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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Vincenzo
Di Capua, presso il cui studio in Castellammare di Stabia (NA), al Corso
Vittorio Emanuele n. 118, elettivamente domicilia;
pec:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), sito in Vico Controparte_1 P.IVA_1
Equense (NA), al Corso Caulino n. 77, in persona dell'Amm.re p.t. Avv.
1 Vittorio Verde (C.F. , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_2
come da procura in atti, dall'Avv. Cristoforo De Maio, presso il cui studio in Sorrento (NA) alla Via Talagnano n. 5, elettivamente domicilia;
pec:
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale risultante dagli atti del presente giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e successivo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati, la ricorrente, , premetteva Parte_1
di essere condomina del fabbricato condominiale denominato “ CP_1
sito in Vico Equense, al Corso Caulino n. 77, in quanto proprietaria
[...]
dell'appartamento sito al piano terra del menzionato fabbricato condominiale, riportato in Catasto fabbricati al foglio 14, particella 749,
subalterno 12, z.c. 3, categoria A/2. Aggiungeva, poi, che in data
2 18.11.2023 l'assemblea del sopra richiamato condominio deliberava, tra l'altro, sul punto 12 posto all'O.D.G., avente ad oggetto la revoca e/o nomina Amministratore. Tale argomento veniva trattato per primo, e l'assemblea deliberava di nominare quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'Avv. Vittorio Verde, con studio in Vico Equense, alla via
San Ciro n. 3, come da sua lettera di candidatura allegata al verbale stesso.
Specificava, inoltre, la ricorrente che la delibera di nomina dell'Avv.
Vittorio Verde, quale nuovo Amministratore p.t. del condominio “ CP_1
, veniva adottata a maggioranza con voto favorevole dei condomini
[...]
, Infuso, Castellano, , CP_2 CP_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 [...]
, , e per millesimi 559,62. Esprimeva, Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Per_9
invece, voto contrario , padre di e Persona_10 Parte_1
rappresentante di quest'ultima nella citata assemblea condominiale.
Ciò detto, parte ricorrente esponeva l'invalidità della delibera assembleare del 18.11.2023 di nomina dell'Amministratore condominiale per assenza in capo al nominato Amministratore, Avv. Vittorio Verde, del requisito consistente nell'avere seguito al momento della nomina un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale come richiesto dall'art. 71 bis
Disp. Att. C.C. per assumere la carica di Amministratore di condominio.
Inoltre, eccepiva la ricorrente, la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 18.11.2023 per mancata comunicazione al CP_1
del codice fiscale dell'Avv. Vittorio Verde, che sarebbe dovuta avvenire contestualmente alla delibera di nomina ex art. 1129, comma 2°, c.c.
3 Esperito infruttuosamente il propedeutico tentativo di mediazione, Pt_1
ricorreva all'Autorità Giudiziaria rassegnando quali conclusioni:
[...]
accertare e dichiarare la nullità oppure annullare la delibera assunta in data
18.11.2023 dal sito in Vico Equense al Corso Controparte_1
Caulino n. 77, sul punto 12 posto all'O.D.G. con la quale è stato nominato quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'avv. Vittorio Verde, con studio in Vico Equense alla via San Ciro n. 3, per assenza in capo all'avv.
Vittorio Verde del requisito consistente nell'avere seguito al momento della nomina un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale come richiesto dall'art. 71 bis Disp. Att. C.C. ; in via gradata, accertare e dichiarare la nullità oppure annullare la delibera assunta in data 18.11.2023 dal , sito in Vico Equense al Corso Caulino n. Controparte_1
77, sul punto 12 posto all'O.D.G. con la quale è stato nominato quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'Avv. Vittorio Verde con studio in Vico Equense alla via San Ciro, 3, per violazione della norma di cui all'art. 1129, comma 2°, c.c. essendo mancata la comunicazione al del codice fiscale dell'Avv. Vittorio Verde, che sarebbe CP_1
dovuta avvenire contestualmente alla delibera di nomina del 18.11.2023; condannare il sito in Vico Equense al Corso Controparte_1
Caulino n. 77, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento delle spese e del compenso del procedimento, oltre spese generali e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Vincenzo Di
Capua.
4 In data 16.5.2024 si costituiva il nella persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., Avv. Vittorio Verde, il quale contestava la fondatezza della pretesa della ricorrente, precisando, tramite richiami giurisprudenziali, che motivi di nullità e/o annullabilità di una delibera condominiale sono tassativi, non rientrando tra gli stessi quello della nomina di un soggetto privo dei requisiti richiesti dall'art. 71 bis Disp. Att.
C.C., condizione che invece, nell'ipotesi di omessa frequenza dei corsi di aggiornamento, può sfociare nel diverso provvedimento di revoca dell'Amministratore. A ciò aggiungeva che la revoca dell'Amministratore, per mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, deve ad ogni modo essere deliberata dall'assemblea, non potendo essere disposta d'ufficio dal
Giudice. Ciò precisato, chiariva che la nomina dell'Avv. Vittorio Verde avveniva in data 18.11.2023 e che l'attestato di partecipazione al corso da questi frequentato era datato 15.12.2023, dunque ben prima che avvenissero due atti formali dai quali implicitamente e concretamente ritenersi accettazione dell'incarico: il passaggio di consegne del 25.1.2024
e la richiesta all'Agenzia delle Entrate di variazione del codice fiscale, avvenuta il 22.2.2024. La parte resistente sottolineava, inoltre, che lo stesso Avv. Vittorio Verde non era presente all'assemblea di nomina, per cui l'accettazione dell'incarico avveniva, come detto, solo successivamente e quando, ormai, l'attestazione era già stata conseguita.
Aggiungeva, in più, che a proprio dire gli studi ed il conseguimento del titolo di avvocato, con relativa professione svolta per circa trent'anni, già aveva permesso all'Avv. Vittorio Verde di avere adeguata conoscenza della materia condominiale, poi oggetto del corso di aggiornamento di 72
ore da Amministratore. In merito alla omessa comunicazione del proprio 5 codice fiscale, l'Amministratore precisava che trattavasi di mero vizio formale della delibera di nomina, sanato dall'Amministratore stesso comunicando il codice fiscale all'assemblea in un momento successivo.
Rassegnava, quindi, quali conclusioni: dichiararsi infondata in fatto e diritto e/o errata, la domanda di dichiarazione di nullità e/o annullabilità
della delibera assembleare del 18.11.2023; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore Cristoforo De Maio.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale riteneva inammissibili le istanze istruttorie come esposte dalle parti, concedendo alle stesse termine per deposito di note illustrative fino al 15.1.2025, a seguito del quale il contenzioso veniva rinviato all'udienza del 10.4.2025 per poi essere deciso contestualmente allo scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, nel presente giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per le ragioni che di seguito si espongono.
Va, innanzitutto, ricordato quale sia il ruolo dell'Amministratore di nell'ambito del nostro ordinamento. Secondo la consolidata CP_1
giurisprudenza di legittimità, l'Amministratore di Condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza.
Questi, in qualità di legale rappresentante del , si impegna a CP_1
gestire e tutelare i diritti ad esso correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto ad eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la “diligenza del buon padre di famiglia”. Se non compie esattamente la
6 prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno sulla base dei principi in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. In base all'obbligo di diligenza, l'Amministratore deve adempiere ai propri doveri con precisione, scrupolo e oculatezza, da accertarsi di volta in volta in base al caso concreto.
La diligenza richiesta è quella “che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza”. Pertanto, deve valutarsi la condotta in concreto avuta dall'Amministratore, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni (Corte di Cass. 23.12.2003, n. 19778).
Ciò premesso, i requisiti per amministrare il Condominio sono attualmente somministrati dalla Legge 220/2012 del 18.6.2013, la quale prescrive che l'Amministratore, all'atto della nomina, deve godere dei diritti civili;
non deve aver subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
non deve essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
non deve essere interdetto o inabilitato;
non deve risultare iscritto nell'elenco dei protesti cambiari;
deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Ebbene, proprio l'ultimo requisito richiesto dalla normativa, inerente la formazione professionale, è quello che fonda la pretesa della parte ricorrente. 7 Va chiarito che, sul tema, sono due i principali orientamenti formatisi. A detta del primo, la delibera di nomina ad Amministratore di soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp att. C.C. è nulla per contrarietà a norme imperative (Tribunale di Padova n. 818/2017).
Il secondo orientamento, invece, indica che la mancanza dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp att. C.C. costituisce grave irregolarità che può dar luogo alla revoca, ma non comporta la nullità della delibera di nomina dell'Amministratore (Tribunale di Milano n. 3145/2019, Tribunale di
Verona n. 2515/2018). Valutazione che ha poi trovato ulteriori e costanti conferme giurisprudenziali.
Prescindendo dall'adesione dello scrivente Tribunale ad una delle correnti sopra evidenziate, il caso in esame si pone con dinamiche peculiari, le quali richiedono un approfondimento che esuli dai richiami sul tema.
In primo luogo, va evidenziato che i “meriti sul campo” che la normativa richiede che l'Amministratore detenga all'atto di nomina tramite i corsi di formazione in materia condominiale, nel caso di specie potevano dirsi già insiti nella formazione dell'Amministratore Vittorio Verde. Trattandosi, infatti, di avvocato regolarmente esercente la professione legale da decenni, non può evocarsi in dubbio che il resistente Amministratore già avesse, per sua cognizione, formazione ed esperienza, le competenze richieste dalla norma.
Competenze che, ad ogni modo, venivano acquisite dall'Amministratore
Verde nelle settimane immediatamente successive all'assemblea del
18.11.2023, con relativo attestato (non di mera iscrizione o inizio) di completamento del corso di formazione sulla materia del 15.12.2023.
8 Ad ulteriore specificazione dei fatti di causa, dall'esame del verbale di assemblea del 18.11.2023, si evince l'apertura da parte dei presenti della busta contente la proposta quale nuovo Amministratore presentata dall'Avv. Vittorio Verde e la lettura del contenuto, con successiva votazione del nuovo Amministratore da parte dell'assemblea. Dunque, a ben vedere, non risulta nel verbale di assemblea la presenza dell'Avv.
Vittorio Verde né alcun atto formale di quest'ultimo finalizzato all'espressa accettazione della nomina.
Primi atti formali, effettuati nella carica di nuovo Amministratore, risultano essere il passaggio di consegne e documentazione da parte del precedente Amministratore, avvenuto il 25.1.2024, l'indicazione ai condomini del domicilio e-mail per le comunicazioni urgenti del 20.2.2024
e la comunicazione di variazione del codice fiscale all'Agenzia delle
Entrate datata 22.2.2024.
Dunque, tutti i primi atti, tramite i quali si è materialmente e formalmente espletata l'attività di amministrazione del condominio “ da CP_1
parte dell'Avv. Vittorio Verde, risultano essere avvenuti dopo il conseguimento del corso di formazione in materia e la relativa iscrizione nel registro degli Amministratori di Condominio (n. 78/2023).
Al di là del fattore temporale di acquisizione delle formali competenze richieste da parte dell'Avv. Vittorio Verde, si rileva come l'assemblea dei condomini abbia, anche successivamente alla riunione del 18.11.2023, più volte manifestato e confermato l'intenzione di conferire il mandato di
Amministratore al medesimo professionista.
Questo Tribunale si riferisce, in particolare, al verbale dell'assemblea del
13.4.2024, laddove è annotata la riconvocazione dell'assemblea “in prima 9 convocazione giovedì 25 aprile 2024 alle ore 23 presso lo studio dell'Avv.
Vittorio Verde ed in seconda convocazione alle ore 16.45 presso l'androne condominiale”.
L'assemblea chiamata in prima convocazione presso lo studio dell'Avv.
Vittorio Verde, già di per sé manifestazione di volontà idonea a formare l'intenzione del Condominio di prosieguo dell'incarico professionale al professionista è anzi corroborata dalla successiva verbalizzazione con cui,
proprio con riferimento al ricorso incardinato dal condomino Pt_1
con il patrocinio del Legale Vincenzo Di Capua, “L'assemblea,
[...]
con la medesima maggioranza ed i medesimi astenuti, autorizza
l'Amministratore a conferire mandato per la difesa in giudizio”.
“Ad abundantiam”: la nomina quale Amministratore dell'Avv. Vittorio
Verde è stata ulteriormente rinnovata nella recente assemblea condominiale del 22.3.2025, nel cui ordine del giorno, al punto 1) vi è, appunto, la nomina dell'Amministratore. Punto sul quale l'assemblea così delibera “Con la solita maggioranza di cui al punto 2), l'Amministratore viene confermato ed autorizzato ad emettere le bollette straordinarie di cui al punto 2)”.
Dunque, ferme le sopra richiamate valutazioni inerenti la sussistenza dei requisiti professionali richiesti, inglobati nella formazione, nell'abilitazione e nella professione forense dell'Amministratore, ed il formale conseguimento degli stessi in data 15.12.2023, data antecedente all'adesione alla nomina ed al compimento di ogni atto idoneo a costituire attività di amministrazione dello stabile “ ”, questo Tribunale CP_1
ritiene che la domanda della ricorrente sia stata assorbita dalla successiva e più volte manifestata volontà dell'assemblea condominiale di confermare 10 la nomina di Amministratore in capo all'Avv. Vittorio Verde, con conseguente cessata materia del contendere. L'espressa volontà di conferma può essere inteso come evento estintivo delle ragioni sostanziali di contesa che, pur in presenza di una formale ragione di contrasto, avrebbe reso inutile una pronuncia di rigetto.
Come è noto, la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del Giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. II, 28.5.2013, n. 13217; conf. Cass.
civ., sez. III, 8.11.2007 n. 23289, e Cass. civ., sez. III, 8.6.2005 n. 11962).
La rilevata cessata materia del contendere non preclude comunque una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
Difatti, secondo condivisibile giurisprudenza “In caso di cessazione della
materia del contendere la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della
soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa
riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite” (Tribunale Roma sez. XVII, n. 9354/2019).
Pronuncia che ha trovato ulteriore avallo nel principio secondo cui “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo 11 per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite” (Tribunale Modena sez. lav., n. 325/2019). A dare ulteriore rilievo all'onere valutativo delle spese processuali è stata, altresì, la Corte di Cassazione, secondo cui “Il Giudice che dichiara cessata la
materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione Civile sez. VI, n. 24714/2022).
Dunque, alla luce dell'esito del giudizio e delle risultanze processuali, questo Tribunale ritiene congrua la condanna della parte ricorrente alle spese di lite, come da parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM
147/2022, quantificate nei minimi tariffari, stante la limitata complessità
della materia, in favore del resistente , con attribuzione in CP_1
favore dell'Avv. Cristoforo De Maio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona dell'Amm.re p.t. Avv. Vittorio Verde, ogni altra CP_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
12 • condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
del (C.F. ), sito Vico Controparte_1 P.IVA_1
Equense (NA), Corso Caulino n. 77, in persona dell'Amm.re p.t.
Avv. Vittorio Verde, che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva, cpa come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore costituito del resistente, Avvocato Cristoforo De Maio, per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata,, 08/05/2025 IL G.O.P.
Avv. Maria Arcella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Napoli, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Vincenzo
Di Capua, presso il cui studio in Castellammare di Stabia (NA), al Corso
Vittorio Emanuele n. 118, elettivamente domicilia;
pec:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), sito in Vico Controparte_1 P.IVA_1
Equense (NA), al Corso Caulino n. 77, in persona dell'Amm.re p.t. Avv.
1 Vittorio Verde (C.F. , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_2
come da procura in atti, dall'Avv. Cristoforo De Maio, presso il cui studio in Sorrento (NA) alla Via Talagnano n. 5, elettivamente domicilia;
pec:
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale risultante dagli atti del presente giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e successivo decreto di fissazione udienza, ritualmente notificati, la ricorrente, , premetteva Parte_1
di essere condomina del fabbricato condominiale denominato “ CP_1
sito in Vico Equense, al Corso Caulino n. 77, in quanto proprietaria
[...]
dell'appartamento sito al piano terra del menzionato fabbricato condominiale, riportato in Catasto fabbricati al foglio 14, particella 749,
subalterno 12, z.c. 3, categoria A/2. Aggiungeva, poi, che in data
2 18.11.2023 l'assemblea del sopra richiamato condominio deliberava, tra l'altro, sul punto 12 posto all'O.D.G., avente ad oggetto la revoca e/o nomina Amministratore. Tale argomento veniva trattato per primo, e l'assemblea deliberava di nominare quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'Avv. Vittorio Verde, con studio in Vico Equense, alla via
San Ciro n. 3, come da sua lettera di candidatura allegata al verbale stesso.
Specificava, inoltre, la ricorrente che la delibera di nomina dell'Avv.
Vittorio Verde, quale nuovo Amministratore p.t. del condominio “ CP_1
, veniva adottata a maggioranza con voto favorevole dei condomini
[...]
, Infuso, Castellano, , CP_2 CP_3 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 [...]
, , e per millesimi 559,62. Esprimeva, Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Per_9
invece, voto contrario , padre di e Persona_10 Parte_1
rappresentante di quest'ultima nella citata assemblea condominiale.
Ciò detto, parte ricorrente esponeva l'invalidità della delibera assembleare del 18.11.2023 di nomina dell'Amministratore condominiale per assenza in capo al nominato Amministratore, Avv. Vittorio Verde, del requisito consistente nell'avere seguito al momento della nomina un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale come richiesto dall'art. 71 bis
Disp. Att. C.C. per assumere la carica di Amministratore di condominio.
Inoltre, eccepiva la ricorrente, la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 18.11.2023 per mancata comunicazione al CP_1
del codice fiscale dell'Avv. Vittorio Verde, che sarebbe dovuta avvenire contestualmente alla delibera di nomina ex art. 1129, comma 2°, c.c.
3 Esperito infruttuosamente il propedeutico tentativo di mediazione, Pt_1
ricorreva all'Autorità Giudiziaria rassegnando quali conclusioni:
[...]
accertare e dichiarare la nullità oppure annullare la delibera assunta in data
18.11.2023 dal sito in Vico Equense al Corso Controparte_1
Caulino n. 77, sul punto 12 posto all'O.D.G. con la quale è stato nominato quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'avv. Vittorio Verde, con studio in Vico Equense alla via San Ciro n. 3, per assenza in capo all'avv.
Vittorio Verde del requisito consistente nell'avere seguito al momento della nomina un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale come richiesto dall'art. 71 bis Disp. Att. C.C. ; in via gradata, accertare e dichiarare la nullità oppure annullare la delibera assunta in data 18.11.2023 dal , sito in Vico Equense al Corso Caulino n. Controparte_1
77, sul punto 12 posto all'O.D.G. con la quale è stato nominato quale nuovo Amministratore p.t. del condominio l'Avv. Vittorio Verde con studio in Vico Equense alla via San Ciro, 3, per violazione della norma di cui all'art. 1129, comma 2°, c.c. essendo mancata la comunicazione al del codice fiscale dell'Avv. Vittorio Verde, che sarebbe CP_1
dovuta avvenire contestualmente alla delibera di nomina del 18.11.2023; condannare il sito in Vico Equense al Corso Controparte_1
Caulino n. 77, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento delle spese e del compenso del procedimento, oltre spese generali e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Vincenzo Di
Capua.
4 In data 16.5.2024 si costituiva il nella persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., Avv. Vittorio Verde, il quale contestava la fondatezza della pretesa della ricorrente, precisando, tramite richiami giurisprudenziali, che motivi di nullità e/o annullabilità di una delibera condominiale sono tassativi, non rientrando tra gli stessi quello della nomina di un soggetto privo dei requisiti richiesti dall'art. 71 bis Disp. Att.
C.C., condizione che invece, nell'ipotesi di omessa frequenza dei corsi di aggiornamento, può sfociare nel diverso provvedimento di revoca dell'Amministratore. A ciò aggiungeva che la revoca dell'Amministratore, per mancata frequenza dei corsi di aggiornamento, deve ad ogni modo essere deliberata dall'assemblea, non potendo essere disposta d'ufficio dal
Giudice. Ciò precisato, chiariva che la nomina dell'Avv. Vittorio Verde avveniva in data 18.11.2023 e che l'attestato di partecipazione al corso da questi frequentato era datato 15.12.2023, dunque ben prima che avvenissero due atti formali dai quali implicitamente e concretamente ritenersi accettazione dell'incarico: il passaggio di consegne del 25.1.2024
e la richiesta all'Agenzia delle Entrate di variazione del codice fiscale, avvenuta il 22.2.2024. La parte resistente sottolineava, inoltre, che lo stesso Avv. Vittorio Verde non era presente all'assemblea di nomina, per cui l'accettazione dell'incarico avveniva, come detto, solo successivamente e quando, ormai, l'attestazione era già stata conseguita.
Aggiungeva, in più, che a proprio dire gli studi ed il conseguimento del titolo di avvocato, con relativa professione svolta per circa trent'anni, già aveva permesso all'Avv. Vittorio Verde di avere adeguata conoscenza della materia condominiale, poi oggetto del corso di aggiornamento di 72
ore da Amministratore. In merito alla omessa comunicazione del proprio 5 codice fiscale, l'Amministratore precisava che trattavasi di mero vizio formale della delibera di nomina, sanato dall'Amministratore stesso comunicando il codice fiscale all'assemblea in un momento successivo.
Rassegnava, quindi, quali conclusioni: dichiararsi infondata in fatto e diritto e/o errata, la domanda di dichiarazione di nullità e/o annullabilità
della delibera assembleare del 18.11.2023; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore Cristoforo De Maio.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale riteneva inammissibili le istanze istruttorie come esposte dalle parti, concedendo alle stesse termine per deposito di note illustrative fino al 15.1.2025, a seguito del quale il contenzioso veniva rinviato all'udienza del 10.4.2025 per poi essere deciso contestualmente allo scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, nel presente giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per le ragioni che di seguito si espongono.
Va, innanzitutto, ricordato quale sia il ruolo dell'Amministratore di nell'ambito del nostro ordinamento. Secondo la consolidata CP_1
giurisprudenza di legittimità, l'Amministratore di Condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza.
Questi, in qualità di legale rappresentante del , si impegna a CP_1
gestire e tutelare i diritti ad esso correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto ad eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la “diligenza del buon padre di famiglia”. Se non compie esattamente la
6 prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno sulla base dei principi in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. In base all'obbligo di diligenza, l'Amministratore deve adempiere ai propri doveri con precisione, scrupolo e oculatezza, da accertarsi di volta in volta in base al caso concreto.
La diligenza richiesta è quella “che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza”. Pertanto, deve valutarsi la condotta in concreto avuta dall'Amministratore, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni (Corte di Cass. 23.12.2003, n. 19778).
Ciò premesso, i requisiti per amministrare il Condominio sono attualmente somministrati dalla Legge 220/2012 del 18.6.2013, la quale prescrive che l'Amministratore, all'atto della nomina, deve godere dei diritti civili;
non deve aver subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
non deve essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
non deve essere interdetto o inabilitato;
non deve risultare iscritto nell'elenco dei protesti cambiari;
deve aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Ebbene, proprio l'ultimo requisito richiesto dalla normativa, inerente la formazione professionale, è quello che fonda la pretesa della parte ricorrente. 7 Va chiarito che, sul tema, sono due i principali orientamenti formatisi. A detta del primo, la delibera di nomina ad Amministratore di soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp att. C.C. è nulla per contrarietà a norme imperative (Tribunale di Padova n. 818/2017).
Il secondo orientamento, invece, indica che la mancanza dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp att. C.C. costituisce grave irregolarità che può dar luogo alla revoca, ma non comporta la nullità della delibera di nomina dell'Amministratore (Tribunale di Milano n. 3145/2019, Tribunale di
Verona n. 2515/2018). Valutazione che ha poi trovato ulteriori e costanti conferme giurisprudenziali.
Prescindendo dall'adesione dello scrivente Tribunale ad una delle correnti sopra evidenziate, il caso in esame si pone con dinamiche peculiari, le quali richiedono un approfondimento che esuli dai richiami sul tema.
In primo luogo, va evidenziato che i “meriti sul campo” che la normativa richiede che l'Amministratore detenga all'atto di nomina tramite i corsi di formazione in materia condominiale, nel caso di specie potevano dirsi già insiti nella formazione dell'Amministratore Vittorio Verde. Trattandosi, infatti, di avvocato regolarmente esercente la professione legale da decenni, non può evocarsi in dubbio che il resistente Amministratore già avesse, per sua cognizione, formazione ed esperienza, le competenze richieste dalla norma.
Competenze che, ad ogni modo, venivano acquisite dall'Amministratore
Verde nelle settimane immediatamente successive all'assemblea del
18.11.2023, con relativo attestato (non di mera iscrizione o inizio) di completamento del corso di formazione sulla materia del 15.12.2023.
8 Ad ulteriore specificazione dei fatti di causa, dall'esame del verbale di assemblea del 18.11.2023, si evince l'apertura da parte dei presenti della busta contente la proposta quale nuovo Amministratore presentata dall'Avv. Vittorio Verde e la lettura del contenuto, con successiva votazione del nuovo Amministratore da parte dell'assemblea. Dunque, a ben vedere, non risulta nel verbale di assemblea la presenza dell'Avv.
Vittorio Verde né alcun atto formale di quest'ultimo finalizzato all'espressa accettazione della nomina.
Primi atti formali, effettuati nella carica di nuovo Amministratore, risultano essere il passaggio di consegne e documentazione da parte del precedente Amministratore, avvenuto il 25.1.2024, l'indicazione ai condomini del domicilio e-mail per le comunicazioni urgenti del 20.2.2024
e la comunicazione di variazione del codice fiscale all'Agenzia delle
Entrate datata 22.2.2024.
Dunque, tutti i primi atti, tramite i quali si è materialmente e formalmente espletata l'attività di amministrazione del condominio “ da CP_1
parte dell'Avv. Vittorio Verde, risultano essere avvenuti dopo il conseguimento del corso di formazione in materia e la relativa iscrizione nel registro degli Amministratori di Condominio (n. 78/2023).
Al di là del fattore temporale di acquisizione delle formali competenze richieste da parte dell'Avv. Vittorio Verde, si rileva come l'assemblea dei condomini abbia, anche successivamente alla riunione del 18.11.2023, più volte manifestato e confermato l'intenzione di conferire il mandato di
Amministratore al medesimo professionista.
Questo Tribunale si riferisce, in particolare, al verbale dell'assemblea del
13.4.2024, laddove è annotata la riconvocazione dell'assemblea “in prima 9 convocazione giovedì 25 aprile 2024 alle ore 23 presso lo studio dell'Avv.
Vittorio Verde ed in seconda convocazione alle ore 16.45 presso l'androne condominiale”.
L'assemblea chiamata in prima convocazione presso lo studio dell'Avv.
Vittorio Verde, già di per sé manifestazione di volontà idonea a formare l'intenzione del Condominio di prosieguo dell'incarico professionale al professionista è anzi corroborata dalla successiva verbalizzazione con cui,
proprio con riferimento al ricorso incardinato dal condomino Pt_1
con il patrocinio del Legale Vincenzo Di Capua, “L'assemblea,
[...]
con la medesima maggioranza ed i medesimi astenuti, autorizza
l'Amministratore a conferire mandato per la difesa in giudizio”.
“Ad abundantiam”: la nomina quale Amministratore dell'Avv. Vittorio
Verde è stata ulteriormente rinnovata nella recente assemblea condominiale del 22.3.2025, nel cui ordine del giorno, al punto 1) vi è, appunto, la nomina dell'Amministratore. Punto sul quale l'assemblea così delibera “Con la solita maggioranza di cui al punto 2), l'Amministratore viene confermato ed autorizzato ad emettere le bollette straordinarie di cui al punto 2)”.
Dunque, ferme le sopra richiamate valutazioni inerenti la sussistenza dei requisiti professionali richiesti, inglobati nella formazione, nell'abilitazione e nella professione forense dell'Amministratore, ed il formale conseguimento degli stessi in data 15.12.2023, data antecedente all'adesione alla nomina ed al compimento di ogni atto idoneo a costituire attività di amministrazione dello stabile “ ”, questo Tribunale CP_1
ritiene che la domanda della ricorrente sia stata assorbita dalla successiva e più volte manifestata volontà dell'assemblea condominiale di confermare 10 la nomina di Amministratore in capo all'Avv. Vittorio Verde, con conseguente cessata materia del contendere. L'espressa volontà di conferma può essere inteso come evento estintivo delle ragioni sostanziali di contesa che, pur in presenza di una formale ragione di contrasto, avrebbe reso inutile una pronuncia di rigetto.
Come è noto, la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del Giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. II, 28.5.2013, n. 13217; conf. Cass.
civ., sez. III, 8.11.2007 n. 23289, e Cass. civ., sez. III, 8.6.2005 n. 11962).
La rilevata cessata materia del contendere non preclude comunque una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
Difatti, secondo condivisibile giurisprudenza “In caso di cessazione della
materia del contendere la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della
soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa
riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite” (Tribunale Roma sez. XVII, n. 9354/2019).
Pronuncia che ha trovato ulteriore avallo nel principio secondo cui “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo 11 per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite” (Tribunale Modena sez. lav., n. 325/2019). A dare ulteriore rilievo all'onere valutativo delle spese processuali è stata, altresì, la Corte di Cassazione, secondo cui “Il Giudice che dichiara cessata la
materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione Civile sez. VI, n. 24714/2022).
Dunque, alla luce dell'esito del giudizio e delle risultanze processuali, questo Tribunale ritiene congrua la condanna della parte ricorrente alle spese di lite, come da parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati al DM
147/2022, quantificate nei minimi tariffari, stante la limitata complessità
della materia, in favore del resistente , con attribuzione in CP_1
favore dell'Avv. Cristoforo De Maio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona dell'Amm.re p.t. Avv. Vittorio Verde, ogni altra CP_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
12 • condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
del (C.F. ), sito Vico Controparte_1 P.IVA_1
Equense (NA), Corso Caulino n. 77, in persona dell'Amm.re p.t.
Avv. Vittorio Verde, che liquida in complessivi euro 1.278,00 oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva, cpa come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore costituito del resistente, Avvocato Cristoforo De Maio, per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata,, 08/05/2025 IL G.O.P.
Avv. Maria Arcella
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