengano poste a carico esclusivo di chi materialmente occupa l'immobile così come i costi relativi alle spese condominiali ed ogni ulteriore onere di legge.
7. Si chiede al Tribunale adito di voler disporre ogni più ampio diritto di visita da parte del
SI. con il minore , compatibilmente con i turni lavorativi del Controparte_1 CP_2 convenuto e delle esigenze del piccolo collegate alla minore età, previo congruo accordo con la SI.ra , si chiede comunque di avere con sé il piccolo per due pomeriggi a Parte_1 settimana con giorni da concordare e stabiliire con il genitore collocatario nelle settimane in cui l' svolge il turno lavorativo 06 – 14.00 e 22.00 - 06.00 e, di tenere con sé il CP_1 piccolo, in alternanza, nei week end dal sabato mattina alla domenica pomeriggio. Nel periodo estivo, compatibilmente con le proprie ferie si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler disporre che il piccolo trascorra almento 15 giorni, anche non consecutivi, con il CP_2 padre, nonché trascorra con lo stesso, in base al criterio dell'alternanza, alcuni giorni durante le festevità Natalizie e Pasquali, sempre previo preventivo accordo con la SI.ra così come in alternanza e altre festività ed il giorno del compleanno del piccolo.
8. Pt_1
Respingere ogni eventuale richiesta di addebito della separazione posta a carico del resistente. Con vittoria di spese diritti ed onori del presente giudizio”
Anche il curatore speciale del minore, all'esito dell'istruttoria, modificava le conclusioni rassegnate e chiedeva al Tribunale di “disporre l'affido in modalità condivisa del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso la madre;
il SI. CP_2 CP_2
eserciterà il diritto di visita con il figlio nella modalità indicata nei Controparte_1 Per_3 provvedimenti indifferibili n. cronol. 5043/2024 emessi dal Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno in data 10.05.2024 assegnare la casa coniugale (ad oggi in locazione) alla SI.ra sita in AS di LA (AP) alla Via Bixio n. 18; disporre in capo al SI. Parte_1
di provvedere al pagamento del canone di affitto per l'abitazione in cui Controparte_1 vivrà il figlio minore insieme alla di lui madre e sorella , almeno fino a CP_2 Persona_1 quando la SI.ra non troverà stabile occupazione lavorativa;
disporre che il Parte_1
SI. corrisponda, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla SI.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensile a Controparte_2 decorrere dalla proposizione della domanda per separazione giudiziale promossa dalla
SI.ra , somma rivalutabile in base all'indice Istat;
- disporre che il SI. Parte_1
provveda al pagamento delle spese straordinarie, che si dovessero rendere Controparte_1 necessarie per il minore , nella misura del 70%. Per le spese relative alle visite CP_2 specialistiche e dei medicinali necessari per il minore, in considerazione delle criticità dello stesso e del fatto che la SI.ra non ha alcuna attività lavorativa, il SI. CP_5 CP_1 provvederà ad anticipare la sua quota parte nei 10 giorni prima a seguito della richiesta della Sg.ra ; prevedere che l'assegno unico per il minore sia riscosso interamente dalla CP_5
SI.ra , tenendo anche in considerazione che ad oggi il SI. non ha Parte_1 CP_1 rimborsato gli arretrati come richiesto ed evidenziato dalla scrivente Curatrice Speciale del minore nei precedenti scritti difensivi;
somme che si richiedono che vengano;
ordinare che il SI. rimborsi alla SI.ra gli arretrati richiesti per il minore Controparte_1 CP_5
; Con vittoria di spese e competenze del procedimento”. CP_2
Ciò premesso, osserva il collegio che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata la domanda di separazione vada senz'altro accolta.
In particolare, l'alta conflittualità familiare emersa, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, le divergenze e le incompatibilità dedotte dai coniugi, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza essendo venuta ormai meno quell'unità morale e materiale che deve caratterizzare ogni rapporto di coniugio.
Ciò posto, in merito all'affidamento del minore si osserva che in base all'art. 337-ter c.c. come modificato dal d.lgs 154/13, la formula dell'affidamento privilegiata dal legislatore è quella dell'affidamento congiunto. Pertanto, nel caso che ci occupa, ritiene questo collegio che “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del minore, la soluzione migliore sia quella di affidarlo ad entrambi i genitori al fine di permettere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno degli stessi, con prevalente collocamento presso la madre cui, per l'effetto, andrà assegnata l'abitazione coniugale.
E ciò anche in considerazione delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti e dal curatore del minore sul punto.
Con riguardo al diritto di visita del padre con il minore va subito precisato come alcuna anomalia sia stata riscontrata dai SS.SS. che hanno preso in carico il nucleo familiare nel rapporto tra il padre ed il figlio, padre che si è sempre mostrato disponibile, affettuoso e accudente nei confronti dello stesso. In particolare, nell'ultima relazione dei SS.SS. gli stessi davano altresì atto della circostanza che la coppia genitoriale, unitamente al minore, aveva anche trascorso delle giornate tutti insieme in armonia.
Pertanto, tenuto conto dell'età raggiunta dal minore, non si vede la ragione per cui il diritto di visita del padre debba essere limitato al solo periodo diurno, con preclusione, alla diade padre-figlio, di godere anche di momenti di intimità e condivisione legati alla sera ed al pernotto.
Alla luce di quanto sopra, dovrà disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, in base alle esigenze del minore oltre che lavorative dei genitori, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà, dopo cena, dalla madre oltre che a fine settimana alternati con la madre dal sabato (all'uscita della scuola) alla domenica alle ore
19.00, con pernotto nella notte del sabato. Sempre in base al criterio dell'alternanza annuale con la madre il padre potrà trascorrere con il minore le festività ricorrenti durante l'anno e dunque, a titolo esemplificativo, un anno il 24 dicembre – comprensivo di pernotto – e l'anno successivo il 25 dicembre – comprensivo di pernotto –; un anno il 31 dicembre – comprensivo di pernotto – e l'anno successivo il 1 gennaio – comprensivo di pernotto. E così, con il medesimo criterio dell'alternanza, anche le ulteriori festività (Pasqua, Pasquetta, etc…). Infine, durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno con la madre, giorni da intendersi comprensivi di pernotto.
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, in punto di assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario ed in favore del genitore collocatario, è bene rilevare che se da un lato il resistente, così come emerso dall'istruttoria, attualmente percepisce un reddito documentato che si aggira intorno ai 27 mila euro annui la moglie invece non risulta allo stato occupata.
Si ritiene equo, dunque, disporre un assegno di mantenimento, a carico del padre ed in favore del minore, di euro 400,00 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese oltre ad aggiornamento Istat come per legge ed oltre al contributo 50% per le spese straordinarie da determinarsi come da Protocollo attualmente in vigore presso l'intestato
Tribunale.
Non sussistono, invece, le condizioni per confermare l'ulteriore assegno in favore della ricorrente stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Ed infatti non risulta che la stessa, allo stato di anni 40 – e dunque in piena età lavorativa - sia impossibilitata a trovare un'occupazione così come non risulta che la stessa, dal tempo del deposito del ricorso ad oggi, si sia attivata per trovare un lavoro. Non si ritiene equo, infatti, che a fronte della piena capacità lavorativa della ricorrente la stessa debba gravare economicamente sul marito, ben potendo – sia in considerazione della sua età, sia in considerazione dell'età ormai raggiunta dal figlio minore, sia in considerazione dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre – attivarsi per reperire un'occupazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poichè il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866 del 2021)" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820).
Non scalfiscono tale conclusione le deboli allegazioni della parte ricorrente in base alle quali, durante il matrimonio (e, dunque, dal 2019 ad oggi), il marito non le avrebbe permesso di lavorare ovvero il fatto che la stessa non conosca la lingua italiana.
Tale ultima argomentazione risulta smentita dall'oggettiva circostanza per cui la ricorrente, sentita sia nell'ambito del sub procedimento che nell'alveo del presente procedimento in sede di udienza di comparizione dei coniugi, sia stata in grado di esprimersi correttamente e di farsi comprendere. D'altro canto, la stessa vive in Italia dal 2019 con la conseguenza che non appare verosimile che non abbia ancora imparato la lingua italiana. In secondo luogo, da alcun elemento in atti è emerso che il marito le abbia impedito di lavorare. In ogni caso, se l'esigenza di accudire il figlio minore poteva essere giustificata, un tempo, in considerazione della tenera età dello stesso, tale scelta ad oggi non potrebbe più costituire una seria motivazione all'impossibilità per la madre di lavorare, tenuto conto del fatto che il minore, ad oggi, frequenta la scuola primaria con la conseguenza che la ricorrente avrebbe certamente del tempo per dedicarsi ad un'attività lavorativa. E ciò anche in considerazione del fatto che,
è ovvio, essendo mutata la situazione familiare, è chiaro che ciascuno dei coniugi dovrà adattarsi al nuovo assetto. Rileva altresì anche la circostanza per cui, la ricorrente non ha nemmeno allegato di essersi attivata per reperire un'occupazione lavorativa, così come non ha nemmeno allegato ragioni oggettive che non le permettono di lavorare.
Per ciò che concerne il pagamento del canone di locazione dell'immobile assegnato alla madre collocataria del minore ed il pagamento delle utenze domestiche, per le stesse ragioni sopra spiegate in relazione all'assegno di mantenimento in favore della moglie, si ritiene che tali spese non possano continuare a gravare, anche per il futuro, sul resistente, con le precisazioni temporali che si andranno a spiegare.
Anche in questo caso, infatti, è valida la considerazione per cui se è vero che, allo stato, il marito ha una maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie che risulta disoccupata,
è anche vero che – per le ragioni sopra illustrate – non sussistono, in concreto, ragioni per cui la stessa non possa trovare un'occupazione che le permetta di provvedere al proprio sostentamento e, in parte, al sostentamento del minore, comprese le spese per l'alloggio.
Sul punto, andrà considerato che, comunque, il marito ha lasciato la casa coniugale e ha reperito una soluzione abitativa alternativa presso l'immobile del proprio fratello al quale paga un canone di locazione pari ad euro 300 mensili (vedi contratto registrato allegato dal ricorrente in data 9.5.2025) oltre a dover sopportare, chiaramente, le spese per le utenze domestiche legate al citato appartamento.
Ciò posto, tuttavia, alla luce della concreta situazione attuale delle parti e tenuto conto che, allo stato, la ricorrente non è occupata, si ritiene equo disporre che il canone di locazione dell'appartamento assegnato alla moglie collocataria del figlio minore e le spese relative alle utenze del citato immobile continuino ad essere sopportate dal marito fino a quando la ricorrente non trovi un'occupazione lavorativa e, comunque, entro e non oltre il mese di febbraio (compreso) del 2026. Successivamente al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della ricorrente e, comunque, a decorrere dal mese di marzo 2026, tali oneri inizieranno a gravare sulla ricorrente.
In merito alle spese del giudizio si impone una loro integrale compensazione in ragione della natura della controversia e dei prevalenti aspetti della separazione presi in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 osì provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui andrà conseguentemente assegnata la casa coniugale;
- dispone il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore così come disposto in parte motiva;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento del minore pari ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale con il COA di Ascoli Piceno;
- dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito da entrambe le Controparte_2
Parti al 50% ciascuna (come già disposto con provvedimento del 13.09.2024);
- disporre che rimborsi a il 50% di detto assegno (percepito Controparte_1 Parte_1 finora integralmente dal medesimo), a partire dalla mensilità di febbraio 2024 fino al momento in cui la inizierà a percepire il suddetto 50% di sua spettanza;
Parte_1
- dispone che le spese relative al canone di locazione dell'immobile assegnato alla ricorrente collocataria del minore e le spese relative alle utenze del citato immobile siano regolare come spiegato in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande;
- dichiara integralmente compensate le spese tra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e dispone che la presente sentenza sia trasmessa, sempre a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AS di LA, per la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio (Ufficio 1 –
Atto n. 2 parte II serie C – anno 2019).
Ascoli Piceno, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
ZA OT AL NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AL NI Presidente
CA NN Giudice
ZA OT Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CORRADETTI Parte_1 C.F._1
ANNALISA giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATESTA Controparte_1 C.F._2
PACIFICA giusta procura in atti;
RESISTENTE
, minore, in persona del curatore speciale nominato avv. Alisia Laudadio;
Controparte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per la separazione personale dei coniugi spiegava al Tribunale di Parte_1 aver contratto matrimonio, in Albania, con in data 4.1.2019 e che l'affectio Controparte_3 coniugalis era ormai venuta meno. Allegava di essere stata vittima di violenze da parte del marito, unitamente al proprio figlio minore nato il [...] ed alla propria Controparte_2 figlia nata da una precedente relazione. Pertanto, a seguito di una denuncia Persona_1 presentata ai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia la ricorrente e i propri figli erano collocati presso una casa famiglia a seguito dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i
Minorenni. Spiegava in tale sede, tuttavia, che tale misura era eccessivamente limitativa della propria libertà personale e comprometteva altresì il diritto allo studio dei propri figli.
Pertanto, adducendo che il marito non le aveva permesso né di lavorare né di imparare la lingua italiana, chiedeva nel presente giudizio “A) IN VIA CAUTELARE ED URGENTE:
Voglia ordinare d'urgenza, inaudita altera parte, ovvero, nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'evidenziata particolare urgenza, previa comparizione delle parti in camera di consiglio, ex artt. 342 bis e 342 ter c.c.: 1) l'immediata cessazione da parte di CP_1
della condotta sopra evidenziata;
2) l'allontanamento di dalla
[...] Controparte_1 casa coniugale sita a AS di LA (AP), in Via Bixio 18, in modo da permettere il rientro della ricorrente e dei minore e;
3) che non Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 possa avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e agli istituti scolastici Parte_1 frequentati dai minori e;
4) poiché comunque con Controparte_2 Persona_1
l'allontanamento del coniuge, viene a mancare il necessario contributo economico alla famiglia, non avendo la ricorrente alcuna risorsa economica a cui attingere, e non essendo pertanto in grado di fare fronte alle spese necessarie per il mantenimento della casa e dei figli, chiede che venga posto a cario dell' un assegno pari ad euro 800,00 Controparte_1 mensili (di cui 400,00 euro per la moglie e 400,00 euro per il figlio ) da versarsi a CP_2 mezzo bonifico su conto corrente intestato a IBAN CP_4 Parte_1
IT88K0567617295IB0001099761; 5) l'immediata trasmissione al Tribunale di Ascoli
Piceno, per competenza, degli atti relativi al procedimento n. 213/2024 R.G. pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni delle Marche;
6) condannare il resistente alle spese e competenze del procedimento. B) IN VIA PRINCIPALE: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre, per i motivi sopra esposti, l'affidamento esclusivo del figlio minore CP_2
alla madre , con collocazione presso la medesima, nell'abitazione sita
[...] Parte_1
a AS di LA (AP), in Via Bixio 18, concessa in locazione ad , il quale Controparte_1 ovviamente dovrà continuare ad occuparsi del pagamento del relativo canone mensile;
3)
Disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, sita a AS di LA, in Via Bixio
18, alla SI.ra , che ci vivrà con i due figli minori e Parte_1 Controparte_2 [...]
; 4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 Controparte_1
, mediante il versamento mensile, in favore di , di euro 400,00 CP_2 Parte_1
(quattrocento/00), oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie relative al figlio
, nel rispetto di quanto previsto con il Protocollo in uso al Tribunale di Ascoli Piceno. CP_2 La somma dovrà essere versata mediante bonifico su conto corrente intestato CP_4 alla IBAN IT88K0567617295IB0001099761; 5) Disporre altresì che il SI. Parte_1
, considerato quanto sopra evidenziato, versi, a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge, la ulteriore somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da versarsi mediante bonifico su conto corrente intestato alla IBAN CP_4 Parte_1
IT88K0567617295IB0001099761; 6) disporre lo svolgimento di incontri protetti tra il padre ed il figlio;
7) Con ogni ulteriore provvedimento di legge Controparte_1 Controparte_2
e con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Era pertanto aperto un sub procedimento per l'adozione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti richiesti dalla parte all'esito del contraddittorio con la controparte e con il curatore speciale dei minori nominato. si costituiva, in quel giudizio, respingendo Controparte_1 tutte le accuse;
allo stesso modo si costituiva il curatore speciale del minore e le parti erano sentite personalmente dal precedente giudice istruttore. In particolare, la ricorrente dichiarava, in quella sede, di non avere alcuna paura o timore del marito che, comunque, si era sempre comportato bene con i propri figli. Pertanto, all'esito – tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione delle parti – il giudice così disponeva “a) revoca, con effetto a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello di comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento e fatta eccezione per la parte nella quale viene incaricato il
Consultorio competente di svolgere un percorso psicologico in favore della minore Per_2
(unica parte del provvedimento, questa, da mantenere in vigore) gli effetti e le disposizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in data 19-3-
2024; b) autorizza, sin da ora, i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore delle parti,
, con suo collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in AS di CP_2
LA ( AP ), Via Bixio n. 18, abitazione che, pertanto, viene assegnata, a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla data di comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento, a , disponendosi che l' entro dieci giorni CP_5 CP_1 dalla comunicazione di cui sopra, si allontani da detta abitazione ed asporti dalla medesima tutti i suoi eventuali beni ed effetti personali (con autorizzazione, per la ricorrente e per il caso di difficoltà insorte nell'esecuzione del presente provvedimento, ad ottenere anche l'eventuale ausilio della forza pubblica ); d) dispone, in ordine all'esercizio del dirio di visita paterno al figlio minore , quanto segue: - per i primi quattro mesi dalla CP_2 comunicazione della presente ordinanza, gli incontri padre-figlio avverranno, in modalità protetta, per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenza per il Comune di AS di LA ( AP ), in collaborazione con il Consultorio presso la Ast competente per territorio, il tutto secondo un programma da fissare, ad opera delle suddette Strutture, avuto riguardo agli impegni lavorativi dell ed alle esigenze, scolastiche e non, del CP_1 minore;
dopo i primi quattro mesi e subordinatamente ad apposita valutazione delle suddette
Strutture sulla base dell'andamento degli incontri protetti, valutazione da trasmettere a questa Autorità giudiziaria per il tramite di apposita relazione, gli incontri padre-figlio potranno avvenire nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore alla vigilia di
Natale e nel giorno di Capodanno e con l'altro nel giorno di Natale ed in quello del 31 dicembre, e viceversa nell'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua e con l'altro nel giorno del lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno del minore;
durante le vacanze estive (luglio- agosto), il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di dieci giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un piano concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
e) dispone che l' CP_1 corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al CP_5 mantenimento del figlio minore , un assegno determinato in complessivi € 200,00 CP_2 mensili, e, sempre entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di mantenimento del coniuge, un assegno determinato in complessivi € 200,00 mensili, il tutto con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2025, oltre a farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle utenze e spese condominiali relativi alla ex casa coniugale di cui sopra;
f) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore , il tutto secondo i tempi, CP_2 le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il
Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
g) dispone, in ogni caso, che i Servizi Sociali di cui sopra, in collaborazione con il Consultorio presso la Ast competente per territorio, continuino a monitorare, in generale, la situazione della famiglia per cui è causa, riferendo periodicamente a questa Autorità giudiziaria anche ai fini dell'adozione di ulteriori futuri provvedimenti, nonché riferendo, se del caso, al
Tribunale per i Minorenni di Ancona, per ciò che concerne la posizione dell'altra figlia minore della sola ricorrente, , convivente con quest'ultima”. Per_1
Il resistente si costituiva anche nell'alveo del presente giudizio principale ove chiedeva “1.
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta avanzata da parte ricorrente in ordine all'affidamento esclusivo del minore e per l'effetto disporre invece l'affido condiviso del piccolo. Risultano CP_2 insussistenti i presupposti per l'emissione di un siffatto provvedimento atteso che il resistente ha sempre mostrato capacità genitoriali idonee, l'affidamento condiviso non risulta pertanto contrario agli interessi del minore, non vi sono in capo all' elementi e CP_1 comportamenti che possano far dubitare sulla sua idoneità educativa. La suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 21425 del 06/07/2022 Sez. I ha disposto che anche in caso di litigiosità e di sussistenza di conflitti tra i coniugi, ciò non comporta un affido esclusivo;
3.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di porre a carico del SI. CP_1
il versamento di un assegno pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge
[...] atteso che la stessa ricorrente risulta essere giovane e nella condizione psicofisica idonea per reperire un lavoro compatibile con gli orari in cui il minore frequenta la scuola CP_2 dell'infanzia. Lo stesso convenuto, si rende fin da ora disponibile a tenere con sé il piccolo
, compatibilmente con i propri turni di lavoro anche al fine di permettere alla SI.ra CP_2
l'immediata ricerca di un'occupazione;
4. Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la Pt_1 richiesta di contribuzione del SI. al mantenimento del proprio figlio Controparte_1
mediantre versamento mensile di un'assegno pari ad € 400,00 poiché tale importo CP_2 risulta sproporzionato rispetto alle effettive esigenze del minore nonché in rapporto CP_2 alle disponibilità economiche dell' Lo stesso, fin da ora, ribadisce la propria CP_1 volontà a contribuire ad ogni esigenza morale e materiale del proprio figlio in quanto il bene del minore risulta essere il proprio interesse primario compatibilmente con una corretta quantificazione delle esigenze stesse rapportate anche all'età del piccolo. Per le spese straordinarie si chiede di contribuire nella misura del 50%;
5. Nel caso in cui il Tribunale disponga l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si chiede che, Parte_1 nell'ambito di un eventuale disposizione di corresponsione a carico dell' di un CP_1 assegno di mantenimento al coniuge si tenga conto dell'esborso economico che lo stesso affronta appunto quale intestatario del contratto di locazione per il predetto immobile pari ad € 450,00. Si chiede altresì che le spese relative alle utenze domestiche, nonché allo smaltimento dei rifiuti ed al canone di televisivo, a differenza di quanto inconcepibilmente disposto nel provvedimento del 10.05.2024, vengano poste a carico esclusivo di chi materialmente occupa l'immobile così come i costi relativi alle spese condominiali ed ogni ulteriore onere di legge.
6. Si chiede altresì al Tribunale adito di voler disporre ogni più ampio diritto di visita da parte del SI. nei confronti del minore , Controparte_1 CP_2 compatibilmente con i turni lavorativi del convenuto e delle esigenze del piccolo collegate alla minore età, previo congruo accordo con la SI.ra , si chiede comunque di Parte_1 avere con sé il piccolo per due pomeriggi a settimana con giorni da concordare e stabiliire con il genitore collocatario nelle settimane in cui l'Ibrahimi svolge il turno lavorativo 06 –
14.00 e 22.00 - 06.00. Nel periodo estivo, compatibilmente con le proprie ferie si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler disporre che il piccolo trascorra almento 15 giorni, CP_2 anche non consecutivi, con il padre, nonché trascorra con lo stesso, in base al criterio dell'alternanza, alcuni giorni durante le festività Natalizie e Pasquali previo preventivo accordo con la SI.ra così come in alternanza le altre festività ed il giorno del Pt_1 compleanno del piccolo”.
Si costituiva altresì la curatrice speciale del minore che concludeva chiedendo “a seguito della separazione tra la SI.ra ed il SI. disporre l'affido Parte_1 Controparte_1 esclusivo del figlio alla madre, SI.ra , con collocazione dello Controparte_2 Parte_1 stesso presso la medesima;
assegnare la casa coniugale alla SI.ra sita in Parte_1
AS di LA (AP) alla Via Bixio n. 18; disporre in capo al SI. di Controparte_1 provvedere al pagamento del canone di affitto per l'abitazione in cui vivrà il figlio minore insieme alla di lui madre e sorella;
disporre il divieto di CP_2 Persona_1 avvicinamento alla triade madre-figli da parte del SI. (nei luoghi Controparte_1 frequentati dagli stessi, Istituti scolastici frequentati dai minori, nonché eventuali luoghi ludico-ricreativi frequentati dai minori); affidare i minori al SS territorialmente competente per tutti gli interventi socio-sanitari ed educativi utili per i minori e la triade madre-figli; sospendere la responsabilità genitoriale in capo al SI. per il minore Controparte_1
; valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali in capo ai al SI. Controparte_2
e ; disporre in capo al SI. un percorso Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 per uomini maltrattanti presso il CUAV territorialmente presente nella zona di residenza;
incontri protetti padre-figlio solo dopo che il SI. abbia intrapreso un Controparte_1 percorso per uomini maltrattanti presso il CUAV territorialmente presente nella zona di residenza;
adottare la prosecuzione delle valutazioni sanitarie sul minore Controparte_2 disporre le opportune azioni di sostegno e vigilanza nell'esclusivo interesse dei minori che potranno emergere dall'ascolto della minore;
disporre che il SI. Per_1 CP_1 corrisponda, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla SI.ra , a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensile, Controparte_2 rivalutabile in base all'indice Istat a decorrere dalla proposizione della domanda per separazione giudiziale promossa dalla SI.ra ; disporre che il SI. Parte_1 CP_1
provveda al pagamento delle spese straordinarie, che si dovessero rendere
[...] necessarie per il minore , nella misura del 70% in base al Protocollo Spese CP_2
Straordinarie in essere presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
prevedere che l'assegno unico per i minori sia riscosso interamente dalla SI.ra ; condannare il SI. Parte_1 CP_1
alle spese e competenze del procedimento anche per il figlio minore
[...] CP_2
[...]
Svolta l'udienza di comparizione dei coniugi anche nell'ambito del procedimento principale il giudice delegato alla trattazione confermava i provvedimenti indifferibili assunti con il provvedimento del 10.05.2024, “con l'unica modifica consistente nella previsione che, una volta instaurati rapporti liberi padre-figlio (a seguito della relazione dei SS. e del
Consultorio Ast competente per territorio ), il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino, nei fine settimana di sua spettanza, dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore
10.00 alle ore 21.00 della domenica (ossia, allo stato, senza pernottamento ), con successiva futura possibilità di revisione di tale ultima previsione alla luce della crescita del bambino e dell'eventuale miglioramento costante delle relazioni padre-figlio”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e - mutato il giudice delegato alla trattazione del procedimento, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare ed assegnati i termini di cui all'art. 473 bis punto 28 lettere a, b, c.p.c. – all'udienza del 10.10.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa era rimessa al collegio per la decisione.
In sede di note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis punto 28 lett. a) parte ricorrente modificava le proprie conclusioni chiedendo “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione del Controparte_2 medesimo presso la madre , nell'abitazione sita a AS di LA (AP), in via Parte_1
Bixio 18, concessa in locazione ad , il quale dovrà continuare a versare il Controparte_1 relativo canone mensile di locazione;
3) disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, sita a AS di LA, in Via Bixio 18, alla SI.ra , che ci vivrà con Parte_1
i due figli e;
4) Disporre che il SI. Controparte_2 Persona_1 Controparte_1 contribuisca al mantenimento del figlio , mediante il versamento mensile, in favore di CP_2
, entro il 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), da Parte_1 rivalutarsi annualmente sui base ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Ascoli
Piceno; il tutto mediante bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra CP_4 [...]
, IBAN IT88K0567617295IB0001099761. Per le spese relative alle visite Pt_1 specialistiche e dei medicinali necessari per il minore, in considerazione delle criticità del medesimo e del fatto che non svolge alcuna attività lavorativa, prevedere che Parte_1
provveda ad anticipare la sua quota parte nei 10 giorni precedenti, a Controparte_1 seguito di richiesta della;
5) Disporre altresì che il SI. versi, a titolo Pt_1 Controparte_1 di mantenimento del coniuge, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00
(quattrocento/00) da pagarsi mediante bonifico su conto corrente intestato alla CP_4
SI.ra , IBAN IT88K0567617295IB0001099761; 6) Disporre che l'assegno Parte_1 unico per il figlio minore sia percepito da entrambe le Parti al 50% Controparte_2 ciascuna (come già disposto con provvedimento del 13.09.2024) e disporre che CP_1
rimborsi a il 50% di detto assegno (percepito finora integralmente
[...] Parte_1 dal medesimo), a partire dalla mensilità di febbraio 2024 fino al momento in cui la
[...]
inizierà a percepire il suddetto 50% di sua spettanza;
7) Regolare il diritto di visita, Pt_1 così come già stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 10.05.2024 e nel successivo provvedimento del 13.09.2024 e, pertanto: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, allo stato senza pernottamento, dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del sabato, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre, e dalle ore 10.00 alle ore 21.00 della domenica, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre;
durante le vacanze natalizie, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore alla vigilia di Natale e nel giorno di Capodanno e con l'altro nel giorno di Natale ed in quello del 31 dicembre, e viceversa nell'anno successivo;
durante le vacanze pasquali, il figlio minore potrà stare, ad anni alterni, con un genitore nel giorno di Pasqua e con l'altro nel giorno del lunedì dell'Angelo, e viceversa nell'anno successivo;
- il criterio dell'alternanza annuale sarà seguito anche per tutte le altre festività civili e religiose dell'anno e per il giorno del compleanno del minore;
- durante le vacanze estive (luglio - agosto), il figlio minore potrà stare con il padre per un periodo di dieci giorni, anche non consecutivi, il tutto secondo un piano concordato tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno e comunque, allo stato, sempre senza pernottamento. In particolare, il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio, nei giorni stabiliti, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà dalla madre. Con vittooria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Dal canto suo, alla luce dell'istruttoria espletata, il resistente concludeva chiedendo “Nel merito:
1. Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi
;
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta avanzata da parte Parte_2 ricorrente in ordine all'affidamento esclusivo del minore e per l'effetto confermare CP_2 invece l'affido condiviso del piccolo come già disposto nei provvedimenti indifferibili.
L'affidamento condiviso non risulta pertanto contrario agli interessi del minore, non vi sono in capo all elementi e comportamenti che possano far dubitare sulla sua idoneità CP_1 educativa;
3. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di porre a carico del SI.
il versamento di un assegno pari ad € 400,00 a titolo di mantenimento del Controparte_1 coniuge atteso che la stessa ricorrente risulta essere giovane e nella condizione psicofisica idonea per reperire un lavoro;
4. Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di contribuzione del SI. al mantenimento del proprio figlio mediante Controparte_1 CP_2 versamento mensile di un'assegno pari ad € 400,00 così come richiesto da controparte. Tale importo risulta sproporzionato rispetto alle effettive esigenze del minore ed anche in CP_2 considerazione delle disponibilità economiche dell' Lo stesso, fin da ora, ribadisce CP_1 la propria volontà a contribuire alle esigenze morali e materiali del proprio figlio compatibilmente con una corretta quantificazione delle stesse rapportate all'età del piccolo ed alle capacità economiche del resistente e comunque quantificate in una somma non superiore ad € 200,00 mensili o a quella che si riterrà di giustizia. Per le spese straordinarie si chiede di contribuire nella misura del 50%;
5. Nel caso in cui il Tribunale disponga l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente si chiede che, nell'ambito Parte_1 di un eventuale disposizione di corresponsione a carico dell' di un assegno di CP_1 mantenimento al coniuge, si tenga conto dell'esborso economico che lo stesso affronta quale intestatario del contratto di locazione per il predetto immobile pari ad € 450,00. 6. Si chiede altresì che le spese relative alle utenze domestiche, nonché allo smaltimento dei rifiuti ed al canone di televisivo, vengano poste a carico esclusivo di chi materialmente occupa l'immobile così come i costi relativi alle spese condominiali ed ogni ulteriore onere di legge.
7. Si chiede al Tribunale adito di voler disporre ogni più ampio diritto di visita da parte del
SI. con il minore , compatibilmente con i turni lavorativi del Controparte_1 CP_2 convenuto e delle esigenze del piccolo collegate alla minore età, previo congruo accordo con la SI.ra , si chiede comunque di avere con sé il piccolo per due pomeriggi a Parte_1 settimana con giorni da concordare e stabiliire con il genitore collocatario nelle settimane in cui l' svolge il turno lavorativo 06 – 14.00 e 22.00 - 06.00 e, di tenere con sé il CP_1 piccolo, in alternanza, nei week end dal sabato mattina alla domenica pomeriggio. Nel periodo estivo, compatibilmente con le proprie ferie si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler disporre che il piccolo trascorra almento 15 giorni, anche non consecutivi, con il CP_2 padre, nonché trascorra con lo stesso, in base al criterio dell'alternanza, alcuni giorni durante le festevità Natalizie e Pasquali, sempre previo preventivo accordo con la SI.ra così come in alternanza e altre festività ed il giorno del compleanno del piccolo.
8. Pt_1
Respingere ogni eventuale richiesta di addebito della separazione posta a carico del resistente. Con vittoria di spese diritti ed onori del presente giudizio”
Anche il curatore speciale del minore, all'esito dell'istruttoria, modificava le conclusioni rassegnate e chiedeva al Tribunale di “disporre l'affido in modalità condivisa del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione del minore presso la madre;
il SI. CP_2 CP_2
eserciterà il diritto di visita con il figlio nella modalità indicata nei Controparte_1 Per_3 provvedimenti indifferibili n. cronol. 5043/2024 emessi dal Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno in data 10.05.2024 assegnare la casa coniugale (ad oggi in locazione) alla SI.ra sita in AS di LA (AP) alla Via Bixio n. 18; disporre in capo al SI. Parte_1
di provvedere al pagamento del canone di affitto per l'abitazione in cui Controparte_1 vivrà il figlio minore insieme alla di lui madre e sorella , almeno fino a CP_2 Persona_1 quando la SI.ra non troverà stabile occupazione lavorativa;
disporre che il Parte_1
SI. corrisponda, entro il giorno 10 di ciascun mese, alla SI.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensile a Controparte_2 decorrere dalla proposizione della domanda per separazione giudiziale promossa dalla
SI.ra , somma rivalutabile in base all'indice Istat;
- disporre che il SI. Parte_1
provveda al pagamento delle spese straordinarie, che si dovessero rendere Controparte_1 necessarie per il minore , nella misura del 70%. Per le spese relative alle visite CP_2 specialistiche e dei medicinali necessari per il minore, in considerazione delle criticità dello stesso e del fatto che la SI.ra non ha alcuna attività lavorativa, il SI. CP_5 CP_1 provvederà ad anticipare la sua quota parte nei 10 giorni prima a seguito della richiesta della Sg.ra ; prevedere che l'assegno unico per il minore sia riscosso interamente dalla CP_5
SI.ra , tenendo anche in considerazione che ad oggi il SI. non ha Parte_1 CP_1 rimborsato gli arretrati come richiesto ed evidenziato dalla scrivente Curatrice Speciale del minore nei precedenti scritti difensivi;
somme che si richiedono che vengano;
ordinare che il SI. rimborsi alla SI.ra gli arretrati richiesti per il minore Controparte_1 CP_5
; Con vittoria di spese e competenze del procedimento”. CP_2
Ciò premesso, osserva il collegio che, alla luce delle allegazioni delle parti e dell'istruttoria espletata la domanda di separazione vada senz'altro accolta.
In particolare, l'alta conflittualità familiare emersa, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte, le divergenze e le incompatibilità dedotte dai coniugi, sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza essendo venuta ormai meno quell'unità morale e materiale che deve caratterizzare ogni rapporto di coniugio.
Ciò posto, in merito all'affidamento del minore si osserva che in base all'art. 337-ter c.c. come modificato dal d.lgs 154/13, la formula dell'affidamento privilegiata dal legislatore è quella dell'affidamento congiunto. Pertanto, nel caso che ci occupa, ritiene questo collegio che “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del minore, la soluzione migliore sia quella di affidarlo ad entrambi i genitori al fine di permettere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno degli stessi, con prevalente collocamento presso la madre cui, per l'effetto, andrà assegnata l'abitazione coniugale.
E ciò anche in considerazione delle concordi conclusioni rassegnate dalle parti e dal curatore del minore sul punto.
Con riguardo al diritto di visita del padre con il minore va subito precisato come alcuna anomalia sia stata riscontrata dai SS.SS. che hanno preso in carico il nucleo familiare nel rapporto tra il padre ed il figlio, padre che si è sempre mostrato disponibile, affettuoso e accudente nei confronti dello stesso. In particolare, nell'ultima relazione dei SS.SS. gli stessi davano altresì atto della circostanza che la coppia genitoriale, unitamente al minore, aveva anche trascorso delle giornate tutti insieme in armonia.
Pertanto, tenuto conto dell'età raggiunta dal minore, non si vede la ragione per cui il diritto di visita del padre debba essere limitato al solo periodo diurno, con preclusione, alla diade padre-figlio, di godere anche di momenti di intimità e condivisione legati alla sera ed al pernotto.
Alla luce di quanto sopra, dovrà disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana, da concordare previamente e di volta in volta con la ricorrente, in base alle esigenze del minore oltre che lavorative dei genitori, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00, allorchè lo riaccompagnerà, dopo cena, dalla madre oltre che a fine settimana alternati con la madre dal sabato (all'uscita della scuola) alla domenica alle ore
19.00, con pernotto nella notte del sabato. Sempre in base al criterio dell'alternanza annuale con la madre il padre potrà trascorrere con il minore le festività ricorrenti durante l'anno e dunque, a titolo esemplificativo, un anno il 24 dicembre – comprensivo di pernotto – e l'anno successivo il 25 dicembre – comprensivo di pernotto –; un anno il 31 dicembre – comprensivo di pernotto – e l'anno successivo il 1 gennaio – comprensivo di pernotto. E così, con il medesimo criterio dell'alternanza, anche le ulteriori festività (Pasqua, Pasquetta, etc…). Infine, durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per 10 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di giugno con la madre, giorni da intendersi comprensivi di pernotto.
Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, in punto di assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario ed in favore del genitore collocatario, è bene rilevare che se da un lato il resistente, così come emerso dall'istruttoria, attualmente percepisce un reddito documentato che si aggira intorno ai 27 mila euro annui la moglie invece non risulta allo stato occupata.
Si ritiene equo, dunque, disporre un assegno di mantenimento, a carico del padre ed in favore del minore, di euro 400,00 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese oltre ad aggiornamento Istat come per legge ed oltre al contributo 50% per le spese straordinarie da determinarsi come da Protocollo attualmente in vigore presso l'intestato
Tribunale.
Non sussistono, invece, le condizioni per confermare l'ulteriore assegno in favore della ricorrente stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti. Ed infatti non risulta che la stessa, allo stato di anni 40 – e dunque in piena età lavorativa - sia impossibilitata a trovare un'occupazione così come non risulta che la stessa, dal tempo del deposito del ricorso ad oggi, si sia attivata per trovare un lavoro. Non si ritiene equo, infatti, che a fronte della piena capacità lavorativa della ricorrente la stessa debba gravare economicamente sul marito, ben potendo – sia in considerazione della sua età, sia in considerazione dell'età ormai raggiunta dal figlio minore, sia in considerazione dei tempi di permanenza dello stesso presso il padre – attivarsi per reperire un'occupazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che "in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poichè il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass., n. 20866 del 2021)" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18820).
Non scalfiscono tale conclusione le deboli allegazioni della parte ricorrente in base alle quali, durante il matrimonio (e, dunque, dal 2019 ad oggi), il marito non le avrebbe permesso di lavorare ovvero il fatto che la stessa non conosca la lingua italiana.
Tale ultima argomentazione risulta smentita dall'oggettiva circostanza per cui la ricorrente, sentita sia nell'ambito del sub procedimento che nell'alveo del presente procedimento in sede di udienza di comparizione dei coniugi, sia stata in grado di esprimersi correttamente e di farsi comprendere. D'altro canto, la stessa vive in Italia dal 2019 con la conseguenza che non appare verosimile che non abbia ancora imparato la lingua italiana. In secondo luogo, da alcun elemento in atti è emerso che il marito le abbia impedito di lavorare. In ogni caso, se l'esigenza di accudire il figlio minore poteva essere giustificata, un tempo, in considerazione della tenera età dello stesso, tale scelta ad oggi non potrebbe più costituire una seria motivazione all'impossibilità per la madre di lavorare, tenuto conto del fatto che il minore, ad oggi, frequenta la scuola primaria con la conseguenza che la ricorrente avrebbe certamente del tempo per dedicarsi ad un'attività lavorativa. E ciò anche in considerazione del fatto che,
è ovvio, essendo mutata la situazione familiare, è chiaro che ciascuno dei coniugi dovrà adattarsi al nuovo assetto. Rileva altresì anche la circostanza per cui, la ricorrente non ha nemmeno allegato di essersi attivata per reperire un'occupazione lavorativa, così come non ha nemmeno allegato ragioni oggettive che non le permettono di lavorare.
Per ciò che concerne il pagamento del canone di locazione dell'immobile assegnato alla madre collocataria del minore ed il pagamento delle utenze domestiche, per le stesse ragioni sopra spiegate in relazione all'assegno di mantenimento in favore della moglie, si ritiene che tali spese non possano continuare a gravare, anche per il futuro, sul resistente, con le precisazioni temporali che si andranno a spiegare.
Anche in questo caso, infatti, è valida la considerazione per cui se è vero che, allo stato, il marito ha una maggiore disponibilità economica rispetto alla moglie che risulta disoccupata,
è anche vero che – per le ragioni sopra illustrate – non sussistono, in concreto, ragioni per cui la stessa non possa trovare un'occupazione che le permetta di provvedere al proprio sostentamento e, in parte, al sostentamento del minore, comprese le spese per l'alloggio.
Sul punto, andrà considerato che, comunque, il marito ha lasciato la casa coniugale e ha reperito una soluzione abitativa alternativa presso l'immobile del proprio fratello al quale paga un canone di locazione pari ad euro 300 mensili (vedi contratto registrato allegato dal ricorrente in data 9.5.2025) oltre a dover sopportare, chiaramente, le spese per le utenze domestiche legate al citato appartamento.
Ciò posto, tuttavia, alla luce della concreta situazione attuale delle parti e tenuto conto che, allo stato, la ricorrente non è occupata, si ritiene equo disporre che il canone di locazione dell'appartamento assegnato alla moglie collocataria del figlio minore e le spese relative alle utenze del citato immobile continuino ad essere sopportate dal marito fino a quando la ricorrente non trovi un'occupazione lavorativa e, comunque, entro e non oltre il mese di febbraio (compreso) del 2026. Successivamente al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte della ricorrente e, comunque, a decorrere dal mese di marzo 2026, tali oneri inizieranno a gravare sulla ricorrente.
In merito alle spese del giudizio si impone una loro integrale compensazione in ragione della natura della controversia e dei prevalenti aspetti della separazione presi in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 osì provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui andrà conseguentemente assegnata la casa coniugale;
- dispone il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore così come disposto in parte motiva;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento del minore pari ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale con il COA di Ascoli Piceno;
- dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito da entrambe le Controparte_2
Parti al 50% ciascuna (come già disposto con provvedimento del 13.09.2024);
- disporre che rimborsi a il 50% di detto assegno (percepito Controparte_1 Parte_1 finora integralmente dal medesimo), a partire dalla mensilità di febbraio 2024 fino al momento in cui la inizierà a percepire il suddetto 50% di sua spettanza;
Parte_1
- dispone che le spese relative al canone di locazione dell'immobile assegnato alla ricorrente collocataria del minore e le spese relative alle utenze del citato immobile siano regolare come spiegato in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande;
- dichiara integralmente compensate le spese tra le parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e dispone che la presente sentenza sia trasmessa, sempre a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AS di LA, per la trascrizione a margine dell'atto di matrimonio (Ufficio 1 –
Atto n. 2 parte II serie C – anno 2019).
Ascoli Piceno, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
ZA OT AL NI