Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito dell'udienza del 25.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 595 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Stefano Palomba ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Portici (NA), Via Diaz n.58;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 del
25/02/2010, n.33 del 9/09/2014 e determina n.50 del 08.03.23 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55;
- resistente –
OGGETTO: RATEI Pt_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.01.2025 il ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- di aver ottenuto in data 7.08.2024 dal Tribunale di Napoli, decreto di omologa R.G. n.20363/2023, del requisito sanitario dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla revisione del 05.04.2023;
- di aver notificato all' detto decreto, in data 6.09.2024; CP_1
- di aver inviato modello AP70 all' per la liquidazione della CP_1 prestazione (non allegato al ricorso come correttamente evidenziato da parte resistente);
- di aver constatato dal modello te08, che è stata riconosciuta la liquidazione parziale della prestazione, pari ad euro 4245,54 a fronte di
€ 7218,02 come da conteggi allegati;
- di aver diritto al pagamento della differenza dovuta a titolo di arretrati di assegno di invalidità e precisamente ad € 2.972 ,48. Pertanto ha concluso chiedendo di condannare l' al pagamento CP_1 della somma di € 2.972,48 dovuta a titolo di differenza sui ratei di assegno d'invalidità a far data dal 5.04.2023, oltre interessi e rivalutazione, spese vinte da distrarsi. CP_ Incardinatasi la lite, l' ha eccepito di aver riliquidato in data 14.10.2024, l'assegno mensile di assistenza a partire da gennaio 2023,
1
2.12.2024 la somma di euro 3.921,30 relativa ai ratei di assegno mensile per l'anno 2023, con la precisazione che gli arretrati pari a euro 4.254, 54, come da modello T08 allegato, erano stati decurtati euro
324,24, ovvero il rateo di gennaio 2023 già pagato prima della revoca sanitaria, con la conseguenza che per il 2023 è stato corrisposto quanto spettante, ovvero le mensilità da febbraio a dicembre, comprensive di tredicesima. In relazione invece all'anno 2024, l' ha precisato che il ricorrente CP_1 avendo prodotto reddito in ragione di attività lavorativa parasubordinata per un importo pari a euro 12.839,00 , in base all'art. 12 ter decreto- legge 146/2021, convertito in legge con modificazione 215/2021, aveva perso il requisito dell'inattività lavorativa. Infatti per l'anno 2024, il limite reddituale prevista per la concessione della prestazione richiesta era di € 5.725,46, limite superato dal ricorrente a seguito dello svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa all'odierna udienza come da separata sentenza letta e pubblicata. Il ricorso deve essere rigettato.
Ai fini della risoluzione della controversia è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento. L'art. 13 della legge 118/71 afferma che “ Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro CP_1
242,84 (importo poi rivalutato annualmente, ndr) per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”. Mentre l'art. 12 ter del D.L. 146/2001, convertito in legge con modificazione 215/2021, stabilisce che “Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.”e più precisamente, per l'anno 2024, tale limite reddituale era pari a euro 5.725, 46.
Così ricostruito il quadro normativo, nel caso in esame risulta che in data 2.12.2024 l' ha effettuato il pagamento di € 3.921,30, CP_1 corrispondente ai ratei di assegno mensili per l'anno 2023, essendo stata
2 detratta la somma di euro 324,24, ovvero il rateo di gennaio 2023 già pagato prima della revoca sanitaria. Pertanto, per l'anno 2023 sono stati corrisposti integralmente i ratei arretrati, comprensivi anche di tredicesima.
Per quanto riguarda invece i ratei relativi all'anno 2024, emerge dalla documentazione depositata in atti che il ricorrente, per l'anno 2024, ha svolto attività lavorativa parasubordinata presso la CP_2
percependo un reddito di € 12.839,00, quindi
[...] ampiamente superiore al limite fissato dalla legge per ottenere la prestazione richiesta. Infatti il requisito dell'inattività lavorativa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Venuto meno il requisito dell'inattività lavorativa da parte del ricorrente, manca l'elemento costitutivo del diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile per l'anno 2024. Motivi di equità inducono a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese
Napoli, 25 .06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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